Ancona (Jesi)
Liceo Scientifico «L. da Vinci»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Maria Luisa Amici, Andrea Damato, Jacopo Lasca, Serena Micciarelli, Michele Osimani:
RELAZIONE
Il trapianto rappresenta oggi una valida soluzione per alcune gravi inefficienze di diversi organi del corpo umano che non sono altrimenti curabili. Il dettato costituzionale nel suo articolo 32 afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Una chiara ed efficace legislazione in materia di trapianti risulterebbe molto importante per questa tutela. Il nostro paese, secondo recenti statistiche, è al penultimo posto in Europa per numero di donatori di organi (vengono effettuati meno di 1/3 dei trapianti di rene richiesti, solo una metà di quelli di cuore). Tale situazione è dovuta sia a una scarsa conoscenza del problema da parte dei potenziali donatori sia alla mancanza di efficienti strutture, sia alla arretratezza della legislazione. La legge vigente è più che ventennale (n. 644 del 1975) e la discussione delle diverse proposte avanzate per modificarla è attualmente ferma in Parlamento. Una maggiore sensibilizzazione degli italiani sull'importanza della donazione di organi, il potenziamento delle strutture ospedaliere attrezzate, una legge efficace potranno migliorare la situazione: in base a tali considerazioni si propone la seguente legge.
Art. 1.
1. In riferimento all'articolo 32 della costituzione italiana che afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ogni cittadino, raggiunta la maggiore età, è tenuto a dichiarare presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza il proprio consenso o dissenso all'espianto di organi quando sia accertata la morte clinica.
2. Nel caso che la morte improvvisa colpisca individui in minore età i genitori o chi per loro, hanno l'obbligo di dichiarare tempestivamente il proprio consenso o dissenso all'espianto di organi a scopo di trapianto terapeutico.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Giulia Cesari, Simone Mariani, Sara Marini, Emanuela Mazzaroni, Massimo Quintili:
RELAZIONE
La presente proposta di legge intende promuovere e favorire il turismo nei
Art. 1.
1. La presente legge in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 394 del 1991, intende promuovere ogni attività legata al turismo nei parchi nazionali onde attuare i princìpi di valorizzare e tutela del patrimonio naturale del paese.
1. La promozione del bene ambientale, inteso nella accezione più articolata, di bene naturale, geografico, antropologico, storico, artistico, culturale viene attuata favorendo la conoscenza, da parte delle nuove generazioni scolastiche, dei parchi nazionali italiani ricchi dei più svariati e vari beni ambientali suddetti.
1. Sono previsti benefìci nella forma della partecipazione finanziaria «una tantum» per ogni uscita nei parchi nazionali predisposta dalle scuole italiane, di almeno quattro giorni che prevedono pernottamento e soggiorno nei centri dei parchi nazionali.
2. Le ferrovie dello Stato, con intese da sottoscrivere con i Ministeri dell'ambiente e della pubblica istruzione, coordineranno i trasporti verso e da i centri interessati dei parchi con tariffe fortemente agevolate.
3. Per gli operatori turistici dei centri dei parchi nazionali che predisporranno pacchetti agevolati per le scuole per le finalità della presente legge sono disposti sconti fiscali per detrazione degli utili su tali iniziative del 60 per cento.
1. I Ministri dell'ambiente e della pubblica istruzione provvederanno ad emanare circolari applicative entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine è istituita la commissione nazionale interministeriale per lo sviluppo turistico-culturale composta da tre più tre membri designati da ciascun ministero.
1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge per gli anni 1998-1999-2000 si provvede mediante corrispondente
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Chiara Annibali, Francesca Cartechini, Sara Gaetani, Daniela Lelli, Cinzia Orazi:
RELAZIONE
L'articolo 33, comma 3, della nostra Costituzione prescrive che «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato».
Il testo costituzionale parla di «istituzione» di scuole e non di «gestione».
L'espressione «senza oneri per lo Stato» deve pertanto essere interpretata in modo più estensivo e ciò è testimoniato dalle dichiarazioni degli stessi legislatori costituenti.
Il liberale Corbino ai democristiani Gonella e Gronchi, che gli contestavano quel comma come discriminatorio ed ingiusto, fece questa dichiarazione riportata nei verbali degli atti dell'Assemblea Costituente: «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Ma una volta sorto, nulla potrà impedire che lo Stato intervenga in suo favore».
Partendo da tali premesse il presente progetto di legge intende precisare e ribadire, anche nel campo della pubblica istruzione, ciò che in altri settori di attività della pubblica amministrazione è stato concettualmente superato mediante interventi legislativi: pubblico non è soltanto ciò che è statale, ma tutto ciò che risponde a un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione.
La scuola non statale, cioè a gestione privata, si pone pertanto come scuola autenticamente pubblica, cioè volta ad offrire a tutti i cittadini e alle loro famiglie l'educazione e la cultura ritenute più rispondenti ai loro progetti educativi.
La scelta educativa spetta a loro, non allo Stato che invece ha il compito di assicurare a tutti l'attuazione di questo insopprimibile diritto. L'intervento statale quindi non è da destinarsi alla scuola, che sorge per iniziativa privata sulla base di un progetto educativo, ma ai genitori che hanno il diritto, concesso dalla nostra Costituzione, di scegliere per i propri figli l'impostazione educativa più rispondente alle loro aspettative.
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono alle norme generali sull'istruzione e sulla formazione.
2. Le istituzioni scolastiche e formative non statali, la cui offerta formativa è caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia individuati all'articolo 2, sono ammessi a far parte del servizio pubblico dell'istruzione e della formazione assumendo la definizione di «scuole pubbliche paritarie», con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della complessiva offerta formativa, statale
1. Nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali, l'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, è caratterizzata da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa viene attuata garantendo: spazi, sedi, strutture adeguate; fini ed ordinamenti coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della formazione professionale; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti portatori di handicap; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori nell'accettazione della identità culturale ed educativa dell'istruzione; organizzazione improntata ai princìpi della democrazia e della partecipazione attraverso l'utilizzo degli organi collegiali di istituto in conformità alla legislazione vigente anche ai fini della gestione delle risorse pubbliche; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2 ai fini dell'inserimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato determina ed attua interventi iscritti negli annuali capitoli di bilancio, finalizzati ad integrare la copertura degli oneri sostenuti dai genitori per le rette, in misura pari al costo-alunno di scuola statale di uguale livello in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare e prescolare a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione degli istituti paritari di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Al fine di intervenire a favore di tutte le famiglie degli alunni in età scolare e prescolare per la copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo e di sussidi didattici di uso personale, i relativi oneri documentati non coperti da altri interventi costituiscono detrazione d'imposta in misura non superiore a lire 500.000 annue indicizzate.
3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse che attestano la frequenza degli alunni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Elisa Mariani, Elisa Marinelli, Katia Piersanti, Marika Romiti, Daniele Spadoni:
RELAZIONE
Si intendono eliminare quelle immunità parlamentari che negli ultimi anni
Art. 1.
1. Si abroga il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
2. All'articolo 69 della Costituzione, aggiungere i seguenti commi:
2. I parlamentari devono svolgere le proprie funzioni con serietà e coscienza dell'alto compito istituzionale. In caso contrario sono sottoposti a sanzioni disciplinari quali: la multa, la sospensione dalle funzioni e dall'indennità, la decadenza dal mandato.
Le norme disciplinari sono prestabilite dalla legge.
3. Le sanzioni sono irrogate dalla commissione disciplinare dopo aver preliminarmente contestato l'addebito al parlamentare e averlo convocato per consentirgli di difendersi.
4. La commissione disciplinare è composta dal Presidente della Camera alla quale il parlamentare appartiene e da sei cittadini tratti a sorte da un elenco di quaranta persone aventi i requisiti per l'eleggibilità alla Camera dei Senatori e appartenenti alle categorie professionali dei lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e imprenditori. Tale elenco è compilato ogni cinque anni di concerto dai Presidenti delle due Camere.