
PARERE APPROVATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662 SULLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 1997, N. 461, CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA
DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI.
La Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma
fiscale, ai sensi della legge 23 Dicembre 1996 n. 662:
Esaminato lo schema di decreto legislativo, contenente disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 461/97, concernente il riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, lo ritiene conforme alle norme di
delega e valuta positivamente le correzioni ed integrazioni introdotte, dettate da
esigenze di ulteriore semplificazione, di armonizzazione e coordinamento delle norme
fiscali per i fondi esteri, per i soggetti non residenti e per le operazioni di politica
monetaria, di razionalizzazione e semplificazione del regime fiscale nel periodo
transitorio di prima applicazione della legge, di coordinamento dei testi legislativi e di
correzione di errori materiali.
Il forte contenuto innovativo del D.Lgs. 461/97 ha determinato,
congiuntamente alla politica monetaria adottata ed allingresso dellItalia
nella U.M.E. il rafforzamento dei mercati ed un comportamento più "virtuoso"
degli investitori, certamente incoraggiato dallabbassamento dei tassi di interesse
dei titoli del debito pubblico, che si sono rivolti in misura più significativa verso gli
impieghi produttivi, anche in virtù di un trattamento fiscale non penalizzante, che ha
compiuto una svolta rilevante in direzione dellarmonizzazione europea.
Lintroduzione dellEuro, il venir meno dei rischi di cambio,
lallineamento dei tassi di interesse, favoriranno una ulteriore accentuazione della
volatilità dei capitali, e la necessaria e conseguente armonizzazione in sede europea del
trattamento fiscale delle rendite finanziarie. In tale sede occorrerà affrontare i
problemi di imposizione uniforme delle basi imponibili mobili allo scopo di evitare
concorrenza fiscale a ribasso e alleggerire conseguentemente in modo cospicuo
l'imposizione gravante sul lavoro. La Commissione guarda con grande interesse alle
proposte avanzate recentemente dalla Commissione europea.
Il nuovo regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie e dei
redditi diversi ha richiesto uno sforzo notevole da parte degli operatori del settore per
ladeguamento dei sistemi informativi (hardware, software, procedure organizzative,
modulistica) e per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali.
La Commissione ritiene che questo maggior carico di adempimenti sia
compensato dalla rilevante incentivazione che il nuovo regime fiscale introdotto ha
effettuato in direzione del risparmio amministrato e di quello gestito. Non si può
ignorare , infatti, che le prescrizioni introdotte, molto innovative ed impegnative,
suscitano negli operatori ed intermediari autorizzati notevoli preoccupazioni, poiché si
avvicina la data del 1° Luglio, senza disporre di tutti gli elementi utili per un
corretto avvio della riforma.
Gli intermediari potrebbero affrontare con maggiore serenità
limminente entrata in vigore della riforma, consentendo di ultimare in modo non
affrettato il processo di riorganizzazione operativa in atto, qualora venissero adottati
dal Governo una serie di provvedimenti relativi alla tempistica dei versamenti connessi
con il regime transitorio, ed altri legati agli adempimenti dovuti nel primo periodo di
applicazione della normativa; che la Commissione propone sotto la voce
"OSSERVAZIONI" (ai punti 13 e 14).
La Commissione esprime parere favorevole con alcune
considerazioni di carattere generale, peraltro già avanzate in sede di espressione
del primo parere, e alcune osservazioni.
CONSIDERAZIONI
- Lingresso dellItalia nellU.M.E. e la riduzione dei tassi di interesse
sui titoli del debito pubblico, indurebbero a ritenere maturi i tempi per introdurre una
aliquota unica per la tassazione dei redditi di capitale, i redditi diversi, le
plusvalenze da ristrutturazioni societarie ed i redditi finanziari figurativi derivanti
dal patrimonio netto delle imprese (Dual income tax). Sarebbe bene disporre di una
completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. La
semplificazione e la razionalità che ispirano il provvedimento in esame presuppongono
logicamente una tale soluzione. Daltra parte la Commissione è consapevole dei
limiti della delega e della circostanza che un simile provvedimento possa essere preso
solo con un differente provvedimento legislativo.
- Le innovazioni introdotte dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97, relative ai diversi
regimi fiscali (dichiarazione, risparmio amministrato, risparmio gestito) potrebbero
essere ulteriormente semplificate secondo una linea di affinamento dell'assetto che il
Governo potrebbe utilmente esplorare. Si tratta di unificare, dal punto di vista fiscale,
il risparmio amministrato ed il risparmio gestito, sottoponendo entrambi alla tassazione
sul maturato. In tal modo permarrebbero un regime ordinario, in base alla dichiarazione
dei redditi ed un regime intermediato, gestito dai soggetti autorizzati. Le conseguenze
sarebbero la scomparsa del meccanismo dellequalizzatore, un maggiore dinamismo nelle
decisioni di portafoglio (cadrebbe il disincentivo a passare da un rapporto di risparmio
amministrato ad un rapporto di risparmio gestito, costituito dalla necessita di
saldare la posizione fiscale) ed, inoltre, " last, but not least", aumenterebbe,
nella fase di prima applicazione del provvedimento, il gettito fiscale. La possibilità
che l'assolvimento della tassazione possa avvenire intaccando il patrimonio potrebbe
essere risolta limitando tale assolvimento fino a capienza del flusso di cassa generato
dalle rendite e portando a nuovo (con l'applicazione di interessi) il rimanente.
- Sono maturi i tempi per incentivare, con appositi provvedimenti fiscali, lo sviluppo del
merchant banking e del venture capital, selezionando tali intermediari come intermediari
speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti. La
Commissione rileva la necessità di particolari incentivi fiscali per la quotazione in
mercati regolamentati dei titoli azionari delle Piccole Medie Imprese o per la loro
capitalizzazione, da parte dei Fondi chiusi, nella fase dello "start up" o del
"management by out", con particolare riferimento alle piccole imprese
"hi-tech" o comunque particolarmente innovative.
- La tassazione di ciò che matura su quanto accantonato nei fondi pensione potrebbe
utilmente essere ricompresa in un regime uniformato di tassazione di tutti i rendimenti
finanziari, quale è quello previsto da questa legge. Ciò comporterebbe una revisione e
ripensamento dei modi in cui attuare la protezione e il privilegio accordato dalla
Costituzione a risparmio pensionistico; in questo caso, a risparmio pensionistico
convogliato nel sistema privato. E' in ogni caso necessaria l'adozione di provvedimenti
tesi a coordinare con la presente legge la tassazione gravante sulle varie forme di
previdenza individuale, comprese le forme assimilabili di risparmio finanziario
individualmente gestito. Va quindi rivisto alla luce della presente legge il regime
fiscale delle polizze vita a contenuto esclusivamente finanziario. Rilevato che la delega
contenuta nella legge 23/12/96 n. 662 e carente su questo punto, si sollecita una
adeguata iniziativa legislativa, da parte del Governo.
- La Commissione ritiene che il Governo debba pervenire ad una disciplina fiscale delle
cosiddette stock options, le quali - ad avviso della Commissione - hanno rilevanza sia ai
fini della tassazione del lavoro dipendente (quali fringe benefits) sia ai fini della
presente legge. Quando la Commissione ha incoraggiato il Governo a non considerare come
reddito da lavoro dipendente la distribuzione di azioni ai dipendenti e lo ha invitato ad
estendere la disciplina anche nel caso in cui fossero assegnate azioni del gruppo
intendeva che ciò dovesse riguardare la generalità dei lavoratori subordinati e non
operazioni personalizzate o dirette a settori limitati di lavoratori dipendenti.
- La Commissione raccomanda al Governo di prevedere una norma che consenta di armonizzare
la normativa sulla cartolarizzazione dei crediti di prossima approvazione con l'impianto
complessivo dell'attuale decreto.
OSSERVAZIONI
- Lart. 14, comma 10, del D.Lgs. 21/11/97 n.461, che introduce un regime transitorio
per le ritenute sui redditi di capitale e limposta sostitutiva sulle plusvalenze e
gli altri redditi diversi, consente che solo "a richiesta
dellinteressato", il valore di partenza degli strumenti finanziari non
partecipativi, anziché essere determinato in base al costo o valore di acquisto, possa
essere determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati in mercati
regolamentati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del D.Lgs. (cioè nel mese
di Giugno 98). La difficoltà di reperimento, specie per le banche, dei prezzi di
acquisto, consiglia di eliminare dallultimo periodo del comma 10, dellart. 14,
del D.Lgs. 461/97, le parole "a richiesta dellinteressato". La modifica
appare in linea con limpostazione del D.Lgs., allesame della Commissione. Il
provvedimento correttivo, mentre concede il silenzio-assenso per la scelta del regime di
tassazione (salvo esercizio della facoltà di rinuncia da parte del contribuente
interessato), appare contraddittorio nel momento stesso in cui richiede lintervento
del contribuente per decidere in che modo stimare i valori di partenza. Inoltre
lart. 14, comma 10, lettera a), prevede che agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo
stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati
regolamentati, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto il valore
risultante della media dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in
vigore del provvedimento, e, cioè, nel mese di giugno, nei medesimi mercati
regolamentati. Tale previsione risulta particolarmente onerosa per gli operatori almeno
per quanto riguarda le valute estere poiché comporta la necessità di ricercare e
mantenere in memoria una rilevantissima quantità dei dati. Per semplificare gli
adempimenti degli intermediari si ritiene che il riferimento allintero mese potrebbe
essere modificato con quello agli ultimi cinque giorni lavorativi del mese. Si tratterebbe
comunque di un periodo sufficiente a consentire la determinazione del valore sulla base di
una media, evitando un valore puntuale riferito a un giorno solo.
- Non è ancora assicurata la neutralità fiscale tra investimento diretto e
linvestimento, con le stesse caratteristiche, effettuato per il tramite di
investitori istituzionali. Per tale motivo si ritiene che:
- la partecipazione in un Fondo Comune che investa solo in Titoli di Stato (esclusa una
quota minima in deposito) debba essere esentata da imposta di successione.
- occorra incentivare fiscalmente il trattamento delle rendite finanziarie derivanti da
partecipazione in Fondi chiusi di soggetti investitori istituzionali che, attualmente,
sono penalizzate rispetto agli investimenti diretti in società industriali. Il pericolo
che, in seguito alla riforma del sistema pensionistico, le risorse drenate dalle imprese
(riduzione degli accantonamenti e, in futuro, graduale azzeramento del TFR) vengano
utilizzate solo dalle società di medie e grandi dimensioni quotate in Borsa, può essere
scongiurato solo attraverso lo sviluppo dei Fondi Chiusi. Infatti come avviene in tutto il
mondo, i Fondi pensione partecipano alle piccole e medie imprese, attraverso i Fondi
chiusi.
- occorra adottare più incisive forme di coordinamento ed omogeneizzazione dei
trattamenti fiscali tra strumenti finanziari come i Fondi Chiusi riservati ad investitori
istituzionali ed i Fondi comuni di investimento e tra questi e linvestimento diretto
del soggetto investitore istituzionale, società o privato cittadino.
- Si rende necessario il coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 461 con quelle contenute in altri provvedimenti e, soprattutto, con quelle
della riforma del sistema sanzionatorio e con quelle del decreto legislativo n. 241 del
1997. In particolare, il decreto n. 241 ha previsto, fra laltro, lunificazione
degli adempimenti dei contribuenti in una unica dichiarazione, la trasmissione telematica
delle dichiarazione, la soppressione degli allegati alla dichiarazione, la soppressione
dellobbligo di versare le imposte al concessionario competente in ragione del
domicilio fiscale del contribuente. In conseguenza di tale coordinamento, si potrebbero
far rientrare tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal decreto legislativo
in esame nei modelli di dichiarazione esistenti e, in particolare, nel modello 760 e nel
modello 770.
- Per quanto riguarda le nuove comunicazioni previste dal decreto legislativo, al fine di
mettere in grado gli operatori di conoscere preventivamente gli elementi che saranno
tenuti ad inserire nelle ordinarie dichiarazioni la necessità che lAmministrazione
finanziaria in attesa di emanare negli ordinari termini i decreti di approvazione della
modulistica, simpegni formalmente a diramare, prima dellentrata in vigore del
decreto legislativo, una circolare che anticipi lindividuazione dei suddetti
elementi.
- Si rileva la necessità di istituire una banca dati destinata a raccogliere tutti i
redditi di capitale percepiti da non residenti (imponibili in misura ridotta o non
imponibili), idonea a consentire di corrispondere ad eventuali richieste di informazioni
al riguardo formulate dagli altri Stati ed in linea con la direttiva risparmio
recentemente discussa in seno alla Commissione europea.
- Si raccomanda di consentire in ogni caso lo scomputo dellimposta sostitutiva
pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto
indicate nella lettera c) del comma 1 dellarticolo 81 del TUIR, da quella dovuta per
le cessioni qualificate. Il problema si pone nel caso in cui siano state effettuate
cessioni non qualificate prima dellentrata in vigore delle nuove disposizioni
(assoggettate allimposta forfettaria prima in vigore) ed in cui, nellarco dei
12 mesi, ma dopo lentrata in vigore della nuova disciplina, vengano effettuate nuove
cessioni dimporto tale che, cumulate alle precedenti, si configuri una cessione
qualificata. Il problema si pone quando il contribuente non si avvale della possibilità
di rivalutare il costo o valore di acquisizione.
- Si richiede la correzione della disposizione contenuta nellarticolo 10-ter della
legge n. 77 del 1973. Larticolo richiamato, come è noto, è stato modificato con il
decreto correttivo allarticolo 8, comma 5, del decreto. Infatti, nel corpo
dellarticolo 10-ter la parola "proventi" è stata sostituita con
"redditi di capitale". Tale intervento rischia di apparire poco coordinato con
il comma 3 dello stesso articolo 10-ter e potrebbe far sorgere il dubbio della non
applicazione della ritenuta sui redditi della specie conseguiti nellesercizio
dellattività dimpresa. La disposizione del comma 3, potrebbe essere
modificata nel senso di sostituire il riferimento oggettivo ai redditi con quello
soggettivo del tipo di percipiente, come del resto correttamente previsto nel comma 4
dellarticolo 26, modificato dallarticolo 12 del decreto legislativo.
- Si rileva che in relazione a possibili fenomeni elusivi volti a creare fittiziamente
minusvalenze, è opportuno prevedere adeguati strumenti volti a scoraggiare tali fenomeni.
A tal fine si ritiene opportuno non inserire in estremis nuove disposizioni inaspettate
dagli operatori e contraddittorie con i lineamenti stessi della riforma, che presterebbero
il fianco a censure di costituzionalità, complicherebbero gli adempimenti dei
contribuenti e degli intermediari, che potrebbe non essere più in grado di garantire
lavvio del sistema per il prossimo primo luglio. E opportuno invece fare
riferimento ad una disposizione che consenta di scongiurare il ricorso generalizzato a
fenomeni elusivi e che potrebbe essere utilizzata anche in queste ipotesi. Si tratta
dellarticolo 37-bis del D.P.R n. 600 del 1973 che stabilisce linopponibilità
allAmministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi, anche collegati fra loro,
privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti
dallordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti
indebiti.
- In relazione alla decorrenza della valutazione secondo il valore normale dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il
cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10% dellattivo medio gestito, si
ritiene opportuno eliminare nellarticolo 7, comma 5, del decreto le parole " a
partire dallanno solare in cui sia superata la predetta percentuale" per
rendere coerente il sistema della revoca del diritto di opzione che ha sempre effetto in
costanza di contratto di gestione dal 1° gennaio dellanno successivo.
- Si sottolinea la necessità di una modifica dellarticolo 9 del decreto legislativo
nella parte in cui prevede il pagamento da parte del Ministero del Tesoro di una somma
pari al 15% dei proventi da soggetti non residenti. Il Ministero del Tesoro, infatti, non
è competente al riguardo, non è previsto nel bilancio dello Stato alcuno specifico
stanziamento, poiché attualmente manca la copertura ed, inoltre, il sistema comporterebbe
la gestione di richieste cartacee. La norma pertanto va modificata nel senso di prevedere
che il pagamento sia effettuato dallorganismo dinvestimento, prelevando le
disponibilità dagli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva, ovvero mediante
pagamento disposto dallAmministrazione finanziaria. La preferenza, per evidenti
motivi di semplicità, va alla prima soluzione ipotizzata.
- Si evidenzia la necessità in tema di normativa transitoria dei titoli obbligazionari
(ed in genere delle attività finanziarie di cui al comma 10 dellart. 14 del D.Lgs
n. 461/97), che sia eliminato linciso "a richiesta del contribuente" in
modo da consentire ladeguamento automatico al 1° luglio dei prezzi di carico, salvo
diverso avviso manifestato dallinteressato, nonché la parola "giurata" ai
fini della "stima" del valore alla stessa data dei titoli "non
quotati". La modifica appare coerente con quanto disposto nel decreto correttivo
(art. 4, comma 1, lettera d) e art. 5, comma 1, lettera c) a proposito
dellautomatica applicazione, salvo revoca dellinteressato, dei regimi del
risparmio amministrato e del risparmio gestito e ne costituisce la necessaria
integrazione. La Commissione rileva inoltre che, per consentire lutilizzo di criteri
di stima uniformi, da parte degli intermediari, è necessario introdurre formule
standardizzate, a livello di sistema, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli
titoli.
- Si rileva che il comma 11 dellart 14 prevede per i rapporti in essere alla data di
entrata in vigore, il primo versamento dellimposta sostitutiva dovuta sulle
plusvalenze realizzate nel periodo 1° luglio - 31 ottobre dai contribuenti che hanno
esercitato lopzione, vada effettuato entro il 15 dicembre 1998. Per consentire il
completamento dei test sulle nuove procedure, appare opportuno che la
"moratoria" dei versamenti venga estesa anche ai versamenti da effettuare per
limposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate nello stesso periodo per i
"nuovi" rapporti, vale a dire anche per quelle realizzate da soggetti che non
intrattenevano in precedenza uno stabile rapporto con lintermediario. Ciò
consentirebbe di perfezionare le procedure e la correzione eventuale di errori di
impostazione, alla luce anche dei chiarimenti che via via saranno forniti. Inoltre lo
stesso comma 11 dellart. 14, parlando di plusvalenze realizzate "dai
contribuenti che hanno esercitato lopzione", risulta impreciso dopo la modifica
prevista dallo schema di decreto "correttivo" che non prevede più
lesercizio dellopzione per il periodo transitorio, ma tuttal più la
rinuncia al regime del risparmio amministrato. E opportuno che la formulazione
dellart.7 del decreto correttivo tenga in considerazione questa esigenza di
coordinamento.
- Lart. 4, lettera b), così come formulato evidenzia un errore di coordinamento tra
le norme, in quanto prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3
del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1991 n. 102, che è stata abrogata dal decreto legislativo 461/97. In conseguenza di
ciò si dispone che limposta sostitutiva dovuta nel caso di applicazione del regime
forfetario a cura dellintermediario, venga prelevata "allatto"
dellesercizio dellopzione e sia versata entro il mese successivo. Tenuto conto
che fino al 30 settembre i contribuenti possono esercitare lopzione per
lapplicazione del suindicato regime, appare opportuno che la data per operare il
prelievo dellimposta sostitutiva sia fissata in un momento successivo, ad esempio,
il 15 ottobre. Le medesime motivazioni inducono a ritenere che anche il versamento delle
ritenute e delle imposte sostitutive "maturate" fino al 30 giugno 1998,
relativamente ad incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore
del D.Lgs, potrebbe essere opportuno il differimento di un mese rispetto alla prevista
scadenza del 15 ottobre.
- La Commissione rileva che in presenza di intermediario non residente la cui attività
finanziaria sia svolta attraverso la gestione di conti cosiddetti "omnibus", la
disciplina delineata, ove non venisse in qualche modo corretta comporterebbe la grave
conseguenza di impedire in pratica la prosecuzione dellattività in Italia.
Lintermediario, infatti, conosce soltanto il nominativo del soggetto che ha ordinato
loperazione e non leffettivo beneficiario e, quindi, non sa se si tratta di un
soggetto residente, tenuto al pagamento dellimposta sostitutiva, o di un soggetto
non residente, escluso dallimposizione. Inoltre, lintermediario è in grado di
sapere la quantità delloperazione, talvolta i prezzi, ma mai i controvalori e,
quindi, non è in grado di calcolare la plusvalenza. In questi casi lunica
disciplina applicabile è dunque quella del regime di dichiarazione, ma la questione si
complica in quanto lintermediario, sulla base delle attuali norme, non può neanche
esercitare lopzione per questo regime perché non è il contribuente soggetto
passivo dellimposta. Si ritiene pertanto che lunica soluzione praticabile sia
quella di una modifica normativa. Si potrebbe prevedere che nellipotesi in questione
il diritto di opzione sia attribuito per legge allintermediario. Inoltre, per
evitare il rischio che i residenti che utilizzano tali intermediari possano porre in
essere pericolosi fenomeni di evasione, si potrebbe imporre a tali intermediari
lobbligo di nominare un rappresentante tenuto ad effettuare il monitoraggio delle
operazioni. In sostanza, è utile raccomandare una disciplina specifica per i conti di
deposito intrattenuti in Italia da intermediari esteri per conto di soggetti depositanti.
Si raccomanda, in relazione a tale problematica, la predisposizione di tutte le misure
tese a favorire la messa a regime del sistema e a consentire, con opportuni differimenti
dei termini degli adempimenti, un avvio che riduca al massimo possibili difficoltà per
gli intermediari.
- In seguito alla sostituzione della parola "proventi" con "redditi di
capitale", i soggetti incaricati del pagamento di detti redditi sono esonerati
dall'effettuare qualsiasi calcolo in merito all'eventuale "reddito diverso"
scaturente dalla differenza cambi. Poiché è noto che i sottoscrittori di quote di
organismi di investimento espressi in valuta, hanno la possibilità di passare da un
portafoglio di investimento ad un altro, si verifica la "costanza di
partecipazione" citata nell'articolo 10 - ter, comma 1° della legge 23 marzo
1983, n. 77. Ciò rende di difficile interpretazione ed applicazione, per i soggetti
incaricati del pagamento, le modalità di determinazione del valore medio ponderato delle
quote, nel caso siano intervenuti passaggi da un portafoglio di investimento ad un altro,
per effetto dell'incidenza del cambio. Valuti il Governo, alla luce delle considerazioni
sopra espresse, se non sia opportuno considerare detti passaggi alla stregua di cessioni,
facoltizzando, di conseguenza (come previsto dall'articolo 7 comma 11), il soggetto
incaricato del pagamento di effettuare i disinvestimenti necessari per il versamento
dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti
entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata.

