Commissione parlamentare per l'infanzia
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (limitatamente agli articoli 18 e 19 e ai titoli IV, relativo
al diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori e V, contenente disposizioni in
materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e
integrazione sociale)
Articolo 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75 (18), o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche
su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi
da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento
alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le
modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei
relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei
mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi
di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta
per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a
un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997
e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione
della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui):
"Art. 3. - Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale sono
sostituite dalle seguenti:
«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire
20.000.000 (3), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio,
sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o
diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o
amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li
conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata,
pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro
annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi
tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso,
si dànno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli
a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di
lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della
stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in
luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la
prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere
dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento
della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca
l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate,
sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la
chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono
punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale v. nelle note all'art. 9.
Articolo 19
Divieti di espulsione e di respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,
nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo
9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.