Pag. 49


LIGURIA

Genova (Rapallo)
Istituto Professionale di Stato per geometri «F. Liceti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Fabio Audissino, Alessandro Brigneti, Valentina De Barbieri, Giovanni Morali, Giada Olivier:

«Incentivi per gli studenti fuori sede» (37)

RELAZIONE


Le famiglie di studenti residenti in località lontane o comunque diverse rispetto al comune dove è situato l'istituto scolastico sono soggette a spese ulteriori per il trasferimento dei loro figli. Oltre alle già pesanti spese per il materiale didattico sono onorate di costi che altre famiglie non hanno; tenendo inoltre conto delle difficoltà logistiche (ritardi, scioperi) e della fatica fisica riteniamo opportuno disciplinare con legge eventuali facilitazioni e aiuti economici alle suddette famiglie.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Gli istituti scolastici che prevedono attività pomeridiane sono tenuti ad organizzare mense e locali di riposo (sale TV e lettura) per ospitare gli studenti che non possono tornare a casa.

Art. 2.

1. L'organizzazione degli orari (entrata e uscita) delle lezioni deve tener conto dell'orario dei mezzi di trasporto utilizzati dallo studente.
2. In base alla posizione logistica dell'istituto ed alla situazione complessiva della città possono facoltativamente essere previsti, in accordo con le società di trasporto, servizi di navetta tra le stazioni di arrivo e l'istituto prescelto.

Art. 3.

1. Infine, devono essere previsti, in base al reddito di ciascuna famiglia, incentivi per le spese di trasporto a copertura dei costi.

Imperia
Istituto Magistrale «C. Amoretti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Alice Graziotin, Ilaria Leone, Paola Luperto, Roberta Pavan, Francesca Stella:

«Introduzione dei lavori socialmente utili coatti, fisici ed intellettuali» (38)

RELAZIONE


Dopo aver preso in esame gli articoli del codice penale riguardanti i più gravi delitti, sia contro le persone, sia contro il patrimonio, sia contro l'incolumità pubblica

Pag. 50


e altri, abbiamo considerato opportuno aggiungere la sanzione penale dei «lavori socialmente utili coatti» tra le pene conseguenti a tali reati.
Le motivazioni per cui abbiamo ritenuto adeguato proporre questo breve testo normativo, si basano su:
a) la rieducazione dei detenuti e la loro reintegrazione nella società (nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione). Con questa definizione intendiamo la riabilitazione dei reclusi in modo tale che, una volta scontata la pena inflitta loro, siano in grado d'inserirsi nuovamente nella società stessa;
b) il risanamento della situazione economica dello Stato.

Dal nostro punto di vista, infatti, non è giusto che il detenuto viva «a carico» dello Stato senza contribuire alle spese per il suo mantenimento. Perciò reputiamo corretto che il recluso svolga lavori socialmente utili non retribuiti per non gravare sull'economia dello Stato stesso.
Distinguiamo due tipi di lavori socialmente utili: quelli che richiedono «sforzi fisici» e quelli che prevedono l'utilizzo delle «capacità intellettuali».
Per i primi intendiamo l'impiego d'energie fisiche in lavori di pubblica utilità senza retribuzione, come ad esempio nell'edilizia, nella ristrutturazione d'edifici e di opere pubbliche, nella pulizia e nella conservazione degli argini dei fiumi, nella tutela del patrimonio boschivo e via discorrendo.
Le uniche persone esonerate saranno coloro che risulteranno affette da «deficit» riscontrati da medici designati dai giudici.Invece, per lavori socialmente utili intellettuali, intendiamo l'impiego dell'energie intellettuali in lavori di pubblica utilità, come ad esempio nelle attività di ricerca «a titolo di collaborazione» con gli incaricati dei vari organi pubblici, nelle attività didattiche e formative all'interno delle carceri.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Nel codice penale viene introdotta la seguente sanzione del «Lavoro Socialmente Utile Coatto», nelle due figure:
A) Lavoro socialmente utile coatto fisico, inteso come impiego delle energie fisiche in lavori di pubblica utilità senza retribuzione, da prestare nelle seguenti attività:
a) ristrutturazione di edifici e di opere pubbliche;
b) pulizia e conservazione degli argini dei fiumi;
c) pulizia, conservazione e tutela del patrimonio boschivo ed in ogni altro settore, individuato dal giudice secondo indicazioni di legge ritenute utili.
B) Lavoro socialmente utile coatto intellettuale, inteso come impiego di energie intellettuali in lavori di pubblica utilità senza retribuzione, da prestare nelle seguenti attività:
a) attività di ricerca «a titolo di collaborazione» con gli incaricati dei vari organi pubblici;
b) attività didattica e formativa all'interno delle carceri ed in ogni altro settore, individuato dal giudice secondo indicazioni di legge, ritenuto utile.

Art. 2.

1. Il giudice dovrà stabilire, di volta in volta, se il lavoro socialmente utile coatto dovrà essere prestato dal reo nella forma «fisica» o «intellettuale», secondo i seguenti criteri:
a) la natura del reato commesso dal reo;
b) i titoli e le abilità possedute dal reo;
c) le capacità psico-fisiche.


Pag. 51



2. Il giudice non applicherà la sanzione dei lavori socialmente utili coatti ogni volta in cui il reo sia affetto da deficit, di natura psichica o fisica, accertati da apposita commissione medica, nominata nelle forme di legge, mediante parere vincolante e motivato.

Art. 3.

1. Relativamente agli articoli del codice penale: 572, comma 1; 644-bis; 591, comma 1; 427; 431, comma 1; 640; 314, comma 2; 318; 319; 323, comma 1 e 2; 348, comma 1 e 367: viene introdotta, alternativamente alla reclusione, la sanzione dei lavori socialmente utili da un minimo di due a un massimo di cinque anni.
2. Relativamente agli articoli del codice penale: 416; 416-bis; 640-bis; 571; 572, comma 2; 580; 591, comma 2; 628, comma 1; 629; 423; 426; 431, comma 2; 643; 644; 648; 305, comma 2; 306, comma 2; 314, comma 1; 368, comma 1: la sanzione penale viene costituita: da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni ripartiti nell'esecuzione per metà in reclusione e per metà in lavori socialmente utili coatti.

Art. 4.

1. Relativamente agli articoli del codice penale: 572, comma 3; 648-bis; 575; 628, comma 2; 630, comma 1; 430; 305, comma 1; 306, comma 1; 317; 368, comma 2 e 3: la sanzione penale viene sostituita: da un minimo di dieci a un massimo di venti anni alternati nell'esecuzione con quattro anni di reclusione e quattro anni di lavori socialmente utili coatti.
2. Relativamente all'articolo 630, comma 3, del codice penale 630, comma 3, la pena della reclusione viene sostituita come segue: sanzione penale complessivamente da un minimo di venti a un massimo di trenta anni, alternando nell'esecuzione per cinque volte la pena detentiva ai lavori socialmente utili coatti.

Art. 5.

1. Relativamente agli articoli del codice penale nn. 438, 439, 422, 577, la sanzione dell'ergastolo viene eseguita come segue: i primi dieci anni di reclusione seguiti da lavori socialmente utili coatti.
2. Resta in vigore la normativa sul reinserimento graduale del reo nella società compatibilmente con quanto disposto negli articoli precedenti.

La Spezia
Liceo Classico «Costa»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Prisca Benelli, Valeria Capochiani, Alessandro Filippi, Veronica Praia, Alberto Sassi:

«Prevenzione degli atti di pedofilia» (39)

RELAZIONE


Ogni giorno scorrendo le pagine dei quotidiani o ascoltando i notiziari alla radio e alla televisione, ci imbattiamo in notizie di cronaca che hanno per oggetto atti di violenza sessuale nei confronti di minori.
Non è possibile rimanere inerti di fronte a tale situazione: è necessario agire attraverso interventi legislativi per cercare di sanare questa piaga. Sappiamo tutti benissimo come sia difficile curarla, anche perché spesso chi compie codesti ignobili atti conduce una «apparente vita normale».
La cronaca ci insegna che i luoghi prediletti dagli adescatori sono le zone circostanti gli edifici scolastici e i mezzi pubblici che conducono i giovani da casa al luogo di studio e viceversa.
In una società come la nostra, dove sempre con maggior frequenza entrambi i genitori lavorano, e risulta comunque difficile se non impossibile accompagnare i figli a scuola, è necessario attuare delle strategie che tutelino nel miglior modo

Pag. 52


possibile l'incolumità dei minori anche durante questi momenti della giornata.
La nostra Costituzione all'articolo 2, esprime il principio della solidarietà sociale: ecco perché la collettività deve adoperarsi per contribuire alla soluzione di questo increscioso problema.
La proposta di legge in questione prende le mosse da questo principio costituzionale individuando, nelle associazioni di volontariato e in coloro che svolgono il servizio civile volontario sostitutivo, gli interlocutori privilegiati.
Inoltre la Convenzione internazionale relativa ai diritti del fanciullo adottata dalla Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, esorta le autorità competenti dei paesi membri ad attivarsi in via preventiva al fine di sviluppare una vera e propria politica di prevenzione per mezzo dell'informazione affinché la società cessi di essere complice per il suo lassismo dello sfruttamento sessuale dell'infanzia includendo anche, nei programmi scolastici di istruzione primaria e secondaria, informazioni indirizzate ai giovani, atte ad evitare i rischi di abuso e violenze sessuali.
Concludendo non è da sottovalutare l'economicità della presente proposta di legge in un periodo in cui le risorse finanziarie scarseggiano.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Con la presente legge viene istituita la figura del collaboratore alla sicurezza dei minori con funzioni di vigilanza e deterrenza nei confronti di chiunque, mediante lusinghe ed allettamenti, circuisca minori a scopo sessuale.
2. Vengono destinati a tale mansione coloro che prestano servizio civile in base alla legge n. 772 del 1972 e le associazioni di volontariato.
3. Il collaboratore alla sicurezza dei minori opera d'intesa ed in ausilio con le istituzioni scolastiche e le forze dell'ordine. Quest'ultime terranno corsi di formazione volti a preparare tale figura.
4. Al collaboratore alla sicurezza dei minori spetta individuare chiunque molesti all'entrata e all'uscita dagli edifici scolastici i minori, e informarne tempestivamente le forze dell'ordine.
5. Ad ogni scuola pubblica e privata, di grado superiore, viene attribuito almeno un collaboratore alla sicurezza dei minori ogni duecento alunni. Nelle scuole, pubbliche e private, di grado inferiore, tale rapporto collaboratore/alunni viene elevato a uno ogni cento.
6. Nei luoghi in cui si disponesse di un numero superiore di collaboratori alla sicurezza dei minori rispetto a quanto previsto al comma precedente, il collaboratore potrà essere adibito a tale funzione anche sui mezzi pubblici nelle ore e sulle linee maggiormente utilizzate dagli studenti.
7. I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno d'intesa con le aziende sanitarie locali, promuovono campagne informative e preventive nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei collaboratori alla sicurezza dei minori e di esperti quali rappresentanti delle forze dell'ordine, psicologi e medici.

Savona
Istituto Tecnico Nautico «L. Pancaldo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Bruno Borra, Stefano Bortolotti, Alessandro Mallarini, Helmy Servetto, Jonathan Siccardi:

«Modifiche al Codice della Navigazione» (40)

RELAZIONE


I diplomati nautici di coperta e di macchina, da circa dieci anni, non hanno

Pag. 53


molte possibilità di intraprendere la carriera di ufficiale nella Marina Mercantile. Infatti la figura dell'allievo ufficiale è stata cancellata dalla quasi totalità delle tabelle di armamento delle navi nazionali, rendendo di fatto impossibile l'avviamento alla pratica professionale. La legislazione attuale prevede che per diventare ufficiale responsabile di una guardia si siano maturati diciotto mesi di navigazione, dei quali almeno sei da allievo ufficiale. Con la nuova normativa STCW 95 è previsto che la navigazione necessaria passi dai diciotto ai dodici mesi, dei quali sempre sei da allievo ufficiale.
Le compagnie di navigazione che imbarcano allievi sono poche e per ottenere l'imbarco occorre essere in possesso delle certificazioni professionali di base, cioè aver superato il corso di sopravvivenza ed il corso antincendio. Gli armatori pretendono che gli allievi possiedano tutti i brevetti, in modo che essi possano rimanere nella compagnia e ricoprire le qualifiche superiori, man mano che gli ufficiali più anziani giungano in età pensionabile.
Il diplomato nautico però deve provvedere da solo a mettersi in regola con le certificazioni; in Italia vi sono pochi centri specializzati ai quali rivolgersi per frequentare i corsi e molto spesso essi sono conosciuti soli da pochi. Senza contare poi che il costo di detti corsi è complessivamente elevato e che la rimborsabilità dei medesimi è prevista dallo Stato soltanto fino al termine del 1998. L'onere, il disorientamento ed il disagio che ne seguiranno, potrebbero rappresentare elementi negativi per l'occupazione nel settore marittimo, imbarcato ed a terra, del nostro paese, nel quale è già drasticamente diminuito il numero degli ufficiali.
Il ruolo della Marina Mercantile è importante per tutte le nazioni e l'Italia, essendo circondata per i quattro quinti dal mare, deve darsi da fare in questo settore per evitare stallo e recessione.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina).


1. Il titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso e quello di aspi- rante capitano di macchina si conseguono dopo aver superato l'esame comprovante la preparazione e la maturità del marittimo. I requisiti per essere ammessi all'esame sono:
a) il possesso del diploma nautico (sez. capitani / sez. macchine) o diploma equipollente;
b) aver frequentato, dopo il conseguimento del diploma un corso di dodici mesi, di cui sei mesi operativi a bordo;
c) aver compiuto i venti anni di età.

2. Il corso dovrà essere organizzato dalle regioni, le quali dovranno anche farsi carico delle spese relative. In corso dovrà provvedere agli approfondimenti professionali e dovrà inoltre rilasciare ai partecipanti, che avranno superato i relativi corsi, le seguenti certificazioni internazionali richieste dalla STCW 95:
a) corso di sopravvivenza e salvataggio;
b) corso antincendio di base;
c) familiarizzazione petroliere;
d) familiarizzazione chimichiere;
e) familiarizzazione gasiere;
f) corso radar di base.

3. La commissione d'esame dovrà essere formata da:
a) un presidente, rappresentante del Ministero dei trasporti;
b) un commissario, rappresentante delle categorie professionali;


Pag. 54



c) un docente laureato di navigazione di ruolo nelle scuole statali, o un docente laureato di macchine di ruolo nelle scuole statali.

Art. 2.
(Titolo professionale di capitano di lungo corso e di capitano di macchina).

1. Il titolo professionale di capitano di lungo corso e quello di capitano di macchina si conseguono dopo aver superato l'esame comprovante la preparazione e la maturità del marittimo. I requisiti per essere ammessi all'esame sono:
a) il possesso del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di quello di aspirante capitano di macchina;
b) aver effettuato quarantotto mesi di navigazione, di cui trentasei mesi da ufficiale responsabile di una guardia;
c) aver frequentato un corso professionale della durata di un mese;
d) aver compiuto i ventitré anni di età.

2. Il corso professionale della durata di un mese dovrà essere organizzato sempre dalle regioni, analogamente al precedente. I frequentatori del corso, al termine di esso, dovranno ricevere le seguenti certificazioni:
A) per i capitani di lungo corso:
a) corso antincendio avanzato;
b) corso ARPA;
c) corso GMDSS;
B) per i capitani di macchina:
a) corso antincendio avanzato;
b) corso gas inerte;
c) corso COW.

Art. 3.

1. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate possono assumere il comando i possessori del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso e la direzione di macchina i possessori del titolo professionale di aspirante capitano di macchina, purché essi abbiano effettuato quarantotto mesi di navigazione di cui almeno trentasei mesi da ufficiale responsabile di una guardia.