DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1. (1)
Enti privatizzati
- Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati,
a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei
competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi
dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri
ausili pubblici di carattere finanziario.
- Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono
la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di
tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi
patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da
imposte e tasse.
- Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in
atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali
sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e
della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o
indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli
oneri sociali.
- Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il
regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai
seguenti criteri:
- trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi
restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli
attuali ordinamenti;
- determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con
particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi
collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale
professionalità é considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante
l'attività professionale della categoria interessata;
- previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione
delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni
in essere.
- Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione,
mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.
-
AGGIORNAMENTO (1)
Art. 1.
Il d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 ha disposto
che "ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui al presente
articolo 1, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 9, comma 2 del d.l. n.
300/96, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1996, n. 335, ed in
particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'art. 2 della citata legge n.
355/95."
Art. 2.
Gestione
- Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile
nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
- La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante
l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da
redigersi con periodicità almeno triennale.
- I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a
revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
- In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato
anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede
alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per
il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle
fondazioni.
- In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni
dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter
provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui
all'art. 3, comma 1, é nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i
poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto
applicabili.
- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero
responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione
o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di
salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e
conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come
previsto dallo statuto.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), é il seguente: "Art. 1
(Registro dei revisori contabili).
1. É istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori
contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore
contabile".
Art. 3.
Vigilanza
- La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 é esercitata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli
altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti
trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata
la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
- Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
- lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
- le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia
prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione
collettiva nazionale.
- Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al
comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le
note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni
bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali
rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di
cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione
per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere
formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro
trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma.
Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
- All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato,
continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia
dai singoli ordinamenti.
- La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni
obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al
Parlamento.
Art. 4.
Albo
- É istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle
associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.
Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1,
comma 1.
- Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già
iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in
regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per
l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione
assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.
Art. 5.
Personale
- Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla
sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la
permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.
- Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle
associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. (Il dipendente addetto
all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata,
conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto. )
- Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente
alla data di trasformazione dell'ente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
ELENCO A
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). |