Commissione parlamentare per l'infanzia

Risoluzione 7-00014 Boldi ed altri: rapporto TV minori

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premesso che la Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2, 21, ultimo comma, 29 primo comma, 30 primo comma, e 31 ultimo comma, sancisce i diritti individuali della persona, della gioventù, dei minori e della famiglia;
viste:
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare l'articolo 17;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio Europeo a Nizza il 7 dicembre 2000, in particolare l'articolo 24;
considerato che le direttive europee nn. 89/775 e 97/36 sull'esercizio delle attività televisive stabiliscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le trasmissioni televisive non contengano alcun programma che possa nuocere allo sviluppo mentale fisico e morale dei minori;

visti altresì:

la legge 8 febbraio 1948, n. 47, disposizioni sulla stampa, agli articoli 14 e 15;
la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, contenente disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico;
la legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e in particolare gli articoli 5, 6, 9;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, contenente il regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, in particolare gli articoli 1 e 9;
la legge 6 agosto 1990, n. 223, "Disciplina del sistema radiotelevisivo" e in particolare l'articolo 15, commi 10, 11, 12, 13, l'articolo 30 e l'articolo 31;
la legge 30 maggio 1995, n. 203, all'articolo 3;
la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 6;
la legge 1º marzo 2002, n. 39, articolo 51, e gli articoli 528, 725, 600-ter, 600-quater, del Codice Penale che dettano tutti norme volte alla tutela della personalità e dell'armonioso sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,

considerato:

che esistono numerosi codici di autoregolamentazione, di coregolamentazione e carte similari volti alla tutela dei minori, che prevedono sanzioni del tutto inefficaci e quasi mai applicate;
che le disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e dei diritti della famiglia e gli impegni assunti dagli operatori mediali, con la sottoscrizione dei codici, sono sistematicamente disattesi e che le sanzioni previste sono state applicate solo in rarissimi casi e nella loro misura più tenue;
che la televisione è oggi uno dei fondamentali mezzi educativi e di diffusione della cultura, ma si trasforma non infrequentemente in strumento altamente diseducativo e di diffusione di modelli di vita;
che nel nostro Paese non esiste una adeguata programmazione per i minori o adatta alla visione da parte delle famiglie e quella esistente non raggiunge spesso gli auspicabili livelli qualitativi ed educativi;
che la generalità della programmazione delle ore di maggiore e buon ascolto da parte dei minori e persino delle fasce "protette" propone non infrequentemente modelli di vita violenti e volgari, con effetti che recenti studi ritengono fortemente negativi per i minori, in particolare per coloro che vedano audiovisivi per più ore al giorno;
che, in conseguenza di tutto questo, dell'appiattimento culturale e della omologazione imposta da molti modelli audiovisivi, nonchè della ridotta capacità critica dei minori alla valutazione dei messaggi mediatici, le possibilità di crescita culturale, civile ed etica delle nuove generazioni sono fortemente penalizzate;
che, in mancanza di programmi che rendano possibile una utilizzazione familiare unitaria della televisione e in conseguenza dell'omologazione imposta dai modelli televisivi, la funzione educativa della famiglia e della scuola è resa estremamente difficile, soprattutto fra i ceti culturalmente più poveri e negli ambienti maggiormente a rischio;
che è necessario incrementare sensibilmente la produzione di film, cartoni animati e opere a soggetto per la TV, che siano specificamente rivolti ai minori o idonei alla visione da parte dei minori o alla visione familiare;
che, nonostante i precisi obblighi imposti alla Rai dal contratto di servizio, non esiste ancora un'adeguata produzione e diffusione di programmi specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare;
che è urgente una vasta azione di sensibilizzazione e di sviluppo della capacità critica all'uso dei mezzi di comunicazione da parte della scuola, delle famiglie e delle stesse emittenti radiotelevisive;
che è indispensabile e urgente che l'educazione alla comunicazione venga inserita nei "curricula" scolastici e nei programmi di aggiornamento degli insegnanti;
che è necessario affrontare urgentemente il problema della pubblicità rivolta ai minori e di quella trasmessa nelle "fasce protette",

impegna il Governo

  1. a promuovere la predisposizione di un testo unico o di un codice unificato della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione – da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia – volto anche ad evitare ogni dubbio interpretativo della normativa vigente e a garantirne l'applicazione, predisponendo tutte le misure amministrative e legislative idonee a tal fine;
  2. a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali, contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e preveda l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, oltre – logicamente – i codici e le carte da ogni operatore sottoscritti;
  3. a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei minori nel rispetto della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione;
  4. a prevedere, affinchè tale tutela sia completa, l'armonizzazione delle azioni di prevenzione e di tutela in tutte le diverse fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti audiovisivi, multimediali e informatici di ogni specie;
  5. a promuovere l'istituzione presso il Consiglio nazionale degli utenti di un Osservatorio per la classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori o adatte alla visione dell'infanzia o della adolescenza ovvero a quella familiare, nominato dal Consiglio stesso e formato da esperti designati dalle associazioni dei genitori e degli educatori, dotando lo stesso Consiglio nazionale degli utenti (CNU) degli strumenti operativi necessari e prevedendo il contestuale obbligo di tutte le emittenti di informare preventivamente i telespettatori della classificazione dell'opera trasmessa;
  6. a prevedere la possibilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio nazionale degli utenti di poter richiedere dati sulla programmazione a ogni emittente;
  7. ad effettuare campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Istituzioni scolastiche e del Consiglio nazionale degli utenti, rivolti ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonchè volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero;
  8. a favorire nella scuola lo sviluppo delle capacità critiche e l'educazione ai linguaggi mediali e multimediali, curando anche l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento, da parte degli organi competenti, anche a livello periferico, di attività di adeguamento e educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori a cura anche delle associazioni professionali degli insegnanti e di quelle dei genitori regolarmente riconosciute;
  9. a promuovere l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento alle realtà e agli effetti della comunicazione sui minori nelle facoltà di scienza della formazione, lettere, scienza della comunicazione, DAMS e similari nonchè di corsi su tali effetti per il personale dei mezzi di comunicazione;
  10. a promuovere e incentivare la produzione di programmi e di opere rivolti specificamente ai minori o adatti alla visione familiare, fissando quote specifiche minime per tali produzioni e per la loro programmazione nell'ambito delle quote previste dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e, per quanto concerne il servizio pubblico radiotelevisivo, anche nella parte della stessa norma relativa all'utilizzazione, a tali fini, di parte del canone radiotelevisivo;
  11. a predisporre idonei incentivi economici per portare ai livelli medi europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità e per incrementare quella dei programmi specificamente destinati all'infanzia e all'adolescenza e di quelli adatti alla visione familiare, riducendo in tal modo anche l'attuale preponderanza di prodotti non europei realizzati spesso a basso costo e a scapito della qualità e contenenti non infrequentemente inaccettabili tassi di violenza;
  12. a stabilire che i programmi specificamente dedicati ai minori vengano inseriti esclusivamente nelle ore di buon ascolto per i minori (e mai in quella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 9.30 del mattino) e analogamente che i programmi di sensibilizzazione e di educazione ai media vengano trasmessi in orari di possibile ascolto da parte delle persone cui sono diretti;
  13. a intervenire affinchè il sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali – a cinque anni ormai dalla approvazione della relativa disposizione di legge – venga messo rapidamente in funzione da parte dell'Autorità e della rete dei Corecom, così da poter finalmente avere dati precisi sulle trasmissioni televisive, comprese quelle destinate specificamente ai minori, nonchè sull'utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e nella pubblicità;
  14. a promuovere la modifica della disciplina sulla revisione delle opere cinematografiche, stabilendo nuovi e precisi criteri per l'ammissibilità dei minori alla loro visione e, quindi, alla loro trasmissibilità per televisione, tenendo conto che il mezzo televisivo è troppo spesso subito passivamente e della impossibilità delle famiglie di impedire – a costo di reazioni controproducenti – la visione di determinati programmi da parte dei più giovani;
  15. a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai minori, promuovendo l'adozione di una segnaletica comune per le interruzioni pubblicitarie, anche sulla base della proposta emergente in Europa, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta, concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di regolamentare adeguatamente le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori – comprese quelle su giocattoli e videogiochi e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di tali programmi – ed evitando che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti, stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi "programmi contenitori" di durata superiore a trenta minuti; 
  16. a prevedere  nel contratto di servizio Stato-Rai l'obbligo di evitare ogni discriminazione qualitativa fra le trasmissioni a pagamento e quelle gratuite per l'infanzia e l'adolescenza, nonchè un forte impegno per il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta televisiva per i minori;
  17. a promuovere, a livello nazionale e di istituzioni europee, la creazione di osservatori sulla Tv e la generalità degli audiovisivi, compresi quelli multimediali e di Internet e sulla loro utilizzazione da parte dei minori, anche al fine di individuare modalità di intervento a tutela dei minori, rapide ed efficaci;
  18. a relazionare annualmente il Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.

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