Commissione parlamentare per l'infanzia
Risoluzione 7-00990 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia
La Commissione bicamerale per l'infanzia,
premesso che:
1) il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia ha assunto dimensioni
internazionali sempre più drammatiche;
2) l'estensione incontrollata del fenomeno ha trovato una sua vetrina privilegiata in
Internet - 20.000 sono stati i siti pedofili sino ad ora censiti - che consente la
diffusione di aberrazioni criminali senza che si siano trovati ancora strumenti validi a
fermare tali messaggi e ad individuare e punire i responsabili;
3) numerose sono le iniziative assunte dall'Unione europea e in sede internazionale per
contrastare la diffusione via internet di materiale pedopornografico, tra cui:
a) le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo il 18 settembre 1996 sui
minorenni vittime di violenza, il 12 dicembre 1996 sulle misure per la protezione dei
minori nell'Unione europea, il 24 aprile 1997 sulla comunicazione della commissione sulle
informazioni di contenuto illegale e nocivo su internet e il 6 novembre 1997 sulla
comunicazione della commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e
sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini;
b) la dichiarazione e il piano d'azione approvati al congresso mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (Stoccolma 1996) e le conclusioni e
raccomandazioni della successiva conferenza europea (Strasburgo, aprile 1998);
c) il piano d'azione per combattere la criminalità organizzata dal Consiglio il 28
aprile 1997 approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997 e i dieci
principi del G8 di lotta alla criminalità nel settore dell'alta tecnologia, di cui ha
preso atto il Consiglio nella sessione del 19 marzo 1998, nonché l'esortazione del
Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 ad assicurare sul piano europeo ed
internazionale una efficace follow-up delle iniziative per la protezione
dell'infanzia, in particolare nel settore della pedopornografia su internet;
d) la decisione 276/199/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio
1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di
internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse
attraverso le reti globali;
e) il Parlamento europeo si è riunito di recente per votare la risoluzione del
controllo parentale delle emissioni televisive (COM 371) al cui interno sono previste
misure per la tutela mediatica dei minori;
f) l'ultima versione della Carta europea sui diritti fondamentali (Convenant 45 del
28 luglio 2000) - in linea con i principi internazionali accettati dagli Stati membri con
la ratifica della Convenzione Onu sui diritti del bambino del 1989 - contiene,
all'articolo 23, la tutela dell'interesse superiore del bambino;
g) le Nazioni unite, nella scadenza, nell'anno 2000, del X anniversario del Summit
mondiale per l'infanzia, hanno varato due protocolli facoltativi alla Convenzione Onu del
1989, uno dei quali è dedicato alla vendita dei minori, della prostituzione e della
pornografia infantile, che richiama gli Stati membri all'attuazione dei provvedimenti
contenuti nel programma d'azione per la prevenzione della prostituzione e della
pornografia infantile, nella dichiarazione e piano d'azione adottati al Congresso di
Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale commerciale dell'infanzia, tenutosi a Stoccolma
dal 27 al 31 agosto 1996;
4) la XIII legislatura ha registrato rilevanti provvedimenti attuativi e conseguenti alla
Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) e alla Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja, 29
maggio 1993) quali la legge 23 dicembre 1997, n. 451, la legge 28 agosto 1997, n. 285 e la
legge 3 agosto 1998, n. 269;
5) in particolare con la legge n. 269 del 3 agosto 1998, «Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori quali
nuove forme di riduzione in schiavitù», si sono iniziate a mettere le basi per una più
efficace, anche se ancora insufficiente forma di contrasto a questi reati;
6) sulla base delle norme previste all'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 si è dato
modo alla polizia telematica di intervenire efficacemente, come ha evidenziato la recente
inchiesta della procura di Torre Annunziata;
7) la polizia telematica dispone di un organico di 200 agenti di cui 50 impegnati nella
sede centrale e 150 sul territorio, organico numericamente carente dato l'impegno e la
qualità dell'azione di contrasto ad un turpe fenomeno in crescita come quello della
mercificazione, anche via internet, della violenza sessuale sull'infanzia, fenomeno che,
oltre ad essere un delitto contro l'umanità, produce grandi profitti a quelle che ormai
si configurano come vere e proprie imprese criminali;
8) anche altre forze dell'ordine con corpi specializzati sono impegnate attivamente nella
lotta contro questi tipi di crimini;
9) secondo recenti stime, il giro d'affari legato allo sfruttamento sessuale dei minori,
in prevalenza extracomunitari e provenienti da situazioni di grave disagio economico,
supera i 10.000 miliardi di lire e da una recente inchiesta condotta da esperti di
psichiatria è emerso che almeno una volta su dieci che un minore si collega alla rete
senza l'assistenza del genitore rischia di subire molestie sessuali verbali o tentativi di
adescamento;
10) risulta che i server ed i provider informatici dei Paesi esteri, ai
quali è stato richiesto dall'autorità giudiziaria italiana di fornire notizie e
informazioni sulle gravissime ipotesi di reato in danno dei minori, non hanno fornito
collaborazione;
11) in Germania è stato possibile condannare un provider per non aver filtrato il
materiale pornografico relativo ai minori messo in rete;
12) l'articolo 34 della ConvenzioneOnu sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata da
191 Paesi, impegna gli Stati firmatari a proteggere i bambini contro ogni forma di abuso e
sfruttamento dei minori;
impegna il Governo:
a) a presentare, entro il 31 dicembre 2000, il piano delle azioni applicative
rispetto alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1989 e
2000/375/GAI del Consiglio per la giustizia e gli affari interni in particolare:
per incoraggiare gli utenti di internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle
autorità preposte all'applicazione della legge elementi e informazioni sulla diffusione
su internet di materiale di pornografia infantile;
per agevolare stili di cooperazione - tra gli Stati membri - tesi al più efficace
accertamento di reati di pornografia infantile su internet, anche cointeressando Europol;
per predisporre ulteriori sistemi di controllo per combattere la produzione, il
trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile;
per incoraggiare le realtà industriali e tecnologiche a collaborare nella preparazione di
«filtri» e di altre possibilità tecniche atte ad impedire ed individuare la diffusione
di pornografia infantile;
b) a valutare la possibilità di istituire presso il ministero dell'interno il
«Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia» (Doti): una task-force che
coordini ed armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo
che già operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e
tecnici e di adeguate risorse per una sempre più incisiva ed efficace azione di
contrasto;
c) a verificare la congruità, della legislazione vigente anche in relazione alle
problematiche evidenziate dalla sentenza, delle sezioni unite della Cassazione che, con
una interpretazione molto letterale dell'articolo 600-ter del codice penale,
potrebbe mettere a repentaglio l'integrità fisica e psichica dei minori stessi ed il
lavoro proficuo di giudici ed investigatori già avviato;
d) a valutare la possibilità di introdurre l'obbligo per tutti i provider
nazionali di adottare un codice deontologico con il fine precipuo di contrastare la
pedofilia in rete;
e) ad assumere, in sede nazionale ed internazionale, tutte le opportune iniziative
per contrastare la diffusione e commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico
attraverso internet, estendendo anche a livello europeo una normativa sul modello di
quella italiana che consenta di perseguire coloro che commettono i reati di riduzione in
schiavitù e prostituzione minorile attraverso le tecnologie digitali e telematiche anche
quando i fatti vengono commessi all'estero, in modo da garantire agli utenti della rete un
servizio libero, efficiente ma anche sicuro;
f) a dare attuazione alla Conferenza di Vienna del 1988 sulla pedofilia, che
richiedeva l'istituzione di una banca dati e di un archivio sui minori scomparsi;
g) a rafforzare il rispetto delle normative vigenti e delle carte di
autoregolamentazione, non ultima la carta di Treviso del 1990 che ha recepito la
Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, che impongono ai mezzi di comunicazione il
rispetto della dignità umana e dello sviluppo equilibrato della personalità del minore,
al fine di evitare il ripetersi di fatti quali la trasmissione televisiva in orario di
massimo ascolto di immagini di violenza su minori;
h) a farsi portavoce, come prossimo Paese presidente del G8 di una comune strategia
politica e giudiziaria a livello mondiale che, anche attraverso trattati multilaterali,
impegni i Paesi membri, quali la Russia ed il Giappone, ad una strategia di
regolamentazione dei siti internet;
i) a farsi portavoce perché, alla prossima Conferenza intergovernativa di Nizza,
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia integrata nei trattati e
considerata giuridicamente applicabile;
j) ad intensificare le campagne di sensibilizzazione antipedofilia a tutti i
livelli, soprattutto nelle scuole, in modo che sia sempre vigile l'allarme sociale verso
uno dei crimini più efferati dell'umanità;
k) a intervenire affinché siano vincolati i provider ed i server di
internet a conservare i dati di accesso per 10 anni, in modo da facilitare le indagini
condotte dalle forze di polizia;
l) a potenziare le risorse indicate con la legge n 285 del 1998 e con il piano
d'azione per l'infanzia 2000-2001 ai servizi sul territorio per la presa in carico, da
parte delle strutture pubbliche o del privato sociale, dell'assistenza ai minori italiani
ed extracomunitari vittime di violenze e maltrattamenti sessuali.