Commissione parlamentare per l'infanzia
Risoluzione n. 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv minori
(TESTO MODIFICATO A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI)
La Commissione bicamerale per linfanzia,
premesso che:
a) che i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e gli
strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una opportunità di crescita
personale e di conoscenza della realtà;
b) che in Italia il livello qualitativo di molta parte dellofferta televisiva e
della comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e propone modelli di scarso valore
qualitativo, i quali penalizzano la cultura, la crescita civile ed etica dei cittadini ed
in particolare lo spirito critico e la creatività dei minori;
c) che le prime vittime dellappiattimento culturale e della omologazione imposta dal
modello televisivo prevalente sono i minori poiché non dispongono ancora degli strumenti
per una interpretazione critica del messaggio televisivo soprattutto in mancanza di una
adeguata politica per un uso consapevole della televisione attraverso una fruizione
familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo;
d) che le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione investono le nuove
generazioni in modo molto più intenso e più precocemente rispetto a qualunque altra
delle generazioni precedenti;
e) che il problema dellinfanzia e delle nuove generazioni assume una centralità
strategica di cui il Parlamento, con listituzione della Commissione parlamentare per
linfanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto della Convenzione del
1989 per i diritti del fanciullo e della Costituzione italiana la quale non solo pone a
suo fondamento la dignità della persona ma sancisce il dovere della Repubblica di
rimuovere gli ostacoli al suo pieno sviluppo e tutelare i diritti inviolabili
delluomo, della famiglia e dei minori;
f) che la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire la forte
emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il bisogno e che in questa
materia è necessaria una nuova e forte presa di coscienza della società civile, delle
istituzioni democratiche, degli operatori del settore e del mondo sociale del paese;
g) che la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie
informatiche multimediali, satellitari e via cavo richiedono uno sforzo congiunto a
livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e vigilanza;
h) che genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di
favorire la crescita dei minori, accompagnandoli nelluso consapevole della
televisione e dei mezzi di comunicazione;
i) che il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a promuovere i diritti dei
minori, situazione che comporta tuttavia rischi di sovrapposizione e difficoltà
interpretative a tutto discapito della loro efficacia (si citano tra le più significative
larticolo 15, commi 10, 11, 13, e larticolo 31, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, larticolo 1, comma 6, lettera b), e larticolo 6 della legge 31
luglio 1997, n. 249, larticolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il
decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, larticolo 4 della legge n. 203 del
1995);
j) che alla normativa nazionale si debbono aggiungere le direttive europee nn. 89/552 e
97/36 sullesercizio dellattività televisiva, le quali nello stabilire la
giurisdizione nazionale ribadiscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le
trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere
allo sviluppo mentale, fisico e morale dei minori;
k) che esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non dotati di apparato
sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui applicazione deve essere sostenuta ed estesa
anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati;
l) che si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive continuano a programmare
anche durante le fasce orarie "protette" trasmissioni ad alto contenuto di
violenza e adatte ad un pubblico adulto e consentire un notevole affollamento di
interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime rilevazioni quantitative
effettuate dallapposito ufficio dellAutorità garante delle comunicazioni;
m) che la complessità del problema della vigilanza é aggravata dal fatto che accanto
alle 12 emittenti nazionali esistono oltre 700 emittenti locali;
n) che tutto il sistema informativo televisivo, compresi i telegiornali, é ormai
condizionato dagli indici di ascolto, i quali sono basati su un campione tarato su
esigenze commerciali e quindi interessati esclusivamente alla quantità di telespettatori
e non allindice di gradimento qualitativo;
o) che nellambito della problematica minorile esiste comunque una netta
differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti e che di tale
diversità occorre tener conto nellideazione dei programmi, delle fasce di
protezione specifica e della relativa segnaletica informativa;
p) che il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle principali agenzie
educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta ormai uno dei comportamenti più diffusi
tra i giovani e poiché oltre metà dei minori segue la TV dalle due alle quattro ore al
giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa un tempo superiore a quello
impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali (1.100 ore di televisione
allanno contro 800 ore di scuola);
q) che il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale formativa e
alla costruzione dellidentità giovanile resta in gran parte inesplorato e che anche
il Parlamento può contribuire ad incentivare queste potenzialità con apposite proposte
di legge nonché con lattività di controllo e di indirizzo che svolge nei confronti
della televisione pubblica;
r) che nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli di qualificazione
professionale dedicati esclusivamente alla programmazione destinata ai minori;
s) che lItalia é uno dei paesi europei più esposti al rischio di colonizzazione da
parte di produzioni televisive straniere, mentre la produzione nazionale di trasmissioni,
fiction e cartoni animati per linfanzia occupa un segmento di mercato ormai
residuale, a fronte del 30 per cento della Gran Bretagna e del 10 di Francia e Germania,
invita il Governo:
- ad introdurre lobbligo di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di
scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice da parte delle emittenti
televisive che lo hanno sottoscritto, nella quale sia spiegata la violazione e la norma
posta a tutela del minore;
- ad introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a
tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare preventivamente i
telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa ed agendo in sede di
Unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di
classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla direttiva 97/36/CE;
- a promuovere listituzione presso lAutorità garante per le comunicazioni di
un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori, formato da esperti
nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori sentito il parere del
Consiglio Nazionale degli Utenti e delle associazioni delle emittenti radiotelevisive
maggiormente rappresentative;
- ad inserire il rispetto dei codici e delle carte similari, compreso il codice di
autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle
concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito
allAutorità garante per le comunicazioni;
- a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione
allesercizio di attività televisive, via Internet e multimediali contenga uno
specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e sul divieto di trasmettere
spot pubblicitari durante i programmi dedicati all'infanzia;
- a prevedere listituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura
professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale
lAutorità garante possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e
lassunzione di informazioni relative alla programmazione;
- a promuovere la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa a tutela
dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione, nell'ambito della
legge annuale di semplificazione di cui all'art. 20 comma 2 della Legge 59/97, di un testo
unico o di un codice unificato, sottoposto al parere della Commissione parlamentare per
l'infanzia, con la finalità di una maggiore semplicità di applicazione;
- ad armonizzare le azioni di tutela in tutte le diverse fasi di produzione, distribuzione
e fruizione dei prodotti televisivi, in rapporto al loro impatto sui minori;
- ad effettuare campagne educative, anche televisive a cura della Presidenza del Consiglio
dei ministri e scolastiche rivolte ai minori, agli educatori, agli operatori televisivi e
alle famiglie, finalizzate allinformazione e alleducazione ad un uso creativo
del tempo libero, diverso dalla fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso corretto
delle sue capacità formative;
- a favorire nella scuola l'educazione ai nuovi linguaggi multimediali, curando anche
laggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento di attività di
formazione alla comunicazione degli educatori e dei giovani;
- ad avviare corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali, anche attraverso
il finanziamento da parte del Fondo nazionale per l'infanzia del Dipartimento delle
attività sociali della Presidenza del Consiglio, nelle facoltà di scienza della
formazione, sociologia, lettere, scienza della comunicazione, DAMS, nonché corsi di
specializzazione ed aggiornamento per il personale dei mezzi di comunicazione;
- a sensibilizzare le famiglie ad una visione familiare congiunta e consapevole della
televisione individuando sistemi di filtraggio e percorsi guidati per il controllo
familiare anche rispetto alla rete Internet; a promuovere ed incentivare la produzione di
programmi e di opere adatte ad una visione familiare;
- a predisporre idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi europei la quota
di produzione nazionale di cartoni animati di qualità, dei programmi specificamente
destinati allinfanzia e alladolescenza nonché dei programmi adatti ad una
visione familiare, riducendo in tal modo lattuale preponderanza di prodotti
stranieri estranei alla cultura europea realizzati spesso a basso costo a scapito della
qualità;
- a richiedere alle emittenti televisive il rispetto delle fasce orarie di programmazione
protetta per i minori, promuovendo nel frattempo la revisione delle fasce orarie protette
in linea con quanto avviene in altri paesi europei; a valutare altresì l'opportunità di
non mettere in onda programmi specificamente dedicati ai minori nella fascia oraria
compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino;
- affidare all'Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di stabilire la
trasmissibilità in TV di opere cinematografiche ed a soggetto per la televisione,
conformemente al parere di una speciale commissione di esperti presso il Consiglio
Nazionale degli Utenti;
- a tener conto, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità dei film al pubblico
dei minori, del diverso grado di impatto e di invasività del mezzo televisivo, che spesso
é subito passivamente (32 milioni di apparecchi televisivi nelle case) rispetto agli
schermi cinematografici (3.000 in tutta Italia);
- a favorire gli investimenti nel sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive
delle 12 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo delle
trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo delle trasmissioni
generiche, lutilizzazione dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;
- ad estendere il regime della rete di monitoraggio dei Corecom a tutte le emittenti
locali esistenti sul suolo nazionale, sollecitando le regioni che ancora non vi abbiano
adempiuto ad istituire i Corecom sul proprio territorio;
- a tenere conto nella predisposizione degli strumenti di tutela delle differenti fasce di
età dei minori e della loro collocazione sociale, culturale e del tipo di popolazione in
cui vivono;
- a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di
pubblicità rivolta ai minori anche promuovendo l'adozione di una segnaletica per le
interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte le emittenti, vigilando sulle forme di
pubblicità ingannevole e occulta e concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente
al fine di vietare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente
dedicate ai minori ed evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi
destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge 30 aprile
1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di
appositi "programmi contenitori" di durata superiore a trenta minuti;
- a considerare le proposte emergenti in Europa sui messaggi pubblicitari riguardanti
giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e sui messaggi pubblicitari
di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati;
- a chiedere alla RAI di evitare discriminazioni qualitative fra una televisione a
pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza meno abbiente;
- a chiedere in particolare alla RAI, in ragione della propria funzione pubblica e delle
risorse economiche derivanti dal canone, un forte impegno per il miglioramento dei livelli
qualitativi dellofferta televisiva, prevedendo lassunzione di tali impegni nel
contratto di servizio con lo Stato;
- a promuovere un convegno ed un osservatorio a livello di istituzioni europee sul tema
minori-TV, al fine di. confrontare le normative nazionali e sintetizzare la pluralità di
codici di autoregolamentazioni esistenti in un unico codice di disciplina europeo,
corredato da un sistema sanzionatorio univoco, rapido ed efficace;
- a relazionare annualmente al Parlamento sullattuazione della normativa vigente in
materia di tutela della dignità e dello sviluppo psicologico dei minori e sul rispetto di
essa da parte delle concessionarie dellemittenza radiotelevisiva pubblica e privata;
- a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei minori nel pieno
rispetto della libertà di comunicazione e di scelta della programmazione;
- ad ipotizzare la sperimentazione negli apparecchi televisivi di dispositivi che,
aggiunti al normale telecomando, consentano di inibire l'immagine mantenendo inalterato
l'audio.