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SARDEGNA

Cagliari
Istituto Magistrale «De Sanctis»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Solidea Ferru, Fabio Frau, Sara Lenti, Federica Palermo, Valeria Picciau:

«Formazione lavoro in ambito scolastico» (71)

RELAZIONE

Al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, si propone per le ultime due classi degli istituti superiori la possibilità di intraprendere dei brevi periodi di tirocinio-apprendistato, presso aziende, enti, istituti pubblici o privati, che si rendano disponibili a tale iniziativa. Con la suddetta proposta si vuole mettere in condizione i giovani che si impegnano per il conseguimento di un diploma di scuola superiore di confrontarsi con la realtà lavorativa, che può realizzarsi solo con una esperienza concreta e diretta. Nel periodo dedicato a questa attività, il datore di lavoro si impegnerà a garantire che al giovane venga effettivamente data la possibilità di svolgere alcune mansioni e in generale di acquisire una minima esperienza lavorativa. Alla conclusione di tale periodo formativo il datore di lavoro (ente, azienda, imprenditore) si impegna a fornire uno specifico attestato che descriva l'attività e le competenze acquisite dal giovane.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Per favorire il conseguimento di una esperienza formativa e lavorativa di base per gli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori si rende obbligatorio per le scuole medie superiori stipulare accordi con aziende, enti e imprese sia pubbliche che private, disponibili a tale collegamento per la realizzazione di un breve tirocinio-apprendistato.
2. Gli accordi dovranno essere stipulati con gli enti o istituti pubblici o privati che operino in quei settori attinenti alle specializzazioni di indirizzo dell'istituto di istruzione superiore.
3. Si propone un orario di ventiquattro ore mensili suddivise in sei ore settimanali. È prevista una possibilità di recupero delle ore perse in caso di eventuali assenze, con una partecipazione nelle settimane successive. Le ore di lavoro non verranno retribuite.
4. L'alunno s'impegna a osservare gli orari di lavoro e a prestare la propria opera con diligenza e secondo le direttive-indicazioni del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare tra i suoi collaboratori un «tutore» che segua l'alunno nell'attività formativa e gli offra le nozioni indispensabili allo svolgimento delle mansioni.
5. Al termine del periodo di tirocinio-apprendistato degli studenti, il datore di lavoro si impegna a rilasciare un attestato di frequenza in cui si accerti il tipo di esperienza professionale e il livello di preparazione acquisiti dal giovane.

Nuoro
Liceo Scientifico «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Michela Basolu, Giancarlo Cancellu, Thomas Depalmas, Roberta Lutzu, Federico Massidda:

«Norme per assicurare la continuità territoriale» (72)

RELAZIONE


Vista la condizione problematica della Sardegna, posta, dal punto di vista geografico, in una posizione periferica ed

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emarginata rispetto al resto del continente, si vorrebbe conquistare un diritto, come la continuità territoriale. Per la Sardegna il settore trasporti è fondamentale per lo sviluppo e per garantire alla regione un ruolo meno marginale nel paese e nella Comunità europea. Nell'isola infatti mancano i presupposti per essere alla pari con le altre regioni d'Italia, spesso si ha l'impressione che ciò sia dovuto ad una precisa volontà politica. La Sardegna necessita di infrastrutture (aeroporti, porti, aerostazioni, autostrade, ferrovie) alle quali si legano lo sviluppo socio-economico a livello nazionale ed europeo. Nonostante tali limiti si nota un certo interesse a livello politico ed imprenditoriale in grado di promuovere proposte che tengono conto dell'insularità, della funzione sociale dei servizi pubblici e privati, attraverso la liberalizzazione del mercato per incidere sulla riduzione delle tariffe, con l'ampliamento delle linee aeree-marittime in tutte le stagioni, con l'abbattimento dei costi aggiuntivi delle merci, i cui costi rappresentano un ulteriore ostacolo allo sviluppo dei soggetti economici. Tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti CEE n. 2408/92, n. 2407/92, n. 2409/92, n. 2410/92, nonché dei princìpi costituzionali dell'articolo 3 (secondo comma della Costituzione), dello Statuto speciale della Sardegna (articolo 13), che hanno l'obiettivo di tutelare peculiarità regionali da parte dello Stato italiano e della CEE in relazione, anche, al problema dei trasporti da e per l'isola, intendiamo presentare la seguente proposta a livello nazionale che sarà comunicata anche al consiglio regionale.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Lo Stato, tenuto conto dell'articolo 13 dello statuto speciale della Sardegna in applicazione all'articolo 3 (comma 2 della Costituzione), si propone di rendere concreto il concetto di continuità territoriale sia interna all'isola, sia tra la Sardegna e il continente nonché tra la Sardegna e i paesi della comunità economica europea per potenziare i principali vettori aeroportuali, marittimi e le vie di comunicazione interne come le ferrovie e le superstrade.

Art. 2.

1. Lo Stato in applicazione dei regolamenti CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie nonché dei regolamenti n. 2407/92 o n. 2409/92 si impegna:
a) a garantire una frequenza minima dei voli anche in periodo di bassa stagione, anche per il trasporto delle merci;
b) a garantire quattro o più voli giornalieri per Roma e Milano, più due voli per il sud, ed almeno uno settimanale per tutte le capitali europee;
c) riduzione delle tariffe come minimo del 40 per cento per gli studenti, per gli invalidi e per i ragazzi fino a 16 anni.

Art. 3.

1. Lo Stato deve imporre alle compagnie di navigazione i seguenti vincoli:
a) garantire un numero di corse giornaliere adeguato alle esigenze dell'isola nel periodo di bassa stagione;
b) garantire due corse giornaliere dai porti di Porto Torres, Cagliari, Olbia, Arbatax, nel periodo di bassa stagione;
c) ridurre le tariffe come minimo del 40 per cento del prezzo, e porre un limite alle variazioni del costo delle corse del 20 per cento, fra alta e bassa stagione.

Art. 4.

1. Lo Stato, la regione, la CEE, ognuno secondo la propria competenza, devono

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garantire un servizio di comunicazione interna all'isola con l'introduzione di linee ferroviarie elettriche, col potenziamento delle superstrade e con l'introduzione dei collegamenti aerei anche nelle zone disagiate dell'Ogliastra, della Barbagia, dell'Iglesiente e della Gallura.

Art. 5.

1. Lo Stato, la regione e le comunità europee si impegnano a costituire entro 60 giorni una commissione speciale paritetica la quale provvederà secondo le procedure indicate dai regolamenti CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, a bandire una gara d'appalto internazionale, a predisporre in tre anni un progetto volto a definire le rotte aeree e marittime per le compagnie che:
a) garantiscano il servizio per un ugual numero di giorni sia nell'alta che nella bassa stagione;
b) garantiscano nella bassa stagione un numero di voli e corse pari a non meno di un terzo di quelli effettuati nell'alta stagione;
c) garantiscano la riduzione tariffaria indicata dagli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta.

Oristano

Istituto professionale per l'agricoltura
«Don D. Meloni»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Francesco Loi, Serafino Masala, Stefano Mudadu, Monia Pinna, Giuseppe Sebis:

«Modifica dell'articolo 605 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione» (73)

RELAZIONE


La proposta di legge prevede la parziale riforma dell'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione. È apparso opportuno in primo luogo situare tale reato nel titolo XII, capo III, sezione II, del libro II del codice penale e cioè tra i delitti contro la libertà personale anziché secondo l'attuale previsione, tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Ciò per l'evidente ragione per cui tale delitto offende, in primo luogo, la libertà personale della persona sequestrata, da considerarsi senz'altro bene di rango costituzionale preminente rispetto al bene rappresentato dal patrimonio della persona offesa o dei suoi familiari. In secondo luogo è stata prevista l'introduzione di una circostanza attenuante nel caso in cui l'ostaggio venga liberato in un brevissimo arco di tempo dall'avvenuto sequestro (tre giorni), in modo tale da favorire in maniera ulteriore il ravvedimento del sequestratore dopo la commissione del delitto e da cercare di limitare al massimo lo stato di privazione della libertà della persona offesa, che, invece, stante la legge sul blocco dei beni, tende ad essere trattenuta per un lunghissimo periodo di tempo.

ARTICOLATO

Art. 1


Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente articolo 605-bis:
Articolo 605-bis:
1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
2-bis. Le pene di cui ai commi precedenti sono diminuite da un terzo a due terzi nel caso in cui alla persona sequestrata

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venga restituita la libertà nei tre giorni successivi a quello dell'avvenuto sequestro.

...(omissis)...

(segue il testo senza modifiche, dell'attuale articolo 630 del codice penale.

Art. 2

L'articolo 630 del codice penale è abrogato.

Sassari (La Maddalena)
Liceo ginnasio statale «G. Garibaldi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Teresa Dejana, Alessio De Simei, Giancarlo Lamedica, Andrea Marzano, Federica Porcu:

«Oneri deducibili collegati alle esigenze ricreative dei cittadini» (74)

RELAZIONE


Andare in vacanza non significa solo godere di un periodo più o meno lungo di svago e divertimento, di relax fisico e psichico, ma anche ritrovarsi con la propria famiglia e poter quindi ristabilire quell'equilibrio e quell'armonia che spesso vengono a mancare.
Oltre a costituire una compensazione dei danni alla salute provocati dalla vita e dal lavoro in città, i viaggi favoriscono l'integrazione sociale e gli scambi culturali tra popolazioni differenti.
Per quanto riguarda l'inquadramento normativo della materia, va fatto riferimento innanzitutto all'articolo 32 della Costituzione laddove attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare «...la salute come fondamentale diritto dell'individuo...». Anche se con grandi sacrifici le famiglie italiane destinano ogni anno una parte del loro reddito per soddisfare questa esigenza. Lo Stato non può rimanere indifferente a questo genere di esigenze. Non bisogna ignorare, poi, che il turismo rappresenta una fonte trainante dell'economia del nostro paese. In conclusione, con la presente proposta di legge si vuole affermare che il bisogno di ricrearsi costituisce un'esigenza primaria dell'individuo e lo Stato pertanto deve consentire al cittadino di dedurre, dalla base imponibile le spese sostenute, o parte di esse.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le spese sostenute dal contribuente necessarie al recupero psichico e fisico dell'individuo.
2. Ai fini dell'IRPEF il contribuente detrae dal reddito complessivo un importo pari a lire duemilionicinquecentomila. Tale somma viene aumentata di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico.
3. La documentazione relativa non deve essere allegata ma deve essere conservata dal contribuente fino allo scadere dei termini previsti dalla legge, a disposizione di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria.
4. Saranno deducibili solo le spese per viaggi intrapresi nell'ambito dei paesi dell'Unione europea.
5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.