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TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano (Merano)
Liceo Classico «Giosuè Carducci» con annessi Istituto Magistrale e Liceo Scientifico «Pascal».

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lucia Bormolini, Camilla Filippone:

«Convivenze more uxorio» (94)

RELAZIONE

La presente proposta si pone il raggiungimento di due obiettivi:
il primo, l'equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio per vie legislative, indipendentemente, quindi, da eventuali ricorsi dall'esito incerto presso la Corte costituzionale. Pur riconoscendo l'esistenza dell'articolo 29 della Costituzione, il quale pone, a fondamento della famiglia, l'istituto del matrimonio, riteniamo che questa non si debba più basare solo ed esclusivamente su di esso, ma che si debba dare maggior importanza alle unioni di fatto, al fine di evitare violazioni del principio di uguaglianza così come previsto dall'articolo 3 della Costituzione;
il secondo, l'equiparazione delle unioni di persone dello stesso sesso alle coppie eterosessuali unite in matrimonio, salvo la possibilità di adottare. Riteniamo infatti che, escludere queste unioni dai

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privilegi previsti dalla legge per le coppie sposate, concretizzi un'altra palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione; siamo contrari, invece, a concedere loro la possibilità di adottare, in quanto crediamo che i bambini in questione resterebbero penalizzati nel confrontarsi con una società che prevede genitori comunque eterosessuali.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. A tutti gli effetti giuridici, economici e fiscali la convivenza more uxorio viene equiparata al matrimonio.

Art. 2.

1. Viene altresì equiparata al matrimonio a tutti gli effetti giuridici ed economici, esclusa la possibilità di effettuare adozioni, l'unione duratura basata su di un rapporto affettivo tra persone dello stesso sesso.

Bolzano (La Villa in Badia)
Liceo Scientifico delle località Ladine

proposta d'iniziativa del ragazzo


Manuel Moling:
«Disposizioni per la tutela delle minoranze» (95)

RELAZIONE


Questa proposta «Disposizioni per la tutela delle minoranze» inoltrata dalla seconda classe del liceo scientifico delle località Ladine di La Villa in Badia è partita da una considerazione, la quale vuole tutelare le minoranze etniche che scientificamente possono essere considerate tali. Con la tutela di una minoranza è possibile conservare valori culturali che assumono una particolare importanza in quanto devono essere considerati patrimonio dell'uomo. La tutela prevista dalla legge in oggetto permette non solo la conservazione delle lingue, delle tradizioni, delle proprie origini e più in generale delle caratteristiche proprie d'una minoranza situata in un determinato territorio, ma anche e soprattutto una rivalutazione di questo patrimonio umano.
A tal fine è importante che un'apposita commissione composta da persone di provata capacità scientifica possa riconoscere o non riconoscere la minoranza anche al fine di evitare che:
a) un qualsiasi dialetto possa trovare una sua strada sempre più lontana dalla lingua nazionale per poi diventare una lingua autonoma attraverso la presente legge;
b) una minoranza venga trattata in modo diverso da un'altra solamente perché si trova in un'altra regione o provincia causando in tal modo una disparità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana se non altro in quanto l'articolo 6 della Costituzione prevede un trattamento che deve essere inteso uguale per tutte le minoranze.

La presente proposta è anche rivolta a colmare un palese vuoto legislativo in relazione agli articoli 5 e 6 della Costituzione.
Le «disposizioni per la tutela delle minoranze» rappresentano inoltre un'occasione per regolamentare e quindi tutelare le minoranze etniche e le loro caratteristiche all'interno di un determinato contesto socio-economico come previsto ormai da numerosi provvedimenti della Comunità europea.
Va infine sottolineato che le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della loro potestà legislativa prevista dagli articoli 116 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana,

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e le province dotate di statuti speciali di autonomia adottati con leggi costituzionali, hanno la possibilità di adeguare la presente legge alle proprie esigenze e caratteristiche locali.
Va tuttavia tenuto presente che le «disposizioni per la tutela delle minoranze» devono essere considerate una «legge quadro», la quale rappresenta quindi un principio di fondo nell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Definizione di una minoranza).


1. Una minoranza etnica deve essere intesa come un insieme di persone che vive in un contesto sociale con le caratteristiche di una propria lingua, cultura, tradizione, origine e ubicazione.

Art. 2.
(Riconoscimento della minoranza).

1. Un'apposita commissione, definita con i criteri di cui all'articolo 3, deve accertare se ricorrono i requisiti di cui all'articolo 1 affinché una minoranza possa essere riconosciuta o non riconosciuta. Il riconoscimento deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su delibera della commissione.

Art. 3.
(Composizione della commissione).

1. La commissione di cui all'articolo 2 è composta da nove professori universitari, fra i quali tre devono essere scelti fra docenti di lingue, due fra docenti di storia, due fra docenti di geografica e due fra docenti di diritto. Fanno parte della commissione anche due rappresentanti della minoranza che ha fatto domanda di riconoscimento.

Art. 4.
(Domanda di riconoscimento).

1. La commissione decide, entro un anno dalla presentazione della domanda, sul riconoscimento della minoranza qualora questa abbia inoltrato domanda di riconoscimento tramite uno o più consigli comunali della minoranza. Tale richiesta deve indicare anche i due componenti la commissione di riconoscimento.

Art. 5.
(Diritti della minoranza).

1. Alla minoranza riconosciuta devono essere garantiti i seguenti diritti:
a) insegnamento della lingua madre per almeno 2 ore settimanali negli istituti di istruzione primaria e secondaria;
b) la lingua madre deve poter essere utilizzata nell'amministrazione pubblica e nei mass media;
c) l'impiego pubblico deve essere ripartito sulla base della proporzionale etnica da determinare con censimento;

d) nel censimento deve essere prevista la possibilità di dichiararsi appartenente ad una determinata minoranza;
e) gli atti pubblici devono essere redatti anche nella lingua minoritaria;
f) l'accertamento della lingua minoritaria deve avvenire con apposito esame;
g) una minoranza riconosciuta è favorita nella ripartizione dei finanziamenti per le infrastrutture pubbliche.

Art. 6.
(Norme d'attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo deve emanare

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un decreto mediante il quale viene insediata la commissione, regolamentato l'esame di cui all'articolo 5, lettera f), delineata l'agevolazione nella ripartizione dei fondi pubblici e definito l'utilizzo della lingua minoritaria nei mass media locali.

Bolzano
Istituto Tecnico Commerciale «Kunter»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lenz Koppelstatter, Marlene Ploner:

«Legalizzazione delle droghe leggere e distribuzione legale delle droghe pesanti» (96)

RELAZIONE

La legalizzazione delle droghe leggere e la somministrazione controllata delle droghe pesanti mirano ad evitare il ricorso ad attività criminali. Attualmente molti tossicodipendenti sono indotti ad azioni illegali (furti, traffico di droga, eccetera) per far fronte agli alti costi della droga sul mercato nero.
Inoltre mirano a distruggere il mercato nero della droga in quanto viene eliminata la domanda.
La somministrazione controllata di droghe pesanti infine tutela il tossicodipendente dalle conseguenze negative causate dal taglio con altre sostanze.
I costi causati dall'attuazione della presente proposta saranno compensati da una minor spesa per la giustizia (polizia, tribunali, prigioni, eccetera).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le droghe leggere (hashish, marijuana) possono essere consumate legalmente da coloro che hanno compiuto i sedici anni e possono essere distribuite nelle farmacie e nei tabacchini.

Art. 2.

1. Coloro che trafficano illegalmente con droghe leggere sono puniti con la reclusione da dieci a quindici anni.

Art. 3.

1. Le droghe pesanti (cocaina, oppiacei, LSD, amfetamine) possono essere acquistate su ricetta nelle farmacie.
2. Possono essere consumate legalmente su ricetta da coloro che hanno compiuto i sedici anni.

Art. 4.

1. Coloro che trafficano illegalmente con droghe pesanti sono puniti con la reclusione da quindici anni all'ergastolo.

Trento (Predazzo)
Istituto Tecnico Commerciale.

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luciana Cincelli, Cristoforo Debertol, Gloria Lorenz, Valerio Mich, Daniela Peretto:

«Riduzione e semplificazione delle leggi» (97)

RELAZIONE

Dalla formazione della Repubblica e contemporaneamente dall'entrata in vigore della nostra legge fondamental cioè la Costituzione italiana, comprensiva di ben 139 articoli, nel corso degli ultimi

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cinquant'anni, il nostro Stato continua a proporre e istituire nuove leggi che hanno portato l'Italia a essere il paese europeo con più leggi, più di 150.000.
Osservando altri paesi della comunità economica europea, come Francia e Germania o altri paesi allo stesso livello politico, si può constatare che i suddetti Stati riescono ad amministrare il loro territorio e la loro popolazione con circa un decimo delle leggi e norme scritte italiane.
Per non parlare della necessità e dell'importanza di norme e leggi derivate che, istituite più di dieci o venti anni fa, nel corso degli anni possono essere o sono interpretate in modo non razionale o non più adatte al modo di essere e di vivere odierno, che è cambiato passo a passo con il modo di pensare di tutta le gente dello Stato italiano.
Un esempio di questa grande, anzi enorme, esistenza di leggi è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che, per «comodità» di ricerca, ha stampato un fascicolo apposito con l'indice di tutte le leggi presenti nello Stato; questo fascicolo contiene all'incirca duecento pagine.
Perciò, a nostro avviso, si deve istituire una legge o una riforma per raccogliere in vari testi unici le molteplici leggi e norme italiane, cosicché l'Italia non passi, sotto gli occhi di tutti, come un paese che non è capace di amministrare e governare il suo territorio e la sua popolazione, senza applicare migliaia di leggi, talvolta inutili, talvolta contrastanti fra di loro e molto spesso incontrovertibilmente inapplicabili, ma riesca a sintetizzare il tutto in testi semplici e comprensibili con facilità, così da divenire un esempio nella Comunità economica europea.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Entro l'anno dell'entrata in vigore della presente legge il Governo dovrà provvedere all'approvazione di testi unici coordinati di tutte le leggi della Repubblica attualmente in vigore nelle seguenti materie:
a) bilanci e contabilità pubblica e privata;
b) gestione demanio e patrimonio;
c) imposte e tasse statali, regionali, provinciali e comunali;
d) lavori pubblici;
e) urbanistica ed edilizia pubblica e privata;
f) agricoltura, foreste, caccia e pesca;
g) artigianato;
h) industria;
i) commercio;
l) ordinamento giudiziario penale, civile e amministrativo.

Art. 2.

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo dovrà provvedere alla raccolta ed approvazione in forma testi unici coordinati di tutte le disposizioni regolamentari attualmente in vigore nelle materie di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Governo provvederà successivamente, con cadenza semestrale, all'aggiornamento dei testi unici coordinati di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. È fatto divieto di ricorrere alla decretazione d'urgenza se non nei casi in cui dal mancato intervento governativo possa derivare immediato e grave danno per l'economia e la salute pubblica.

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Art. 5.

1. Nella predisposizione ed aggiornamento dei testi unici coordinati di cui agli articoli 1, 2 e 3, il Governo provvederà ad eliminare dai testi normativi quelle disposizioni che risultino:
a) in contrasto con altre disposizioni emanate successivamente;
b) in contrasto con i pronunciamenti della Corte costituzionale;
c) in contrasto con i procedimenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il Governo dovrà altresì corredare i testi unici coordinati di cui agli articoli 1, 2 e 3 con opportune note esplicative riportanti i pronunciamenti giurisprudenziali attinenti le singole norme del testo, emanate dai giudici di merito e che risultino di particolare interesse ai fini di agevolare l'applicazione corretta di norme.

Art. 6.

1. Il Governo è autorizzato alla pubblicazione e divulgazione dei testi unici coordinati di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante sistemi informatici di maggior diffusione al momento della pubblicazione.

Art. 7.

1. La presente legge entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.