* Il testo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e dei protocolli addizionali ad essa allegati, sottoscritti nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000 e pubblicati in allegato, sono tratti dal sito Internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).
Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale
sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo
(12-15 dicembre 2000)
Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e
combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.
Articolo 2
Terminologia
Ai fini della presente Convenzione:
(a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo
strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che
agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla
presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio
finanziario o un altro vantaggio materiale;
(b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con
una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una
pena più elevata;
(c) "Gruppo strutturato" indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente
per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli
formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura
articolata;
(d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o
immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la
proprietà di, o interessi in, tali averi;
(e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente
o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
(f) "Congelamento o sequestro" indicano linterdizione temporanea del
trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il
controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o
altra autorità competente;
(g) "Confisca", che include laddove applicabile lipotesi di
espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del
tribunale o di altra autorità competente;
(h) "Reato presupposto" indica qualunque reato a seguito del quale è generato
un profitto passibile di divenire loggetto di un reato di cui allart. 6 della
presente Convenzione;
(I) "Consegna sorvegliata" indica la tecnica che consente il passaggio di
carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati,
con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su
un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
(j) "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica una
organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri
hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente
Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure
interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a
Stati Parte nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della
loro competenza.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria,
alla prevenzione, investigazione e allesercizio dellazione penale per:
(a) i reati stabiliti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
(b) i reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione;
laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale
organizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
(a) è commesso in più di uno Stato;
(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
Articolo 4
Tutela della sovranità
1. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente
Convenzione coerentemente con i principi delleguaglianza sovrana,
dellintegrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri
Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel
territorio di un altro Stato lesercizio della giurisdizione e di funzioni che sono
riservate esclusivamente alle autorità di quellaltro Stato dal suo diritto interno.
Articolo 5
Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo
criminale organizzato
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura
necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:
(a) Ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che
comportano il tentativo o la consumazione di unattività criminale:
(I) Laccordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine
concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o
altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un
atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo
criminale organizzato;
(II) La condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività
criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati
in questione, partecipa attivamente:
a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;
b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua
partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
(b) Allorganizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la
commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
2. La conoscenza, lintenzione, lo scopo, lobiettivo o laccordo di cui al
paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate
su fatti.
3. Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo
criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente
articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono
gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi
interne richiedono un atto intrapreso in virtù dellaccordo ai fini dei reati di cui
al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale
delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica,
accettazione o approvazione della presente Convenzione o delladesione alla stessa.
Articolo 6
Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato
1. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai princìpi fondamentali
della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a
conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:
(a) (I) Alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono
proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o
di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere
le conseguenze giuridiche della sua azione;
(II) Alloccultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione,
cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali
beni sono provento di reato;
(b) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
(I) Allacquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li
riceve, che tali beni sono il provento di reato;
(II) Alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare,
incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati
di cui al presente articolo.
2. Ai fini dellattuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
(a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più
vasta gamma possibile di reati presupposti;
(b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come
definiti allart. 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente
agli artt. 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui
legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per
lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
(c) Ai fini del paragrafo (b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia
allinterno che allesterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione.
Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte
costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai
sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del
diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato
fosse stato ivi commesso.
(d) Ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente
articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario
Generale delle Nazioni Unite;
(e) Se richiesto dai princìpi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può
essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino
alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
(f) La conoscenza, lintenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate
su fatti.
Articolo 7
Misure per combattere il riciclaggio di denaro
1. Ogni Stato Parte:
(a) Istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e
degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente
esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed
impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema pone laccento sulle esigenze in
materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di
transazioni sospette;
(b) Assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che
le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre
autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal
diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare
informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste dal suo
diritto interno, e prende in considerazione a tal fine la creazione di un servizio di
informazione finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e
diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte prendono in considerazione lattuazione di misure utili a rilevare
e controllare il movimento transfrontaliero di liquidi e titoli negoziabili adeguati,
rispettando le garanzie che assicurano lutilizzo corretto delle informazioni e senza
ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. Tali misure possono
comprendere la richiesta ad individui e alle imprese di segnalare i trasferimenti
transfrontalieri di quantità ingenti di liquidi e titoli negoziabili adeguati.
3. Nellistituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del
presente articolo, e senza pregiudizio per ogni altro articolo della presente Convenzione,
gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le pertinenti iniziative di
organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale,
subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati
dellapplicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine
di contrastare il riciclaggio di denaro.
Articolo 8
Penalizzazione della corruzione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura
necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi
intenzionalmente:
(a) Promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o
indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso ufficiale o altra persona o entità,
affinché lufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nellesercizio
della sua funzione;
(b) Sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o
indirettamente, un vantaggio indebito per lufficiale stesso o altra persona o
entità, affinché il funzionario compia o si astenga dal compiere un atto
nellesercizio della sua funzione.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione ladozione di misure legislative e di
altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1
del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario
internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire
il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato
alla partecipazione in qualità di complice ad un reato determinato
conformemente al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dellarticolo 9, "pubblico
ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio
pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la
persona in questione esercita quella funzione.
Articolo 9
Misure anticorruzione
1. In aggiunta alle misure di cui allart. 8 della presente
Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo
ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci per
promuovere lintegrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di
pubblici ufficiali.
2. Ogni Stato Parte adotta misure per garantire unazione efficace da parte delle sue
autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici
ufficiali, compreso il conferire a tali autorità una indipendenza sufficiente a
scoraggiare lesercizio dinfluenza impropria sulle loro azioni.
Articolo 10
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi
princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che
partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di
cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone
giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone
fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute
responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive , di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.
Articolo 11
Azione penale, sentenza e sanzioni
1. Ogni Stato Parte rende la commissione di un reato di cui agli artt.
5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto
della gravità di quel reato.
2. Ogni Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere legale discrezionale
conferito in virtù del suo diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro
individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione sia esercitato
in modo da ottimizzare lefficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo
in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.
3. Nel caso dei reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni
Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in
debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle
quali sono subordinate le decisioni riguardanti la messa in libertà in attesa di giudizio
o dellappello tengano conto della necessità di assicurare la presenza
dellimputato nel corso della procedura penale successiva.
4. Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto
della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in
considerazione leventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone
condannate per tali reati.
5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un
maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di
cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si
sia sottratto alla giustizia.
6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione inficia il principio in base al
quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle
difese giuridiche applicabili o altri princìpi giuridici che controllano la liceità
della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati sono
perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.
Articolo 12
Confisca e sequestro
1. Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile
nellambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire
la confisca di:
(a) Proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui
valore corrisponde a quello di tali proventi;
(b) Beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per
la commissione di reati di cui alla presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire lidentificazione, la
localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1
del presente articolo ai fini di uneventuale confisca.
3. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in
altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al
posto del provento.
4. Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali
beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere
confiscati fino al valore stimato del provento di reato.
5. Gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il
provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di
reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente
articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dellart. 13, ogni Stato Parte conferisce
autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti
bancari, finanziari o commerciali siano prodotti o sequestrati. Gli Stati Parte non
possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto
bancario.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri
lorigine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere
oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i princìpi del
loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
8. Linterpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i
diritti dei terzi in buona fede.
9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo inficia il principio in base al quale
le misure cui esso fa riferimento sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni
del diritto interno di ogni Stato Parte.
Articolo 13
Cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato
Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di
proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui al-
lart. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione, situati sul suo territorio,
presenta, nella più ampia misura possibile nellambito del suo ordinamento giuridico
interno:
(a) la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di
confisca e, se tale provvedimento è accordato, dà esecuzione ad esso; o
(b) alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un
ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte
richiedente conformemente allart. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione nella
misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui
allart. 12, paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2. A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione
relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto
adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato,
i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui allart. 12, paragrafo 1, della
presente Convenzione ai fini di uneventuale confisca decretata o dallo Stato Parte
richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo
Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni dellart. 18 della presente Convenzione sono applicabili mutatis
mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui allart. 18,
paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
(a) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una
descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato
Parte richiedente che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un
provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
(b) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (b) del presente articolo, una copia
legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte
richiedente e sul quale si basa la richiesta, una esposizione dei fatti e informazioni
riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire il provvedimento;
(c) Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una
dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle
azioni richieste.
4. I provvedimenti o azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi
dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative
disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o
multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5. Ogni Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al
presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro
descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare ladozione di misure di cui ai paragrafi
1 e 2 del presente articolo allesistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte
considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte
se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente
Convenzione.
8. Linterpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai
diritti dei terzi in buona fede.
9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese
bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare lefficacia della cooperazione
internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.
Articolo 14
Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati
1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi
dellart. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone
conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente
allart. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a
titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal
senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte
richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni
o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli
articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione
di concludere accordi o intese in base ai quali:
(a) Versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro
vendita, o una parte di essi, sul conto di cui allart 30, paragrafo 2 (c), della
presente Convenzione o agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla
criminalità organizzata;
(b) Dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di
reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o
procedure amministrative.
Articolo 15
Giurisdizione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua
giurisdizione in relazione ai reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente
Convenzione quando:
(a) Il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o
(b) Il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un
velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è
commesso il reato.
2. Fatto salvo quanto disposto dallart. 4 della presente Convenzione, uno Stato
Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
(a) Il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
(b) Il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua
residenza abituale nel suo territorio; o
(c) Il reato è:
(I) uno di quelli stabiliti ai sensi dellart. 5, paragrafo 1, della presente
Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave
reato sul suo territorio;
(II) uno di quelli stabiliti ai sensi dellart. 6, paragrafo 1 (b) (II), della
presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere
un reato stabilito ai sensi dellart. 6, paragrafo 1 (a) (I) o (II) o (b) (I), della
presente Convenzione sul suo territorio.
3. Ai fini dellart. 16, paragrafo 10, della presente Convenzione, ogni Stato Parte
adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di
cui alla presente Convenzione quando lautore presunto si trova sul suo territorio e
non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.
4. Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua
giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto
autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del
presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o
più Stati Parte stanno conducendo unindagine, unazione penale o un
procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di
quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
6. Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente
Convenzione non esclude lesercizio della giurisdizione penale determinata da uno
Stato Parte conformemente al suo diritto interno.
Articolo 16
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente
Convenzione o nei casi in cui il reato di cui allarticolo 3, paragrafo 1 (a) o (b),
implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della
richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato
per il quale si richiede lestradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia
dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali
non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il
presente articolo anche a detti reati.
3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i
quali si può chiedere lestradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti
tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i
quali si può chiedere lestradizione in tutti i trattati di estradizione che
dovessero essere conclusi tra loro.
4. Se uno Stato Parte che subordina lestradizione allesistenza di un trattato
riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun
trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento
giuridico per lestradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
5. Gli Stati Parte che subordinano lestradizione allesistenza di un trattato,
devono:
(a) Al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la
loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la
cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e
(b) Nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la
cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in
materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini
dellattuazione del presente articolo.
6. Gli Stati Parte che non subordinano lestradizione
allesistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente
articolo come reati reciprocamente estradabili.
7. Lestradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello
Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra
laltro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per
lestradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può
rifiutare lestradizione.
8. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per
accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per
i reati cui si applica il presente articolo.
9. Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di
estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano
e ve ne sia lurgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in
stato di custodia la persona di cui si richiede lestradizione e che si trova sul
proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza
durante il procedimento di estradizione.
10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in
cui non proceda allestradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per
il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato
Parte che richiede lestradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie
autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e
condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro
grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione
collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al
fine di assicurare lefficienza dellazione penale.
11. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o
altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga
restituito allo Stato Parte per scontare leventuale condanna inflitta a seguito di
un processo o procedimento per il quale è stata richiesta lestradizione o la
consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede
lestradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli
altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è
sufficiente a liberare dallobbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
12. Qualora lestradizione, richiesta per lesecuzione di una condanna, venisse
rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, la
Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità
ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in
considerazione lesecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai
sensi dellordinamento della Parte richiedente.
13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente
articolo è garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del
procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste
dallordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione
dellobbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere
che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del
suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che
laccettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta
persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
15. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in
considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto , se
opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni
possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle
sue affermazioni.
17. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o
multilaterali allo scopo di accrescere lefficacia dellestradizione.
Articolo 17
Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui dalla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.
Articolo 18
Assistenza giudiziaria reciproca
1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza
giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di
cui alla presente Convenzione così come previsto dallarticolo 3 ed estendono
reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati
motivi di sospettare che il reato di cui allarticolo 3, paragrafo 1 (a) o (b), sia
di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi,
gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e
che nel reato sia coinvolta un gruppo criminale organizzato.
2. Lassistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in
base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in
relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si
possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto
dallarticolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3. Lassistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al
presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
a. Acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b. Notificare documenti di natura giudiziaria;
c. Eseguire perquisizioni e sequestri, e sequestro conservativo;
d. Esaminare oggetti e luoghi;
e. Fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f. Fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali
governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
g. Identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini
probatori;
h. Agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
i. Ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte
possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una
autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni
possano essere utili allautorità ad intraprendere o a concludere con successo
inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo
Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve
essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello
Stato dellautorità competente che fornisce le informazioni. Lautorità
competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni
restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo.
Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un
procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato
Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se
richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse
possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica
immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri
trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte,
lassistenza giudiziaria reciproca.
7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi
del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di
assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da un
tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che
gli Stati Parte non accettino di applicare i commi da 9 a 29 del presente articolo in
luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare
questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire lassistenza giudiziaria
reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire lassistenza giudiziaria reciproca
prevista dal presente articolo in base allassenza della doppia incriminazione.
Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza,
nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta
costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel
territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per
motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nellacquisizione
di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti
dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti
condizioni:
a. La persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b. Le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono daccordo, in base alle
condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
a. Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha lautorità e
lobbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente
richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b. Lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio
lobbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è
stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato,
dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c. Lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo
Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di
estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d. La persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal
quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte
nel quale è stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei
commi 10 ed 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua
nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a
nessunaltra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel
quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza
dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa unautorità centrale con il compito e la facoltà
di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle
autorità competenti per lesecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un
territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per lassistenza
giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per
quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono lesecuzione o la
trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché lautorità
centrale trasmette per esecuzione la richiesta allautorità competente, sollecita la
rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al
Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dellautorità
centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente
Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse
relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa
condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e
comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e
su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso lOrganizzazione di Polizia
Criminale Internazionale.
14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a
produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con
modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne lautenticità. Al
Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue
accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti
e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma
debbono essere immediatamente confermate per iscritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
(a) Lautorità che formula la richiesta;
(b) Loggetto e la natura delle indagini, dellazione penale o del procedimento
giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dellautorità che
conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
(c) Una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come
scopo la notifica di atti giudiziari;
(d) Una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali
particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
(e) Laddove possibile, lidentità delle persone coinvolte, il luogo in cui si
trovano e la loro nazionalità; e
(f) Lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri
necessario per lesecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa
agevolare tale esecuzione.
17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte
richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte
richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
18. Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto
interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere
ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro
Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale
audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non è possibile o auspicabile per
lindividuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte
richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché laudizione sia condotta da
unautorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di
unautorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove
fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari
diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte
richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di
rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In
tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte
richiesto e, su richiesta, si consulta con questultimo. Se, in casi eccezionali, è
impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza
indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la
riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario
allesecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla
richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. Lassistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata:
(a) Se la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni di questo articolo;
(b) Se lo Stato Parte richiesto valuta che lesecuzione della richiesta può recare
pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi
fondamentali;
(c) Se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato
Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di
indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nellambito delle competenze di
tali autorità;
(d) Se la richiesta è contraria allordinamento giuridico relativo
allassistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria
reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni
fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria
reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze
proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella
richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni
dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte
richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando lassistenza non è
più necessaria.
25. Lassistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte
richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con unindagine, azione penale o
procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di
differirne lesecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato
Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se
lassistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute
necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta lassistenza a tali condizioni, è
tenuto ad ottemperarvi.
27. Senza pregiudizio allapplicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il
testimone, lesperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte
richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad
unindagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato
Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a
qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti,
omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto.
Tale salvacondotto spira quando il testimone, lesperto o altra persona, avendo avuto
la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un
periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato
ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità
giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte
richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte
richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la
richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati
Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta
nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
29. Lo Stato Parte richiesto:
(a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni
in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in
generale;
(b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle
condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni in proprio
possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano leventualità di stringere accordi
o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle
disposizioni del presente articolo.
Articolo 19
Indagini comuni
Gli Stati Parte valutano lopportunità di stringere di accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.
Articolo 20
Tecniche speciali di investigazione
1. Se consentito dai principi fondamentali dellordinamento
giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle
condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire
lappropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno,
limpiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza
elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità
competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità
organizzata.
2. Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli
Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o
multilaterali per limpiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto
della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in
piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati
in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le
decisioni sullimpiego di tecniche speciali di investigazione a livello
internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in
considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti
lesercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. La decisione di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso
degli Stati Parte interessati può includere metodi che permettono di intercettare la
merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in
parte.
Articolo 21
Trasferimento dei procedimenti penali
Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nellinteresse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare lesercizio dellazione penale.
Articolo 22
Istituzione del casellario penale
Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.
Articolo 23
Penalizzazione dellintralcio alla giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che
possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso
intenzionalmente:
(a) alluso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o
concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in
deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla
commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
(b) alluso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con
lesercizio di doveri dufficio da parte di un magistrato o di un appartenente
alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui
dalla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli
Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.
Articolo 24
Protezione dei testimoni
1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nellambito dei
propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o
intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione a reati di
cuialla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre
persone ad essi vicine.
2. Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le
altre, fatti salvi i diritti dellimputato, compreso il diritto al giusto processo:
(a) listituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella
misura necessaria ed attuabile, il trasferimento il domicilio e permettendo, laddove
possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti
lidentità e la dislocazione di tali persone;
(b) ladozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano
rese in maniera tale da assicurare lincolumità del testimone anche attraverso
luso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri
strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati
per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto
testimoni.
Articolo 25
Assistenza alle vittime e loro protezione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nellambito
dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla
presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto
allindennizzo ed al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente
Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano
esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata
dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti
della difesa.
Articolo 26
Misure per rafforzare la cooperazione
con le autorità giudiziarie
1. Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare persone
che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
(a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e
probatori su questioni quali:
I. lidentità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi
criminali organizzati;
II. i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali
organizzati;
III. i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;
(b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa
contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di
reato.
2. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena
prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel
perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali
delle proprie leggi nazionali, di garantire limmunità dallazione penale a
chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il
perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dallarticolo 24
della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno
Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un
altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la
possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in
relazione alla possibilità, per laltro Stato Parte, di disporre il trattamento
descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 27
Cooperazione di polizia
1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente
con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare
lefficacia dellazione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui
alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive:
(a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le
rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice
il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui
alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i
collegamenti con altre attività criminali;
(b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati
trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
(I) lidentità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in
detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
(II) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
(III) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda
utilizzare per la commissione di tali reati;
(c) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini
investigativi o di analisi:
(d) per facilitare leffettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e
servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso,
nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il
dislocamento di ufficiali di collegamento;
(e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi
usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e
lutilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a
nascondere la natura delle attività illecite;
(f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e daltro
genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cuialla
presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano
lopportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la
diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta ala crimine e,
laddove tali intese o accordi siano già esistenti, lopportunità di emendarli. In
mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono
considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia
in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati
Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o
internazionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.
3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine
organizzato transnazionale perpetrato attraverso luso della moderna tecnologia.
Articolo 28
Raccolta, scambio e analisi delle informazioni
concernenti la natura del crimine organizzato
1. Ciascuno Stato Parte considera lanalisi, con la consulenza
della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel
proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le
tecnologie utilizzate.
2. Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e
attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti
le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed
applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e
misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia
ed applicabilità.
Articolo 29
Formazione e assistenza tecnica
1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera
necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e
giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale
delle dogane nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e
repressione dei reati di cuialla presente Convenzione. Tali programmi possono includere
assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti
consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
(a) Metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla
presente Convenzione;
(b) Itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di
cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
(c) Monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
(d) Individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature
ed altri strumenti e metodi usati per il trasferimento, loccultamento e la
contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi
usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
(e) Raccolta delle prove;
(f) Tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
(g) Aggiornate attrezzature e tecniche di indagine, inclusa la sorveglianza elettronica,
le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
(h) Metodi utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale che
richiedono luso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di
tecnologia moderna; e
(I) Metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare e attuare la ricerca ed i
programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa
riferimento al paragrafo 1 del presente articolo ed a tal fine, se del caso, utilizzano
congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e
stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le
necessità speciali degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parte promuovono la formazione e lassistenza tecnica che agevolano
lestradizione e lassistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e
assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, lassegnazione
provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi
responsabili.
4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali e multilaterali, gli Stati Parte
intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività
operative e la formazione nellambito delle organizzazioni internazionali e regionali
e di altri pertinenti accordi od intese bilaterali e multilaterali.
Articolo 30
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo
dello sviluppo economico e dellassistenza tecnica
1. Gli Stati Parte adottano misure tendenti, per quanto possibile,
allattuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione
internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità
organizzata sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti per quanto possibile e in coordinamento fra
loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali:
(a) Per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in
modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la
criminalità organizzata transnazionale;
(b) Per accrescere lassistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli
sforzi dei Paesi in via di sviluppo nellefficace lotta alla criminalità organizzata
transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;
(c) Per fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in
via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per
lattuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si sforzano di
versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificamente designato
a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono
anche prendere in particolare considerazione, conformemente alla legislazione interna ed
alle disposizioni della presente Convenzione, lipotesi di versare sul suddetto conto
una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di
reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente
Convenzione;
(d) Per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto
appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi a cui si fa riferimento in questarticolo,
in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature
ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della
presente Convenzione.
3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi
esistenti di assistenza verso lestero o riguardo ad altre intese di cooperazione
finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali
sullassistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese
finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente
Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al
crimine organizzato transnazionale.
Articolo 31
Prevenzione
1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti
nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla
prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
2. Gli Stati Parte si impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra
natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a
ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di
partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare
in particolare:
(a) Il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici
ministeri ed i competenti enti privati, inclusa lindustria;
(b) La promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per
salvaguardare lintegrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i
codici di comportamento per le professioni interessate e in particolare per gli avvocati,
i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
(c) La prevenzione dellabuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di
appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di
pubbliche autorità per lo svolgimento dellattività commerciale;
(d) La prevenzione dellabuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali
organizzati; tali misure potrebbero includere:
I. listituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche
coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;
II. lintroduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con
qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti
dalla presente Convenzione, lesercizio, per un determinato periodo di tempo, della
carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nellambito della propria
giurisdizione;
III. listituzione di registri nazionali delle persone interdette dallesercizio
della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
IV. Lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti
(d), (I) e (III) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati
Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle
persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e
le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità
allabuso da parte di gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico
dellesistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità
organizzata transnazionale. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass
media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed
alla lotta contro tale criminalità.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e
lindirizzo dellautorità o delle autorità che possono assistere altri Stati
Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità organizzata transnazionale.
7. Gli Stati Parte, se del caso, cooperano fra loro e con le competenti organizzazioni
internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure a cui si fa riferimento
nel presente articolo. Tale cooperazione include la partecipazione a progetti
internazionali mirati alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per
esempio mitigando le circostanze che rendono socialmente emarginati dei gruppi vulnerabili
allazione della criminalità organizzata transnazionale.
Articolo 32
Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione
1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti
alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la
criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare lattuazione della
presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre
un anno dallentrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti
adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei commi 3 e
4 di questo articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute
nello svolgimento di tali attività).
3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
(a) agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della
presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
(b) agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli e alle
tendenze della criminalità organizzata transnazionale e alle prassi coronate da successo
per combatterla;
(c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le
organizzazioni non governative.
(d) rivedere periodicamente lattuazione della presente Convenzione;
(e) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3 (d) e (e) di questo articolo, la Conferenza
delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte
nellattuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate,
sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi
supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri
programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per
attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.
Articolo 33
Segretariato
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari
servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il segretariato:
(a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte
dallarticolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi
necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
(b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle
Parti come previsto dallarticolo 32, paragrafo 5 della presente Convenzione; e
(c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti
organizzazioni internazionali e regionali.
Articolo 34
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali
della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed
amministrative, dirette a garantire lattuazione dei propri obblighi secondo la
presente Convenzione.
2. I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione vengono
inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura
transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del
paragrafo 1 dellarticolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in
cui larticolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo
criminale organizzato.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla
presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata
transnazionale.
Articolo 35
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative
allinterpretazione o allapplicazione della presente Convenzione tramite
negoziato.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo allinterpretazione o
allapplicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite
negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà
demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta darbitrato,
quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sullorganizzazione
dellarbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte
Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o
adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal
paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2
di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo
articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 36
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal
12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite
a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali
dintegrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale
organizzazione abbia firmato questa Convenzione conformemente al paragrafo 1 di questo
articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Unorganizzazione regionale
dintegrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare
lambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa
Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica
rilevante dellambito della sua competenza.
4. La presente Convenzione è aperta alladesione da parte di ogni Stato o
organizzazione regionale dintegrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia
Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Unorganizzazione regionale
dintegrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare lambito
della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione.
Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante
dellambito della sua competenza.
Articolo 37
Relazione con i protocolli
1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più
protocolli.
2. Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o unorganizzazione
regionale dintegrazione economica deve essere anche Parte della presente
Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno
che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato unitamente
a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.
Articolo 38
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo
il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da unorganizzazione
regionale dintegrazione economica è considerato supplementare agli strumenti
depositati da Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale dintegrazione
economica, che ratifichi, accetti e approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa
dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in
vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o
organizzazione, del rispettivo strumento.
Articolo 39
Modifica
1. Trascorso il termine di cinque anni dallentrata in vigore
della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e
di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà
quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la
modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle
Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in
cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo,
ladozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di
due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle
Parti.
2. Nellambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali
dintegrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente
articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della
presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto,
qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a
ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in
vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o
approvazione di tale modifica.
5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati
Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla
stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente
Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.
Articolo 40
Denuncia
1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione
indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale
denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del
Segretario Generale.
2. Unorganizzazione regionale dintegrazione economica cessa di essere Parte
della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri lhanno
denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo
comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.
Articolo 41
Depositario e lingua
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario
della presente Convenzione.
2. Loriginale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, cinese,
inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, alluopo debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.
Protocollo addizionale della Convenzione
delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire,
reprimere e punire la tratta di persone,
in particolare di donne e bambini
Sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo
(12-15 dicembre 2000)
Preambolo
Gli Stati Parte del presente Protocollo,
Dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle
persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale
nei paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale
tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare
proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante lesistenza di numerosi strumenti
internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento
delle persone, in particolare donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che
affronti tutti gli aspetti della tratta di persone,
Preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non
saranno sufficientemente tutelate,
Ricordando la risoluzione dellAssemblea Generale 53/111 datata 9 dicembre 1998, con
la quale lAssemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo ad hoc
a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale
contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare lelaborazione, tra
gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini,
Convinti del fatto che lintegrazione della Convenzione con uno strumento
internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in
particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,
Hanno convenuto quanto segue:
I. Disposizioni generali
Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale
1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla
Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente
Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente allart. 5 del presente Protocollo sono considerati
come reati previsti ai sensi della Convenzione.
Articolo 2
Scopo
Gli obiettivi del presente Protocollo sono:
(a) Prevenire e combattere la tratta di persone, con particolare attenzione alle donne e
ai bambini;
(b) Tutelare e assistere le vittime di tale tratta, nel pieno rispetto dei loro diritti
umani; e
(c) Promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.
Articolo3
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Tratta di persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento,
lospitare o accogliere persone, tramite limpiego o la minaccia di impiego
della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere
o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o
vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su unaltra a scopo
di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o
prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, lasservimento o il prelievo di
organi;
(b) Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla
lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di
cui alla lettera (a) è stato utilizzato;
(c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, lospitare o accogliere un bambino ai
fini dello sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non
comportano lutilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente
articolo;
(d) "Bambino" indica qualsiasi persona al di sotto di anni 18.
Articolo 4
Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dellart. 5 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati.
Articolo 5
Penalizzazione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo
necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui allart. 3 del
presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire
il carattere di reato:
(a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di
commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo; e
(c) Allorganizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato
determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
II. Tutela delle vittime della tratta di persone
Articolo 6
Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone
1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto
interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e lidentità delle vittime della
tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari
concernenti la tratta.
2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda
misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di
persone:
(a) Informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
(b) Assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed
esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in
maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.
3. Ogni Stato Parte prende in considerazione lattuazione di misure relative al
recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi
opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni
interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:
(a) Un alloggio adeguato;
(b) Consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti
dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendono;
(c) Assistenza medica, psicologica e materiale; e
(d) Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nellapplicare le disposizioni del
presente articolo, letà, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della
tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio,
uneducazione e delle cure adeguati.
5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare lincolumità fisica delle vittime della
tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.
6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che
offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento
per il danno subìto.
Articolo 7
Condizione delle vittime della tratta di persone
nello Stato daccoglienza
1. Oltre alle misure di cui allart. 6 del presente Protocollo,
ogni Stato Parte prende in considerazione ladozione di misure legislative o di altre
misure adeguate che consentono alle vittime della tratta di persone di restare sul suo
territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.
2. Nellattuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni
Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.
Articolo 8
Rimpatrio delle vittime della tratta di persone
1. Lo Stato Parte di cui una vittima della tratta di persone è
cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al
momento del suo ingresso nello Stato Parte daccoglienza, facilita e accetta, tenendo
debitamente conto dellincolumità di questa persona, il ritorno di questultima
senza ingiustificato o irragionevole ritardo.
2. Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato
Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, allepoca del suo
ingresso nel territorio dello Stato Parte daccoglienza, il diritto di risiedere a
titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto
dellincolumità della persona, nonché dello stato del procedimento legale connesso
al fatto che quella persona è una vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente
volontario.
3. Su richiesta dello Stato Parte daccoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza
ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifica se una persona vittima della tratta di
persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo
territorio allepoca dellingresso nel territorio dello Stato Parte
daccoglienza.
4. Al fine di facilitare il ritorno della vittima della tratta di persone che non possiede
ladeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina, o nel
quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente allepoca del suo ingresso
nel territorio dello Stato Parte daccoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta
dello Stato Parte daccoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra
autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare sul suo
territorio.
5. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle
vittime della tratta di persone dal diritto interno dello Stato Parte daccoglienza.
6. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o
multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime
della tratta di persone.
III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure
Articolo 9
Prevenzione della tratta di persone
1. Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi e altre
misure per:
(a) Prevenire e combattere la tratta di persone; e
(b) Proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una
nuova vittimizzazione.
2. Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione e
campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la
tratta di persone.
3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo
includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre
organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.
4. Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale
o multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e
bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di
pari opportunità.
5. Gli Stati Parte adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali
quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o
multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento
delle persone, specialmente di donne e bambini, che porta alla tratta.
Articolo 10
Scambio di informazioni e formazione
1. Le autorità di polizia, quelle per limmigrazione e le altre
autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno,
scambiandosi informazioni, in conformità con il loro diritto interno, per metterli in
grado di verificare:
(a) Se le persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con documenti
di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o
vittime della tratta di persone;
(b) I tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per
varcare un confine internazionale ai fini della tratta di persone; e
(c) I mezzi e i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta di
persone, compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i
collegamenti tra le persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per
individuarli.
2. Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di
contrasto, delle autorità per limmigrazione e di altri servizi competenti nella
prevenzione della tratta di persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi
utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i
diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La formazione
dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani
e le delicate questioni connesse ai bambini e alle donne e dovrebbe incoraggiare la
cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e
altri soggetti della società civile.
3. Uno Stato Parte che riceve informazioni riscontra ad ogni richiesta dello Stato Parte
che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.
Articolo 11
Misure alle frontiere
1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla
libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile,
i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta di persone.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure adeguate per impedire,
nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori
commerciali siano utilizzati nella commissione dei reati di cui allart. 5 del
presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili,
tali misure includono la determinazione dellobbligo per i trasportatori commerciali,
inclusi qualsiasi compagnia di trasporto o il proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di
trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio
richiesti per lingresso nello Stato daccoglienza.
4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto
interno, per prevedere sanzioni nei casi di violazione dellobbligo di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione ladozione di misure che consentono, in
conformità con il proprio diritto interno, di rifiutare lingresso delle persone
coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo o di ritirare i loro
visti.
6. Senza pregiudizio per lart. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in
considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle
frontiere, anche tramite la costituzione e il mantenimento di canali diretti di
comunicazione.
Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi
disponibili, al fine di:
(a) Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una
qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non
poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) Assicurare lintegrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità
rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rilasciati ed
utilizzati illegalmente.
Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti
Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati, o che si presume siano stati rilasciati, in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la tratta di persone.
IV. Disposizioni finali
Articolo 14
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti,
gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto
internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale
dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il
Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio del non
allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non
discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di
persone. Linterpretazione e lapplicazione di tali misure è coerente con i
princìpi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.
Articolo 15
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti
linterpretazione o lapplicazione del presente Protocollo tramite le vie
negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione allinterpretazione
o allapplicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via
negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi
Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli
Stati Parte non riescono ad accordarsi sullorganizzazione dellarbitrato, uno
qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale
di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione
del presente Protocollo o delladesione ad esso, dichiarare che non si considera
vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati
dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia
espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del
presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 16
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal
12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite
a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali
dintegrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale
organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale dintegrazione economica
può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno
uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica,
accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria
competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta
organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente
della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per ladesione da parte di qualsiasi Stato o
organizzazione regionale dintegrazione economica di cui almeno uno Stato membro
è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione
regionale dintegrazione economica dichiara la portata della sua competenza in
relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il
depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua
competenza.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, salvo che non entrerà in vigore prima dellentrata in
vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti
depositati da una organizzazione regionale dintegrazione economica è considerato
come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale
organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale dintegrazione economica che
ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il
deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o
organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra
in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.
Articolo 18
Emendamento
1. Alla scadenza di 5 anni a partire dallentrata in vigore del
presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questultimo
comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della
Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati
Parte del presente Protocollo riunite alla Conferenza delle Parti tentano di raggiungere
un consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere un
consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato lemendamento,
è necessario un voto maggioritario di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo
presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali dintegrazione economica, in relazione a questioni di
loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con
un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente
Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati
membri esercitano il proprio e vice versa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a
ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore
in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o
approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte
che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte
restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti
precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.
Articolo 19
Denuncia
1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite
notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un
anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale dintegrazione economica cessa di essere Parte del
presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.
Articolo 20
Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del
presente Protocollo.
2. Loriginale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese,
russo e spagnolo, facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, alluopo debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.
Protocollo addizionale della
Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale per combattere il traffico di migranti
via terra, via mare e via aria
Sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo
(12-15 dicembre 2000)
Preambolo
Gli Stati Parte del presente Protocollo,
Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il
traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale
che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese
misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,
Ricordando la risoluzione dellAssemblea Generale 54/212 datata 22 dicembre 1999, con
la quale lAssemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a
rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione
internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione,
specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione
internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi
subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della
migrazione e dello sviluppo,
Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela
dei loro diritti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune
internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del
traffico di migranti e altre questioni connesse,
Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati
nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel
presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,
Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le
vite o lincolumità dei migranti coinvolti,
Ricordando la risoluzione dellAssemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998,
con la quale lAssemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo ad
hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale
generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare
lelaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di
traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,
Convinti del fatto che lintegrazione della Convenzione contro la criminalità
organizzata transnazionale con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti
via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,
Hanno convenuto quanto segue:
I. Disposizioni generali
Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale
1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla
Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente
Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente allart. 6 del presente Protocollo sono considerati
come reati previsti ai sensi della Convenzione.
Articolo 2
Scopo
Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.
Articolo 3
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare,
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, lingresso
illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente
permanente;
(b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti
necessari per lingresso legale nello Stato daccoglienza;
(c) "Documento di viaggio o di identità fraudolento" indica qualsiasi documento
di viaggio o di identità:
(I) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa
dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di
viaggio o di identità per conto dello Stato; o
(II) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione,
corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
(III) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;
(d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza
pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di
trasporto sullacqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi
appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico
non commerciale.
Articolo 4
Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dellart. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.
Articolo 5
Responsabilità penale dei migranti
I migranti non diventano assoggettati allazione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui allart. 6.
Articolo 6
Penalizzazione
1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo
necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando
latto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o
indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:
(a) al traffico di migranti;
(b) quando latto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
(I) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;
(II) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;
(c) al fatto dipermettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di
rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere
legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o
tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il
carattere di reato:
(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di
commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del
paragrafo 1(a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali
del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato
determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;
(c) allorganizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato
determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il
carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del
presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico,
dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:
(a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e
lincolumità dei migranti coinvolti; o
(b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere
misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo
diritto interno.
II. Traffico di migranti via mare
Articolo 7
Cooperazione
Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.
Articolo 8
Misure contro il traffico di migranti via mare
1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una
nave che batte la sua bandiera o che vanta liscrizione sul suo registro, senza
nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene
batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di
migranti
via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine allutilizzo
della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta
forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la
libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o
che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel
traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere
conferma delliscrizione sul registro e, se confermata, chiedere
lautorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave.
Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:
(a) fermare la nave;
(b) ispezionare la nave; e
(c) se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare,
prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo,
come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente
articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della
misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per
stabilire se una nave che vanta liscrizione al suo registro o che batte la sua
bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in
applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con larticolo 7 del presente
Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune
accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la
responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende
nessuna misura aggiuntiva senza lespressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad
eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle
persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per
ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o
del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione
per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il
Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel
traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata
ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è
confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo
diritto interno ed internazionale.
Articolo 9
Clausole di salvaguardia
1. Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai
sensi dellart. 8 del presente Protocollo, esso:
(a) assicura lincolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
(b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della
nave o del suo carico;
(c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi
commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
(d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave
sia valida dal punto di vista ambientale.
2. Laddove le misure prese ai sensi dellart. 8 del presente Protocollo si rivelino
infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subìto, a
condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene
debitamente conto della necessità di non ostacolare o modificare:
(a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e lesercizio della loro
giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare; o
(b) lautorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il
controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da
navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente
contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal
fine.
III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure
Articolo 10
Informazione
1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli
Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di
itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di
raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento
interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:
(a) punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di
trasporto, che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi
criminali organizzati dediti alle condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo;
(b) lidentità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per
essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui allart. 6 del
presente Protocollo;
(c) lautenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da
uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o di
identità in bianco;
(d) I mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto delle persone, la modifica,
riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di
viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui allart. 6 del presente
Protocollo e i mezzi per individuarli;
(e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e
contrastare le condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo; e
(f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di
contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le
condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e
perseguire coloro che vi sono implicati.
2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato
Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.
Articolo 11
Misure di frontiera
1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla
libera circolazione delle persone, gli State Parte rafforzano, nella misura del possibile,
i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire,
nella misura del possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di
essere utilizzati nella commissione del reato di cui allart. 6, paragrafo 1 (a), del
presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili,
tali misure comprendono lobbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi
compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di
verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per
lingresso nello Stato di accoglienza.
4. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per
prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente
articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione ladozione di misure che consentono,
conformemente al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le
persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo.
6. Senza pregiudizio per lart. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in
considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle
frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali
diretti di comunicazione.
Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti
Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi
disponibili, per:
(a) Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una
qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non
poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) Assicurare lintegrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità
rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed
utilizzati illegalmente.
Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti
Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la condotta di cui allart. 6 del presente Protocollo.
Articolo 14
Formazione e cooperazione tecnica
1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata
per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore
della prevenzione delle condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo e del
trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei
loro diritti, come dal presente Protocollo.
2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni
internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti
della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita
unadeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed
estirpare le condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti
dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:
(a) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
(b) il riconoscimento e lindividuazione di documenti di viaggio fraudolenti;
(c) la raccolta di informazioni nel settore della cri-
minalità, relative in particolare allidentificazione di gruppi criminali
organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti,
i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, luso improprio dei documenti di
viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati
nel traffico di migranti;
(d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai
luoghi di ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e
(e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal
presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire
assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o
di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le
risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti,
per combattere il traffico di migranti.
Articolo 15
Altre misure di prevenzione
1. Ogni Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o
rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dellopinione
pubblica sul fatto che le condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo sono
unattività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne
un profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. Conformemente allart. 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore
della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime
di gruppi criminali organizzati.
3. Ogni Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la
cooperazione al livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in
considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare
attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le
cause di carattere socio-economico che sono alla base del traffico di migranti, come la
povertà e il sottosviluppo.
Articolo 16
Misure di tutela e di assistenza
1. Nellapplicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte
prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure
adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e
tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui
allart. 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto
internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere
sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti.
2. Ogni Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti unadeguata
tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da
gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo.
3. Ogni Stato Parte fornisce unassistenza adeguata ai migranti la cui vita, o
incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui
allart. 6 del presente Protocollo.
4. Nellapplicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in
considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.
5. Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui
allart. 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai
sensi della Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari, laddove applicabile, compreso
lobbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle
disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.
Articolo 17
Intese e accordi
Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi
bilaterali o regionali o accordi o intese operativi al fine di:
(a) istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere le
condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo; o
(b) rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.
Articolo 18
Ritorno dei migranti oggetto di traffico
1. Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza
indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle
condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha
il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il
ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui allart. 6 del
presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al
momento del suo ingresso nello Stato daccoglienza, in conformità con il suo diritto
interno.
3. Su richiesta dello Stato Parte daccoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica,
senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte
di cui allart. 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di
residenza permanente sul suo territorio.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di
cui allart. 6 del presente Protocollo e che non è in possesso delladeguata
documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto
di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte
daccoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione
necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ogni Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che è stata oggetto delle
condotte di cui allart. 6 del presente Protocollo prende le misure appropriate per
eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della
persona.
6. Gli Stati Parte possono cooperare con le competenti organizzazioni
nellapplicazione del presente articolo.
7. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle
persone che sono state oggetto delle condotte di cui allart. 6 del presente
Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte daccoglienza.
8. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro
trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di
carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle
persone che sono state oggetto delle condotte di cui allart. 6 del presente
Protocollo.
IV. Disposizioni finali
Articolo 19
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti,
obblighi e responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale,
compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti
delluomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il
Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e il principio del non
allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non
discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui
allart. 6 del presente Protocollo. Linterpretazione e lapplicazione di
tali misure è coerente con i princìpi internazionalmente riconosciuti della non
discriminazione.
Articolo 20
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti
linterpretazione o lapplicazione del presente Protocollo tramite le vie
negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione allinterpretazione
o allapplicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via
negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi
Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli
Stati Parte non riescono ad accordarsi sullorganizzazione dellarbitrato, uno
qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale
di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione
del presente Protocollo o delladesione ad esso, dichiarare che non si considera
vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati
dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia
espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del
presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 21
Firma, ratifica, accettazione,
approvazione e adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal
12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite
a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali
dintegrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale
organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale dintegrazione economica
può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno
uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica,
accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria
competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta
organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente
della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per ladesione da parte di qualsiasi Stato o
organizzazione regionale dintegrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è
Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione
regionale dintegrazione economica dichiara la portata della sua competenza in
relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il
depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua
competenza.
Articolo 22
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dellentrata in
vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti
depositati da una organizzazione regionale dintegrazione economica è considerato
come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale
organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale dintegrazione economica che
ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il
deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o
organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra
in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.
Articolo 23
Emendamento
1. Alla scadenza di 5 anni a partire dallentrata in vigore del
presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e
depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questultimo
comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della
Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati
Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere
il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il
consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato lemendamento,
è necessario un voto della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte del presente
Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali dintegrazione economica, in relazione a questioni di
loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con
un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente
Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati
membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposto a
ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore
in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o
approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte
che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte
restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti
precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.
Articolo 24
Denuncia
1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite
notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un
anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale dintegrazione economica cessa di essere Parte del
presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.
Articolo 25
Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del
presente Protocollo.
2. Loriginale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese,
russo e spagnolo, facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite.
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, alluopo debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.