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MOLISE

Campobasso (Bojano)
Istituto Magistrale

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Monia Armenti, Carmen D'Amico, Stefania Di Ciero, Karolina Matkowska, Lara Scinocca:

«Diritto di voto ai sedicenni» (56)

RELAZIONE


Attualmente il diritto di voto è attribuito a coloro i quali hanno raggiunto il diciottesimo anno di età. Essendo la nostra una società nella quale i giovani

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costituiscono una parte fondamentale, sarebbe opportuno che questi prendessero parte attivamente alla vita politica ancor prima di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Ciò contribuirebbe a modificare il nostro sistema elettorale, politico e sociale che, attualmente, è poco attento e vicino alle esigenze giovanili. È nota, infatti, la quasi totale indifferenza dei giovanissimi nei confronti della politica; invece, estendendo il diritto di voto a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, si potrebbe sollecitare un maggiore interesse ed una maggiore partecipazione all'attività politica in quanto sarebbe affidato ai giovani, in maniera più coinvolgente, la possibilità di scegliere coloro i quali rappresenteranno concretamente anche le loro aspettative.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La legge garantisce il diritto di voto a tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Il voto è libero, personale, segreto ed uguale.
2. I cittadini elettori hanno il dovere, e non solo civico, di partecipare attivamente alle votazioni.
3. Le attuali limitazioni al diritto di voto (incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale, eccetera) vanno estese anche ai neo-elettori.

Isernia
I.T.C.G. «Enrico Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

De Benedictis, De Filippis, Fantini, Iannotta, Marracino:

«Rilevamento dell'inquinamento atmosferico» (57)

RELAZIONE


La tutela, valorizzazione, conservazione e recupero dell'ambiente può efficacemente conseguirsi non solo promuovendo iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze e alle problematiche ambientali ma altresì coinvolgendo attivamente e proficuamente le istituzioni scolastiche che possono fungere da supporto agli organi istituzionalmente competenti a dettare provvedimenti per la difesa dell'ambiente. La proposta di legge in esame intende in particolare consentire alle amministrazioni provinciali di avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici, anche delle istituzioni scolastiche superiori ad indirizzo tecnico oltreché degli uffici istituiti e laboratori previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente. Si prevede infine che le stesse amministrazioni provinciali provvedano al finanziamento occorrente per dotare le scuole delle attrezzature e laboratori necessari per l'effettuazione dei rilievi di cui sopra.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Le amministrazioni provinciali, per l'attuazione del servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), si avvalgono anche dell'opera delle scuole secondarie superiori ad indirizzo tecnico situate nel territorio della provincia.
2. Per la effettuazione dei compiti di cui all'articolo 8 lettera a) della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (effettuazione del catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali), integrativa e modificativa delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976,

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n. 319 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Le province si avvalgono anche dell'opera delle scuole secondarie superiori ad indirizzo tecnico ubicate nel territorio provinciale.
3. Le stesse amministrazioni provinciali provvedono al finanziamento necessario alla dotazione delle attrezzature per l'esperimento dei compiti di rilevazione di cui sopra.