Commissione parlamentare per l'infanzia

Risoluzione 7-00008 Tredese ed altri: servizi audiotex

La Commissione parlamentare per l’infanzia,

premesso che:

é attualmente sentito in modo particolare il problema di tutelare i minori da messaggi multimediali che possono influire negativamente sullo sviluppo della loro personalità;

il comma 26 dell’articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, dispone il divieto assoluto dei " servizi audiotex e internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico od osceno". Tale comma vieta altresì di propagandare servizi audiotex in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori;

è evidente dunque lo scopo della citata norma di evitare che soggetti in età evolutiva, particolarmente esposti ai messaggi multimediali, possano esserne danneggiati;

da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996 n. 650, di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996, i citati servizi telefonici continuano ad essere effettuati tramite una sistematica pubblicità delle linee vietate dalla legge su quotidiani, periodici e numerose emittenti televisive locali;

la violazione del suddetto divieto nuoce gravemente alla formazione dei minori

le sanzioni sinora applicate dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni sono state evidentemente poco efficaci;

impegna il Governo

a emanare sollecitamente il regolamento di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 650 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996, contenente norme riguardanti l’accesso ai servizi audiotex ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione, nonché ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa idonea a monitorare il reiterarsi della pubblicità dei servizi vietati sui mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di agevolare le attività repressive, sanzionatorie e di contrasto delleautorità competenti.

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