Belluno
Istituto magistrale «Renier»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Serena Da Boit, Thomas Ferlin, Giulia Galletti, Laura Miana, Martina Reolon:
RELAZIONE
In Italia il prezzo del gasolio da riscaldamento è il più alto d'Europa.
In certi casi, infatti, paghiamo il doppio o addirittura il triplo rispetto ai nostri colleghi europei. Basti pensare che nel 1996 in Italia si sono spese, per il gasolio da riscaldamento, in media 1332 lire il litro, mentre nel Regno Unito solo 359 lire. Delle nostre 1332 lire, 372 lire rappresentano il costo effettivo e le restanti 960 derivano dall'imposizione fiscale.
Quindi, soprattutto nelle zone montane, è divenuto ormai un lusso scaldarsi d'inverno. Bisogna anche ricordare che il prezzo del gasolio in pianura è inferiore a quello in montagna a causa del maggiore costo di trasporto.
Inoltre alle zone montane la percentuale di anziani è molto elevata. Questi spesso, a causa delle ridotte pensioni, non riescono a sostenere i costi annuali di riscaldamento e sono costretti a rivolgersi agli ospizi o alle case di riposo, per ottenere ospitalità.
Il problema, però, non interessa solo i privati, ma anche albergatori, commercianti, artigiani e industriali, che dovendo far funzionare il riscaldamento negli esercizi e negli ambienti di lavoro per sette mesi all'anno, diventano i principali consumatori di gasolio da riscaldamento.
È dunque giusto che vengano praticate delle agevolazioni e delle riduzioni dei costi, soprattutto nei comuni dichiarati montani.
Art. 1.
1. Sono stabilite agevolazioni e riduzioni di prezzo del gasolio per riscaldamento nei territori dei comuni ufficialmente dichiarati montani.
2. Le riduzioni sono così stabilite: 30 per cento al litro sul prezzo di mercato per i consumatori privati; 35 per cento al litro sempre sul prezzo di mercato per imprese, alberghi, commercianti e enti.
3. Per acquisti superiori a 20 ettolitri per i privati e 100 ettolitri per imprese, alberghi, commercianti e enti si applica un'ulteriore riduzione dello 0,5 per cento al litro.
4. Per l'attuazione delle riduzioni tariffarie previste dalla presente legge è costituito un apposito fondo, presso il Ministero dell'industria, la cui consistenza è determinata annualmente con legge finanziaria sulla base dei consumi verificatisi, nei comuni interessati, nei 12 mesi precedenti la presentazione della legge finanziaria.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Federico Bruson, Antonio Guadagnin, Laura Sartori, Roberta Schiavon, Enrica Zuin:
RELAZIONE
Dai numerosi sondaggi effettuati è emerso che all'Italia, appartiene oltre il 50 per cento del patrimonio mondiale di opere d'arte. Esse vanno salvaguardate!
La ricchezza di opere che possediamo in Italia è di valore inestimabile e bisogna sensibilizzare tutti a partire dalle scuole elementari, agendo su bambini e giovani ancora in via di formazione in modo che si rendano conto dell'enorme ricchezza che tutti noi possediamo e si convincano che rovinarle è sbagliato. Il valore di un così grande patrimonio artistico non è soltanto di natura economica, ma soprattutto di natura culturale e ambientale, per cui preziosissimo.
Queste opere vengono molto spesso sottovalutate e troppo spesso danneggiate, imbrattate o addirittura distrutte e le pene per arrestare l'avanzata di questa orribile armata di giovani e di persone che distruggono e/o maltrattano queste importantissime opere non sono tali da scoraggiare i vandali.
Appare pressante l'esigenza di regolarizzare metodologicamente il sistema dei controlli, inserendo dei metal detector e delle telecamere a circuito chiuso nei musei multipli e grandi e incrementando i controlli facendo ricorso eventualmente anche agli obiettori di coscienza, ai militari di leva e agli studenti durante i mesi estivi, oltre a costringere i vandali trasgressori delle leggi che tutelano le opere ad un periodo di volontariato attivo.
Per risolvere questo grave problema bisogna intervenire urgentemente in maniera capillare, anche da parte delle regioni, in termini di sicurezza attiva e passiva, aumentando inoltre l'importo delle sanzioni imposte ai trasgressori delle leggi per la salvaguardia delle opere d'arte, fino a raggiungere il costo del danno subito dalle stesse, valutato da un esperto del settore che, con adeguati mezzi, stabilirà l'entità del danno.
Art. 1.
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di salvaguardia del patrimonio artistico demandando alle regioni e agli enti locali l'organizzazione
2. Per i suddetti soggetti si prevede un periodo di formazione di 18 ore settimanali, distribuite in due settimane.
1. La presente legge prevede la creazione di un corpo giovani esonerati dal servizio di leva che vigilino sui principali monumenti, piazze, musei, parchi e bellezze naturali del nostro paese. Inoltre gli specialisti del settore idraulico e di restauro esonerati dal servizio di leva potranno essere destinati a prestare servizio presso le fontane storiche.
1. Tutti coloro che si renderanno responsabili del deturpamento, del danneggiamento e/o della sottrazione di opere artistiche custodite o all'aperto, dovranno pagare una sanzione corrispondente al valore del danno arrecato.
2. I trasgressori saranno inoltre obbligati a prestare un periodo di servizio di sorveglianza attiva e gratuita presso i principali monumenti, piazze, parchi e bellezze naturali sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine o della polizia municipale.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni avranno attuato un decentramento amministrativo e organizzativo nei settori contemplati nell'articolo 117 della Costituzione che sono attinenti a quanto è individuato come bene artistico e ambientale.
Art. 5.
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'individuazione di una dotazione determinata con legge finanziaria da ripartire fra le regioni entro il 31 dicembre di ogni anno.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Daniela Bombarda, Marika Chieregato, Daniela Ferrari, Sara Santato, Federica Sinigaglia:
RELAZIONE
La parola inquinamento è una parola che nel corso degli ultimi anni ha fatto molto discutere.
L'inquinamento è l'introduzione nell'ambiente naturale di sostanze fisiche chimiche o biologiche in grado di provocare gravi disturbi o danni all'ambiente stesso, per poi causare un'accentuata diminuzione della flora e della fauna del luogo. Nel nostro contesto ambientale, l'Adige, fiume di notevole importanza, presenta una gravissima situazione: le sue acque sono alquanto inquinate e la causa è nota a tutti. Fin dall'origine del fiume gli aggregati urbani, le industrie alimentari, chimiche e conciarie scaricano nelle acque ingenti quantità di materiale inquinante. Inoltre in agricoltura vengono comunemente impiegati insetticidi, diserbanti o concimi complessi, che in breve tempo
Art. 1.
(Adempimenti).
1. Ogni industria, nell'ambito territoriale considerato dovrà effettuare a seconda del tipo di produzione tutti gli adempimenti che saranno stabiliti con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero dell'ambiente, previa concertazione con i Ministeri della sanità e dell'industria.
1. Si dovrà costituire entro il 30 giugno 1998 un Consorzio tutela ambientale che avrà tra l'altro il compito di programmare l'attività di controllo delle ASL per la verifica dello stato di salute delle acque. Tale consorzio dovrà inoltre effettuare mensilmente controlli sugli impianti che le industrie avranno adottato in adempimento dell'articolo 1.
1. Coordinare l'attività dei consorzi comunali.
2. Attivare consorzi regionali relativi alla raccolta dati ed elaborazione degli stessi in relazione allo stato di salute delle acque.
3. Incentivare l'attività privata nell'ambito della prevenzione dell'inquinamento e nell'attuazione delle relative direttive.
1. La copertura finanziaria è prevista nell'ambito dei finanziamenti europei per i programmi di salvaguardia ambientale.
1. Per l'imposta ecologica di competenza regionale, il 60 per cento del gettito è destinato alla regione, il 40 per cento alle province.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
RELAZIONE
Tenendo conto che le attuali normative non tutelano sufficientemente la fauna, abbiamo ritenuto opportuno creare una proposta di legge sulla tutela degli animali e del loro ambiente. Questo argomento è trattato in modo abbastanza superficiale nella Costituzione (articolo 9 sulla tutela del paesaggio e articolo 117 sulle competenze attribuite alle regioni) e, solo recentemente, l'opinione pubblica si è interessata al futuro degli animali. Numerose specie sono già scomparse e molte sono in via di estinzione, provocando un grave danno al patrimonio naturale e spezzando i fragili meccanismi della catena biologica. È quindi opportuno intervenire in modo rapido ed innovativo in tale settore, attribuendo tali competenze alle istituzioni che più sono in grado di seguire le realtà locali. Il compito verrà quindi assegnato alle regioni, che dovranno destinare a tali attività sostanziosi fondi, alcuni dei quali destinati all'organizzazione di gruppi di volontariato e iniziative per la sensibilizzazione a questo problema. Ogni singola persona dovrebbe impegnarsi a rispettare di più la natura, per rendere il mondo un luogo abitabile da tutti.
Art. 1.
1. Tutti gli animali hanno diritto alla tutela e alla difesa dell'ambiente naturale in cui vivono, e, in caso questo sia degradato, hanno diritto alla creazione di un ambiente in cui essere accolti e in cui poter vivere in libertà.
1. La costituzione di questi ambienti è di competenza regionale, mentre il mantenimento del controllo delle condizioni igienico-sanitarie spetta alle A.S.L.
2. I cittadini hanno la possibilità di poter «adottare» un animale solo nel caso in cui ci sia un serio impegno valutato da appositi organismi comunali che saranno istituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le attività di volontariato in tale settore devono essere incentivate dal comune, dalla provincia, dalla regione, attraverso contributi finanziari.
1. Sono tutelati anche gli animali domestici appartenenti a privati. Questi devono essere vaccinati e denunciati in comune entro il primo anno di vita.
2. Tutti devono avere un segno di riconoscimento.
3. Gli animali che potrebbero recare qualche pericolo alla comunità devono essere assicurati e tenuti in un luogo sicuro, avvisando della loro presenza tramite un cartello.
1. È vietata ogni forma di violenza contro gli animali. I trasgressori dovranno, in questo caso, pagare da lire 100 mila a lire 5 milioni nei casi più gravi.
1. È consentita l'uccisione di animali solo per l'allevamento e la pesca. Sono vietati caccia, bracconaggio, l'abbandono di animali, l'uccisione di cavie e di animali da pelliccia. I trasgressori dovranno pagare sanzioni da 3 a 10 milioni di lire.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
RELAZIONE
Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è facoltativo.
Per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento non sono previsti impegni curricolari sostitutivi.
Risulta pertanto funzionale individuare attività formative nel rispetto della libertà di coscienza dei singoli.
Si propone l'introduzione, per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, di un insegnamento curricolare di «cultura religiosa», finalizzato a fornire agli studenti nozioni relative alla storia, alla diffusione e alle peculiarità delle religioni attualmente profanate nel mondo. L'introduzione della nuova disciplina avrà scopo puramente formativo-culturale, senza alcuna caratterizzazione confessionale, muovendo nella direzione della conoscenza e del rispetto delle culture «diverse» necessari in una società come quella italiana che deve aprirsi al confronto con gli altri popoli, d'Europa e del mondo.
Tale insegnamento dovrebbe essere affidato a docenti dell'istituto che abbiano sostenuto un esame di storia della religione o abbiano competenze specifiche nel settore, quindi senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art. 1.
1. Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno deciso di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, sono tenuti a frequentare lezioni sostitutive di cultura religiosa.
2. La disciplina denominata «cultura religiosa» ha come obiettivo l'acquisizione da parte dello studente di una chiara conoscenza delle caratteristiche delle religioni attualmente professate nel mondo, con elementi della loro storia e diffusione.
3. Tale disciplina presenta finalità esclusivamente culturali, senza alcuna caratterizzazione confessionale.
4. Per l'insegnamento di «cultura religiosa» è prevista una valutazione del profitto che, analogamente a quello della religione cattolica, verrà registrata separatamente.
5. I corsi di cultura religiosa saranno tenuti da docenti interni ai vari istituti, che abbiano sostenuto un esame di storia della religione nel curriculum di studi universitari e che abbiano competenze specifiche, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Laura Bertagnoli, Stefania Degani, Roberta Gaspari, Sara Scappini, Eleonora Scevaroli:
RELAZIONE
Si è sempre detto che alla base del nostro ordinamento sociale sta la famiglia, e quanto più la famiglia riesce a svolgere il suo compito tanto più sano e compatto è il tessuto sociale dello Stato in cui viviamo e di cui siamo compartecipi.
In questi anni di grande sviluppo tecnologico e culturale abbiamo assistito a un sempre maggiore impegno da parte
Art. 1.
1. Tutte le donne con figli hanno diritto ad una retribuzione per l'attività domestica e di accudimento pari alla somma corrisposta per le pensioni sociali, con relativi contributi fino all'età pensionabile.
2. È fatto divieto a chi usufruisca della retribuzione, di cui all'articolo precedente, aprire partita IVA o inserirsi a qualunque titolo nel mondo produttivo o accettare un qualsiasi lavoro di tipo subordinato.
3. Se il numero dei figli è superiore a due lo stipendio sarà incrementato del 10 per cento per ogni figlio in più fino al massimo del 40 per cento.
4. Non può essere riconosciuto lo stipendio a chi non provi il possesso dei requisiti in base ad idonea documentazione.
5. Per la spesa annuale derivante dall'approvazione della suddetta legge si utilizzeranno i fondi ottenuti attraverso la riorganizzazione delle strutture di assistenza di maternità e infanzia e appositi stanziamenti nelle manovre finanziarie definite.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Carlo Bragiola, Filippo Curiele, Mirco Peron, Alessandra Vitale, Lucia Zanini:
RELAZIONE
Certamente tutti conveniamo sulle oscenità dello spettacolo che viene realizzato
Art. 1.
1. La prostituzione in appositi luoghi è legalizzata e gli esercenti devono essere iscritti in appositi albi. Durante le prestazioni è di obbligo l'utilizzo di misure di sicurezza.
1. L'attività deve essere svolta in apposite strutture controllate da competenti organi statali. I gestori devono pagare regolarmente i contributi sanitari e previdenziali per i loro dipendenti.
1. I trasgressori verranno puniti con sanzioni detentive che possono variare a seconda della gravità del reato: da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36. Pene più gravi sono previste per i recidivi.
1. È vietato ai soggetti che non hanno compiuto la maggiore età di usufruire del servizio e anche i dipendenti della casa di appuntamenti devono essere maggiorenni.
1. Ad ogni prestazione deve corrispondere una regolare fattura o ricevuta con IVA al 20 per cento. I proventi serviranno per finanziare i controlli igienico-sanitari nominati all'articolo 1.