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PIEMONTE

Alessandria (Valenza Po)
Istituto Tecnico Commerciale «C. Noè»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Stefano Grassi, Rosalia Marino, Marco Pedron, Michele Franco Raselli, Sarah Richetti:

«Norme a tutela della sicurezza nella circolazione stradale» (58)

RELAZIONE

I frequenti incidenti nei quali sono coinvolti soprattutto giovani alla guida di ciclomotori rendono necessarie rapide soluzioni di natura legislativa.
Per migliorare la situazione del traffico si propone l'obbligatorietà di un corso al quale devono accedere tutti coloro che sono in possesso di ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cc.
Conseguentemente si ritiene opportuno o modificare l'articolo 116 del nuovo codice della strada oppure aggiungere gli articoli proposti come articoli 116-ter, quater, quinquies, sexies anche per una migliore attuazione dei princìpi costituzionali della tutela dell'ambiente (articolo 9), della libertà e sicurezza nella circolazione (articolo 16), della tutela della salute e della incolumità fisica (articolo 32).
Il provvedimento che proponiamo mira alla formazione nei giovani di una maggiore coscienza per un adeguato uso della strada nel rispetto delle norme di sicurezza.
Si rileva, inoltre, che a livello educativo i corsi proposti otterranno sicuramente ottimi risultati nell'accrescere il senso di responsabilità e nel ridurre comportamenti ed atteggiamenti negativi e pericolosi.
Per frequentare i corsi obbligatori si propone, nel rispetto del principio del pluralismo democratico, l'utilizzo di strutture pubbliche (scuole) che agiranno nell'ambito della loro autonomia o private (scuole guida).
La tutela degli interessi collettivi giustifica il finanziamento da parte dello Stato.
Con le sanzioni solo amministrative si vuole evitare un'eccessiva penalizzazione in considerazione della fascia d'età solitamente interessata.
Si auspica che tale proposta di legge venga presa seriamente in esame per integrare le norme vigenti attualmente in uso che riteniamo non ancora sufficientemente adeguate in materia.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È fatto obbligo a chiunque intenda guidare un ciclomotore di cilindrata non superiore a 50 c.c. di frequentare un corso di educazione stradale.
2. Il rilascio dell'attestato di frequenza del corso sarà subordinato al superamento di una prova finale di verifica delle conoscenze fondamentali del codice della strada.

Art. 2.

1. I conducenti di ciclomotori che risultino già in possesso di una patente di guida sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo precedente.

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Art. 3.

1. I corsi di cui all'articolo 1 possono essere organizzati dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado in orario extrascolastico.
2. Ci si potrà avvalere di personale competente appartenente ai corpi di polizia municipale o all'ufficio della motorizzazione civile.
3. Per la copertura dei costi, le scuole potranno utilizzare i finanziamenti appositamente previsti dallo Stato.

Art. 4.

1. È lasciata facoltà a chiunque di rivolgersi alle scuole guida abilitate al rilascio dell'attestato.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
2. Nel caso di più violazioni si procederà anche al fermo amministrativo del veicolo per un mese.
3. Chiunque guidi il ciclomotore senza essere munito dell'attestato, pur avendolo conseguito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000.

Asti
Istituto Tecnico Industriale Statale «A. Artom»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Diego Bovio, Daniele Di Gennaro, Matteo Ratto, Stefano Sarzi Amadè, Federico Vignale:

«Norme sulla rappresentanza studentesca» (59)

RELAZIONE

Proposta per aumentare nelle scuole secondarie di secondo grado il potere autogestionale e la partecipazione degli studenti alla gestione delle scuole.
Questa proposta prevede di aumentare il numero e la partecipazione dei rappresentanti degli studenti di ogni scuola, nei consigli di istituto, perché collaborando con i rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale non docente ed il preside, gli studenti si rendano protagonisti attivi della progettazione e dello svolgimento delle attività della scuola.
L'obiettivo è quello di arrivare ad avere una scuola più aperta alle nuove problematiche dei giovani, che riconosca la centralità dello studente nella scuola e della scuola nella società.
Il consiglio di classe è l'organo collegiale che permette una più diretta partecipazione degli studenti, per cui occorre favorire e promuovere il ruolo dei due rappresentanti di classe alle riunioni di questo organo.
I rappresentanti di classe, sin dall'inizio dell'anno scolastico, dovrebbero essere coinvolti nelle riunioni del consiglio di classe per la programmazione delle attività didattiche e delle attività extracurricolari (per esempio educazione alla salute, cineforum, incontri con esperti esterni, gite).

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene aumentato da tre a sei il numero degli studenti presenti nei consigli di istituto, per le scuole con meno di 500 allievi, mentre per le scuole con più di 500 allievi il numero è aumentato da quattro a otto per raggiungere la parità con i rappresentanti dei docenti.

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Art. 2.

1. I rappresentanti di classe devono partecipare sin dall'inizio di ogni anno scolastico ai consigli di classe dove si programmano le attività curricolari, extrascolastiche, interscolastiche ed extracurricolari.

Art. 3.

1. Il consiglio di classe può operare a partire dall'inizio dell'anno scolastico per le sue competenze, con i rappresentanti degli studenti e dei genitori eletti nell'anno precedente, i quali resteranno in carica fino alla nuova elezione.

Biella (Cossato)
Liceo Scientifico «Avogadro»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Manuela Caucino, Elena Cerino Ardin, Claudia Grosso, Pamela Panaro, Silvia Pizzico:

«Agevolazioni in materia di trasporto per gli anziani residenti in zone montane» (60)

RELAZIONE

Sicuramente siete a conoscenza delle agevolazioni offerte alle persone con età superiore ai 65 anni, residenti nelle città, in materia di trasporti.
Queste persone infatti possono usufruire di sconti sulle vie ferroviarie e tranviarie (esempio: carta d'argento).
Tali servizi tuttavia non sono presenti in alcuni comuni come quelli di montagna.
Molto spesso gli anziani che vivono nei suddetti comuni si trovano a dover affrontare problemi di trasporto dovuti al fatto che molti non hanno più la patente e devono dipendere da altri.
Proponiamo quindi i seguenti articoli per estendere le agevolazioni anche agli anziani residenti nei comuni montani.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La presente legge stabilisce agevolazioni per le persone con età maggiore di sessantacinque anni residenti nei comuni montani.
Siano oggetto di tali agevolazioni gli autobus e i treni.
2. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non ancora interessati da queste agevolazioni dovranno garantirle o con l'organizzazione di particolari servizi di trasporto o con l'introduzione di tessere; i comuni montani possono delegare per tali organizzazioni le comunità montane, come già avviene per altri servizi.
3. Le comunità montane possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il suddetto servizio anche ai territori limitrofi non compresi nelle comunità montane.
4. La giunta regionale assegnerà annualmente alle comunità montane o ai comuni interessati i fondi necessari per l'espletamento del servizio.
5. Anche le stesse comunità montane pur non delegate, possono offrire propri contributi per l'organizzazione e il miglioramento di questo tipo di servizio.

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Cuneo (Bra)
Liceo Scientifico «G. Giolitti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Christian Damasco, Denise Fazzone, Federica Rocco, Simona Sola, Igor Stas|fk:

«Recupero e riabilitazione dei minorenni che compiono reati nei confronti di opere pubbliche o private» (61)

RELAZIONE


Sono all'ordine del giorno i casi di atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico o privato, compiuti da minorenni. Si tratta di un annoso problema che, fino ad oggi, a parere nostro non ha trovato adeguato riscontro in provvedimenti legislativi.
La nostra proposta è semplice e chiara: si pone come obiettivo la mobilitazione dell'opinione pubblica su tale problema e propone una soluzione rieducativa. Il nostro tentativo, dunque, è volto a far sì che lo Stato non colpisca i rei solo con sanzioni pecuniarie onerose, ma punisca anche con l'obbligo a svolgere un lavoro socialmente utile nel campo dei servizi alla persona. In questo modo il minore si troverà a dover svolgere compiti che lo responsabilizzeranno e lo renderanno più maturo integrandolo nella società.
La durata di tali attività, che dovranno essere svolte nei week-end e nelle ore libere da impegni scolastici o lavorativi, sarà comminata in proporzione dell'entità del danno causato.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Il minore, dal dodicesimo anno di età, provata la sua colpevolezza per reati contro il patrimonio pubblico o privato, deve prestare servizi socialmente utili con scopo educativo.
2. Il giudice, valutata la gravità del danno compiuto e considerata l'età del minore, ha il compito di stabilire, oltre il risarcimento dei danni arrecati (articolo 185 codice penale), l'entità del servizio sociale da prestare. Tale decisione dovrà essere presa previa consultazione dei genitori o di chi ne fa le veci, e dell'istituzione scolastica che il minore eventualmente frequenta.
3. I comuni debbono redigere ogni anno e trasmettere all'autorità giudiziaria un elenco di lavori socialmente utili e degli enti ad essi predisposti, nel campo dei servizi alla persona, ai quali il giudice dovrà riferirsi nei comminare la punizione riabilitativa.
4. Il servizio dovrà essere prestato fuori dagli orari scolastici e dagli impegni ad esso attinenti, e sotto diretto controllo degli enti che aderiscono.

Novara (Arona)
Liceo Scientifico «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luca Bindella, Chiara Di Piano, Francesca Musilli, Paola Pastore, Jonathan Spinoni:

«Istituzione di aree verdi» (62)

RELAZIONE

Le parole dell'articolo 9 della Costituzione garantiscono la tutela dei beni culturali ed ambientali, rassicurandoci sulla vigile attenzione dello Stato in questo campo.
Consapevoli che una partecipazione diretta può realizzare meglio gli obiettivi che la Costituzione si pone, rendendo la difesa dell'ambiente attiva, reale e non solo una formula poetica, vogliamo entrare

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nel coro del grande impegno ecologico, rivolgendo la nostra attenzione all'abitante della natura che ci sta più a cuore: l'albero.
Abbiamo fatto nostre le parole di un grande poeta Kalil Gibran, il quale afferma che se un albero potesse scrivere la sua biografia, essa non sarebbe diversa dalla storia di un popolo. Come l'albero ogni anno disegna un cerchio nel tronco per documentare il cielo della sua vita così l'uomo segna la sua storia con il suo pensiero e le sue azioni.
Eppure, malgrado questa somiglianza con gli uomini, agli alberi è riservato sempre meno spazio, meno attenzione, sono considerati solo presenze decorative.
Per impedire che queste creature, che condividono con noi lo spazio terrestre, non diventino estranei alla nostra conoscenza diretta e alla nostra sensibilità proponiamo una legge che prescriva la messa a dimora di un albero alla nascita di ogni bambino.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Ogni Comune è tenuto a scegliere, all'interno del proprio territorio, un'area che possa ospitare gli alberi e che, attuandosi nel tempo come ambiente di pubblica utilità, testimoni l'impegno dei cittadini in difesa dell'ambiente.
Ad esempio: un viale, un parco, un giardino pubblico, il cortile di una scuola, di un'ospedale.
2. Il Ministero della pubblica istruzione dovrà avviare progetti scolastici finalizzati ad una didattica sempre più vicina all'ambiente, non solo come conoscenza, ma anche come prospettiva di future attività. In questo modo nella scuola si formerà una autentica comsapevolezza dei problemi dell'ambiente, presupposto indispensabile per la prevenzione degli attuali danni ecologici, spesso sottovalutati.
3. Il Ministero della pubblica istruzione è invitato a promuovere idonee iniziative per diffondere tra i giovani il valore simbolico dell'albero, presente in tutte le religioni, come elemento finalizzato a creare la dimensione morale della pace, della dignità dell'uomo, del rispetto dell'ambiente, in una società che, al contrario, si pone solo lo sfruttamento delle risorse della terra.

Torino
Liceo Scientifico Statale «Giordano Bruno»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Stefano Bagnale, Giuliano Baldin, Andrea Baravaglio, Enrico Carraturo, Luca Coccato, Valentina Cosentino, Dario Cracco, Jonatha Falco, Marco Galli, Alessandro Genovese, Francesco Gioia, Veruska Lo Monte, Gabriele Manzo, Gabriele Monacis, Massimo Oddo, Vincenzo Patti, Rosario Princi, Elisa Pucci, Sonia Pupo, Raffaele Racca, Marco Romanoni, Roberto Rosso, Valentina Triggiani, Daniele Trocino, Alessia Valmorbida, Andrea Viola:

«Norme per l'istituzione di una consulta giovanile nei consigli comunali» (63)

RELAZIONE


La presente proposta di legge nasce dalla considerazione di quanto oggi sia diffusa, e continui a crescere, la disaffezione dei cittadini nei confronti dello Stato e della vita politica. In questo processo sono particolarmente coinvolti i giovani, per molteplici motivi. Innanzitutto poiché essi si sentono esclusi dalla vita politica e vedono trascurate le loro richieste di risoluzione dei problemi che li riguardano, o ricevono comunque risposte che ritengono inadeguate; in secondo

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luogo in quanto la mancanza di un'informazione mirata, anche da parte della scuola, aumenta il senso di disorientamento e di estraneità. Pertanto la loro capacità di ascolto e di giudizio sui fatti della realtà che li circonda diventa sempre più superficiale. D'altra parte sappiamo che nei giovani è vivo il desiderio di essere coinvolti nella vita pubblica e di parteciparvi attivamente, e pensiamo che essi potrebbero portarvi un contributo importante.
La presente proposta di legge vuole offrire ai giovani la possibilità di portare tale contibuto e di realizzare tale desiderio, con l'istituzione di un loro organo di rappresentanza all'interno di ciasun consiglio comunale, come è già stato sperimentato in alcuni comuni del nostro paese, quali, ad esempio, quello di Torino, che ha istituito una consulta giovanile fin dal 1979. Il fatto che non sempre questi esperimenti abbiano avuto un esito positivo, ci ha incoraggiato a cercare di riformulare le disposizioni che li hanno istituiti.
La scelta di inquadrare questo organo di rappresentanza giovanile in un contesto comune è il risultato di un'attenta valutazione delle caratteristiche di questo ente locale: esso è infatti l'ordinamento politico più vicino all'esperienza del cittadino e più di ogni altro consente una partecipazione diretta.
Inoltre, tale proposta potrebbe costituire un apporto significativo al processo di trasformazione, già iniziato con la legge n. 142 del 1990, degli enti locali, in applicazione ai princìpi costituzionali di democrazia e di decentramento, facendo in modo che il comune sia più preparato ad adempiere a funzioni sempre più ampie, a recepire i bisogni della collettività e a soddisfarli.
Questa nostra proposta intende appunto inserirsi in tale contesto di adeguamento alla realtà e alle esigenze della popolazione, interessandosi a quella parte di essa - i giovani - che è più difficilmente raggiungibile.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Definizione).


1. È istituito un organo di rappresentanza dei giovani denominato consulta giovanile, che opera presso i consigli comunali di ciascun comune della Repubblica in cui sia possibile costituire almeno due liste elettorali.
2. Scopo della consulta è favorire la rappresentanza e la partecipazione dei giovani alle iniziative civiche e legislative del Comune di residenza.
3. Ad essa sono attribuiti poteri consultivi e propositivi verso il consiglio comunale.
4. È facoltà di ogni singolo eletto prendere parte alle riunioni degli organismi comunali facendosi portavoce delle problematiche di propria competenza.
I consiglieri comunali e i membri della giunta possono prendere parte alle riunioni della consulta.

Art. 2.
(Composizione e funzioni della consulta).

1. La consulta giovanile è composta da cittadini di età compresa tra 14 e i 25 anni; il numero dei membri deve essere pari alla metà dei consiglieri comunali presenti all'interno di ogni comune.
2. La consulta è presieduta da un membro dell'assemblea, eletto a maggioranza assoluta dalla stessa nel corso della seduta di insediamento. Nell'ipotesi che tale maggioranza non fosse raggiunta nel corso della prima elezione, sono previste in immediata successione ulteriori votazioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella prima votazione. Il presidente, su indicazione della consulta, definisce, l'ordine del giorno, stabilisce il calendario delle riunioni dell'assemblea, prevedendo tra queste due incontri annuali con i rappresentanti del consiglio comunale e della giunta, incaricati di riportare nelle sedi

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decisionali eventuali proposte della consulta; inoltre garantisce l'ordine degli interventi durante la discussione.
3. Nel corso della prima seduta viene eletto un segretario avente il compito di redigere il verbale delle riunioni, che dovrà essere approvato dalla consulta.
4. Nel corso della prima seduta vengono definiti i raggruppamenti di lista a cui aderiscono i consiglieri eletti.
5. Nel corso della prima seduta la consulta stabilisce le modalità con cui rendere possibili i contatti con i giovani del comune.
6. La consulta ha la facoltà di organizzare al suo interno delle commissioni referenti o d'inchiesta.
7. Tutti gli organismi della consulta sono revocabili e sostituibili qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri della consulta.

Art. 3.
(Modalità di elezione).

1. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni con sistema proporzionale, indipendentemente dalle scadenze elettorali del consiglio comunale. Sono eleggibili, conformemente all'articolo 2 comma 1, tutti i candidati di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Hanno diritto al voto tutti i cittadini di età compresa tra i 14 e i 25 anni.
2. Le prime elezioni si terranno dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le elezioni sono precedute da una fase di presentazione delle candidature e di propaganda svolte nel mese precedente le votazioni.
4. I candidati alla carica di consiglieri devono appartenere ad una lista elettorale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di rappresentanti da eleggere.
5. I candidati delle liste sono divisi in due fasce d'età: dai 14 ai 17 anni e dai 18 ai 25 anni; in ogni lista nessuna delle due fasce deve essere inferiore al 40 per cento del totale dei candidati.
6. Devono essere presentate non meno di due liste di candidati, ciascuna delle quali riporta il programma proposto dai membri della lista stessa. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tutti i candidati e da un numero di elettori pari al doppio dei candidati stessi.
7 Le liste devono essere presentate nelle sedi comunali entro e non oltre un mese dalla data delle elezioni, per la pubblicazione delle stesse e per la verifica della loro validità.
8. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno feriale con le seguenti modalità:
a) presso le scuole frequentate dagli elettori (medie inferiori e superiori e università), nel regolare orario scolastico;
b) presso le sedi delle circoscrizioni o dei quartieri, dalle ore 8 alle ore 20.

La predisposizione dei seggi avverrà nel seguente modo:
a) nelle scuole gli scrutatori e i segretari verranno scelti tra gli studenti; il presidente sarà un docente, o uno studente maggiorenne;
b) presso le circoscrizioni o i quartieri ci si atterrà alle disposizioni previste dalle «Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione - 1997».

9. La votazione avviene apponendo sull'apposita scheda un segno sul simbolo o numero relativo alla lista prescelta; è possibile altresì esprimere un massimo di tre preferenze fra i candidati della lista scrivendone i nomi od il numero di lista negli appositi spazi.
10. I seggi della consulta vengono attribuiti alle varie liste in proporzione ai voti ottenuti (vedi articolo 3, comma 1). Sono proclamati eletti membri della consulta i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

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Art. 4.
(Modalità di riunione della consulta).

1. La consulta si riunisce in un locale fornito dal comune, possibilmente all'interno della sede municipale.
2. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Durante tale seduta, ed eventualmente in altre immediatamente successive, vengono svolte le operazioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5.
3. Le successive riunioni sono regolate in base all'articolo 2, comma 2; è possibile indire sedute straordinarie su richiesta di almeno un quinto dei membri della consulta o del consiglio comunale.

Art. 5.
(Obblighi del consiglio comunale e della giunta nei confronti della consulta).

1. Il consiglio comunale e la giunta sono tenuti entro un mese dal momento di insediamento della consulta a predisporre gli organismi necessari per mantenere i contatti con la stessa, qualora già non esistessero.
2. Gli organismi indicati nel comma precedente devono riferire al consiglio comunale e alla giunta le richieste, le proposte e le iniziative di legge elaborate dalla consulta; devono altresì riferire a quest'ultima le iniziative del consiglio comunale e della giunta.
3. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare, eventualmente emendare e votare le iniziative di legge proposte dalla consulta.
4. Il comune rende disponibile alla consulta un locale per le riunioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
5. Il consiglio comunale deve pubblicizzare le iniziative della consulta di fronte alla cittadinanza:
a) attraverso pubblicazioni periodiche curate dal comune e dalla consulta, distribuite gratuitamente alla popolazione tramite il servizio postale ed all'interno delle scuole e delle circoscrizioni o dei quartieri cittadini;
b) tramite il servizio pubblico televisivo e radiofonico, soprattutto in occasione delle elezioni della consulta.

6. Il comune allestisce presso le circoscrizioni o i quartieri cittadini i seggi elettorali in occasione delle elezioni della consulta e cura la raccolta, la verifica di regolarità, l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati elettorali.

Vercelli (Borgosesia)
Liceo scientifico statale «G. Ferrari»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Lara Baduena, Giuseppina Carbone, Annalisa Coviello, Matteo Fabbri, Lara Rondi:

«Introduzione di una patente di guida per motocicli» (64)

RELAZIONE


Molti incidenti sulle strade sono causati dalla negligenza dei conducenti di autoveicoli e di motocicli. Riteniamo quindi opportuno che chiunque si ponga alla guida di un mezzo debba avere una buona conoscenza del codice stradale. Questo discorso è rivolto in particolare ai conducenti di motocicli. Si richiede oltre a tale conoscenza delle norme stradali, una conoscenza specifica del motore, anche di bassa cilindrata. Il «motorino», mezzo molto pratico, ambìto dai più giovani e ormai molto diffuso nel nostro paese, potrà essere guidato a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, solo da chi sarà in possesso di tale

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patente. Questa verrà rilasciata al termine di un corso di guida tenuto dalla polizia stradale o da insegnanti di scuola guida, nelle scuole e in orario pomeridiano. Per venire incontro alle esigenze dei più giovani il corso sarà gratuito. Si dovrà sostenere solo una spesa non molto elevata al momento dell'esame. Per dimostrare di avere assimilato quelle nozioni basilari richieste, verrà sostenuto un esame teorico e uno pratico.
Data la presenza di molte varietà di motocicli, la patente verrà contrassegnata da una lettera A, B o C in base alla categoria di appartenenza del motociclo. La patente C sarà comprensiva delle altre due categorie. Per cercare di limitare l'abitudine diffusa di possedere motorini, definiti «truccati», sono previste sanzioni di 50.000 lire per i motorini non in regola. La stessa cifra è prevista per coloro che fossero sorpresi alla guida senza tale patente. In questo caso sarà obbligatorio, per continuare a guidare, sostenere l'esame. Il nostro intento è quello di responsabilizzare maggiormente i conducenti di motocicli al fine di limitare i rischi di incidenti che possono compromettere l'incolumità del conducente stesso o di estranei.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La presente proposta, volta ad evitare atteggiamenti scorretti sulle strade che possono mettere a rischio l'incolumità degli stessi conducenti e di altre persone, prevede l'introduzione di una patente di guida per motocicli, anche di bassa cilindrata. La patente verrà contrassegnata dalle lettere A, B e C in base alla categoria di appartenenza del motociclo:
a) la categoria A comprende i motocicli con una cilindrata inclusa tra 50 e 125;
b) la categoria B comprende i motocicli con una cilindrata inclusa tra 150 e 600;
c) la categoria C comprende motocicli con una cilindrata oltre 600. Questa categoria è comprensiva di A e B,

Art. 2.

1. Il certificato (patente) verrà rilasciato solo dopo il superamento di un esame al termine di un corso di preparazione:
a) coloro che fossero già in possesso di una patente di guida per autoveicoli, non dovranno sostenere un nuovo esame per motocicli;
b) coloro che fossero in possesso della nuova patente di guida per motocicli, per poter condurre autoveicoli dovranno sostenere un esame di teoria (in particolare verterà sulla teoria del motore) e di pratica;
c) per passare da una patente A a una patente B o C si dovrà sostenere un nuovo esame che richiederà una spesa minore solo presentando il certificato di patente precedente.

Art. 3.

1. Il corso di guida sarà tenuto gratuitamente nelle scuole in orario pomeridiano o in apposite strutture da insegnanti abilitati o dalla polizia stradale. L'esame finale sarà suddiviso in due prove, una teorica che verterà sulla conoscenza del motore e del codice stradale, e una pratica all'interno di appositi circuiti. La spesa per l'esame sarà contenuta.

Art. 4.

1. Allegato alla prima patente di guida verrà rilasciato un numero di targa personale che deve essere mantenuto anche al cambio del mezzo.

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Art. 5.

1. Sono previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori di lati leggi:
a) coloro che verranno sorpresi alla guida di un motociclo «truccato», non in regola, dovranno pagare una multa di 50.000 lire. Il motociclo verrà immediatamente sequestrato e portato in un'officina meccanica, dove verrà reso conforme alle leggi di circolazione. Tutte le spese di risistemazione saranno a carico del conducente;
b) coloro che verranno sorpresi alla guida di un motociclo senza la patente, saranno costretti a pagare una multa di lire 25.000 in caso di dimenticanza, che ammonterà a lire 50.000 se il conducente non risulta possessore di tale patente. In questo caso il mezzo verrà sequestrato e rilasciato solo dopo il superamento da parte del conducente dell'esame, pagando un contributo di risarcimento;
c) coloro che verranno sorpresi alla guida di un motociclo senza casco omologato, dovranno pagare un multa di lire 30.000.

Verbania
Istituto «Santa Maria»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Mirella Andreoli, Edoardo Didero, Luca Falciola, Alessio Rollini, Francesca Uberti:

«Modalità di cura delle malattie mentali» (65)

RELAZIONE


La legge 13 maggio 1978, n. 180, stabilì le nuove modalità relative agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale. Essa, oltre al resto, dispose:
1) che le funzioni di assistenza psichiatrica già esercitate dalle province fossero trasferite alle regioni;
2) che gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali fossero attuati di norma da presìdi psichiatrici extraospedalieri.

Essa prevedeva quindi la soppressione degli ospedali psichiatrici, vietando altresì l'utilizzazione di quelli esistenti come divisioni specialistiche di ospedali generali. La legge, benché ispirata alla nobile istanza di tutelare la dignità e i diritti della persona, in passato violati da una cultura psichiatrica imbevuta di pregiudizi pseudopositivistici, si rivelò nondimeno ideologica e assai carente nelle applicazioni, conducendo a una improvvisata deregolamentazione dagli esiti infausti in termini di costi umani e sociali.
Ricorrenti fatti di sangue e tragedie familiari attestano in modo inequivocabile i limiti dell'attuale legislazione e l'astrattezza del suo approccio al problema delle malattie psichiche. Il presente progetto di legge non intende certamente ricostituire i famigerati manicomi-lager in vigore prima della legge Basaglia. Essa muove tuttavia dal presupposto che le malattie mentali non possono essere abolite per decreto, e che meritino tutela non solo i diritti dei malati - i quali non devono essere né segregati, né abbandonati a se stessi ma assistiti e curati - ma anche i diritti dei loro famigliari e dei cittadini in generale, che lo Stato ha il dovere di preservare dai rischi gravissimi connessi alle psicopatologie.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Finalità della legge).


1. La presente legge stabilisce le modalità di cura delle malattie mentali e disciplina l'istituzione di strutture sanitarie ad essa deputate.

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Art. 2.
(Istituzione degli ospedali psichiatrici provinciali).

1. In ogni provincia è istituito un ospedale psichiatrico facente capo all'ASL del capoluogo.
2. Il numero dei posti letto e la composizione del personale medico e paramedico saranno determinati con apposito regolamento, tenuto conto del numero dei residenti nella provincia.

Art. 3.
(Princìpi fondamentali).

1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 2 hanno le seguenti funzioni:
a) assicurare ai malati cure adeguate in caso di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) sopperire alle lacune delle misure sanitarie extraospedaliere nei casi di pazienti soli e con situazioni familiari e sociali precarie;
c) reinserimento sociale;
d) ricerca scientifica.

Art. 4.
(Vigilanza).

1. È istituita presso il Ministero della sanità una commissione di vigilanza con il compito di riferire al Ministro lo stato di ciascuna struttura psichiatrica.
2. La composizione della commissione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 5.
(Accesso del pubblico alle strutture ospedaliere).

1. L'accesso del pubblico agli ospedali psichiatrici provinciali sarà disciplinato analogamente a quanto previsto per le altre strutture sanitarie, avuto riguardo alla specialità delle terapie applicate.