Commissione parlamentare per l'infanzia
Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali"
Capo I
PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Art. 1.
(Princìpi generali e finalità)
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si
intendono tutte le attività previste dallarticolo 128 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e lorganizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dellamministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nellambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed allofferta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni,
enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il
raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi
dellarticolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nellambito delle competenze loro
attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art. 2.
(Diritto alle prestazioni).
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto
degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti allUnione europea ed i loro
familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dellarticolo 41 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli
stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui
allarticolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di
universalità. I soggetti di cui allarticolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il
sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai
sensi dellarticolo 22, e a consentire lesercizio del diritto soggettivo a
beneficiare delle prestazioni economiche di cui allarticolo 24 della presente legge,
nonchè delle pensioni sociali di cui allarticolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o
parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico,
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè
i soggetti sottoposti a provvedimenti dellautorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle
prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai
comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui
allarticolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dellarticolo
8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli
stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per
laccesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
Art. 3.
(Princìpi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma
unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse, delloperatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in
termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di impatto
di genere.
2. I soggetti di cui allarticolo 1, comma 3, provvedono, nellambito
delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del
sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione
con gli interventi sanitari e dellistruzione nonchè con le politiche attive di
formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra
i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui allarticolo 1,
comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonchè le
aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui allarticolo 1, comma 3, per le finalità della
presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dallarticolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire unadeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dellUnione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di
offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per
consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, leventuale scelta
di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di
cui allarticolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della
presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui allarticolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi
dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 4.
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze
differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di
cui allarticolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli
interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo
quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dellarticolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè in attuazione della presente
legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi
ed interventi di settore, nonchè, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e
servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali
delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei
piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei
propri bilanci.
5. Ai sensi dellarticolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto
assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, lassegno sociale
di cui allarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito
minimo di inserimento di cui allarticolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nonchè eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano
nazionale di cui allarticolo 18 della presente legge.
Art. 5.
(Ruolo del terzo settore).
1. Per favorire lattuazione del principio di sussidiarietà, gli
enti locali, le regioni e lo Stato, nellambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi
per laccesso agevolato al credito ed ai fondi dellUnione europea.
2. Ai fini dellaffidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli
enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dallarticolo 11, promuovono azioni
per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme
di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la
piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che
tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dallarticolo 3, comma 4, e sulla base di un
atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dellarticolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le modalità previste dallarticolo 8, comma 2,
della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti
locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi
alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli
indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare
lapporto del volontariato nellerogazione dei servizi.
Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Art. 6.
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.
Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità
stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3
agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi
dellarticolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
spetta, nellambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli
18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, lesercizio delle seguenti
attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la
concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti
di cui allarticolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle
disciplinate dallarticolo 22, e dei titoli di cui allarticolo 17, nonché
delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità
stabilite dalla legge regionale di cui allarticolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui
allarticolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3,
lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per lindividuazione degli ambiti
territoriali, di cui allarticolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui
allarticolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dellaccesso prioritario
alle prestazioni e ai servizi.
3. Nellesercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nellambito del sistema locale dei servizi sociali a rete,
risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo
sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini
nellambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nellambito di
competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra
i servizi che realizzano attività volte allintegrazione sociale ed intese con le
aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di
gestione atti a valutare lefficienza, lefficacia ed i risultati delle
prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui allarticolo 1, commi 5
e 6, per valutare la qualità e lefficacia dei servizi e formulare proposte ai fini
della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei
servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente
informato, assume gli obblighi connessi alleventuale integrazione economica.
Art. 7.
(Funzioni delle province)
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali per i compiti previsti dallarticolo 15 della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonché dallarticolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo
delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese
disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale
per concorrere allattuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) allanalisi dellofferta assistenziale per promuovere approfondimenti
mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta
dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento
degli interventi territoriali;
c) alla promozione, dintesa con i comuni, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione professionale di base e allaggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e allattuazione dei piani di zona.
Art. 8.
(Funzioni delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a
livello territoriale e disciplinano lintegrazione degli interventi stessi, con
particolare riferimento allattività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata
integrazione sanitaria di cui allarticolo 2, comma 1, lettera n), della legge
30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali,
le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui
allarticolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
promuovendo, nellambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e
azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di
concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni
provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e
10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, spetta in particolare lesercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli
ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del
sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali,
le regioni prevedono incentivi a favore dellesercizio associato delle funzioni
sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti
per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse
regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente,
sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività
lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione
e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare
lefficacia e lefficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri
per lautorizzazione, laccreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui allarticolo 1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di
indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati allesercizio
delle attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la
erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui allarticolo
17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti
al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dellarticolo
18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e
laggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono
tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge
regionale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6,
comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni
disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da
parte degli utenti delle prestazioni sociali e leventuale istituzione di uffici di
tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti
degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui allarticolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6
dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le
regioni disciplinano, con le modalità stabilite dallarticolo 3 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle
risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri
derivanti dallesercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge per lesercizio delle funzioni stesse.
Art. 9.
(Funzioni dello Stato)
1. Allo Stato spetta lesercizio delle funzioni di cui
allarticolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei
poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i
seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso
il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le
funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della
giustizia, allinterno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
lautorizzazione allesercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di
tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di
professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle
regioni, ai sensi dellarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dellarticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo
i criteri stabiliti dallarticolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente
articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate
secondo i criteri stabiliti dallarticolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Art. 10
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova
disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire linserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale
nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di
cui allarticolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla
programmazione, secondo quanto previsto dallarticolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nellambito del riordino della disciplina, la trasformazione della
forma giuridica delle IPAB al fine di garantire lobiettivo di unefficace ed
efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale
e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
c) prevedere lapplicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali
coerenti con la loro autonomia;
2) di forme di controllo relative allapprovazione degli statuti, dei bilanci annuali
e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle
alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione,
coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in
fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di
fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la
trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari
condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione
del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di
efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che
negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di
amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino laccorpamento e la
fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle
lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei
patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al
potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito
di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel
campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle
tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB,
leffettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli
interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche
nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni
territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è
successivamente trasmesso alle Camere per lespressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al
comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
Art. 11.
(Autorizzazione e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a
gestione pubblica o dei soggetti di cui allarticolo 1, comma 5, sono autorizzati dai
comuni. Lautorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla
legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti
minimi nazionali determinati ai sensi dellarticolo 9, comma 1, lettera c),
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di
nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie,
prevedendo ladeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da
ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono allaccreditamento, ai sensi dellarticolo 6, comma 2,
lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni
erogate nellambito della programmazione regionale e locale sulla base delle
determinazioni di cui allarticolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nellambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi
dellarticolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il
rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui allarticolo 1, comma 5, delle
autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo
massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
Art. 12.
(Figure professionali sociali)
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto
con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dellarticolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i
Ministri della sanità e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica e
dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di
cui allarticolo 6 del regolamento recante norme concernenti lautonomia
didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione
organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per
laccesso, la durata e lordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a),
sono definiti dalluniversità ai sensi dellarticolo 11 del citato regolamento
adottato con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui allarticolo 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dallarticolo 3 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dellarea
socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate,
per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite
dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti
per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 13.
(Carta dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, dintesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente
erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata
pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per laccesso ai servizi,
le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure
per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di
rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi
sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la
possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
3. Ladozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dellaccreditamento.
Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
Art. 14.
(Progetti individuali per le persone disabili)
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui
allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nellambito della vita
familiare e sociale, nonché nei percorsi dellistruzione scolastica o professionale
e del lavoro, i comuni, dintesa con le aziende unità sanitarie locali,
predispongono, su richiesta dellinteressato, un progetto individuale, secondo quanto
stabilito al comma 2.
2. Nellambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e
19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i
servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e allintegrazione sociale, nonché le misure
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli
eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti
dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta
dellinteressato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di
dipendenza per facilitare la persona disabile nellaccesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.
Art. 15.
(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche,
particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nellambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone
anziane non autosufficienti, per favorirne lautonomia e sostenere il nucleo
familiare nellassistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1,
stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri
ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani,
valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad
indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione
della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti
integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati
tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire lautonomia delle
persone anziane e la loro permanenza nellambiente familiare secondo gli indirizzi
indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le
risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività
di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al
comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro
della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi
conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche
eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano
allimpegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di
cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione
dei finanziamenti alle regioni.
Art. 16.
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e
sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona,
nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e
valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di
disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo
aiuto e lassociazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie
nella formazione di proposte e di progetti per lofferta dei servizi e nella
valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e lefficienza degli
interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie
nellambito dellorganizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di
cui allarticolo 22, e i progetti obiettivo, di cui allarticolo 18, comma 3,
lettera b), tengono conto dellesigenza di favorire le relazioni, la
corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità
genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra
donne e uomini, di riconoscere lautonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nellambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) lerogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli
interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da
realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi
della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse
anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di
disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in
affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la
famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nellaccudimento quotidiano
delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse
responsabilità di cura durante lorario di lavoro;
f) servizi per laffido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e
percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare lautonomia
finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in
difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di
grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che
presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nellambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a
contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sullonore,
consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il
destinatario del prestito. Lonere dellinteresse sui prestiti è a carico del
comune; allinterno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una
quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sullonore in
sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con
specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori
riduzioni dellaliquota dellimposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima
casa, nonché tariffe ridotte per laccesso a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione
per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non
autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la
realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti
corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
Art. 17.
(Titoli per lacquisto di servizi sociali)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, i
comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dellinteressato, di titoli
validi per lacquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema
integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni
economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dallarticolo 24,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni
sociali di cui allarticolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dellarticolo 18, comma 3,
lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di
cui al comma 1 nellambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o
la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Capo IV
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 18.
(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale",
tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dellarticolo 4 nonché
delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo
schema di piano sono acquisiti lintesa con la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri
degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui allarticolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e
successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo
nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per lespressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli
essenziali previsti dallarticolo 22;
b) le priorità di intervento attraverso lindividuazione di progetti
obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di
percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà
psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dellistruzione,
della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle
famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate
dallarticolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle
risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti
integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per
la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali
da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle
condizioni di cui allarticolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti
sullonore di cui allarticolo 16, comma 4, e dei titoli di cui
allarticolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le
persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto
dallarticolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e allaggiornamento del
personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in
coerenza con i livelli essenziali previsti dallarticolo 22, secondo parametri basati
sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della
popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di
tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno
alle responsabilità familiari, anche in riferimento allobbligo scolastico, per
linserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dellautonomia
fisica e psichica, per lintegrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il
recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al
Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale,
con particolare riferimento ai costi e allefficacia degli interventi, e fornisce
indicazioni per lulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto
altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con lutilizzo dei
finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nellesercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle
indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi
giorni dalladozione del Piano stesso adottano nellambito delle risorse
disponibili, ai sensi dellarticolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni
interessati ai sensi dellarticolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare allintegrazione socio-sanitaria in coerenza con gli
obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche
dellistruzione, della formazione professionale e del lavoro.
Art. 19.
(Piano di zona)
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
allarticolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione,
dintesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nellambito delle
risorse disponibili, ai sensi dellarticolo 4, per gli interventi sociali e
socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui allarticolo 18,
comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i
mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e
professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate
ai sensi dellarticolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nellambito del sistema informativo di cui
allarticolo 21;
d) le modalità per garantire lintegrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle
amministrazioni statali, con particolare riferimento allamministrazione
penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti
operanti nellambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre
risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con lazienda unità sanitaria locale e con i
soggetti di cui allarticolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi
dellarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e
prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione
e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme
di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle
aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dellaccordo,
prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. Allaccordo di programma di cui al comma 2, per assicurare ladeguato
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al
comma 1 nonché i soggetti di cui allarticolo 1, comma 4, e allarticolo 10,
che attraverso laccreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche
con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali previsto nel piano.
Art. 20.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di
lire 106.700 milioni per lanno 2000, di lire 761.500 milioni per lanno 2001 e
di lire 922.500 milioni a decorrere dallanno 2002. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo utilizzando
quanto a lire 56.700 milioni per lanno 2000, a lire 591.500 milioni per lanno
2001 e a lire 752.500 milioni per lanno 2002, laccantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000
milioni per lanno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dellaccantonamento
relativo al Ministero dellinterno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dellaccantonamento relativo al Ministero del
commercio con lestero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui allarticolo 22 è effettuata
contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e
dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per
lintero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure
uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma
1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e
diseconomie nellallocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati
ai sensi dellarticolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali
costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere
modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva
perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del
Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi
determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del
regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso
successivamente alle Camere per lespressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, dintesa
con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata
di cui allarticolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei
parametri di cui allarticolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
dintesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui allarticolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione
garantisce le risorse necessarie per ladempimento delle prestazioni di cui
allarticolo 24.
8. A decorrere dallanno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le
politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui
allarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui
allarticolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allarticolo 24,
confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal
medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono
versate allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo
nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano allimpegno contabile della quota
non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi
indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà
sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando lobbligo di mantenere invariata
nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.
Art. 21.
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema
informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e
alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e lattivazione di
progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le
politiche del lavoro e delloccupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata,
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da
sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui
due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e
autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai
contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi
livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è
presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti
dallapplicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue,
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e lAutorità per
linformatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua,
anche nellambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il
coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dellattuazione del
sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dallarticolo 6 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed
informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative
e gli strumenti necessari ed appropriati per lattivazione e la gestione del sistema
informativo dei servizi sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dallapplicazione del presente articolo sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali. Nellambito dei piani di cui agli articoli
18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei
servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
Capo V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Sezione I
Art. 22.
(Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza
mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e
la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare lefficacia delle risorse,
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale
delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le
caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale,
nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle
risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno
al nucleo familiare di origine e linserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti
dellinfanzia e delladolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi
dellarticolo 16, per favorire larmonizzazione del tempo di lavoro e di cura
familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti
dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive
modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi
dellarticolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle
comunità-alloggio di cui allarticolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e
dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché
erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a
domicilio, per linserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonché per laccoglienza e la socializzazione presso
strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilità personale o di limitazione dellautonomia, non siano assistibili a
domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da
droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2,
lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4
maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28
agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31
dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui
allarticolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a
ciclo residenziale destinati allaccoglienza dei minori devono essere organizzati
esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli
organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui allarticolo 8,
comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e
rurali, comunque lerogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e
familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla povertà e riordino
degli emolumenti economici assistenziali
Art. 23.
(Reddito minimo di inserimento)
1. Larticolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Estensione del reddito minimo di inserimento). 1. Il
Governo, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sullattuazione
della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento
legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità,
i termini e le risorse per lestensione dellistituto del reddito minimo di
inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche
gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui allarticolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui
allarticolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni".
2. Il reddito minimo di inserimento di cui allarticolo 15 del decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito
quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nellambito di
quelle indicate allarticolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
Art. 24
(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti
derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della
separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli
assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26
maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che
non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli determinati dallandamento tendenziale degli attuali trattamenti
previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene
inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla
povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e
sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali
del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme
di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che
hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di
reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con
lindennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni
concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire
percorsi formativi, laccesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990,
n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella
fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dellinserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità,
nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni
dellautonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di
entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza
e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere lesclusione sociale, favorire la
comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non
autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive.
Lindennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non
cumulabili:
3.1) indennità per lautonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo
della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilità dellindennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a),
numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui allarticolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo
alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del
presente comma secondo quanto previsto dallarticolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di
pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella
domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel
termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro
che già fruiscono di assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in
strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati,
prevedendo lutilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per
lassistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per
cento del reddito minimo di inserimento di cui allarticolo 23, a diretto beneficio
dellassistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative allaccertamento
dellinvalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il
principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo listituzione di uno
sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni
di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dallarticolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap
International classification of impairments, disabilities and handicaps
(ICIDH), adottata dallOrganizzazione mondiale della sanità; definizione delle
modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti lintesa con
la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione
sociale di cui allarticolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per
lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 25.
(Accertamento della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dellaccesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 26.
(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)
1. Lambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dallarticolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dallassistito per le prestazioni sociali erogate nellambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe
iniziative nellambito dellUnione europea, le ricerche e le rilevazioni
occorrenti per indagini sulla povertà e sullemarginazione in Italia, di promuoverne
la conoscenza nelle istituzioni e nellopinione pubblica, di formulare proposte per
rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sulleffetto dei
fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e
relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le
conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento
sullandamento del fenomeno dellesclusione sociale, sulla base della relazione
della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
dellanalisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal
personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche
amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Per ladempimento dei propri compiti la Commissione può
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La
Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la
effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo
di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Art. 28.
(Interventi urgenti per le situazioni
di povertà estrema)
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad
assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema
e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è
incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli
organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle
regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti
concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi
socio-sanitari, servizi per laccompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di
indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarietà sociale, dintesa con la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la
presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti
per laccesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le
modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree
urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Art. 29.
(Disposizioni sul personale)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire
concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di
professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in
particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di
adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non
accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui
allarticolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui allarticolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per
lanno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dallanno 2001, si provvede a
valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi
dellarticolo 20 della presente legge.
Art. 30.
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
larticolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45
dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allarticolo 10 è
abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890,
n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
allarticolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste
dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970,
n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni.