Commissione parlamentare per l'infanzia
L. 19 luglio 1991, n. 216 (1).
Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività
criminose
(1/circ).
1. 1. Al fine di fronteggiare il rischio di
coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale
determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la
maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di
eliminare le condizioni di disagio mediante:
a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario
l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del
minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per
l'assolvimento degli obblighi scolastici;
c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a
rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità
scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito
delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel
periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale
per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione
dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di
pubblica sicurezza.
2. 1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle
comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e
cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con
le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo
della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui
all'articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle
iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il
parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di
solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione
sull'attività svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa
relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza
ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per
l'avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da
apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto
del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo
delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza
del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre
docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal
Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre
rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta
riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di
trenta giorni dalla formulazione della proposta (1/a).
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui
al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente
per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno (1/b).
2-bis. 1. I comitati provinciali e metropolitani della
pubblica amministrazione verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi
dell'articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi sono integrati
da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, da un rappresentante della
regione e dell'A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato
e delle associazioni operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate
dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è
attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo è valutato in lire 300 milioni, a
valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 (1/c).
3. 1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un
apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali,
aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989,
n. 415 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La
dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire
50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 (2/a).
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.
2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito ai fini del
pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi nell'ambito della propria
competenza territoriale, dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione
all'andamento dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica
amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato,
tenuto conto della particolare natura dei progetti, può mantenere in contabilità
speciale le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e
comunque non oltre l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la
realizzazione dei progetti medesimi (2/b).
4. 1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti
elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di
prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi
quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (3). A tal
fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.
2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento
delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di
assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272 (3), sulla base dei seguenti criteri:
a) sperimentalità e concentrazione;
b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;
c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con
le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;
d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;
e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della
prevenzione del disagio minorile;
f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro
alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove
professionalità;
g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti
alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da
consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il
Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti (4).
5. 1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle
comunità montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono essere dati in uso, con
convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al
demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 1.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e
manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni
stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5
e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (5).
6. 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso
gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili
di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'articolo 1.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le
modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto
e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene
(6).
7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire
10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti «Interventi a favore dei
minori» e «Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a
favore dei minori».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
_______________________________
(1) Pubblicata nella Gazz.Uff. 23 luglio 1991, n. 171
(1/circ.) Con riferimento al presente provvedimento sono emanate le seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 aprile 1998, n.
61/98;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 gennaio 1996, n. 70494/3.Div; Circ. 28
gennaio 1997, n. 670/3; Circ. 6 febbraio 1998, n. 3863; Circ. 27 gennaio 1999, n. 1932;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 ottobre 1998, n. 423
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 29 gennaio 1996, n. 62/MR.32; Circ. 28
gennaio 1997, n. 1/97; Circ. 5 febbraio 1998, n. 2; Circ. 4 marzo 1998, n. 7/98; Circ. 21
gennaio 1999, n. 2
(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36 (Gazz. Uff.
12 febbraio 1992, n. 7 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i
contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei
rispettivi territori provinciali.
(1/b) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 luglio 1994, n.
465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha fissato il termine di cui al presente
articolo, per l'anno 1994, al 30 settembre.
(1/c) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28
maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994,
n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174).
(2) Riportato alla voce Finanza locale.
(2/a) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff.
27 luglio 1994, n. 174), ha disposto il rifinanziamento del Fondo, per il triennio
1994-1996, nella misura di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996. L'art. 1, comma 2, della legge di conversione sopracitata
ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo
1994, n. 209, non convertito in legge. L'art. 12, L. 28 agosto 1997, n. 285,
riportata al n. XIX, ha disposto il rifinanziamento del Fondo previsto dal presente
articolo.
(2/b) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28
maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994,
n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174).
(3) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.
(4) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff.
27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per il finanziamento dei progetti di
cui al presente articolo.
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36 (Gazz. Uff. 12
febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.