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LOMBARDIA

Bergamo (Treviglio)
Istituto tecnico commerciale statale «Guglielmo Oberdan»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianfranco Adami, Paola Bianchi, Antonella Giardino, Pietro Marra, Nadia Pilenga:

«Diritto di riservatezza in caso di donazione di organi» (41)

RELAZIONE


Il recente caso del trapianto degli organi di un neonato nato con una grave malformazione, il cui cuore è stato trapiantato in un altro neonato in mezzo all'interesse di tutti i mezzi di informazione, ci ha fatto fare alcune considerazioni sul diritto dei cittadini, soprattutto se minori, di non vedere rese pubbliche vicende estremamente personali e di carattere così intimo.
In primo luogo è da sottolineare la vicenda dei genitori del piccolo Gabriele, i quali hanno visto diventare di dominio pubblico quello che probabilmente era un dramma personale molto doloroso; cosicchè tutti hanno ritenuto di essere in diritto di pronunciarsi e di «sputare sentenze» sulla loro scelta.
Poi c'è stato il problema dei genitori e del piccolo che ha ricevuto il cuore trapiantato. Anche la loro vicenda è diventata di dominio pubblico, con abbondanza di particolari.

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In questi casi comunque bisogna assicurare, secondo noi, la tutela dei minori: gli adulti, se lo ritengono, possono difendersi da soli non rilasciando dichiarazioni o facendosi difendere dalla magistratura, in base alla normativa che tutela la riservatezza; i minori vanno invece tutelati con apposite norme speciali e inderogabili.


ARTICOLATO

Art. 1.


1. Nei casi di donazione di organi, l'identità del donatore e dei suoi familiari non deve essere resa pubblica, salvo che su iniziativa del donatore medesimo o comunque delle persone che per legge possono decidere in merito alla destinazione degli organi.

Art. 2.

1. Identica disposizione si applica per l'identità di colui o di coloro che ricevono gli organi donati e dei loro familiari, salvo che su iniziativa dei soggetti medesimi.

Art. 3.

1. È fatto divieto di pubblicare ogni informazione di carattere tale da permettere, sia pure indirettamente, l'identificazione dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2, salvo che con il consenso esplicito e documentabile di detti soggetti.

Art. 4.

1. In nessun caso e senza alcuna deroga è lecito pubblicare il nome di minori donatori o riceventi di organi, o pubblicare su di essi informazioni che ne permettano, sia pure indirettamente, l'identificazione.

Art. 5.

1. Nel caso di violazione del disposto dei precedenti articoli, si applicherà la sanzione penale della multa, in misura non inferiore a lire 10 milioni, e quella della interdizione per anni cinque dall'esercizio della professione di giornalista e da qualunque attività che comporti l'apparizione sui mezzi di diffusione di massa.

Brescia
IPSIA «Moretto»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giampietro Ceresoli, Alessandro Codenotti, Mario Esposito, Enrico Malizia, Marco Ossoli:

«Riforma del servizio militare» (42)

RELAZIONE


Le spese per il mantenimento del servizio militare sono molto elevate e pertanto si chiede di renderlo volontario. La sua quasi inutilità è data dal fatto che l'Italia si sta unendo con altri Stati europei in un unico grande paese, quindi la possibilità di un conflitto è limitata grazie anche all'associazione internazionale (ONU) e inoltre dall'articolo 11 della Costituzione si intende che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, di distruzione nei confronti di altre nazioni ed è un sistema sbagliato per risolvere le controversie tra Stati. I soldati che stiano per terminare o abbiano appena iniziato il servizio di leva sono obbligati a terminarlo; anche per gli obiettori di coscienza vale la stessa situazione ovvero chi ha iniziato o quasi terminato di prestare servizio dovrà finire obbligatoriamente il proprio compito. In caso di attacco o di offesa militare da parte di altri paesi

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l'Italia chiamerà sotto le armi le persone che abbiano raggiunto la maggiore età e gli altri uomini idonei di età non superiore ai quarant'anni. Gli obiettori di coscienza invece avranno il compito di assistere i soldati impegnati al fronte e le persone rimaste in patria. Le spese occorrenti per i movimenti e per lo svolgimento della guerra saranno totalmente a carico dello Stato. Durante la guerra in caso di morte o di infortunio lo Stato sarà tenuto a pagare un indennizzo agli eredi del soldato in base alla gravità dell'invalidità.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Il servizio militare di leva obbligatorio è abolito, tanto meno l'alternativa del servizio civile.

Art. 2.

1. Chi è in servizio militare di leva è obbligato a terminarlo. Coloro che hanno scelto la ferma volontaria continueranno a svolgerlo regolarmente.

Art. 3.

1. A regime rimarranno i militari volontari, in quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione.

Art. 4.

1. In caso di attacco o di offesa militare da parte di altri Stati, i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e non superato i quaranta anni si renderanno disponibili per una chiamata alle armi per difendere la patria.
2. Ognuno obbligato a difendere la patria percepirà la stessa retribuzione lavorativa.
3. Chi ha precedentemente scelto di fare l'obiettore di coscienza sarà nel contempo utile per altri fini sociali.
4. Tutte le spese occorrenti per lo svolgimento della guerra saranno a carico dello Stato.

Art. 5.

1. In caso di morte o infortunio gli eredi percepiranno un indennizzo rapportato alle conseguite invalidità da specificare in separata sede.

Como (Erba)
Liceo scientifico statale «Galileo Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisabetta Leni, Paolo Marieni, Elena Prina, Roberto Sanilunti, Angela Spreafico:

«Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico conservato nei musei» (43)

RELAZIONE

La proposta tende alla valorizzazione, al risanamento e alla salvaguardia del patrimonio archeologico nazionale, in particolare dei reperti che tuttora giacciono dimenticati presso i magazzini dei musei. Tale proposta viene elaborata tenendo conto della proposta di riforma avanzata da A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni italiani) dall'U.P.I. e dal coordinamento delle regioni che, prendendo atto del disposto di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 (Bassanini), auspica nuova e vera autonomia sulla gestione e sulla valorizzazione, portando alla creazione di enti aperti alla partecipazione privata, fiscalmente incentivata e, comunque, al trasferimento della proprietà dei beni e del patrimonio dello Stato alle regioni.

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La nostra proposta è volta, in particolare, ad assegnare un ruolo importante anche a privati per contribuire a valorizzare quei reperti tramite acquisti o affitto, con incentivi fiscali, il cui ricavato sarà utilizzato dagli enti superiori preposti per finanziare campagne di scavo, sistemazione siti, valorizzazione di scoperte archeologiche.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La presente proposta di legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico conservato nei musei.

Art. 2.

1. Ogni sovraintendenza regionale provvede ad inventariare, a catalogare e a sistemare i reperti in giacenza che intende affidare ad associazioni, aziende, sponsor o privati cittadini. I reperti vengono messi all'asta per la vendita o per l'affitto.

Art. 3.

1. Un proprietario o affidatario avrà cura di provvedere ad eventuale opera di restauro del recupero, a conservarlo in buone condizioni, ad assicurarlo ed a non espatriarlo.

Art. 4.

1. Il ricavato della vendita o dell'affitto viene destinato ai musei o al finanziamento di nuove campagne di scavo, alla sistemazione dei siti e, in generale, al miglioramento delle condizioni del patrimonio archeologico.

Cremona
Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Andrea Aroldi, Elodie Carini, Cinzia Carrera, Davide Colturato, Daniela De Santis:

«Istituzione dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)» (44)

RELAZIONE

Il Centro di aggregazione giovanile (CAG) è un servizio che può definirsi di socializzazione e di prevenzione nei confronti del disagio socio-familiare giovanile. L'adolescenza è sicuramente un'età problematica, ma è anche una fase estremamente ricca dal punto di vista delle potenzialità, in quanto si liberano risorse ed energie. Il problema, quindi, sta nell'entrare in dialogo con queste energie e valorizzarle al meglio, intendendo quando si parla di prevenzione nell'ambito dei CAG, soprattutto promozione di un percorso di crescita che porta l'adolescente all'acquisizione di opportunità e strumenti per affrontare il disagio.
I CAG hanno principalmente una funzione di aggregazione e di socializzazione in quanto si devono aprire a tutti i ragazzi di un territorio, riconoscendo e valorizzando le loro capacità. Pertanto oltre alle realizzazioni concrete di attività e iniziative, particolare attenzione sarà data allo sviluppo di esperienze collettive ed autorganizzate. Ai CAG si riconoscono anche funzioni di ascolto, accompagnamento e sostegno educativo. Ascoltare significa aprirsi da parte dell'educatore alla possibilità di accogliere richieste e bisogni dell'adolescente. La funzione di accompagnamento e sostegno educativo consente all'educatore di affiancare il ragazzo aiutandolo a riflettere ed a rendere più consapevole l'obiettivo personale di un progetto di vita futura.

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ARTICOLATO

Art. 1.


1. Al fine di prevenire il disagio giovanile sono istituiti presso i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti Centri di aggregazione giovanile (CAG), sotto il coordinamento dell'assessorato ai servizi sociali.

Art. 2.

1. È riconosciuta la facoltà per i comuni di una stessa provincia, con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, singolarmente o consorziati tra loro, istituire con fondi propri i CAG.

Art. 3.

1. Ai CAG sono attribuite funzioni di aggregazione e socializzazione, di ascolto, di accompagnamento e sostegno educativo nei confronti degli adolescenti, in particolare di quelli in situazione di disagio socio-familiare.

Art. 4.

1. All'interno dei CAG operano educatori professionali, almeno uno per ogni venti adolescenti, per lo svolgimento di attività ludico-educative come attività musicali, di laboratorio e di animazione.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dei CAG provvederanno nella misura del 60 per cento il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il rimanente 40 per cento direttamente i comuni interessati.

Lecco (Oggiono)
Liceo scientifico «V. Bachelet»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Davide Brambilla, Barbara Fumagalli, Marta Luraghi, Laura Origgi, Claudio Porro:

«Tutela del patrimonio pubblico e sanzioni alternative» (45)

RELAZIONE


La nostra proposta di legge è nata dall'osservazione dei comportamenti di alcuni ragazzi, anche nostri coetanei, che agiscono danneggiando con atti vandalici i beni pubblici.
Costoro non riflettono, a nostro parere, sulla negatività delle proprie azioni.
Noi riteniamo più educativo, anziché infliggere loro una multa in denaro che viene poi pagata solitamente dai genitori, assegnare loro un lavoro a favore della comunità che hanno danneggiato.
Colui che si rende colpevole di atti di vandalismo o reca danno ai beni di proprietà dello Stato è punibile con una pena che prevede, in alternativa alla sanzione pecuniaria, un lavoro manuale la cui tipologia verrà di volta in volta stabilita in base alle necessità del comune danneggiato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Chiunque si renda responsabile di danni irrimediabili o riparabili con l'intervento di uno specialista, alla segnaletica stradale, al verde pubblico, ai cassonetti dell'immondizia, a tutto ciò che la scuola mette a disposizione degli studenti gratuitamente, alle cabine telefoniche, dovrà svolgere una servizio la cui durata sarà pari a quella delle ore utili a produrre il reddito sufficiente a coprire il costo necessario

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per il risarcimento del danno o a pagare la multa prevista tuttora dalla legge.

Art. 2.

1. Chiunque imbratti monumenti, strade, mezzi o edifici pubblici, cartelli stradali o qualunque altro bene dello Stato è tenuto a ripristinare la situazione iniziale di ciò che ha danneggiato sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine.

Art. 3.

1. Per tutti gli altri beni danneggiati si fa riferimento all'articolo n. 635 del codice penale.

Lodi (Codogno)
ITCG e PACLE «P. Calamandrei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Marco Facchini, Cinzia Ganassali, Mauro Grassi, Davide Vignati, Luigi Villa:

«Valutazione dell'attività didattico-educativa dei docenti da parte degli studenti» (46)

RELAZIONE

La carta dei servizi prevede che gli studenti siano resi partecipi della valutazione del servizio erogato dalla loro scuola. A tal fine formuliamo una proposta di legge che, sul modello di altri sistemi scolastici come quelli anglo-americani, misuri l'efficacia dell'attività didattico-educativa di un istituto. Pur consapevoli che questa sia più osservabile a lungo termine, riteniamo comunque significativo esprimere un giudizio su di un servizio anche nei tempi brevi dei trimestri o dei quadrimestri.
Questa proposta, se approvata, consentirà agli studenti di sentirsi ancor più protagonisti e agli insegnanti di ristrutturare strategie e percorsi nella propria programmazione.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Ogni studente ha diritto a formulare liberamente la propria valutazione sull'attività didattico-educativa dei propri docenti.

Art. 2.

1. Tale valutazione, anonima, individuale o espressione dell'intera classe, dev'essere rispettosa sempre della dignità personale del docente.

Art. 3.

1. Tale valutazione può essere rappresentata da un voto (da 4 a 8) o da un giudizio (insufficente, sufficiente, buono, ottimo) relativi ad un questionario approvato dal comitato studentesco.

Art. 4.

1. Le valutazioni saranno ufficializzate e rese pubbliche al termine del primo e del secondo quadrimestre (o alla scadenza dei trimestri).

Art. 5.

1. Le valutazioni verranno poi discusse nell'ambito di assemblee di classe o d'istituto, alla presenza del preside, dei docenti, dei genitori.

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Mantova (Castiglione delle Stiviere)
Liceo scientifico statale «F. Gonzaga»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Nicola Barozzi, Chiara Cerini, Lara Pitari, Vera Silvestro, Alessandro Tortelli:

«Spazi televisivi per la scuola» (47)

RELAZIONE


Il mondo della scuola è sempre più spesso protagonista di polemiche e incomprensioni tra il Ministero della pubblica istruzione e gli studenti, ma anche tra i media e la comunità scolastica in generale. Questo è indubbiamente espressione di una poco sistematica e obiettiva comunicazione. Come ha affermato il ministro Berlinguer, in una sua recente dichiarazione, i media stravolgono le informazioni e danno un'idea distorta delle riforme proposte e della scuola stessa. Consideriamo, infatti, il tipo di notizie che i telegiornali trasmettono della scuola: autogestioni, manifestazioni studentesche, scuole con arredi distrutti da atti vandalici degli studenti durante il periodo dell'autogestione, fino ad arrivare a notizie più futili e banali, come per esempio la sospensione di due ragazzi che a scuola si tenevano teneramente per mano o si baciavano. Che opinione può farsi la gente di una scuola di questo tipo? Diventa quindi necessaria, secondo noi, una soluzione legislativa che risolva, anche se in parte, questo problema di comunicazione. L'unico mezzo che può rendere possibile una comunicazione diretta tra Stato, scuola e opinione pubblica resta ancora la TV. L'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recita «il pluralismo, l'obiettività e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo». Noi studenti chiediamo che sia riservato uno spazio televisivo alla scuola, come previsto dall'articolo 1 sopracitato, che dispone una apertura non solo alle tendenze politiche, come di fatto avviene per i partiti politici, ma anche alle tendenze culturali, per cui ci sembra che la scuola, come luogo in cui si produce e si fa cultura possa, a buon diritto, richiedere uno spazio per far capire all'opinione pubblica quali siano effettivamente i suoi reali problemi e le sue esigenze.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Finalità della legge).


1. La presente legge stabilisce gli spazi per programmi culturali relativi alla scuola.
2. Le emittenti televisive pubbliche devono dedicare uno spazio alle scuole di ogni ordine e grado e alle università, riguardante i problemi scolastici. Questo spazio deve essere pari al 15 per cento della programmazione annuale dell'informazione, e pari al 20 per cento del totale del tempo riservato alla programmazione annuale delle trasmissioni culturali in genere.

Art. 2.
(Istituzione della commissione).

1. Si istituisce una commissione con rappresentanti del mondo della scuola, insegnanti e studenti, scelti dal «Consiglio nazionale della pubblica istruzione» tra le due diverse componenti eletti negli organi collegiali della scuola e delle università.
2. La commissione dura in carica tre anni e deve essere composta da dodici membri paritetici, sei studenti e sei docenti, che rappresentino ognuna delle presenti aree:
a) area umanistica;
b) area tecnico-scientifica;
c) area artistico-musicale.

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Art. 3.
(Compiti della commissione).

1. La commissione, istituita come in articolo 1, provvede a:
a) esaminare proposte che possono essere fatte da singole scuole che vogliono far conoscere sperimentazioni didattiche e attività culturali e proporne la messa in onda;
b) proporre alla Commissione RAI una informazione più dettagliata sulle riforme scolastiche e i problemi riguardanti la scuola italiana nelle rubriche dei telegiornali;
c) proporre la messa in onda di servizi scolastici autogestiti da singole scuole o da più scuole consorziate o da università, particolarmente significativi;
d) proporre al responsabile dei servizi culturali televisivi, film e programmi culturali rivolti agli studenti dei diversi ordini scolastici.

Art. 4.
(Applicazione della legge).

1. La commissione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta allo stato di applicazione della presente legge che è trasmessa al garante istituito dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Il garante, nell'ambito delle sue competenze, provvede a, in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, disporre i necessari accertamenti previsti dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Milano
Istituto tecnico industriale statale «Ettore Molinari»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Paola Aufiero, Marta Cordara, Donato Marziano, Stefano Testa, Amir Zighami:

«Riduzione dell'età minima per la patente di guida di tipo B» (48)

RELAZIONE


Prendiamo la parola per sottoporvi la proposta di rivedere il limite minimo di età per conseguire la patente di guida di autoveicoli a motore. Attualmente la patente può essere rilasciata ai soli maggiorenni. Ci pare opportuno anticiparne la possibilità di rilascio al sedicesimo anno di età per diversi motivi.
Prima di tutto l'automobile è il mezzo di trasporto più sicuro (con la protezione dell'abitacolo) e più stabile dei motocicli di grossa cilindrata.
Inoltre la patente di guida di auto è rilasciata soltanto a chi ha superato un serio esame sia attitudinale che teorico.
La scolarizzazione di quasi tutti i giovani sedicenni li porta ad avere conoscenze di fisica e di meccanica maggiori che in passato; la scuola oggi fornisce anche nozioni di educazione stradale.
Tra l'altro negli USA la patente di guida per auto è da molti anni rilasciata ai sedicenni, senza che ciò abbia avuto effetti negativi per la circolazione.
Ci sono ragioni infine pratiche a sostegno della proposta, permettere ai sedicenni di guidare automobili consentirebbe agli studenti di scuola superiore ed ai giovani lavoratori di superare disagi per raggiungere la scuola o il lavoro in orari che spesso non coincidono con quelli della famiglia e con quelli dei mezzi pubblici.


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ARTICOLATO

Art. 1.

Possono conseguire la patente di tipo B per la guida degli autoveicoli a motore tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni di età.
Per conseguire la patente B a sedici anni è necessario sottoporsi ad esame teorico e pratico di idoneità. Il candidato deve mostrare: conoscenza della segnaletica, del funzionamento dei meccanismi del motore, adeguata maturità psichica e capacità di autocontrollo.

Art. 2.

Al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale i minori di 20 anni non potranno essere alla guida di autoveicoli di cilindrata superiore a mille centimetri cubi. Tuttavia la guida di veicoli di cilindrata fino a duemila centimetri cubi sarà consentita a coloro che pur minori di età hanno superato un esame specifico di idoneità teorico, pratico ed attitudinale.

Art. 3.

Coloro che vogliono conseguire la patente B durante la minore età dovranno compilare l'allegato modulo che dovrà essere sottoscritto dal minore richiedente e dai genitori esercenti la potestà ovvero i tutori.

Art. 4.

I minori degli anni 18 alla guida di autoveicoli dovranno, fino al conseguimento della maggiore età, esporre un contrassegno della dimensione 30x30 recante la lettera «M» maiuscola sul lunotto posteriore.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 116 e 117 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono aggiornati dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente testo di legge.

Pavia (Voghera)
Istituto tecnico industriale statale «Maserati»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Christian Bariani, Antonio Califano, Giulia Maghini, Simone Livraghi, Gabriele Sidoti:

«Elezione dei giovani dai 14 ai 18 anni nei consigli comunali» (49)

RELAZIONE


La presente legge propone la elezione e formazione di un «gruppo giovani» all'interno dei consigli comunali delle città al di sopra dei quindicimila abitanti.
Questo gruppo vuole essere l'espressione delle idee di quella formazione sociale, i giovani, che è da considerarsi non come una nicchia di mercato, ma come la migliore previdenza per il futuro.
Un'iniziativa del genere consente un avvicinamento delle istituzioni, ai vincoli che esse impongono e alle possibilità che offrono, al fine di responsabilizzarli concretamente ad una razionale consapevolezza del loro potenziale in campo sociale, economico e politico.
Occorre pertanto favorire una serie di iniziative che diano credito alle possibilità della categoria giovani nel contesto della gestione pubblica.
Il «gruppo giovani», all'interno dei consigli comunali, rappresenta un primo, sensibile ma concreto appoggio a tale opportunità alla sua realizzazione.

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Pertanto, se pensiamo ai giovani attivi nei gruppi consiliari e nell'ambito cittadino, possiamo anche considerarli come promotori di idee, magari utili ed avanzate, dettate dal dovere del loro incarico, forse meno avvertite dagli altri consiglieri.
Pensiamo inoltre che questa iniziativa sia anche uno stimolo di cultura, di formazione e responsabilizzazione dei giovani che rappresentano un futuro della società e che trovano la possibilità, tramite questa iniziativa, di fare esperienza attraverso l'impegno del proprio incarico nell'ambito socio-culturale.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Al fine di consentire ai giovani di avvicinarsi alle istituzioni e di formarsi una coscienza sociale e politica attraverso esperienze di gestione amministrativa, nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, è conferita ai giovani che abbiano compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, capacità di eleggere consiglieri al consiglio comunale che si trovino nella medesima fascia di età.
2. I consiglieri eletti formeranno il gruppo consiliare giovani e si aggiungeranno al numero dei membri del consiglio comunale previsto dalla legge.

Art. 2.

1. I giovani che abbiano compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, potranno potranno presentare proprie liste di candidati al consiglio comunale.
2. La dichiarazione di presentazione dei candidati al consiglio comunale-gruppo giovani dovrà essere sottoscritta da un numero di giovani pari almeno ad un quinto delle firme necessarie per la presentazione delle liste ordinarie.
3. Per la validità della firma sarà necessario il possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal comune.
4. Il sindaco, anche attraverso funzionari a tale scopo delegati, garantirà l'autenticità delle firme.
5. Le liste per l'elezione degli infra diciottenni al consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi di essi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri contenga una cifra decimale superiore allo 0,50.
6. L'elezione, che si svolgerà in un solo turno, nella prima domenica prevista per l'elezione del consiglio comunale, sarà ritenuta valida se avrà partecipato almeno il 20 per cento degli aventi diritto.
7. I seggi verranno attribuiti in base ai voti e alle preferenze ottenuti, utilizzando il metodo denominato di Hondt.

Art. 3.

1. Nel rispetto di quanto stabilito nello statuto del comune, dal regolamento del funzionamento del consiglio comunale e dalle delibere consiliari, i consiglieri del gruppo giovani hanno diritto di partecipare, a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti agli altri consiglieri, escluso il diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale.
2. È conferito loro diritto di intervento e di proposta nelle discussioni, di informazione e consultazione degli atti inerenti l'amministrazione.
3. È conferita loro, inoltre, la facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni e di partecipare, senza diritto di voto, alle commissioni consiliari permanenti e speciali.
4. Il sindaco è tenuto ad includere nell'ordine del giorno del consiglio comunale gli argomenti proposti dai consiglieri del gruppo giovani.
5. Tali argomenti verranno discussi nella prima parte della seduta consiliare, immediatamente dopo le interrogazioni e interpellanze.

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Art. 4.

1, I sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente legge, favorendone in ogni modo l'applicazione.
2. È fatto obbligo ai comuni che rientrano nell'applicazione della presente legge:
a) di riservare adeguati spazi elettorali per la propaganda;
b) di predisporre separate liste elettorali per i giovani dai 14 ai 18 anni non compiuti, nonché di provvedere alla consegna dei relativi certificati elettorali;
c) di predisporre speciale urna per la raccolta dei suffragi;
d) di provvedere alla copertura delle maggiori spese.
3. Gli istituti scolastici superiori sono tenuti a garantire il diritto di affissione in apposita bacheca del materiale di propaganda elettorale dei candidati al consiglio comunale-gruppo giovani e a consentire l'utilizzo dell'assemblea per l'illustrazione dei programmi elettorali.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione, per quanto possibile, le norme della legislazione vigente in materia elettorale.

Sondrio
Istituto tecnico commerciale «De Simoni» con sezione staccata Istituto tecnico geometri «Quadrio»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Paola Berini, Gabriele Cerri, Pietrangelo Paini, Andrea Tognolini, Giulio Zani:

«Recupero delle aree industriali inutilizzate» (50)

RELAZIONE


Questa proposta ha lo scopo di realizzare la trasformazione di aree industriali in disuso, aree abbandonate, ex aree militari, eccetera, in aree su cui realizzare centri sociali, di socializzazione, di recupero per tossicodipendenti, alcolizzati, centri sportivi.
In tal modo si rafforzerebbe la cultura della tolleranza, della collaborazione ed anche una vera cultura sportiva.
Questa proposta, se realizzata, permetterebbe la creazione di nuovi posti di lavoro riducendo, in parte, l'annoso problema della disoccupazione.
Ulteriori vantaggi di questa proposta, se approvata, sarebbero la eliminazione di spazi con vistoso impatto ambientale e la possibilità di nuove entrate per lo Stato.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Individuazione delle aree da riconvertire: entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i comuni compileranno un elenco di possibili aree.

Art. 2.

1. Classificazione delle aree da riconvertire: avuto riguardo del paesaggio si dovrà decidere quale tipo di nuova attività inserire.

Art. 3.

1. Controlli: presso ogni comune verrà istituita una apposita commissione che valuterà i requisiti necessari per la riconversione.

Art. 4.

1. Partecipazione alle spese: verranno stanziati appositi fondi per tali riconversioni a carico sia delle amministrazioni locali sia centrali.

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Art. 5.

1. Partecipazione agli utili: qualora su tali aree venissero svolte attività gestite da privati parte degli utili potrebbe essere versata all'erario.

Varese (Gallarate)
IPSIA «A. Ponti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Nausica Bagatella, Luca Bedotti, Francesco Migali, Michela Ponzetto, Daniela Sanna:

«Norme relative all'utilizzo della soia transgenica negli alimenti» (51)

RELAZIONE

Il commercio di soia transgenica vuole essere uno dei tanti casi di vendita unicamente mirata al profitto commerciale, senza alcun rispetto verso l'uomo, l'ambiente e la libertà di scelta del singolo individuo.
Nella stragrande maggioranza dei casi i consumatori, per svariati motivi, vengono tenuti all'oscuro circa la transgenicità (manipolazione genetica) o meno del prodotto.
Il problema della manipolazione genetica infatti, a prima vista secondario, è invece un argomento da affrontare in maniera scrupolosa in quanto le ricerche sperimentali devono essere mirate a migliorare le condizioni di vita e a risolvere i problemi senza crearne degli altri, come invece può avvenire nel caso di cui ci stiamo occupando.
La soia è altamente versatile nella produzione prima di un vastissimo numero di alimenti comprendenti anche omogeneizzati per bambini e snack di vario tipo (oltre a farine per pane, maionese, cioccolato, biscotti, salse, gelati, budini, caramelle, patatine, dolci e molti altri).
Nonostante i produttori e gli importatori di tale leguminosa manipolata neghino la probabilità di nocività del proprio prodotto, nessuno è in grado di prevedere effetti nocivi futuri sull'uomo e sull'ambiente.
Per evitare tali effetti può essere citata in primo luogo la possibilità di rendere passiva ed inutile l'assunzione dell'antibiotico Ampicillina e per quanto riguarda l'ambiente la possibilità di evitare conseguenze essenzialmente simili a ciò che in precedenza si è verificato per altre sostanze chimiche nocive il cui effetto dannoso si è manifestato dopo svariato tempo.
La soia transgenica presenta un gene modificato (attraverso processi enzimatici), che la rende resistente ad uno specifico diserbante (prodotto da una stessa ditta manipolatrice) i cui residui rendono ulteriormente nociva in maniera non indifferente la leguminosa in questione.
Tutto quanto sopra esposto riteniamo che:
si renda necessaria una adeguata campagna informativa per dare ai cittadini una corretta libertà di scelta in ordine all'utilizzo di prodotti alimentari contenenti simili sostanze;
debba essere vietato il commercio di qualsiasi prodotto alimentare contenente tali sostanze che non contenga nell'etichetta una chiara indicazione della presenza di una qualche manipolazione genetica della soia.

La proposta che presentiamo è articolata su tre articoli e prevede appunto l'inserimento di norme nel nostro ordinamento giuridico ad integrazioni delle disposizioni comunitarie riguardanti la materia.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È affidato al Ministero della sanità il compito di organizzare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge

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una campagna di informazione sui possibili rischi della manipolazione genetica della soia (transgenicità).

Art. 2.

1. È vietata la commercializzazione in qualunque forma di prodotti alimentari contenenti soia transgenica e suoi derivati se sprovvisti della evidente dicitura OMG nella etichetta.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni partita di prodotti destinati al commercio e sprovvisti della dicitura di cui all'articolo 2, sarà sequestrata e distrutta.