Commissione parlamentare per l'infanzia
Risoluzione 7-00941 Pozza Tasca: sottrazioni di minori
La Commissione parlamentare per l'infanzia,
premesso che:
a) dopo Erika e Marta, anche la storia di Meriem sta scuotendo l'opinione pubblica
internazionale: figlie minorenni con doppia cittadinanza - egiziana ed italiana, per le
prime, algerina ed italiana la seconda - che rivendicano il loro diritto ad un libero
riferimento bigenitoriale;
b) sono 170 (e a tale numero dovrebbe, in effetti, essere aggiunto quello dei casi
attualmente curati dall'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, designato Autorità
Centrale ai sensi delle Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja del 1980) attualmente i
bambini contesi tra coppie di nazionalità, religione e etnie diverse - spesso vittime di
"sequestri" da parte del padre o della madre - a dimostrazione di un fenomeno
che ha subito una crescita esponenziale negli ultimi due anni, se si considera che i casi
noti alla fine del 1998 erano poco più di 70;
c) la tutela dei diritti di questi bambini - vittime di un mondo con sempre meno confini
geografici, ma ancora troppe barriere culturali, religiose ed etniche - spetta ai
responsabili della Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli
esteri, nell'ipotesi in cui le vertenze avvengano tra cittadini di stati estranei alle
Convenzioni internazionali in materia minorile;
d) dalle numerose vicende di sottrazione internazionale di minori emerge
l'improcrastinabilità di individuare ed adottare strumenti internazionali che consentano
una effettiva tutela dell'esercizio dei diritti dei minori illecitamente condotti oltre le
frontiere dello Stato di residenza abituale;
e) la Convenzione sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i
Legislatori di tutti gli Stati per elaborare norme che prevedano la reale protezione
dell'interesse del minore, di cui si è celebrato il 20 novembre del 1999 il decimo
Anniversario, è stata ratificata anche dai paesi islamici, ma la quasi totalità di essi
ritiene che il trattato non induca automaticamente nell'ordinamento interno le modifiche
necessarie per la realizzazione dei diritti dei minori;
f) l'Italia ha ratificato, con legge n. 64 del 15 gennaio del 1994, la Convenzione di
Lussemburgo del 20 maggio 1980, in materia di riconoscimento internazionale delle
decisioni riguardanti l'affidamento dei minori in virtù della quale gli Stati aderenti si
sono impegnati a dare esecuzione alle sentenze di affidamento, ma non a quelle che siano
tali da causare un grave pregiudizio al minore;
g) l'Italia ha altresì ratificato, con la medesima legge, la Convenzione dell'Aja del 25
ottobre 1980, in materia di sottrazione internazionale dei minori, che nessun paese
islamico ha ratificato, fatta eccezione della Turchia, la cui ratifica è avvenuta nel
1998, a seguito dell'avviato processo di integrazione europea;
h) alcuni Paesi hanno individuato tra le misure da realizzare per prevenire fenomeni di
sottrazione internazionale, anche l'applicazione, nelle leggi sull'immigrazione, della
cosiddetta "clausola di gradimento", che vieta l'ingresso nel proprio Paese, a
quei cittadini che provengono da Stati che non abbiano ratificato Convenzioni
internazionali in materia di minori;
i) con il Piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo si impone di
rendere più incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela
nei confronti dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicare i diritti
riconosciuti dei bambini;
j) non si può ignorare che i maggiori problemi sino ad oggi individuati sono dovuti non
soltanto alle pur obiettive differenze esistenti fra ordinamenti giuridici, ma anche - e
non da ultima - alla scarsa collaborazione fra gli organi giudiziari degli Stati
coinvolti, troppo spesso restii ad attribuire efficacia nel proprio territorio a
provvedimenti di custodia dei minori emanati da un altro Paese estero;
k) parimenti si deve riconoscere che a causa della mancanza di uno strumento giuridico
internazionale da far valere, con riferimento alla materia in esame, nei rapporti con i
Paesi islamici, la soluzione dei problemi connessi allo spostamento transfrontaliero della
prole è delegata alla sola litigiosità dei genitori;
l) l'articolo 11 della Convenzione di New York impone agli Stati l'obbligo di adottare
provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli
all'estero. A tal fine gli Stati devono favorire la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali o l'adesione ad accordi esistenti; il medesimo principio è ulteriormente
rafforzato dall'articolo 35 che impone agli Stati di adottare ogni provvedimento
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento dei fanciulli;
m) lo stesso caso di Erika sta assumendo contorni sempre più inquietanti a causa di
decisioni adottate dalle autorità kuwaitiane, che collidono con il comune sentire della
nazione e con i più elementari principi di diritto internazionale minorile, così come
consacrati dalla Convenzione di New York: la Corte di Cassazione kuwaitiana ha tolto
infatti alla madre anche l'affidamento di Marta, imputandole una serie di comportamenti -
quali l'ingresso in una chiesa con le figlie o l'aver bevuto un bicchiere di vino con uno
zio prete - non conformi alla religione islamica;
n) anche nella vicenda di Meriem, l'impegno del padre di concedere il visto alla piccola,
accettato verbalmente dalla nostra Ambasciata, è stato poi negato al momento della
partenza della famiglia dall'aeroporto di Algeri;
o) negli ultimi giorni sia Erika che Marta mostrano segni sempre più evidenti di
malessere psicologico: Erika non si nutre adeguatamente, Marta ha cessato di esprimersi
verbalmente;
p) il decisivo intervento del nostro Governo è assai auspicabile dal momento che non è
pensabile che nel Terzo millennio, in piena globalizzazione dei mercati e dell'economia,
gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo non adeguino il
diritto interno ai principi in essa consacrati;
impegna il Governo:
1) ad istituire una task force interministeriale che possa
intervenire a tutela dei minori contesi;
2) a promuovere l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre del 1980 da parte di
quegli Stati dai quali proviene il maggior flusso migratorio;
3) a promuovere la creazione di una cornice giuridica che consenta i margini per una
azione incisiva, dal momento che l'ostacolo più difficile da superare in casi del genere
è l'incompatibilità tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di Stati
entrambi sovrani;
4) a promuovere accordi bilaterali con i Paesi islamici in cui sia prevista l'effettiva
applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York;
5) a prevedere la formazione ad hoc del personale diplomatico, affinché sia
aggiornato costantemente sull'evoluzione delle normative e delle Convenzioni in modo che
possa intervenire tempestivamente ed in maniera adeguata nei casi di sottrazione
internazionale.