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SICILIA

Agrigento
Istituto tecnico commerciale «M. Foderà»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Melissa Casà, Nadia Milia, Valentina Noto, Serafina Siragusa, Massimiliano Spataro:

«Progetto delle mille ore» (75)

RELAZIONE

È necessario ripensare a nuovi metodi didattici soprattutto al fine di ancorarli a

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concrete possibilità d'inserimento nel mondo del lavoro. Oggi la scuola italiana non consente, com'è noto, di acquisire un'immediata occupazione lavorativa e un idoneo bagaglio di professionalità. Da questo scaturisce il nostro «progetto delle mille ore». Esso consiste in un corso teorico-pratico che sostituisca gli attuali ultimi due anni del triennio e che riguardi in particolare gli studenti degli istituti tecnici e professionali. In particolare, gli alunni del quarto e del quinto anno potranno conseguire il diploma e il titolo abilitante all'esercizio della relativa professione solo se avranno frequentato con profitto, almeno per cinquecento ore all'anno, appositi stages in aziende, presso studi professionali, corsi di formazione anche all'interno dell'istituto. In tal modo il diploma non è più un inutile «pezzo di carta» ma un titolo, a tutti gli effetti, abilitante all'esercizio della professione.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Con la presente legge viene istituito il «progetto delle mille ore» che ha lo scopo fondamentale di agevolare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un bagaglio di professionalità e competenza.
2. La regolamentazione e l'applicazione del seguente progetto è devoluta all'esclusiva competenza del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il progetto è riservato agli alunni delle quarte e quinte classi degli istituti tecnici e professionali.
4. Il progetto consiste nella frequenza di un corso teorico-pratico della durata di 500 ore per ogni anno. I consigli di classe cureranno l'articolazione del corso in appositi stages presso aziende, gli studi professionali e/o corsi di formazione professionale all'interno dell'istituto scolastico.
5. La frequenza del «progetto delle mille ore» consente l'acquisizione del diploma di maturità nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Caltanissetta (Riesi)
Liceo scientifico «R. Pasqualino Vassallo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Mangione, Marisa Scianino, Giuseppe Stuppia, Cosimo Alessio Turco, Valentina Vitellara:

«Diritto di cura» (76)

RELAZIONE


Premesso che l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica afferma che lo Stato tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti: alla luce dei recenti avvenimenti ci sembra che questo diritto è stato in parte leso. Seguendo il caso Di Bella, che ancora oggi è al centro di un acceso dibattito, abbiamo capito che è necessario introdurre un nuovo diritto, a nostro giudizio fondamentale: il diritto alla cura. Infatti, crediamo che qualsiasi individuo, secondo la propria volontà e le proprie possibilità, abbia il diritto di scegliere il trattamento terapeutico a cui sottoporsi, anche se non ancora riconosciuto o in via di sperimentazione. Per questo motivo l'individuo ha il diritto ad avere gratuitamente o a prezzi facilmente accessibili i farmaci delle cure a cui intende sottoporsi. Quindi la burocrazia non può ostacolare ciò, limitando di fatto, un diritto affermato dalla Costituzione: il diritto alla salute a cui è strettamente collegato il

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diritto alla cura. Si vuole intendere con ciò che per garantire il diritto alla salute si deve altresì garantire il diritto alla cura all'interno delle istituzioni preposte.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Ad ogni cittadino, senza alcuna distinzione, è garantito il diritto alla cura.
2. Ogni cittadino, secondo la propria volontà e le proprie possibilità, ha il diritto di scegliere il trattamento terapeutico a cui sottoporsi, anche se non ancora riconosciuto dalla medicina ufficiale o in via di sperimentazione.
3. La sperimentazione deve essere effettuata con equa distribuzione territoriale ad opera di centri autorizzati dal Ministero della sanità.
4. Lo Stato ha il dovere di fornire gratuitamente o a prezzi facilmente accessibili ai cittadini i farmaci relativi alle cure purché essi non siano considerati dannosi.
5. In sede regionale sarà istituita un'apposita commissione formata da cinque membri tra medici, giuristi e farmacologi per esaminare eventuali ricorsi di cittadini a cui è stato negato il diritto alla cura.

Catania (Giarre)
Liceo scientifico «Leonardo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Rosario Bonaccorno, Federica Di Grazia, Viviana Marano, Alessandro Nicotra, Antonio Tamarchio:

«Nuovo ordinamento scolastico» (77)

RELAZIONE


La formazione delle nuove generazioni deve essere un obiettivo primario di qualsiasi società, specialmente in quella contemporanea, in continua evoluzione.
Lo sviluppo scientifico e tecnologico ha messo in evidenza i limiti del modello di istruzione utilizzato fino ad ora, tendenzialmente basato sul «nozionismo». Invece, risulta ormai chiaro che l'obiettivo primario dell'educazione scolastica deve essere lo sviluppo dell'intelligenza critica, della personalità e della capacità di ragionamento degli studenti.
Accanto allo studio dei contenuti dei caratteri generali secondo noi si rende sempre più necessaria, in questa società in continua evoluzione tecnologica e scientifica, la realizzazione di una tendenza alla specializzazione dell'istruzione in modo da valorizzare le capacità mostrate dai singoli in settori specifici.
Un altro fondamentale elemento da considerare sono le risorse umane la cui centralità è stata realmente capita solo negli anni ottanta, infatti essi sono basilari per sostenere la competitività del nostro paese a livello internazionale.
Infatti per poter sostener le sfide dello sviluppo tecnologico, della mondializzazione e globalizzazione dell'economia e dei mercati e della diffusione delle tecnologie informatiche occorre realizzare un sistema basato su strette relazioni tra scuole e industrie e soprattutto sulla valorizzazione del potenziale e delle risorse umane di cui abbonda la società.
In questa direzione si sono orientati la maggior parte dei paesi cosiddetti industrializzati, in particolare quelli del mondo anglosassone, nei quali il sistema scolastico è molto diverso da quello italiano.
Anche l'attuale suddivisione in cicli secondo noi va riformata in quanto basterebbero due cicli invece degli attuali per poter affrontare lo studio degli stessi contenuti e in maniera più efficiente.

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Si considera, infatti, che in tutti i paesi industrializzati la struttura del sistema scolastico è tendenzialmente basata su due grandi cicli: uno, la cosiddetta scuola di base, della durata di 6-7-9 anni e l'altro di 6-5 o semplicemente 4 anni.
Il periodo di scuola dell'obbligo è generalmente più elevato e nell'ultima fase viene data ampia possibilità di personalizzazione dei percorsi da seguire.
Un'altra caratteristica fondamentale degli altri paesi, è che vengono tenuti in grande considerazione i ritmi naturali di apprendimento di singoli alunni.
In conseguenza di ciò il sistema dell'istruzione non ha una struttura rigidamente piramidale nella quale ogni ciclo di studio è necessariamente propedeutico per passare al successivo ma al contrario è molto flessibile e pone dei precisi obiettivi, raggiunti i quali si può considerare concluso.
Questa è la differenza fondamentale rispetto all'Italia, dove è impossibile accelerare il proprio percorso scolastico se si dispone dei necessari ritmi di apprendimento e nel quale è impossibile passare ad un dato ciclo se prima non si è concluso quello precedente, intendendo con il termine concluso «non il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma la conclusione materiale di tutti gli anni del periodo esaminato».
Prima di procedere all'ideazione di questo progetto, abbiamo esaminato il testo della proposta di riforma Berlinguer relativo al riordino dei cicli e gli articoli regolanti il regolamento scolastico del «Testo unico in materia d'istruzione» approvato con decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297, in particolare quelli relativi all'organizzazione in cicli e all'itinerario scolastico degli studenti.
Chiaramente una riforma scolastica non può essere contenuta in soli 5 articoli, e, infatti, inizialmente avevamo realizzato un progetto di 40 articoli che poi abbiamo dovuto notevolmente sintetizzare. Il nostro scopo è dunque quello di dare qualche semplice spunto per avviare un imponente lavoro di riforma.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Il sistema scolastico è organizzato in due grandi segmenti, della durata di sei anni ciascuno.
2. Il primo, definito come «scuola di base», viene ad inglobare le attuali scuole elementari più un anno delle scuole medie; ad esso vengono ammessi i bambini in età scolastica dai 6 ai 12 anni.
3. Il secondo periodo, definito come «scuola inferiore secondaria», viene ad inglobare due anni delle attuali scuole medie inferiori e quattro anni delle attuali scuole medie superiori. All'istruzione secondaria sono ammessi i ragazzi dai 12 ai 18 anni.
4. La scuola di base ha la durata di sei anni. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi essa è suddivisa in tre bienni.

Art. 2.

1. La durata dell'istruzione secondaria è, indistintamente, di sei anni. Ad essa vengono ammessi i ragazzi a partire dai 12 anni di età.
2. L'istruzione secondaria è divisa in tre bienni; nel primo biennio si affronta lo studio di materie comuni a tutte le scuole. Nel secondo e nel terzo biennio si può procedere alla personalizzazione dei programmi didattici.
3. Le materie obbligatorie e comuni il cui studio viene indistintamente affrontato in tutti gli istituti superiori nel primo biennio sono in totale dieci: italiano, matematica, fisica, chimica, informatica, latino, storia e diritto.
4. Al Consiglio d'Istituto, in virtù della sempre maggiore autonomia concessa alle scuole, spetta il compito di distribuire il tempo a disposizione tra i vari ambiti disciplinari.

Art. 3.

1. Nel secondo biennio deve essere concessa ampia libertà di personalizzazione dei percorsi scolastici.

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2. Per realizzare questo obiettivo è necessario sostituire al concetto di classe quello di corso. Ogni istituto crea dei corsi per le materie facoltative e anche per quelle obbligatorie; ciascun corso viene affidato ad un insegnante. Chiaramente possono esistere diversi corsi della stessa materia in base al numero di studenti che la introducono nel loro piano di studi. In questo modo si realizza un sistema simile a quello universitario.
3. Il piano di studi deve essere presentato dallo studente immediatamente all'inizio dell'anno scolastico e deve contenere un numero preciso di ore di attività didattiche non inferiore a trenta.

Art. 4.

1. L'ultimo anno di scuola materna è obbligatorio.
2. L'obbligatorietà scolastica viene estesa fino ai 16 anni. Quindi la scuola dell'obbligo viene a inglobare l'ultimo anno di scuola materna, la scuola di base e i primi due bienni della scuola secondaria, per la durata complessiva di tredici anni.
3. Alla fine del secondo biennio gli studenti del ginnasio-liceo classico e del liceo scientifico devono affrontare un esame per entrare nel terzo biennio, preparatorio all'università.
4. Al termine del terzo biennio si svolge l'esame di maturità, per il conseguimento del diploma. L'esame di maturità si svolge secondo le norme attualmente o prossimamente in vigore.

Art. 5.

1. Non è necessario aver conseguito la licenza della scuola di base per potersi iscrivere ad un istituto di istruzione secondaria, come non è necessario aver conseguito il diploma di scuola secondaria per iscriversi all'università.
2. Per poter frequentare la scuola secondaria senza disporre della licenza di scuola di base e della giusta età, è necessario sottoporsi ad un test, realizzato da una commissione nominata dal preside dell'istituto secondario e formata da insegnanti delle varie discipline. La medesima commissione ha l'autorità di esaminare i risultati del test d'ammissione e decidere l'idoneità o meno dello studente per poter frequentare direttamente la scuola secondaria.
3. Per poter frequentare l'università senza disporre del diploma lo studente deve sottoporsi ai normali test d'ammissione per le facoltà a numero chiuso. Qualora la facoltà non sia a numero chiuso il preside della stessa creerà una commissione d'insegnanti che avranno il compito di sviluppare in ogni caso il test d'ammissione.
4. È possibile concludere sia la scuola di base che quella secondaria in un periodo di tempo inferiore a quello stabilito per legge, saltando anni scolastici.

Enna
Istituto Tecnico Commerciale Statale «Duca d'Aosta»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luana Dedole, Angelo Gulina, Francesco Manno, Maria Giovanna Trancuccio, Elisa Vaccaro:

«Norme a tutela dell'infanzia» (78)

RELAZIONE


La pedofilia e il mercato della pornografia sono sempre esistiti ma, solamente da qualche tempo, ci si sta schierando a difesa dei bambini e contro i ladri dell'infanzia. L'orrore si nasconde tra numeri approssimativi e incerti: si parla di 7 mila baby prostitute in Colombia, 50 mila Taiwan, tantissime altre nelle Filippine,

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ma sono tanti anche nel nostro paese: basta leggere i quotidiani e scoprire quanta violenza e abusi accadono ancora oggi alle soglie del duemila. Pochi scrupoli, molti profitti, piccoli corpi da esplorare senza riserva per trarne il massimo piacere possibile. Il fatto più terribile è che a volte l'aguzzino si nasconde tra le nostre mura di casa, nelle nostre scuole, nelle palestre, protetto dall'affetto e dalla stima. È il momento di parlare, di gridare lo sdegno, di fare qualcosa per questa nostra società malata, che uccide e «butta» i suoi piccoli, li violenta nel corpo e nello spirito. Denunciare la violenza significa dare forza alle vittime, cogliere in tempo le devianze. Con chi parlare? Chi è la persona fidata, capace di ascoltare? Ecco perché è necessario creare in modo capillare centri di ascolto e potenziare le strutture che esistono. Ai fini della completezza della proposta di legge è stato incluso un limitato programma, atto a prevenire il diffondersi del fenomeno istituendo centri di ascolto a diversi livelli:
a) in ambito familiare: potenziare la presenza dei consultori;
b) in ambito extrafamiliare: creare nelle scuole e nei convitti centri di ascolto con la presenza di esperti.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali posti a difesa dei bambini.

Art. 2.

1. È considerato abuso: ogni forma di costrizione e di coinvolgimento su minori atto a turbare la loro integrità psico-fisica, ogni violenza occasionale o ripetuta a danno dei minori, consumata in famiglia, nelle scuole, in tutti i luoghi di aggregazione giovanile.

Art. 3.

1. L'abuso sui minori è reato contro la persona. Chiunque abusa di un minore e produce e/o commercia videocassette utilizzando i minori a scopo pornografico è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. La pena è maggiorata di un terzo se l'abuso è commesso da un familiare.

Art. 4.

1. Si prevede l'istituzione di centri di ascolto nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. I centri di ascolto, formati da personale competente, debbono:
a) programmare idonei interventi di educazione sessuale;
b) favorire il dialogo con i minori soprattutto nelle situazioni a rischio;
c) segnalare alle strutture sanitarie i casi di devianza.

Art. 5.

1. Il Ministro degli affari sociali, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità riferiscono annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente legge.

Messina
Istituto Tecnico Industriale Statale «Verona Trento »

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Tommaso Andronaco, Antonio Caliò, Giuseppe D'Andrea, Santino Lambreschi, Luigi Sciliberto:

«Norme atte ad agevolare le tecniche e i metodi di primo intervento e di primo soccorso nelle zone colpite da gravi fenomeni sismici» (79)

RELAZIONE


I recenti imponenti fenomeni sismici che hanno interessato l'Umbria hanno riproposto

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all'attenzione generale il grave e preoccupante problema dei notevoli disagi cui vanno incontro le popolazioni colpite e, in particolare, coloro i quali sono costretti ad abbandonare la proprie abitazioni dichiarate inagibili, nei confronti dei quali è purtroppo sempre notevole il ritardo con cui vengono loro consegnate le strutture di ricovero ove vivere dignitosamente in attesa che si compia l'opera di «ricostruzione». Si appalesano, pertanto, necessarie rapide soluzioni legislative che, anche se non aggrediscono alla radice il problema che più in generale riguarda l'efficace prevenzione dai rischi sismici, possono però offrire strumenti adeguati, se non proprio ad eliminare, quantomeno a ridurre, soprattutto nella stagione invernale, i ritardi con cui vengono attivate le strutture per il ricovero dei senzatetto in uno con le infrastrutture necessarie per gli immediati collegamenti elettrici, idrici, eccetera, tenendo presente che detti ritardi si verificano anche a causa della mancanza di strade di collegamento che possano essere agevolmente percorse dai mezzi di trasporto dei prefabbricati e delle strutture di ricovero in generale.
Occorre, allora, realizzare tutti quei presupposti logistici che garantiscano una efficace e immediata opera di primo intervento e ciò anche con il conforto finanziario del Consiglio d'Europa che, con la recentissima decisione n. 98/22/CE del 19 dicembre 1997, ha istituito un programma di azione comunitario a favore della protezione civile, finanziando, fra l'altro, proprio i progetti degli Stati membri che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento in caso di catastrofe naturale o tecnologica.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Con decreto del ministro degli interni di concerto con il ministro dei lavori pubblici, vengono individuate sul territorio italiano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta, le zone a più alto rischio sismico, suddivise in fasce provinciali.

Art. 2.

1. In dette zone vengono altresì individuate le aree, fino ad un massimo di tre per ogni provincia interessata, che, senza alcuna incidenza sull'ambiente, verranno predisposte per la realizzazione delle strutture che saranno destinate al ricovero urgente dei senzatetto.
2. Per l'effetto, in dette aree e in prossimità delle medesime, dovranno essere effettuati tutti quei lavori (sbancamento e spianamento dei terreni, predisposizione delle strutture di collegamento elettrico e idrico, creazione o ampliamento delle strade di collegamento fra dette aree e le maggiori arterie provinciali e comunali) che si rendono necessari per consentire, in caso di accadimento di gravi fenomeni sismici, l'allocazione immediata delle strutture di ricovero per i senzatetto e l'allaccio in tempi brevi delle utenze idriche ed elettriche.

Art. 3.

1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 2 verrà fatta a cura delle province regionali interessate entro tre mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.
2. I relativi lavori, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2, dovranno essere iniziati entro i successivi tre mesi, sempre a cura delle province regionali interessate, che assumeranno con contratti a termine il personale necessario nel rispetto delle graduatorie delle liste di collocamento.

Art. 4.

1. I lavori dovranno essere completati entro 180 giorni dalla data del loro inizio

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e, comunque, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1999, termine di scadenza del collegato programma di azione comunitario di cui alla decisione del Consiglio d'Europa n. 98/22/CE del 19 dicembre 1997 che prevede il finanziamento per i progetti degli Stati membri della Comunità europea che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento in caso di catastrofe naturale o tecnologica.

Art. 5.

1. Per la realizzazione dei suddetti lavori, nonché per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di espropriazione con riferimento alle aree occupate, ove di proprietà di privati, è autorizzata una spesa di lire 200.000.000.000 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999 mentre, per l'anno 1998, viene costituito un fondo di altri 200.000.000.000. A detti stanziamenti si aggiungerà il finanziamento europeo previsto dal precedente articolo 4, finanziamento di cui verrà tempestivamente richiesta l'assegnazione nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge collegate.
2. All'ulteriore, eventuale copertura di spesa provvederanno le province regionali e i comuni interessati, questi ultimi destinando una percentuale non superiore al 5 per cento degli introiti derivanti dall'ICI.

Palermo (Petralia Sottana)
Istituto Magistrale

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Federico Alida, Valentina Geraci, Beatrice Macaluso, Marco Mascellino, Donatella Zito:

«Norme a favore delle scuole montane e delle piccole isole» (80)

RELAZIONE

Come ampiamente previsto dal nostro dettato costituzionale la Repubblica promuove la piena ed effettiva parità fra i cittadini, anche operando per ridurre gli svantaggi che possono derivare da varie ragioni, fra cui quelle di tipo geografico territoriale.
Le aree montane, le piccole isole ed in generale le zone «lontane» dai centri capoluogo si trovano tradizionalmente in situazione di svantaggio «territoriale». Anche nel settore strategico dell'istruzione queste aree e le comunità che vi risiedono hanno vasti e vari problemi. La distanza dal capoluogo crea una annosa difficoltà a reperire docenti disposti a lavorare continuamente negli istituti delle zone disagiate; inoltre queste scuole hanno spesso problemi legati alle strutture ed ai supporti didattici. Con questa proposta normativa si vuole assicurare un adeguato servizio scolastico alle aree in questione favorendo gli insegnamenti che sarebbero incentivati a prestarvi servizio stabilmente, assicurando una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa agli istituti e concedendo appositi fondi per migliorare la qualità dei sussidi e dei servizi didattico-educativi e formativi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Vengono interessati dal provvedimento gli istituti di ogni ordine e grado statali o parificati che si trovino in aree montane nelle piccole isole, che vengono individuati dai provveditorati agli studi.
2. Il personale docente delle scuole, di cui all'articolo 1, se assunto in ruolo come ordinario o incaricato annuale, gode di una indennità speciale mensile, la cui entità viene annualmente stabilita dal Ministero della pubblica istruzione.
3. Le competenze relative agli orari scolastici e all'organizzazione didattico-educativa appartengono agli organi collegiali, nell'ambito della programmazione dell'istituto.

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4. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente somme speciali alle scuole di cui all'articolo 1, nonché ai comuni e alle province di competenza. Tali stanziamenti dovranno servire per la promozione ed il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici. È compito dei provveditorati agli studi il controllo sulla gestione dei suddetti fondi.

Ragusa (Modica)
Istituto Tecnico «Archimede»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Daniela Aprile, Giuseppe Aurnia, Giuseppe Bonomo, Maria Donzella, Piero Paolino:

«Istituzione del centro universitario denominato "Mediterraneo" a Modica» (81)

RELAZIONE

«Più a sud di Tunisi». Una battuta o la realtà? Niente rischia di essere più reale di ciò che si dice scherzando. È vero: la provincia di Ragusa è il sud del sud, ma se ci riflettiamo con attenzione si tratta di concetti relativi: qual è il nord e qual è il sud? La Sicilia è sud rispetto a Roma, ma Roma lo è rispetto a Milano e Milano lo è rispetto a Parigi. Inoltre, se si cambia prospettiva, potrebbero non esserci più un nord e un sud. Avete mai pensato che la Sicilia potrebbe essere al centro? Sì, al centro, al centro del Mediterraneo!
Anche lo studio della storia dei nostri giorni ci dice che qualcosa è cambiato. Non solo l'Europa non è più il centro del mondo ma non può fare a meno di confrontarsi con i paesi emergenti, con il Medio Oriente, con il grande continente africano. Ecco che la Sicilia, ed in particolare la provincia di Ragusa, può costituire la punta avanzata, il tramite privilegiato per questo dialogo, la porta dell'Europa sul Mediterraneo. E questo non solo per la sua posizione geografica, ma anche per le sue tradizioni culturali che affondano le radici nel mondo greco, arabo e normanno.
Non può inoltre non considerarsi che questa parte della Sicilia è, suo malgrado, oggetto di una nuova «occupazione». Periodicamente infatti lungo le coste del ragusano si assiste allo sbarco di numerosi clandestini. Alcuni sono stati respinti, altri hanno attraversato lo Stretto, molti sono rimasti regolarizzando la loro posizione e integrandosi perfettamente. In molte campagne ed in particolare nelle serre hanno sostituito praticamente per intero i lavoratori italiani. I loro figli frequentano le nostre scuole. Nei posti dove sono più numerosi, come ad esempio a Vittoria, gli organi politici del comune consentono loro di far valere le loro istanze. Il comune di Scicli, per esempio, ha istituito una scuola di arabo perché i piccoli possano non perdere interamente le loro tradizioni culturali. Esistono piccole moschee in ogni comune della provincia e molti sono i matrimoni misti.
Non ci si può nascondere dinanzi all'evidenza, si va verso una società multietnica e multiculturale. Non avrebbe senso demonizzare questa situazione, si può invece valorizzare ed esaltare questa «vocazione» che la provincia ha mostrato di avere. E quale via migliore della cultura per farlo?
Ciò che si propone è quindi l'attivazione di una università e di corsi post diploma che pure puntando alla creazione di professionalità nuove e indispensabili per ovviare seriamente al problema della disoccupazione, abbiano come loro elemento caratterizzante la formazione di persone con una specializzazione e una preparazione culturale particolarmente rivolta all'avviamento di rapporti meglio disciplinati ed orientati con i paesi del Mediterraneo.
L'università dovrebbe creare nuove figure professionali specializzate nelle relazioni con i paesi del Mediterraneo e nello stesso tempo dovrebbe rendere più agevole

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l'accesso a quegli extracomunitari che, presenti nel nostro paese, volessero continuare a studiare divenendo poi tramite fra diversi mondi e culture. Si potrebbe inoltre rendere più agevole l'accesso in Italia di quanti volessero frequentare questa università.
Si propone che l'università venga ubicata a Modica che è un antico e prestigioso centro di studi e dispone di strutture edilizie adatte, ovviamente previ i debiti adeguamenti, ad ospitare i servizi universitari. L'impareggiabile senso dell'ospitalità dei modicani e il patrimonio edilizio del centro storico, quasi totalmente in abbandono, costituiscono dei presupposti non trascurabili per un nuovo risorgimento culturale ed economico che potrebbe irradiarsi proprio da questa preziosa città barocca, particolarmente vocata agli studi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge, nel delegare al Governo il compito di istituire a Modica un centro universitario denominato «Mediterraneo», vuole valorizzare la particolare posizione geografica della città siciliana e la sua antica ed eclettica tradizione culturale per favorire l'incontro fra le diverse culture dei popoli che gravitano nel Mediterraneo.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad istituire corsi di laurea mirati a fornire specializzazioni che favoriscano lo sviluppo di attività culturali, economiche e turistiche fra i paesi del Mediterraneo. In particolare, corsi di laurea con specializzazione volta alla creazione di figure professionali con profonda conoscenza della storia e della cultura dei paesi del Mediterraneo e capaci di progettare o rilanciare quelle attività economiche che valorizzino le risorse ambientali e culturali dei paesi dell'area con riguardo ai valori socio-politici e all'impatto ambientale.

Art. 3.

1. Contestualmente ai corsi universitari saranno istituiti corsi di formazione di durata biennale o triennale che promuovano la scoperta e la valorizzazione dei pregi ambientali e delle tradizioni culturali e artigianali, specie quelle più tipiche delle realtà studiate e a rischio di estinzione. Tali corsi debbono essere dotati di piani di studio con materie i cui programmi siano strutturati in modo da poter costituire crediti formativi per il conseguimento della laurea in facoltà congruenti.

Art. 4.

1. Alla formazione tecnica deve essere affiancata una preparazione culturale volta a favorire conoscenza e dialogo con le culture degli altri paesi del Mediterraneo.

Art. 5.

1. Lo statuto del Centro universitario «Mediterraneo» deve prevedere norme e risorse che facilitino l'accesso e l'inserimento dei cittadini provenienti dai paesi nord africani e medio orientali asiatici tanto nei corsi di laurea che in quelli di formazione attraverso, in particolare:
a) una normativa semplificata che faciliti la loro permanenza in Italia a fini di studio;
b) la previsione di una percentuale di posti loro riservata;
c) forme di assistenza ed aiuti economici per il mantenimento agli studi.

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Siracusa (Lentini)
Istituto tecnico commerciale «Alaimo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Rita Catazano, Lorena Di Giacomo, Daniele Floridia, Priscilla Pagano, Davide Rubino:

«Revisione del decreto legislativo sulla vivisezione n. 116 del 27 gennaio 1992» (82)

RELAZIONE

«Il cane è il miglior amico dell'uomo».
Quante volte abbiamo ripetuto con grande convinzione questa frase? Ogni volta che i mass-media ci informano di quanto quest'animale riesce a fare per l'uomo, del suo spirito di sacrificio, di abnegazione frutto del suo amore senza riserve per l'uomo.
Dovremo qui ricordare l'opera dei san Bernardo, dei Terranova (veri e propri bagnini), dei cani guida per i non vedenti che diventano per questi ultimi dei compagni inseparabili e indispensabili? Sarebbe inutile.
Lo è inutile per la legge italiana, che permette che quest'animale venga, in uno dei tanti laboratori di vivisezione, legato, reso muto dalla bruciatura delle corde vocali mediante una punta metallica rovente, e torturato una, due, tre volte, eccetera. Sappiamo di una cane che è sopravvissuto a ben nove «operazioni» senza anestesia, in uno di questi laboratori fin quando, finalmente, non sopraggiungeva la morte.
Da uomini con tanto di laurea, giorno per giorno, milioni di animali indifesi, immobilizzati, imbavagliati e spesso con le corde vocali recise, vengono lentamente accecati con acidi, avvelenati a piccole dosi, sottoposti a soffocazione intermittente, infettati con morbi mortali, sventrati, eviscerati, segati, bolliti, arrostiti vivi, congelati per essere riportati in vita e ricongelati, lasciati morire di fame o di sete, molto spesso dopo che sono state resecate parzialmente o totalmente le ghiandole surrenali o l'ipofisi o il pancreas o dopo sezione del midollo spinale. Le ossa vengono spezzate una ad una, i testicoli vengono schiacciati a martellate, si lega l'uretra, vengono recise le zampe, estirpati o trapiantati organi, si mettono a nudo i nervi, si procede allo smidollamento della spina dorsale mediante sonde di metallo, vengono cuciti gli sbocchi naturali «per vedere che cosa succede», poi vengono attentamente osservate le sofferenze che possono durare settimane o addirittura mesi, finché non giunge la morte liberatrice che, per la stragrande maggioranza di queste creature, sarà l'unica anestesia che avranno mai conosciuto.
Il cane così seviziato non può urlare tutto il suo dolore, ma i suoi occhi esprimono tanta tristezza; noi abbiamo visto queste foto raccapriccianti, ma quanto ci ha fatto soffrire in modo intollerabile ed è rimasto nella nostra memoria è il muto dolore di quegli occhi.
E ricordiamo le parole di Voltaire: «Giudica dunque allo stesso modo questo cane, che non trova più il suo padrone, che lo ha cercato per tutte le vie con grida dolorose, che rincasa inquieto e agitato, sale, scende, va di stanza in stanza, trova infine nel suo studio il padrone che egli ama, e gli testimonia la propria gioia con la dolcezza del suo mugolio, coi salti e le carezze.
I barbari uomini prendono questo cane che suol vincerli così facilmente nell'amicizia: lo inchiodano su una tavola e lo sezionano vivo...».
Noi siamo solo dei ragazzi e non possiamo capire la ragione degli adulti, quella fredda ragione che ha generato il decreto legislativo del 27 febbraio 1992.
Questo decreto stabilisce che la vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, eppure i vivisettori o si servono dei cani o dei gatti per i loro esperimenti e possono farlo anche legalmente.
Tutto questo perché al primo divieto segue subito nell'articolo 3 la deroga: «Salvo che essa sia ritenuta indispensabile

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per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente impossibile avvalersi di animali di altra specie».
L'articolo 4 dice che la vivisezione può essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale, che abbia efficace durata per tutta l'operazione ma, nell'articolo 9, segue la seguente deroga: «Fatta eccezione nei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi fini dell'esperimento».
Inoltre, l'articolo 4 vieta l'uso, per ulteriori esperimenti, degli animali già sottoposti a vivisezione, salvo in casi di assoluta necessità.
Ma noi, che siamo solo dei ragazzi, contestiamo questo decreto perché anche se la vivisezione, anziché essere dannosa, fosse utile, non costituirebbe una scusante ma semmai un'aggravante, perché sanzionerebbe il principio che il fine giustifica i mezzi; quel triste grimaldello che ha sempre aperto tutte le porte alla nefandezza umana, comprese quelle di Auschwitz e Buchenwald. Se l'uomo accetta questo principio, allora non può più considerarsi un essere superiore all'animale e decadono nel nulla tutte le sue pretese morali.
Dobbiamo dunque pensare che nella nostra nazione, per i legislatori, un atto crudele non è riprovevole qualora ne derivi un beneficio materiale?
Vorremmo poter cambiare quel decreto!

ARTICOLATO

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente proposta di legge mira alla revisione di quelle norme che consentono l'utilizzo di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
2. Premesso che l'attuale normativa, tra l'altro fortemente contraddittoria, riconosce apertamente che il concetto di «esperimento» comprende in sé l'impiego di un animale che può causare dolore, sofferenza, angoscia, danni temporali durevoli per l'animale. Premesso che fondate ed autorevoli fonti scientifiche hanno, ormai da tempo, provato e dimostrato che l'utilizzo di animali a fini sperimentali e scientifici non ha alcuna utilità scientifica, non è cioè utile per provare la qualità, l'efficacia e la innocuità di un preparato farmaceutico o di altri prodotti che servono alla cura di malattie, di anomalie che possono colpire l'uomo e gli animali o l'ambiente in genere.
3. Premesso che, spesso e volentieri, l'utilizzazione e l'impegno di animali a fini sperimentali, avviene anche al di fuori dei ristretti casi previsti dalla attuale normativa, senza che ciò comporti alcunché, alcuna conseguenza, per chi viola, con tanta facilità, le norme in materia di protezione degli animali.
4. La legge contestata contiene tra l'altro una fortissima contraddizione.

Art. 2.
(La contraddizione).

1. La normativa in contestazione dice all'articolo 4 che «tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale».
2. Dice inoltre, sempre all'articolo 4, che un animale non può essere utilizzato più di una volta, in esperimenti che comportano dolore, angoscia o sofferenze.
3. Gli esperimenti, cioè, devono essere effettuati in modo da evitare all'animale inutili dolori e sofferenze.
4. Ma poi al capo II della legge, capo riportante le disposizioni derogatorie, si dice che il ministero competente può comunque autorizzare, all'articolo 9, in deroga palese all'articolo 4 «esperimenti anche senza anestesia che possono comportare gravi lesioni e forti dolori per l'animale», legittimando, in tal modo, comportamenti spesso sadici ed incivili, giustificati da supreme finalità scientifiche.
5. Come se non bastasse, l'articolo 4 della suindicata legge che vieta l'uso, per

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ulteriori esperimenti, di animali già sottoposti a vivisezione, viene spesso eluso legalmente in quanto ci si richiama in maniera ipocrita ai casi di «assoluta necessità».

Trapani (Marsala)
Istituto Tecnico Commerciale «G. Garibaldi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Vita Abate, Vincenzo Balistreri, Francesco Lombardo, Ignazio Monti, Onofrio Morana, Valeria Muffetti, Rosaria Palmeri:

«L'insegnamento dell'educazione musicale e delle attività negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» (83)

RELAZIONE

La scuola, considerata palestra di formazione umana, promotrice della personalità dell'alunno, capace di estrinsecare, evidenziare le attitudini e le aspirazioni che certamente incideranno nel loro orientamento professionale, non può scindere dall'inserimento dell'educazione musicale e teatrale tra gli insegnamenti curricolari. Ciò in considerazione anche del ruolo sempre più incisivo e determinante esercitato sia dalla musica, sia dal teatro, per la formazione del gusto e lo sviluppo della sensibilità nei giovani, nonché dell'interesse sempre più crescente manifestato da quest'ultimi verso le discipline. In una scuola moderna ed integrata, che altro meglio della musica e del teatro potrebbero riunire felicemente ed armonicamente numerose materie di studio e libere attività con lo scopo di raggiungere il cosiddetto fine educativo e formativo? Il teatro e la musica rappresentano una reale esperienza interiore, sia per il forte potenziale socializzante, sia per l'immediata risonanza emotiva che può fornire la rivelazione degli aspetti più reconditi della personalità degli alunni. L'alunno, attraverso il teatro e la musica che procurano maggiore espansione alla sua originalità personale e valorizzano la sua personalità, esprime se stesso e sviluppa le proprie capacità, si sente protagonista ed acquista fiducia nonostante le sue incertezze, caratteristiche di un'età disturbata da intense fluttuazioni emotive. Il disagio, l'inquietudine, le incertezze, le ansie, le insoddisfazioni, le preoccupazioni che oggi i giovani manifestano, potrebbero certamente essere attenuati dall'insegnamento di queste due meravigliose discipline artistiche che senza dubbio rappresentano la patria eletta di coloro che sanno astrarsi dalle miserie del mondo e della vita.
L'insegnamento dell'educazione musicale e delle attività teatrali, diviene oggi sempre più importante, urgente, essenziale e necessario, sia perché è decisamente richiesto, voluto e sentito dai giovani, sia per il valido e prezioso contributo dato dalle predette discipline alla conoscenza ed alla formazione e valorizzazione della loro personalità, al fine di una migliore e proficua loro partecipazione alle attività culturali ed educative.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si istituisce l'insegnamento dell'educazione musicale e canto corale delle attività teatrali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, includendolo tra gli insegnamenti curriculari per complessive ore settimanali 1. L'insegnamento viene affidato ad un docente specifico e specialista o ad un esperto.
2. L'istituto dovrà disporre di un pianoforte e di un locale da trasformare in palcoscenico per lo svolgimento delle relative attività artistiche degli alunni.
3. Sarà istituita una «schola cantorum» formata da alunni che presentano particolari attitudini musicalmente dotati.

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4. Saranno effettuati saggi musicali e rappresentazioni teatrali la cui preparazione e lo svolgimento impegneranno alunni e docenti anche in ore pomeridiane.
5. Volontariamente potranno partecipare, alla realizzazione di dette rappresentazioni artistiche, insegnanti dello stesso istituto, se esperti e conoscitori delle discipline musicali e teatrali, i quali nel periodo di preparazione delle succitate rappresentazioni, saranno dispensati dall'insegnamento antimeridiano delle loro specifiche discipline curriculari se dagli stessi richiesto. Gli stessi potranno essere sostituiti da insegnanti delle stesse discipline che sono a disposizione o da docenti supplenti da nominare.