Commissione parlamentare per l'infanzia

Risoluzione 7-00014 Boldi ed altri: rapporto TV
minori
La Commissione parlamentare per l'infanzia,
premesso che la Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2, 21,
ultimo comma, 29 primo comma, 30 primo comma, e 31 ultimo comma, sancisce i
diritti individuali della persona, della gioventù, dei minori e della famiglia;
viste:
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con
legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare l'articolo 17;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio
Europeo a Nizza il 7 dicembre 2000, in particolare l'articolo 24;
considerato che le direttive europee nn. 89/775 e 97/36 sull'esercizio delle
attività televisive stabiliscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire
che le trasmissioni televisive non contengano alcun programma che possa nuocere
allo sviluppo mentale fisico e morale dei minori;
visti altresì:
la legge 8 febbraio 1948, n. 47, disposizioni sulla stampa, agli articoli 14 e
15;
la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, contenente disposizioni concernenti
l'affissione e l'esposizione al pubblico;
la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e in particolare gli
articoli 5, 6, 9;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, contenente
il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, in particolare
gli articoli 1 e 9;
la legge 6 agosto 1990, n. 223, "Disciplina del sistema radiotelevisivo"
e in particolare l'articolo 15, commi 10, 11, 12, 13, l'articolo 30 e l'articolo
31;
la legge 30 maggio 1995, n. 203, all'articolo 3;
la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in particolare all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto
6;
la legge 1º marzo 2002, n. 39, articolo 51, e gli articoli 528, 725, 600-ter,
600-quater, del Codice Penale che dettano tutti norme volte alla
tutela della personalità e dell'armonioso sviluppo fisico, psichico e morale
dei minori,
considerato:
che esistono numerosi codici di autoregolamentazione, di coregolamentazione e
carte similari volti alla tutela dei minori, che prevedono sanzioni del tutto
inefficaci e quasi mai applicate;
che le disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e dei diritti della
famiglia e gli impegni assunti dagli operatori mediali, con la sottoscrizione
dei codici, sono sistematicamente disattesi e che le sanzioni previste sono
state applicate solo in rarissimi casi e nella loro misura più tenue;
che la televisione è oggi uno dei fondamentali mezzi educativi e di diffusione
della cultura, ma si trasforma non infrequentemente in strumento altamente
diseducativo e di diffusione di modelli di vita;
che nel nostro Paese non esiste una adeguata programmazione per i minori o
adatta alla visione da parte delle famiglie e quella esistente non raggiunge
spesso gli auspicabili livelli qualitativi ed educativi;
che la generalità della programmazione delle ore di maggiore e buon ascolto da
parte dei minori e persino delle fasce "protette" propone non
infrequentemente modelli di vita violenti e volgari, con effetti che recenti
studi ritengono fortemente negativi per i minori, in particolare per coloro che
vedano audiovisivi per più ore al giorno;
che, in conseguenza di tutto questo, dell'appiattimento culturale e della
omologazione imposta da molti modelli audiovisivi, nonchè della ridotta
capacità critica dei minori alla valutazione dei messaggi mediatici, le
possibilità di crescita culturale, civile ed etica delle nuove generazioni sono
fortemente penalizzate;
che, in mancanza di programmi che rendano possibile una utilizzazione familiare
unitaria della televisione e in conseguenza dell'omologazione imposta dai
modelli televisivi, la funzione educativa della famiglia e della scuola è resa
estremamente difficile, soprattutto fra i ceti culturalmente più poveri e negli
ambienti maggiormente a rischio;
che è necessario incrementare sensibilmente la produzione di film, cartoni
animati e opere a soggetto per la TV, che siano specificamente rivolti ai minori
o idonei alla visione da parte dei minori o alla visione familiare;
che, nonostante i precisi obblighi imposti alla Rai dal contratto di servizio,
non esiste ancora un'adeguata produzione e diffusione di programmi
specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare;
che è urgente una vasta azione di sensibilizzazione e di sviluppo della
capacità critica all'uso dei mezzi di comunicazione da parte della scuola,
delle famiglie e delle stesse emittenti radiotelevisive;
che è indispensabile e urgente che l'educazione alla comunicazione venga
inserita nei "curricula" scolastici e nei programmi di
aggiornamento degli insegnanti;
che è necessario affrontare urgentemente il problema
della pubblicità rivolta ai minori e di quella trasmessa nelle "fasce
protette",
impegna il Governo
- a promuovere la predisposizione di un testo unico o di un codice unificato
della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione
– da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia
– volto anche ad evitare ogni dubbio interpretativo della normativa
vigente e a garantirne l'applicazione, predisponendo tutte le misure
amministrative e legislative idonee a tal fine;
- a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o
autorizzazione all'esercizio di attività televisive, via Internet e
multimediali, contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti
dei minori e preveda l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti
autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione "Tv e
minori", sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio, la Carta di
Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, oltre –
logicamente – i codici e le carte da ogni operatore sottoscritti;
- a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei
minori nel rispetto della libertà di espressione sancita dall'articolo 21
della Costituzione;
- a prevedere, affinchè tale tutela sia completa, l'armonizzazione delle
azioni di prevenzione e di tutela in tutte le diverse fasi di produzione,
distribuzione e fruizione dei prodotti audiovisivi, multimediali e
informatici di ogni specie;
- a promuovere l'istituzione presso il Consiglio nazionale degli utenti di
un Osservatorio per la classificazione delle opere specificamente rivolte ai
minori o adatte alla visione dell'infanzia o della adolescenza ovvero a
quella familiare, nominato dal Consiglio stesso e formato da esperti
designati dalle associazioni dei genitori e degli educatori, dotando lo
stesso Consiglio nazionale degli utenti (CNU) degli strumenti operativi
necessari e prevedendo il contestuale obbligo di tutte le emittenti di
informare preventivamente i telespettatori della classificazione dell'opera
trasmessa;
- a prevedere la possibilità dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e del Consiglio nazionale degli utenti di poter richiedere
dati sulla programmazione a ogni emittente;
- ad effettuare campagne di sensibilizzazione ed educative, anche
televisive, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle
Istituzioni scolastiche e del Consiglio nazionale degli utenti, rivolti ai
minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate
all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità
critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi
audiovisivi e multimediali, nonchè volte a promuovere un uso creativo ed
alternativo del tempo libero;
- a favorire nella scuola lo sviluppo delle capacità critiche e
l'educazione ai linguaggi mediali e multimediali, curando anche
l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento, da parte
degli organi competenti, anche a livello periferico, di attività di
adeguamento e educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e
degli educatori a cura anche delle associazioni professionali degli
insegnanti e di quelle dei genitori regolarmente riconosciute;
- a promuovere l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento alle
realtà e agli effetti della comunicazione sui minori nelle facoltà di
scienza della formazione, lettere, scienza della comunicazione, DAMS e
similari nonchè di corsi su tali effetti per il personale dei mezzi di
comunicazione;
- a promuovere e incentivare la produzione di programmi e di opere rivolti
specificamente ai minori o adatti alla visione familiare, fissando quote
specifiche minime per tali produzioni e per la loro programmazione
nell'ambito delle quote previste dal quinto comma dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1998, n. 122, e, per quanto concerne il servizio pubblico
radiotelevisivo, anche nella parte della stessa norma relativa
all'utilizzazione, a tali fini, di parte del canone radiotelevisivo;
- a predisporre idonei incentivi economici per portare ai livelli medi
europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità e
per incrementare quella dei programmi specificamente destinati all'infanzia
e all'adolescenza e di quelli adatti alla visione familiare, riducendo in
tal modo anche l'attuale preponderanza di prodotti non europei realizzati
spesso a basso costo e a scapito della qualità e contenenti non
infrequentemente inaccettabili tassi di violenza;
- a stabilire che i programmi specificamente dedicati ai minori vengano
inseriti esclusivamente nelle ore di buon ascolto per i minori (e mai in
quella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 9.30 del mattino) e
analogamente che i programmi di sensibilizzazione e di educazione ai media
vengano trasmessi in orari di possibile ascolto da parte delle persone cui
sono diretti;
- a intervenire affinchè il sistema di monitoraggio delle trasmissioni
televisive delle emittenti nazionali e locali – a cinque anni ormai dalla
approvazione della relativa disposizione di legge – venga messo
rapidamente in funzione da parte dell'Autorità e della rete dei Corecom,
così da poter finalmente avere dati precisi sulle trasmissioni televisive,
comprese quelle destinate specificamente ai minori, nonchè
sull'utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e nella pubblicità;
- a promuovere la modifica della disciplina sulla revisione delle opere
cinematografiche, stabilendo nuovi e precisi criteri per l'ammissibilità
dei minori alla loro visione e, quindi, alla loro trasmissibilità per
televisione, tenendo conto che il mezzo televisivo è troppo spesso subito
passivamente e della impossibilità delle famiglie di impedire – a costo
di reazioni controproducenti – la visione di determinati programmi da
parte dei più giovani;
- a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione
in materia di pubblicità rivolta ai minori, promuovendo l'adozione di una
segnaletica comune per le interruzioni pubblicitarie, anche sulla base della
proposta emergente in Europa, vigilando sulle forme di pubblicità
ingannevole e occulta, concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente
al fine di regolamentare adeguatamente le interruzioni pubblicitarie durante
le trasmissioni specificamente dedicate ai minori – comprese quelle su
giocattoli e videogiochi e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo
all'inizio e alla fine di tali programmi – ed evitando che il divieto di
interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi durata
inferiore a 30 minuti, stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa
essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi
"programmi contenitori" di durata superiore a trenta minuti;
- a prevedere nel contratto di servizio Stato-Rai l'obbligo di evitare
ogni discriminazione qualitativa fra le trasmissioni a pagamento e quelle
gratuite per l'infanzia e l'adolescenza, nonchè un forte impegno per il
miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta televisiva per i minori;
- a promuovere, a livello nazionale e di istituzioni europee, la creazione
di osservatori sulla Tv e la generalità degli audiovisivi, compresi quelli
multimediali e di Internet e sulla loro utilizzazione da parte dei minori,
anche al fine di individuare modalità di intervento a tutela dei minori,
rapide ed efficaci;
- a relazionare annualmente il Parlamento sull'attuazione della normativa
vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico,
psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di
legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle
trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.

