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LAZIO

Frosinone (Veroli)
Liceo scientifico statale «G. Sulpicio»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Alessia Baglione, Laura Cellupica, Elisa Paoli, Mariangela Valeriani, Eugenio Velocci:

«Divieto di commercializzazione di gameti ed embrioni umani» (32)

RELAZIONE


La raggiunta possibilità di produrre embrioni «in vitro» suscita un groviglio di problemi e di preoccupazioni per uscire dai quali è necessario individuare un criterio che sia eticamente e giuridicamente solido e che sia, possibilmente, molto condiviso. La proposta qui presentata intende suggerire soluzioni coerenti.
Poiché la legislazione vigente, pur tutelando la vita umana dal suo inizio, non è in grado di determinare prassi comportamentali affidabili relativamente alle nuove tecnologie dell'ingegneria genetica e riproduttiva, l'obiettivo che si intende raggiungere è la formulazione di norme precise a protezione della vita umana prenatale e delle sue caratteristiche.
Limitarsi a considerare l'ipotesi di soppressione di embrioni o presupporne la libera producibilità significherebbe scontrarsi con l'impossibilità pratica di garantire il diritto alla vita di gran parte di essi (la stessa crioconservazione, tutt'altro che esente da rischi, non potrebbe comunque che dilazionare nel tempo il problema). Proprio per questo motivo appare indispensabile precludere a priori la producibilità dell'embrione votato a morire e dunque la producibilità di un embrione rispetto al quale non sia ex ante delineato un cammino che, senza porlo in alternativa ad altri embrioni, lo conduca normalmente alla nascita.
Ora che l'embrione umano rischia di divenire oggetto di esperimenti e manipolazioni, è urgente una disciplina legislativa decisamente restrittiva, perché c'è ancora tempo per evitare che le possibilità che la scienza mette a disposizione siano vere disponibilità e non servano invece per calpestare la dignità umana.
In questo quadro la proposta di legge si richiama alle ordinanze ministeriali del 5 marzo, 4 giugno e 4 settembre 1997 e vuole dare un chiaro segnale della necessità di un intervento legislativo che vada a tutelare il bene sommo della vita umana in fase prenatale evitando violazioni di princìpi fondamentali garantiti dalla Costituzione.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È vietata ogni forma di commercializzazione diretta e indiretta di gameti ed embrioni umani. È altrettanto vietata qualsiasi forma di manipolazione a scopo non terapeutico degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e crioconservati.

Art. 2.

1. È ammessa la procreazione assistita se praticata in strutture autorizzate dal Ministero della sanità.

Art. 3.

1. È punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da lire venti

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milioni a lire novanta milioni chi esegue sperimentazioni su embrioni per fini non terapeutici, aliena o cede a qualsiasi titolo embrioni, ovvero produce embrioni umani allo scopo di farne commercio.
Alla condanna per uno dei reati previsti nel presente articolo consegue l'interruzione dall'esercizio di una professione sanitaria.
Sono altresì nulli i contratti aventi per oggetto la cessione a qualsiasi titolo di gameti ed embrioni.

Art. 4.

1. La coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione deve obbligatoriamente chiederne l'impianto al direttore della struttura pubblica; in caso contrario sarà punibile con la multa da lire venti milioni a lire 40 milioni per evitare che ci siano embrioni abbandonati nei vari laboratori.
Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito a rinuncia scritta, motivata sull'impossibilità sopravvenuta, di chi li ha commissionati, gli embrioni sono adottabili e l'identità del bambino è tutelata ai sensi delle norme sull'adozione speciale (L. 4/5/1983 n. 184).

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Latina
Liceo scientifico statale «G. B. Grassi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Antonio Daniel Aquilino, Michele Operno, Antonella Orlando, Federico Rispoli, Chiara Vallati:

«Agevolazioni per le famiglie a basso reddito» (33)

RELAZIONE


Vi è esigenza di concretezza nel dovere attuare le enunciazioni di massima. Non è un mistero, infatti, che ancora oggi vengono attuate, in varie forme, discriminazioni, emarginazioni e violenze verso le categorie di cittadini che risultano più vulnerabili e indifese. Ciò che desta profondo sconcerto è che queste prevaricazioni vengano esercitate addirittura sui minori. L'esercito dei «piccoli schiavi» costretti a lavorare tra i 5 e i 14 anni è oggi, stimano le organizzazioni dell'ONU come l'UNICEF, di 250 milioni nel mondo. In Italia, sono attualmente 230.000 i minori che vengono sfruttati. Essi svolgono un'orario di lavoro di 10-12 ore e percepiscono un salario «in nero» di un terzo rispetto a quello di un adulto.
Abbiamo deciso di contribuire a combattere questa «piaga» con la presentazione di questa proposta di legge perché ci sentiamo molto vicini alla loro condizione. Siamo un gruppo di studenti di 15-16 anni e riteniamo essere coscienti che, alla nostra età, è già molto impegnativo lo studio che è un vero e proprio lavoro. Ma mentre esso aiuta alla crescita intellettuale, morale, civica, di sanità fisica e di preparazione teorica ai futuri lavori (in base agli indirizzi di studio), altra cosa è il dover lavorare già a questa età o anche prima, con prestazioni fisiche che risultano logoranti e che inibiscono, spesso, una pur minima preparazione culturale.
Ci sembra già di sentire le voci di voi parlamentari che replicano: «Che ingenui, non conoscono la Costituzione!» Invece no, la conosciamo! Ed è proprio per questo che ci sentiamo in dovere di contribuire per quanto possiamo ad attuarla concretamente. Ci riferiamo qui, precisamente, all'articolo 31 che afferma la tutela della famiglia, a maggior ragione, quindi, delle famiglie con problemi economici, e in cui, magari, non vi è il padre o la madre. Ci sembra che tale articolo della Costituzione non abbia trovato applicazione con leggi adeguate, in grado di tutelare le famiglie. Usiamo, allora, le risorse economiche dello Stato per attuare

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la nostra proposta e per non lasciare nel vago e nell'irrealizzato ciò che è scritto nella nostra Costituzione.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Si attua l'articolo 31 della Costituzione, che contempla l'agevolazione delle famiglie che vivono in condizioni economicamente precarie, o che hanno figli a carico, con le presenti disposizioni di legge.
Tutte le norme sino ad ora in vigore sono abrogate dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

1. Per le famiglie con reddito annuo inferiore a lire 20.000.000, lo Stato promuove, con il ricorso alle casse e ai capitoli predisposti con apposite disposizioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sussidi e provvidenze così determinati:
a) lire 2.400.000 annue per il coniuge convivente che non lavora;
b) lire 1.800.000 annue per il primo figlio;
c) lire 2.400.000 annue per il secondo figlio;
d) per ogni ulteriore figlio l'aumento sarà sempre di lire 720.000 annue;
e) ogni familiare convivente e a carico usufruisce del 70 per cento del sussidio fornito al coniuge che non lavora.

Art. 3.

1. Alle famiglie con reddito annuo compreso fra lire 20.000.000 e lire 25.000.000, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 2 determinati in misura dell'80 per cento per ogni singola voce.

Art. 4.

1. Alle famiglie con reddito annuo compreso fra lire 25.000.000 e lire 35.000.000 si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 2 determinati in misura del 70 per cento per ogni singola voce.

Art. 5.

1. In accordo con le norme costituzionali sul diritto allo studio e con la legge che prolunga l'obbligo scolastico fino a 16 anni, si determinano i seguenti criteri:
a) il rimborso dell'IVA per ogni spesa di acquisto di libri e di beni e strumenti per l'attività scolastica;
b) la istituzione di borse di studio per singole scuole e singoli istituti con la proporzione di una borsa di studio ogni cento alunni del valore di lire 500.000;
c) gli alunni che vengono promossi con la media decimale dall'otto in su, ottengono un premio di lire 200.000 oltre alla iscrizione gratuita; gli alunni che vengono promossi con la media decimale del sette, ottengono la riduzione delle tasse d'iscrizione del 15 per cento.

Rieti (Passo Corese)
Istituto tecnico commerciale

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valeria Caldarola, Angela Casella, Elisabetta Casella, Alessandra Iacoboni, Michela Silvi:

«Deduzioni fiscali per l'acquisto di materiale educativo» (34)

RELAZIONE


Il calo di vendite relativo ai beni volti all'accrescimento culturale dei giovani (libri, enciclopedie, abbonamenti a riviste,

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eccetera) e le difficoltà incontrate in numerosi istituti scolastici per il raggiungimento del numero necessario alla attuazione dei viaggi di istruzione, ci hanno spinto ad analizzare il suddetto problema.
Pertanto proponiamo l'approvazione di una disposizione integrativa all'articolo 10 del T.U. delle imposte dirette (decreto legislativo del 22 febbraio 1996 n. 917), finalizzata alla detrazione delle spese sostenute dalle famiglie per la crescita culturale dei figli. Riteniamo, infatti, che il progresso economico e sociale di uno Stato si basi sul livello culturale presente sul suo territorio e che la cultura vada incentivata con ogni mezzo. Grazie a questa nostra proposta si potrà, quindi, realizzare la piena attuazione del principio di eguaglianza sostanziale previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.
I giovani, inoltre, verranno maggiormente educati alla legalità, attraverso la richiesta delle fatture e ciò porterà ad una diminuzione della evasione fiscale. Si determinerà, poi, un aumento della domanda dei beni oggetto della presente proposta, che porterà ad una conseguente crescita del mercato. Pertanto riteniamo giusto che il Parlamento accolga tale proposta, così come è giusto che i giovani possano crescere culturalmente liberi dal timore di gravare sulla situazione economica della propria famiglia.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Ulteriori oneri deducibili).


1. Dal reddito complessivo, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, si deducono i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) spese per l'acquisto di beni (libri, abbonamenti a riviste, enciclopedie, computer, abbonamenti ad Internet) volti all'accrescimento culturale dei giovani, di età compresa fra i cinque ed i ventotto anni e spese per visite guidate e viaggi di istruzione organizzati dalle scuole di ogni ordine e grado nella misura del 25 per cento dell'importo dell'onere complessivo.

Roma
Istituto «Vittoria Colonna»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Serena Amendola, Antonella Basili, Patrizia Bencivenghi, Francesca Di Donato, Silvia Iafrancesco:

«Istituzione dei gruppi di volontariato di protezione civile negli istituti di scuola media superiore» (35)

RELAZIONE

La proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione tende a diffondere una vera e propria cultura della protezione civile partendo dagli istituti scolastici.
I recenti eventi calamitosi verificatisi nelle Marche e nell'Umbria hanno evidenziato, ancora una volta, le difficoltà di interventi locali di protezione civile, talvolta un minimo di conoscenza, nello specifico settore, può attivare processi di grande importanza: uno sgombero di immobili organizzato senza panico, i primi interventi di cura e soccorso possono determinare non solo la salvezza di vite umane ma la consapevolezza di poter affrontare situazioni di emergenza con rapidità ed efficacia.
L'esperienza di altri paesi, anche europei, ci porta a credere che proprio dal mondo della scuola debba partire una formazione culturale che spinga a recuperare i ritardi che pure esistono nella pubblica amministrazione. Il poter considerare l'attività e la formazione di protezione civile come materia complementare negli orari scolastici è anche occasione

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attiva di partecipazione al grande «sistema» del volontariato. Crediamo che lo strumento legislativo proposto possa essere anche di stimolo a quanti, non certo pochi, si sono posti il problema di come partecipare a momenti difficili nella vita delle comunità locali.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In ogni istituto di scuola media superiore può essere istituito un gruppo di volontariato di protezione civile cui potranno partecipare sia gli studenti che il personale docente e non.
La costituzione del gruppo di protezione civile viene ufficializzata tramite il capo di istituto che assumerà la responsabilità direttamente o la delegherà ad un docente appositamente individuato.
L'attività di protezione civile potrà essere inserita nell'orario scolastico come materia complementare.

Art. 2.
(Attività esterna di protezione civile).

1. I gruppi di protezione civile di cui all'articolo 1 potranno convenzionarsi per svolgere attività esterne alla scuola con gli enti locali cui dovranno far carico le spese assicurative.

Viterbo (Località Mazzocchio - Vetralla)
Istituto tecnico commerciale e per geometri «Pietro Canonica»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Canenzi, Riccardo Braccini, Marco Mariani, Ylenia Salvi, Naike Toomey:

«Prevenzione dell'inquinamento» (36)

RELAZIONE


Questo fenomeno è meglio definibile come l'alterazione indesiderata delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'aria, dell'acqua e del suolo che può e potrà essere pericolosa per la vita umana e di altre specie. L'inquinamento è causato dall'introduzione nell'ambiente di sostanze contaminanti, nocive sia per la loro intrinseca tossicità sia perché immesse in dosi eccedenti la naturale capacità di auto-depurazione degli ecosistemi. Le sostanze inquinanti sono residui o sottoprodotti dell'attività industriale (produzione di energia e di beni di consumo), agricola (uso di fertilizzanti e pesticidi, deiezioni animali) e rifiuti biologici civili. Le cause di fondo del fenomeno dell'inquinamento sono da collegare a vari fattori intrecciati, tra cui: la crescita demografica e la progressiva ed esasperata concentrazione della popolazione urbana, il corrispondente aumento dei bisogni cui fa riscontro un aumento esplosivo della produzione di beni di consumo. Le sostanze inquinanti introdotte nell'ambiente in modo continuativo e incontrollato agiscono negativamente sul ritmo di crescita e sullo stato di salute delle specie viventi e interferiscono con le catene alimentari, questi effetti, sommandosi alla distruzione fisica degli habitat naturali provocata dall'uomo (attraverso la deforestazione, l'alterazione idrogeologica del territorio, l'espansione di insediamenti urbani e industriali) ha finito per intaccare l'integrità della biosfera in numerosi punti, compromettendo la qualità dell'esistenza dell'uomo stesso, che alla biosfera è intimamente legato.

Inquinamento dell'aria

La fonte di gran lunga più importante dell'inquinamento dell'aria è rappresentata dai processi di combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturali), operati nelle centrali termoelettriche, nei motori degli autoveicoli funzionanti a benzina e gasolio, negli impianti di riscaldamento domestico, negli

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impianti termici industriali e negli inceneritori di rifiuti solidi. Gli inquinanti-atmosferici sono costituiti da gas/vapori e da particelle liquide o solide sospese. Gli effetti principali sono le piogge acide, l'effetto serra, riduzione dello strato di ozono.

Inquinamento del suolo

Le cause di inquinamento del suolo sono in parte le stesse che interessano l'aria (inquinanti atmosferici che ricadono sul terreno) e le acque (fertilizzanti insetticidi ed erbicidi, acque irrigue contaminate), in parte specifiche, legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque. Gli effetti più gravi dell'inquinamento del suolo sono legati alla perdita di fertilità e alla predisposizione all'erosione accelerata (rischio di desertificazione). Ultimamente si sono riscontrati dei miglioramenti ad esempio la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica ed il divieto di consumare gas contenenti cloro fluoro carburi, dannosi per l'ozono; si sono riscontrati lievi miglioramenti anche nelle acque marine. Nonostante tutto però, i corsi d'acqua sono rimasti fogne a cielo aperto in quanto in essi vengono riversati i sopraelencati materiali di rifiuto. Per il verde la peggior minaccia sono le piogge acide determinate dai gas di scarico automobilistici. A seguito di quanto sovraesposto si propone di:
favorire la produzione di auto con bassa emissione di fumi inquinanti;
favorire l'utilizzo dei mezzi di uso pubblico diminuendo il prezzo del servizio;
favorire gli acquisti di impianti non inquinanti per le industrie di ogni settore produttivo;
aumentare il numero dei raccoglitori dei rifiuti differenziati in maniera da avere una migliore dislocazione sul territorio nazionale.

Inquinamento delle acque

Le principali cause di inquinamento delle acque sono legate all'attività urbana (scarichi domestici o liquami civili raccolti nella rete di fognature), industriali (scarichi dei residui delle più varie lavorazioni) e agricola (liquami degli allevamenti zootecnici; fertilizzanti, sparsi su terreno e trascinati nei corsi d'acqua per dilavamento ad opera delle piogge).

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È vietata l'emissione di sostanze inquinanti dalle fabbriche e dai mezzi di trasporto. I trasgressori saranno puniti con sanzioni di tipo civile, penali e amministrative.

Art. 2.

1. I mezzi di trasporto ad uso pubblico saranno aumentati a cura delle amministrazioni locali e anche i loro tragitti ampliati per favorire gli spostamenti dei cittadini senza l'ausilio del mezzo privato altamente inquinante.

Art. 3.

1. Le fabbriche che usano sostanze poco inquinanti o ecologiche nella loro produzione, avranno diritto a benefìci fiscali sull'acquisto di capitale fisso nonché su quello circolante (se ecologici o poco inquinanti ovviamente). Tali benefìci saranno successivamente determinati con decreto ministeriale da emanare a cura del Ministero delle finanze.

Art. 4.

1. Nelle città e nei paesi dovranno esserci un maggior numero di raccoglitori per materiali riciclabili, per dare così la

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possibilità a tutti di usufruirne. Tale intensificazione di raccoglitori ecologici sarà fatta a cura delle amministrazioni provinciali, le quali dovranno capillarmente distribuire i raccoglitori di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Saranno applicate sanzioni (di tipo civile, penale e amministrativo) ai produttori e ai consumatori di sostanze contenenti CFC (cloro fluoro carburi) dannosi per l'ozono. Tali infrazioni saranno inflitte dalla polizia amministrativa al servizio dei comuni.