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PUGLIA

Bari (Modugno)
Istituto tecnico commerciale «T. Fiore»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Camilla Aresta, Paolo Caradonna, Giuseppe Cranarossa, Valentino Labarile, Angela Pepe:

«Norme per migliorare la qualità della vita nei centri urbani» (66)

RELAZIONE

La città «a misura d'uomo» resta ancora una realtà lontana da recuperare; un obiettivo a cui tornare se si vuole restituire all'uomo un habitat più adeguato, confortevole, ospitale e una migliore qualità della vita. I concentramenti urbani oggi scoppiano di cemento e di rumore, brulicano come formicai, intasati e inquinati, con casermoni anonimi e uniformi, strade coperte a tappeto da ruote e motori di ogni dimensione. I problemi principali che hanno oggi le nostre città sono: traffico, mancanza di parcheggi, di spazi verdi, di luoghi di ritrovo. Prendendo in esame il problema degli spazi verdi, confrontando città diverse come Roma e Amsterdam si nota che Amsterdam ha una media di ventiquattro metri quadrati di verde per abitante, contro la media di meno di due metri quadrati di Roma. In relazione alla popolazione (Roma ha un numero di abitanti doppio rispetto ad Amsterdam), Amsterdam ha una dotazione di verde più che quadrupla rispetto a quello di Roma. Tenendo conto dell'aumento della popolazione, si osserva che ad Amsterdam, ad un aumento di verde pari a milleduecentoquaranta ettari, si ha una media di novantatré metri quadrati ogni nuovo abitante, mentre a Roma a un incremento di meno di un centinaio di ettari, si ha

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una media di un ottavo di metro quadrato per ogni nuovo abitante! Ad Amsterdam esistono oltre trecentocinquanta campi da gioco pubblici per bambini e ragazzi, attrezzati in modo esemplare per lo svago e l'esercizio fisico; a Roma ce ne sono soltanto sei o sette. Un ulteriore fattore di invivibilità è il traffico che in ogni città tocca livelli altissimi, aggravato dalla mancanza di parcheggi. Il nostro progetto cerca di fornire un quadro programmatico di progressivo miglioramento delle condizioni di vivibilità del centro urbano, attraverso la trasformazione delle zone prese in considerazione in veri e propri «grandi parchi commerciali» nei quali ogni cittadino possa trovare la soddisfazione dei propri interessi culturali, sportivi e del tempo libero uniti alla possibilità di una variegata offerta commerciale e turistica.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si dà facoltà ai comuni di individuare zone di interesse turistico-commerciale nelle quali creare progetti per un miglioramento della qualità della vita e nelle quali escludere o limitare il traffico degli autoveicoli a motore.

Art. 2.

1. I comuni potranno individuare zone di degrado edilizio urbano da espropriare per adibire a zone di verde pubblico e di servizi di utilità sociale.

Art. 3.

1. Con i successivi provvedimenti verranno fissate le modalità con le quali lo Stato e gli enti locali potranno istituire agevolazioni fiscali e incentivi alle attività commerciali, turistiche, ricreative che verranno impiantate nelle suddette zone.

Art. 4.

1. Gli enti locali attueranno forme di coinvolgimento per ottenere la partecipazione di tutti i cittadini, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, delle associazioni al miglioramento estetico e funzionale dei quartieri oggetto della presente proposta di legge.

Brindisi (Ostuni)
Istituto tecnico agrario statale «E. Pantanelli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Dario De Pascale, Angela Errico, Maristella Maldarella, Giuseppe Rodio, Marco Sabino:

«Norme a tutela del patrimonio paesaggistico ed agrituristico con particolare riferimento agli ulivi del Salento» (67)

RELAZIONE


La salvaguardia della natura in genere e di qualsiasi albero in particolare è patrimonio comune della cultura di tutti i popoli.
Infatti l'importanza degli alberi nell'equilibrio dell'ecosistema si rivela sempre più determinante. A questo proposito basti pensare alla rilevanza a livello planetario della deforestazione dell'Amazzonia. Gli alberi dovrebbero essere quindi tutelati a qualsiasi latitudine ed in particolare quegli alberi che richiedono decenni o addirittura secoli per raggiungere il massimo sviluppo.
Di questi tipi di alberi secolari l'Italia conserva una testimonianza nella zona del Salento ed in particolare nella provincia di Brindisi, dove sono presenti alberi d'ulivo che oltre al notevole valore per la produzione di olio, assumono una rilevanza paesaggistica e di mantenimento dell'equilibrio ambientale. Purtroppo le

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spese di gestione di questi veri e propri «monumenti» sono talmente alte da far preferire ai fini della produzione di olio, piantagioni di altri tipi di ulivi di ridotte dimensioni, ma di più immediata produttività.
Gli alberi secolari, alcuni risalenti ad oltre sette secoli fa, non vengono più curati adeguatamente data l'antieconomicità della gestione e potrebbero scomparire nei prossimi decenni. La regione Puglia ha proibito l'abbattimento degli ulivi secolari ma ciò non è sufficiente, per i motivi già esplicitati, a garantirne la sopravvivenza. Solo rendendo conveniente la loro gestione, prevedendo lo sfruttamento degli stessi uliveti anche a fini turistici ed agrituristici e favorendo l'allevamento e l'orticoltura nelle stesse aziende agrarie, è possibile salvaguardare questo patrimonio arboreo. Si raggiungerebbe così il duplice scopo della tutela paesaggistica e della valorizzazione del turismo e dell'agriturismo nella zona; per questi motivi si rende necessario regolamentare ed incentivare il mantenimento degli ulivi secolari di Puglia.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Ai fini della presente legge sono soggetti a tutela gli alberi di olivo che abbiano più di un secolo di vita, con impianto tradizionale, esistenti nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti provvederanno d'intesa con gli enti locali interessati (province e comuni), ad un censimento di tutti gli alberi di olivo secolari.

Art. 2.

1. Le aziende agrarie che attueranno la riconversione aziendale secondo le norme della presente legge potranno accedere a contributi statali, rapportati al numero delle piante secolari di ciascuna azienda.
2. La riconversione aziendale suddetta dovrà attuarsi con coltivazione biologica o ecocompatibile, con attività agrituristiche e con attività produttive integrative tradizionali.

Art. 3.

1. Nelle aziende interessate alla riconversione è vietato l'uso di pesticidi, insetticidi e diserbanti, onde favorire la naturale maturazione del frutto ed evitare qualsiasi danno ambientale. La produzione dei suddetti uliveti è garantita da certificazione attestante la provenienza.
2. Le aziende creano zone attrezzate fra gli ulivi, senza danneggiare gli stessi, ai fini di favorire il turismo equestre o altre attività turistiche, quali escursioni.
3. Le aziende integrano il reddito degli uliveti con l'allevamento degli ovini, che hanno anche la funzione di eliminare l'erba dal terreno, senza ricorrere a sostanze chimiche.
4. In alternativa alle attività agrituristiche e di allevamento è prevista la coltivazione di ortaggi con metodi biologici, fra gli uliveti. A questo scopo vengono favorite le opere che si rendono necessarie all'irrigazione.

Art. 4.

1. I controlli nelle aziende agrarie che hanno accesso ai finanziamenti, saranno periodicamente effettuati da personale dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in collaborazione col personale competente dell'ente locale provincia.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi nel 1999 per l'attuazione della presente legge.

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2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con il ricavato di multe e ammende comminate per reati ambientali.

Art. 6.

1. La regione Puglia adeguerà le proprie norme alle disposizioni della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Foggia
Istituto tecnico commerciale statale «G. Rosati»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianluigi Aprile, Lucia Bombacigno, Giovanni Brunetti, Clara Rosaria Cardinale Ciccotti, Walter Coda, Luca D'Onofrio, Stefania Gesualdo, Loris Ivano La Gatta, Nicola Marasco, Cesare Pio Monaco, Salvatore Mucciarone, Gianluca Alfredo Ognissanti, Achille Pellecchia, Adriano Pompa, Daniele Priore, Valentino Rendina, Gaetano Carlo Scopelliti:

«Disciplina della operatività e uniformità di trattamento delle prestazioni della banca del tempo» (68)

RELAZIONE


Come è noto, è ormai prossimo il varo della legge che ridurrà l'orario di lavoro a 35 ore. Il tempo libero, pertanto, è destinato ad aumentare. Da sempre considerato bene prezioso (per le persone occupate) ma anche scottante problema (per le persone non occupate), il tempo libero può rappresentare certamente una risorsa se indirizzato oltre che al relax e al divertimento, anche alla soddisfazione di bisogni pratici della collettività. In questo spirito, di ottimizzazione della ampliata disponibilità, si colloca la istituzione della banca del tempo.
Tale organismo consente, attraverso uno scambio gratuito di prestazioni diverse, di risolvere i piccoli-grandi problemi della vita quotidiana.
Lo scambio di conoscenze e di professionalità ha come unità di misura il tempo e si svolge in una logica di età reciproca che serve a distinguere la banca del tempo dal volontariato. Ponendosi come organismo non-profit la banca del tempo non necessita né di istituzionalizzazione né tantomeno di personalità giuridica. La presente proposta di legge mira pertanto solo ad ottenere il riconoscimento della banca del tempo come fonte di obbligazione naturale al fine della consolidazione della «soluti retentio» ossia della irripetibilità della prestazione.
L'articolazione della normativa mira a render note le basilari norme di organizzazione nell'intento di creare un'uniformità di operatività e trattamento sull'intero territorio nazionale nonché di individuare le funzioni degli uffici preposti alla interazione e allo smistamento delle domande e offerte di disponibilità.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Istituzione di un ufficio centrale e rapporti con il territorio).


1. È istituito un ufficio centrale con sede in Roma, preposto alla regolamentazione delle banche del tempo dislocate sull'intero territorio nazionale.
2. È garantita la completa autonomia degli sportelli locali delle banche del tempo; le segreterie preposte all'intermediazione negli scambi provvederanno a quantificare il monte ore, le scadenze del saldo e la copertura assicurativa.

Art. 2.
(Disciplina delle prestazioni).

1. Le prestazioni e controprestazioni oggetto dello scambio, depositate presso la

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segreteria locale, vengono considerate equivalenti ed hanno coma unità di misura «il tempo».
2. È possibile bilanciare la sproporzione tra le prestazioni dosando l'unità di misura temporale.
3. Ogni scambista, al momento del deposito della disponibilità, deve essere a conoscenza del valore della propria prestazione, espresso in misura temporale.

Art. 3.
(Norme di costituzione del rapporto).

1. L'adesione alla banca del tempo si perfeziona con il deposito della disponibilità e fa acquisire la qualità di socio.
2. Le revoca della disponibilità, comunicata tempestivamente, non estingue il diritto alla controprestazione per le ore effettivamente prestate.
3. Al momento dell'adesione il socio è tenuto a versare un contributo minimo per le spese di gestione.

Art. 4.
(Responsabilità).

1. La banca del tempo trova il suo presupposto fondamentale nel rapporto fiduciario tra gli scambisti.
2. La perdita del requisito fiduciario è motivo di espulsione del socio che non abbia usato nell'esercizio della prestazione la diligenza richiesta.
3. In caso di danni a persone o cose si applicano le norme della responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile).

Art. 5.
(Natura giuridica dell'obbligazione).

1. La presente normativa non trasforma in obbligazione civile l'obbligazione nascente dallo scambio delle disponibilità reciproche depositate alla banca del tempo che resta un'obbligazione naturale con unico effetto di rendere irripetibile la prestazione effettuata.

Lecce
Istituto tecnico commerciale «A. Olivetti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianluca Briamo, Francesco Calò, Roberta Calogiuri, Nicoletta Faggiano, Federico Marchello:

Norme relative all'introduzione della disciplina «Educazione alla non violenza» nell'ambito scolastico (69)

RELAZIONE


Visti i frequenti fatti di cronaca nera, che hanno per protagonisti i giovani dai 12 ai 18 anni, una delle fasce più difficili dell'esistenza, e tenuto conto che la scuola costituisce, al di là dell'ambito familiare, la prima realtà con cui i giovani entrano in contatto, è giusto che la scuola stessa, ente pubblico per eccellenza, si preoccupi di tale angosciosa questione e tenti di trovare la strada per risolverla. È dunque corretto che lo Stato, attraverso l'istituzione scolastica, miri a far dei cittadini futuri non gente perversa e violenta, ma degna dell'appellativo. Ciò non è utopistico, ma alquanto verificabile a condizione che lo Stato sì predisponga in tal senso, trovando le infrastrutture adatte con la piena consapevolezza di compiere qualcosa di non futile alla società del domani.
Per realizzare la proposta di legge in questione ci siamo serviti della «Carta dei diritti e dei doveri dell'alunno» (si veda introduzione e articolo 3), che ha come intento la formazione e l'educazione dello stesso, e abbiamo insistito maggiormente sul concetto d'istruzione più vicina alle

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attuali esigenze dei giovani; a tal fine, ci siamo anche serviti, come esempi, di alcune proposte di legge riguardanti la circostanza e abbiamo tenuto in considerazione il «Sistema delle fonti» in materia.
Nell'intento di realizzare qualcosa di veramente costruttivo, abbiamo assunto informazioni attraverso fonti storiche come giornali, floppy disk, film-tv, sperando di raggiungere il nostro scopo nel migliore dei modi, nella convinzione di aver vissuto un'esperienza nuova e sicuramente positiva.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Direttive).

1. 1. La disciplina dovrà essere introdotta insieme a quelle curriculari, nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori.
2. Ogni lezione sarà tenuta dal docente incaricato e da uno psicologo o esperto, competente in materia.
3. La scuola dovrà garantire almeno un'ora settimanale dedicata a questa disciplina da inserire nell'orario settimanale delle lezioni ed eventuali ore ulteriori da tenere in base alle esigenze della classe, attraverso incontri pomeridiani.

Art. 2.
(Disposizioni statali).

1. L'organizzazione statale fornirà, a tutte le scuole e attraverso gli enti locali di competenza, le attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle lezioni (diapositive, video e musicassette, floppy disk, fonti storiche di qualsiasi tipo, giornali, documenti, eccetera).
2. Proprio come per le altre discipline, vi saranno specifici libri di testo in vendita nelle librerie scolastiche che lo studente dovrà acquistare.

Art. 3.
(Diritti e doveri).

1. Le lezioni di «Educazione alla non violenza» si terranno nel pieno rispetto della «Carta dei diritti e dei doveri dell'alunno».
2. La norma V della suddetta «Carta» dovrà essere modificata nel senso di far conseguire alle informazioni sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale, richiesto dal personale docente e dirigente della scuola, uno scopo non solo didattico, ma di formazione socio-comportamentale dell'individuo.

Art. 4.
(Potere disciplinare).

1. Si dovrà tener conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il potere disciplinare nei confronti del soggetto dell'educazione ha per fine la formazione ed il perfezionamento di una linea di condotta diretta alla non violenza per un migliore rispetto dei propri e degli altrui diritti;
b) il potere disciplinare nei confronti del soggetto dell'educazione consente allo stesso la consapevolezza delle azioni commesse per una migliore futura prevenzione delle azioni stesse.
c) ogni soggetto con indole violenta sarà segnalato al preside dell'istituto scolastico che provvederà ad informare i genitori o chi ne fa le veci (norma IX della «Carta dei diritti e dei doveri dell'alunno»); questi saranno liberi di consultare psicologi esterni all'istituzione scolastica o di far seguire assiduamente il soggetto dallo psicologo operante nella struttura scolastica stessa.

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Art. 5.
(Attuazione).

1. La presente legge entra in vigore dopo il quindicesimo giorno (vacatio legis) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Taranto (Massafra)
Liceo scientifico «D. De Ruggieri»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Isabella Antonacci, Donatella Guisa, Giovanni Maraglino, Marianna Maraglino, Angela Piccolo:

«Tutela della salute nelle scuole» (70)

RELAZIONE


Con il termine salute intendiamo tutte le condizioni e gli stimoli che l'ambiente crea intorno ad un organismo umano e che, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprende la capacità di crescere e svilupparsi sia dal punto di vista fisico, sia da quello mentale senza gli ostacoli di un'alimentazione inadeguata o della contaminazione ambientale e quindi la necessità di essere protetti il più possibile da malattie infettive.
L'educazione alimentare deve essere pertanto trattata ed impartita come servizio sociale, infatti l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute di ogni individuo nell'interesse della collettività. È compito della medicina scolastica tutelare con ogni mezzo a disposizione la salute dello scolaro, sia dal punto di vista fisico che psichico.
L'approccio al cibo è diventato oggi fonte di grande preoccupazione non solo per i genitori alle prese con l'anoressia e con la bulimia dei propri figli, ma per tutti gli istituti pubblici che presiedono alla formazione ed all'equilibrio psico-fisico dell'individuo.
Occorre pertanto riconoscere e correggere frettolose abitudini alimentari che preludono a malattie invalidanti quali ad esempio l'obesità androide. Occorre il concorso di più istituti (il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero della sanità) per scongiurare il dilagare di danni fisici individuali per dare senso al concetto di qualità della vita in una nazione trainante del sistema occidentale per utilizzare meglio risorse economiche.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In ogni scuola viene indicato un referente della salute con un carico di lavoro tra il 50 per cento di orario didattico frontale in classe e 50 per cento negli edifici scolastici per l'individuazione dei «soggetti a rischio» e per sviluppare un piano annuale di educazione alimentare.
2. Al referente scolastico viene affiancato un medico-dietologo e un biologo nutrizionista istruito dalle ASL, con il compito di consigliare la famiglia.
3. Al dipendente ASL l'incarico viene attribuito per quattro giorni settimanali in modo da incontrare i referenti sopraddetti per fasce d'istruzione (materna, elementare, media di 1o grado, media di 2o grado).
4. Nelle ASL saranno individuati contemporaneamente specialisti (cardiologi e psicologi) volontari a supporto dell'insegnante e del medico (o biologo). Gli uni e gli altri faranno parte di un vero e proprio presidio della salute, (che si appoggerà in una scuola pubblica con ambienti in esubero).
5. Il suddetto presidio avrà il compito di preindicare e seguire le anomalie comportamentali che si manifestano nelle fasce scolari in osservazione nel territorio.