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VALLE D'AOSTA

Aosta (Pont St. Martin)
IPR «Scuola coordinata»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valeria Giachino, Federico Giacosa, Laura Iachi, Silvia Martinelli, Oscar Mascia:

«Divieto di fumo in luoghi pubblici» (100)

RELAZIONE


La proposta di nostra iniziativa riguarda il problema del fumo, in particolare quello «passivo», che notoriamente è altamente dannoso per la salute. In molti luoghi il divieto di fumare è già vigente, tuttavia a volte esso non è rispettato e in molti posti non è operante (ad esempio: bar, ristoranti, eccetera).
A seguito di una votazione all'interno della classe abbiamo potuto notare che per la maggioranza costituisce un notevole fastidio dover sopportare nei locali pubblici il fumo delle sigarette da altri consumate. Riteniamo che il fastidio per i non fumatori sia superiore al sacrificio che si imporrebbe ai fumatori vietando il fumo in assoluto. Per evitare che il divieto cada nel vuoto abbiano ritenuto opportuno responsabilizzare i gestori dei locali prevedendo sanzioni anche a loro carico.
D'altro canto, prevedere la possibilità di creare appositi spazi per i fumatori ci è parso in qualche modo contraddire lo spirito della legge e limitarne l'efficacia.

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ARTICOLATO

Art. 1.


1. È vietato fumare in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali. In tali locali potrà essere consentito fumare esclusivamente in spazi aperti.

Art. 2.

1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 1 sarà soggetto ad una sanzione amministrativa di lire 50.000. I proventi delle sanzioni saranno destinati a finanziare la ricerca sulla cura del cancro.

Art. 3.

1. I gestori o, comunque, i responsabili dei locali di cui all'articolo 1, nei quali venga accertato il mancato rispetto del divieto, saranno assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa di lire 25.000 per ogni infrazione.

Art. 4.

1. Ove nel medesimo locale venga accertata la violazione del divieto per più di due volte, le autorità competenti imporranno la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a sette giorni.

Art. 5.

1. In tutti i locali di cui all'articolo 1, dovranno essere esposte comunicazioni e segnalazioni del divieto e delle sanzioni previste.