16 maggio 1998


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Allegato.

PROPOSTE DI LEGGE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ascoli Piceno (Amandola)
Istituto Tecnico «E. Mattei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giulia Cesari, Simone Mariani, Sara Marini, Emanuela Mazzaroni, Massimo Quintili

«Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi» (53)

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende promuovere e favorire il turismo nei parchi naturali ed in particolare modo il turismo scolastico.
La promozione di questa attività permette di incrementare le attività economiche legate al turismo ed allo stesso tempo permette un incremento delle conoscenze ed un risvolto didattico volto a favorire la conoscenza del patrimonio naturale della nazione e la promozione del bene «ambientale» comprendente tutto il sistema naturalistico, storico, antropogeografico, artistico e culturale nelle più ampie accezioni di territori particolari come quelli delle aree protette dei parchi.
La legge prevede benefici per le scuole che intenderanno svolgere queste attività sia con contributi «una tantum», sia con sconti sulle tariffe di trasporto tramite accordi con le ferrovie dello Stato; altri benefici sono presenti per gli operatori turistici residenti nei parchi che promuovono pacchetti turistici integrati per le scuole.
La legge è finanziata a partire dal 1999 con prelevamento dal Fondo Nazionale per il Turismo.
I Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione emaneranno circolari applicative per organizzare le richieste e le modalità di accesso ai benefici, in dettaglio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, intende promuovere ogni attività legata al turismo nei parchi nazionali onde attuare i principi di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale del paese.

Art. 2.

1. La promozione del bene ambientale, inteso nella accezione più articolata, di bene naturale, geografico, antropologico, storico, artistico, culturale viene attuata favorendo la conoscenza, da parte delle nuove generazioni scolastiche, dei parchi nazionali italiani ricchi dei più svariati e vari beni ambientali suddetti.

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Art. 3.

1. Sono previsti benefici nella forma della partecipazione finanziaria «una tantum» per ogni uscita nei parchi nazionali predisposta dalle scuole italiane, di almeno 4 giorni che prevedono pernottamento e soggiorno nei centri dei parchi nazionali.
2. Le ferrovie dello Stato, con intese da sottoscrivere con i Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione, coordineranno i trasporti verso e da i centri interessati dei parchi con tariffe fortemente agevolate.
3. Per gli operatori turistici dei centri dei parchi nazionali che predisporranno pacchetti agevolati per le scuole per le finalità della presente legge sono disposti sconti fiscali per detrazione degli utili su tali iniziative del 60 per cento.

Art. 4.

1. I Ministri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione provvederanno ad emanare circolari applicative entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine è istituita la commissione nazionale interministeriale per lo sviluppo turistico-culturale composta da tre più tre membri designati da ciascun ministero.

Art. 5.

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge per gli anni 1998-1999-2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».
2. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Cuneo (Bra)
Liceo scientifico «G. Giolitti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Christian Damasco, Denise Fazzone, Federica Rocco, Simona Sola, Igor Stasi

«Recupero e riabilitazione dei minorenni che compiono reati nei confronti di opere pubbliche o private» (61)

RELAZIONE

Sono all'ordine del giorno i casi di atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico o privato, compiuti da minorenni. Si tratta di un annoso problema che, fino ad oggi, a parere nostro non ha trovato adeguato riscontro in provvedimenti legislativi.
La nostra proposta è semplice e chiara: si pone come obiettivo la mobilitazione dell'opinione pubblica su tale problema e propone una soluzione rieducativa. Il nostro tentativo, dunque, è volto a far sì che lo Stato non colpisca i rei solo con sanzioni pecuniarie onerose, ma punisca anche con l'obbligo a svolgere un lavoro socialmente utile nel campo dei servizi alla persona. In questo modo, il minore si troverà a dover svolgere compiti che lo responsabilizzeranno e lo renderanno più maturo integrandolo nella società.
La durata di tali attività, che dovranno essere svolte nei week-end e nelle ore libere da impegni scolastici o lavorativi, sarà comminata in proporzione dell'entità del danno causato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il minore, dal dodicesimo anno di età, provata la sua colpevolezza per reati contro il patrimonio pubblico o privato, deve prestare servizi socialmente utili con scopo educativo.
2. Il giudice, valutata la gravità del danno compiuto e considerata l'età del minore, ha il compito di stabilire, oltre il

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risarcimento dei danni arrecati (articolo 185 c.p.), l'entità del servizio sociale da prestare. Tale decisione dovrà essere presa previa consultazione dei genitori o di chi ne fa le veci, e dell'istituzione scolastica che il minore eventualmente frequenta.
3. I comuni debbono redigere ogni anno e trasmettere all'autorità giudiziaria un elenco di lavori socialmente utili e degli enti ad essi preposti, nel campo dei servizi alla persona, ai quali il giudice dovrà riferirsi nel comminare la punizione riabilitativa.
4. Il servizio dovrà essere prestato fuori dagli orari scolastici e dagli impegni ad esso attinenti, e sotto diretto controllo degli enti che aderiscono.

Firenze (Sesto Fiorentino)
Istituto tecnico commerciale geometri «P. Calamandrei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Daniele Borrani, Sara Casarotto, Maura Corti, Daniele Gamberucci, Antonio Leo

«Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (85)

RELAZIONE

Abbiamo modificato e integrato gli articoli 13 e 16 della legge n. 104 del 1992 per dare anche agli studenti universitari portatori di handicap l'assistenza didattica specifica e l'ausilio di prove equipollenti in sede d'esame, opportunità che sono assicurate nella scuola secondaria superiore. Non riteniamo giusto, infatti, come attualmente è previsto dalla legge, lasciare alla sensibilità dei docenti e degli organi di governo delle singole Università la garanzia del diritto ad un'assistenza qualificata e a prove equipollenti.
A farci riflettere è stata la lettera di un ex allievo del nostro istituto che all'università, diversamente che nella scuola secondaria superiore, si è trovato da solo, alle prese con imponenti barriere architettoniche, senza supporti didattici specifici e senza la garanzia di esami con ausili o prove equipollenti che tenessero conto del suo handicap fisico.
Secondo noi, se lo studente disabile ha garanzie solo fino alla scuola secondaria superiore, non sono realizzati né i principi di piena integrazione e di piena partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività di cui all'articolo 1, lettere a) e b), della legge n. 104 del 1992, né il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione. Quest'ultimo, infatti, insieme all'articolo 3, comma 1, dice che i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi senza distinzione di condizioni personali. Ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, comma 2, della Costituzione).
Sul diritto all'istruzione abbiamo apprezzato il commento di uno dei Costituenti, l'onorevole Ruini, il quale ha affermato che, anche se l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli i gradi più alti dell'istruzione richiederà grandi stanziamenti, non si deve esitare, perché realizzarlo significherà sia riconoscere pienamente un diritto della persona sia arricchire la società di forze che altrimenti sarebbero perdute.
A noi sembra che ciò debba valere anche per gli studenti disabili, dei quali, secondo recenti dati del Ministero della pubblica istruzione, in Italia almeno 11.000 sono disabili motori, 5.500 non udenti e 2.000 non vedenti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Ai portatori di handicap iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici

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e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché l'assegnazione di un docente specializzato con funzioni di consulenza didattica e di coordinamento delle attività di integrazioni dello studente disabile.

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa presentazione al docente della materia di apposita documentazione. Essa deve indicare gli ausili necessari in relazione alla tipologia di handicap, i materiali didattici utilizzati per lo studio, gli strumenti informatici o linguaggi specializzati che facilitano l'autonomia e la comunicazione e costituisce il presupposto per lo svolgimento di prove equipollenti, sulla base del parere del docente specializzato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi di verifica.

Foggia
Istituto tecnico commerciale «G. Rosati»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianluigi Aprile, Lucia Bombacigno, Giovanni Brunetti, Clara Rosaria Cardinale Ciccotti, Walter Coda, Luca D'Onofrio, Stefania Gesualdo, Loris Ivano La Gatta, Nicola Marasco, Cesare Pio Monaco, Salvatore Mucciarone, Gianluca Alfredo Ognissanti, Achille Pellecchia, Adriano Pompa, Daniele Priore, Valentino Rendina, Gaetano Carlo Scopelliti

«Disciplina della operatività e uniformità di trattamento delle prestazioni della banca del tempo» (68)

RELAZIONE

Come è noto è ormai prossimo il varo della legge che ridurrà l'orario di lavoro a 35 ore. Il tempo libero, pertanto, è destinato ad aumentare. Da sempre considerato bene prezioso (per le persone occupate) ma anche scottante problema (per le persone non occupate), il tempo libero può rappresentare certamente una risorsa se indirizzato oltre che al relax e al divertimento, anche alla soddisfazione di bisogni pratici della collettività. In questo spirito, di ottimizzazione della ampliata disponibilità, si colloca la istituzione della banca del tempo.
Tale organismo consente, attraverso uno scambio gratuito di prestazioni diverse, di risolvere i piccoli-grandi problemi della vita quotidiana.
Lo scambio di conoscenze e di professionalità ha come unità di misura il tempo e si svolge in una logica di parità reciproca che serve a distinguere la banca del tempo dal volontariato. Ponendosi come organismo non-profit la banca del tempo non necessita né di istituzionalizzazione né tantomeno di personalità giuridica. La presente proposta di legge mira pertanto solo ad ottenere il riconoscimento della banca del tempo come fonte di obbligazione naturale al fine della consolidazione della «soluti retentio» ossia della irripetibilità della prestazione.
L'articolazione della normativa mira a render note le basilari norme di organizzazione nell'intento di creare un'uniformità di operatività e trattamento sull'intero territorio nazionale, nonché di individuare le funzioni degli uffici preposti alla interazione e allo smistamento delle domande e offerte di disponibilità.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Istituzione di un ufficio centrale e rapporti con il territorio).

1. È istituito un ufficio centrale con sede in Roma, preposto alla regolamentazione delle banche del tempo dislocate sull'intero territorio nazionale.
2. È garantita la completa autonomia degli sportelli locali delle banche del tempo; le segreterie preposte all'intermediazione

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negli scambi provvederanno a quantificare il monte ore, le scadenze del saldo e la copertura assicurativa.

Art. 2.
(Disciplina delle Prestazioni).

1. Le prestazioni e controprestazioni oggetto dello scambio, depositate presso la segreteria locale, vengono considerate equivalenti ed hanno come unità di misura «il tempo».
2. È possibile bilanciare la sproporzione tra le prestazioni dosando l'unità di misura temporale.
3. Ogni scambista, al momento del deposito della disponibilità, deve essere a conoscenza del valore della propria prestazione, espresso in misura temporale.

Art. 3.
(Norme di costituzione del rapporto).

1. L'adesione alla banca del tempo si perfeziona con il deposito della disponibilità e fa acquisire la qualità di socio.
2. La revoca della disponibilità, comunicata tempestivamente, non estingue il diritto alla controprestazione per le ore effettivamente prestate.
3. Al momento dell'adesione il socio è tenuto a versare un contributo minimo per le spese di gestione.

Art. 4.
(Responsabilità).

1. La banca del tempo trova il suo presupposto fondamentale nel rapporto fiduciario tra gli scambisti.
2. La perdita del requisito fiduciario è motivo di espulsione del socio che non abbia usato nell'esercizio della prestazione la diligenza richiesta.
3. In caso di danni a persone o cose si applicano le norme della responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 Cod. Civ.).

Art. 5.
(Natura giuridica dell'obbligazione).

1. La presente normativa non trasforma in obbligazione civile l'obbligazione nascente dallo scambio delle disponibilità reciproche depositate alla banca del tempo, che resta un'obbligazione naturale con unico effetto di rendere irripetibile la prestazione effettuata.

Potenza
Liceo scientifico «G. Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Baldassarre, Angela Fuggetta, Sara Lorusso, Salvatore Lucente, Vitantonio Telesca

«Contributi alle aziende artigiane a favore di studenti interessati all'esperienza lavorativa durante il periodo estivo» (6)

RELAZIONE

L'idea di dar vita alla seguente proposta di legge nasce dall'esperienza di uno studente della II F e dalla esigenza di noi giovani di avere un contatto con il mercato del lavoro che, però, risulta quasi impossibile a causa degli oneri e del lungo iter burocratico dei regolari contratti previsti dalla Costituzione.
Spesso la nostra giovane età e l'inesperienza costituiscono un ulteriore ostacolo alla creazione di un rapporto di lavoro che finisce per diventare «nero».
Il progetto è finalizzato non solo all'acquisizione di capacità produttive e ad un primo elementare inserimento nel con

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testo lavorativo, ma anche alla valorizzazione e alla difesa di attività artigiane che nel Sud tendono a scomparire perché non adeguatamente sostenute dallo Stato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le aziende iscritte all'albo artigiani usufruiranno di un contributo statale di lire 200.000 qualora si impegnino ad attivare borse di studio a favore di studenti di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 21, purché frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado, precedentemente scelti secondo graduatoria predisposta dagli istituti scolastici di appartenenza, per un periodo non superiore ai 3 mesi durante la stagione estiva (15 giugno-15 settembre).
2. Lo studente interessato dovrà presentare domanda di assegnazione della borsa di studio all'istituto scolastico di appartenenza.
3. L'assegnazione delle borse di studio (in numero limitato) avviene a cura degli istituti scolastici di appartenenza in ordine di graduatoria stilata in base al merito scolastico, al reddito e al nucleo familiare.
4. Nella distribuzione delle borse di studio agli istituti la regione deve rapportarsi alla popolazione.
5. La borsa di studio prevede la assegnazione direttamente allo studente di un salario di L. 5.000 l'ora per un totale di 20 ore settimanali e 80 mensili.
6. I rapporti che il datore di lavoro e lo studente intrattengono non costituiscono «rapporto di lavoro»; di conseguenza agli studenti non sono dovuti gli oneri assistenziali e contributivi, propri di un qualsiasi contratto di lavoro.
7. La polizza assicurativa a carico del datore potrà essere minima e relativa solo alla salvaguardia dagli infortuni, per quanto specificato sopra.
8. I datori di lavoro interessati devono dare preventiva comunicazione alla direzione provinciale del lavoro-servizio ispezione lavoro.

Venezia (Mestre)
Liceo scientifico «Ugo Morin»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giacomo Concina, Andrea Marcon, Francesco Piraino, Alex Sperandio, Francesco Stevanato

«Insegnamento della disciplina "cultura religiosa" nelle scuole di ogni ordine e grado» (105)

RELAZIONE

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo.
Per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento non sono previsti impegni curricolari sostitutivi.
Risulta pertanto funzionale individuare attività formative nel rispetto della libertà di coscienza dei singoli.
Si propone l'introduzione, per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, di un insegnamento curricolare di «cultura religiosa», finalizzato a fornire agli studenti nozioni relative alla storia, alla diffusione e alle peculiarità delle religioni attualmente professate nel mondo. L'introduzione della nuova disciplina avrà scopo puramente formativo-culturale, senza alcuna caratterizzazione confessionale, muovendo nella direzione della conoscenza e del rispetto delle culture «diverse», necessari in una società come quella italiana che deve aprirsi al confronto con gli altri popoli, d'Europa e del mondo.
Tale insegnamento dovrebbe essere affidato a docenti dell'istituto che abbiano sostenuto un esame di storia delle religioni o abbiano competenze specifiche nel settore, quindi senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno deciso di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sono tenuti a frequentare lezioni sostitutive di cultura religiosa.
2. La disciplina denominata «cultura religiosa» ha come obiettivo la acquisizione da parte dello studente di una chiara conoscenza delle caratteristiche delle religioni attualmente professate nel mondo, con elementi della loro storia e diffusione.
3. Tale disciplina presenta finalità esclusivamente culturali, senza alcuna caratterizzazione confessionale.
4. Per l'insegnamento di «cultura religiosa» è prevista una valutazione del profitto che, analogamente a quello della religione cattolica, verrà registrata separatamente.
5. I corsi di cultura religiosa saranno tenuti da docenti interni ai vari istituti, che abbiano sostenuto un esame di storia delle religioni nel curriculum di studi universitari e che abbiano competenze specifiche, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.