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FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia (Monfalcone)
Liceo Scientifico Statale «Michelangelo Buonarroti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Selena Bolatti, Andrea Gulli, Chiara Costan Zovi:

«Norme per l'inserimento degli extracomunitari nelle scuole secondarie superiori» (26)

RELAZIONE

È particolarmente difficile l'inserimento dei giovani extracomunitari nella scuola secondaria superiore; infatti, assolto l'obbligo scolastico in Italia o nei loro paesi d'origine, possono essere facilmente indirizzati da necessità economiche e dalla volontà delle famiglie stesse, ad entrare direttamente nel mondo del lavoro. Inoltre l'età precoce può esporli al rischio dello sfruttamento o, peggio, all'avvio di attività illegali o malavitose. Per i precedenti motivi, riteniamo sia opportuno sostenere i ragazzi in questione, nella fascia dai quattordici ai diciott'anni, con sussidi sul piano economico consistenti in: borse di studio annuali, riduzione delle tasse d'iscrizione, fornitura gratuita di libri di testo, o almeno di parte di essi, e sostegno all'inserimento nella comunità italiana gestito da giovani laureandi in attesa di lavoro con ore pomeridiane per l'apprendimento della lingua italiana.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Come incentivo allo studio:
a) sono istituite borse di studio annuali;
b) sono ridotte in misura proporzionale al reddito familiare i costi scolastici (tasse e libri di testo).

2. Sono inserite ore pomeridiane di insegnamento della lingua italiana gestite da giovani insegnanti in attesa di lavoro o laureandi.

Gorizia
Liceo Ginnasio Statale con lingua d'insegnamento slovena «P. Trubar»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

David Bednarich, Katja Voncina:

«Norme per la prevenzione dell'uso di droghe leggere» (27)

RELAZIONE

La piaga della droga richiede da parte del legislatore una maggiore attenzione non solo per limitare e debellare il consumo e lo spaccio degli stupefacenti, bensì anche per rimuovere le condizioni familiari e sociali che possono spingere a cercare aiuto nella droga.
La nostra attenzione si è concentrata sul sempre maggiore consumo delle cosiddette droghe «leggere» (esempio marijuana ed ecstasy) e sulla giovanissima età dei consumatori. Sulla base di esperimenti medici ci siamo convinti che la definizione «droga leggera» sia assolutamente fuorviante. Infatti, le conseguenze dell'assunzione di tali sostanze stupefacenti possono essere molto serie, tali da compromettere sia l'integrità fisica che l'equilibrio psichico dei soggetti (eccessiva euforia, perdita di equilibrio, tachicardia, collasso, in casi estremi anche la morte). L'uso di queste sostanze può indurre alla dipendenza da droghe «pesanti», inoltre la necessità di procurarsi i soldi per gli stupefacenti spesso spinge i giovani a commettere atti illeciti. Molti giovani si avvicinano al mondo della droga per curiosità, altri per problemi di adattamento oppure per il desiderio di essere accettati nel gruppo che fa già uso regolare di stupefacenti. Purtroppo non sempre

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le famiglie sono in grado di offrire un sostegno adeguato in tali situazioni. Perciò si rende necessaria la presenza costante nelle scuole dello psicologo, che sappia individuare ed aiutare i soggetti a rischio prima che la situazione precipiti, oppure favorire il recupero di chi già assume droghe.
Oggi si tenta il recupero nelle comunità terapeutiche, che però al momento accolgono solo i consumatori di droghe pesanti. Pertanto, nel caso di consumo di droghe leggere, proponiamo una normativa basata sul modello statunitense che prevede l'obbligo per il soggetto di dedicare un periodo di tempo ai lavori socialmente utili (volontariato negli ospedali, collaborazione con le biblioteche, lavori di pulizia).

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Si auspica una campagna informativa sulle sostanze stupefacenti che abbracci tutti i mass-media (stampa, televisione, radio, Internet).
2. Il messaggio informativo deve essere strutturato in modo tale da risultare comprensibile anche agli studenti delle prime classi della scuola media.

Art. 2.

1. Le istituzioni scolastiche provvedono ad organizzare degli incontri informativi con i genitori e gli alunni; questi incontri vengono coordinati da persone qualificate.
2. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, inoltre, a garantire presso ogni istituto la presenza in organico di psicologi in numero proporzionato agli alunni iscritti.

Art. 3.

1. Le regioni ed i comuni istituiscono dei centri di accoglienza destinati a chi fa uso di droghe leggere. Questi centri o comunità terapeutiche coordinano i tempi e le attività da dedicare ai lavori socialmente utili.

Pordenone (Sacile)
IPSSCTS «F. Flora»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Elisa Greco Gambino, Alessandra Rizzo, Jessica Torregrossa, Elisa Zaia, Luca Zanchetta:

«Istituzione di un finanziamento per la prosecuzione degli studi denominato "Debito d'onore"» (28)

RELAZIONE


La frequenza di una scuola superiore spesso comporta per le famiglie degli allievi pesanti disagi economici uniti a mancati introiti o alla procrastinazione di essi nel tempo.
La necessità, quindi, di entrare al più presto nel mondo del lavoro e l'illusione di facili guadagni sono spesso, per molti, di impedimento alla crescita culturale che essi otterrebbero proseguendo gli studi e sono di fatto in contrasto con gli articoli nn. 3, 9, 34 della Costituzione che, riconoscendo il diritto all'eguaglianza economica e sociale, devono garantire a tutti lo sviluppo culturale e la possibilità di frequentare la scuola.
Siamo consapevoli che la riforma dei cicli scolastici apporterà notevoli cambiamenti, ma senza opportuni interventi economici, in concreto, per gli studenti la sostanza del problema finanziario non cambierà.
Proponiamo pertanto che lo Stato costituisca a titolo sperimentale un fondo per finanziare gli studenti meritevoli, che intendano frequentare i bienni post-qualifica negli istituti professionali. Si propone che tale fondo, da restituirsi dilazionato nel tempo a tassi di interesse agevolati, una volta che l'allievo abbia

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terminato il ciclo di studi e si sia inserito nel mondo del lavoro, venga denominato «debito d'onore», perché basato sulla garanzia personale di chi, cittadino a pieno titolo, abbia voluto migliorare se stesso per migliorare il proprio paese.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Istituzione del fondo denominato «debito d'onore»).

1. È istituito, a titolo sperimentale, a partire dall'anno scolastico 1998/99 un fondo finalizzato al finanziamento della prosecuzione degli studi per gli allievi più meritevoli denominato «debito d'onore».
2. Tale fondo viene destinato agli allievi che desiderino frequentare i corsi post-qualifica negli istituti professionali.
3. Gli allievi destinatari sono individuati indipendentemente dal reddito famigliare tra coloro che ne facciano domanda entro il terzo anno di frequenza alla scuola professionale, purché venga dato parere favorevole dal consiglio di classe, sulla base del profitto dei precedenti anni scolastici e della regolarità del curriculum studiorum.

Art. 2.
(Modalità di richiesta e restituzione).

1. È autorizzata la relativa spesa globale da parte dello Stato da determinarsi su proiezione statistica.
2. L'allievo avrà la possibilità di chiedere il finanziamento di una somma variabile, ma comunque non superiore a lire 3.000.000 l'anno, indicizzati al costo della vita. All'atto della richiesta l'allievo dovrà sottoscrivere un piano di rimborso che partirà sei mesi dopo l'inizio dell'attività lavorativa a tassi di interesse inferiori del 30 per cento rispetto al tasso legale corrente al momento della restituzione. Per l'allievo minorenne sarà obbligatoria la controfirma dei genitori o del tutore.

Art. 3.
(Reperimento dei fondi).

1. I fondi vengono reperiti nel modo seguente:
a) attraverso l'offerta di un'opzione aggiuntiva o alternativa alle attuali in merito alla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF da parte dei cittadini contribuenti;
b) attraverso il finanziamento da parte di Istituti di Credito presso i quali lo Stato funga da garante e si accolli eventuali rischi.

Trieste
Istituto Tecnico Statale per Geometri «Max Fabiani»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Cristina Bonazza, Davide Bucci, Cristina Colussi, Daniela Diminich, Davide Umari:

«Innovazioni di parti comuni di proprietà di un condomino» (29)

RELAZIONE


In base all'articolo 1120 del codice civile i condomini possono disporre innovazioni alle parti comuni dell'edificio in base alla maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 1136.
È noto però che alcune parti comuni possono essere di proprietà di un solo condomino, esempio i portoni d'entrata dei locali d'affari e le vetrine. Ora, in base alla legislazione vigente, se un condomino vuole apportare innovazioni su una di queste parti deve chiedere l'autorizzazione

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agli altri condomini, autorizzazione che, non poche volte, per svariati motivi viene negata.
In questo modo il condomino in questione vede venir meno quello che è il suo diritto di proprietà. Esempio: un condomino che voglia trasformare il suo locale d'affari in box e per far ciò debba allargare il foro d'entrata potrà presentare il progetto alla «commissione edilizia del comune» solo previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e non è detto che riesce ad ottenerla. Riteniamo quindi di aggiungere un articolo al codice civile che tenga conto di questo problema.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Qualora un condomino abbia da apportare innovazioni alle parti comuni e queste siano di sua esclusiva proprietà e di suo uso esclusivo, questi potrà chiedere l'autorizzazione solo agli uffici competenti e non agli altri condomini.

Art. 2.

1. I condomini non potranno porre veto ai lavori se il condomino in questione dimostra che le innovazioni servono a migliorare l'uso della proprietà stessa.

Art. 3.

1. Tali innovazioni non dovranno comunque essere contrarie al comma 2 dell'articolo 1120.

Trieste
Istituto Tecnico C. G. «Ziga Zois»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Valentina Battigelli, Sabrina Bukavec:

«Modifiche alla normativa sull'adozione» (30)

RELAZIONE


Le famiglie che vorrebbero adottare un minore sono in costante aumento, esse però incontrano notevoli difficoltà per ottenere il nulla osta all'adozione da parte del tribunale competente. Le indagini per stabilire le condizioni economiche, finanziarie e sociali della famiglia sono lunghe e spesso molto stressanti per la coppia che vorrebbe adottare un minore. Abbiamo rilevato che tra il momento della presentazione della domanda ed il suo accoglimento passano anche degli anni. Quest'intervallo di tempo dovrebbe essere più breve e le indagini meno stressanti e dovrebbero però essere sufficienti a garantire una certa sicurezza agli organi competenti. Proponiamo, inoltre, che la possibilità di adottare un minore venga estesa anche ai singles o alle coppie non sposate che potrebbero offrire al minore più calore di un orfanotrofio visto che le aspettative di vita si sono notevolmente elevate. Pretendiamo che venga abolita l'obbligatoria differenza di età tra il minore e la coppia che lo vorrebbe adottare.
Tutto ciò porterebbe ad una diminuzione della criminalità poiché un bambino che non è mai stati amato non è in grado di provare questo sentimento.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Viene abolita la differenza di età di quarant'anni prevista dalla normativa in vigore e il compito di determinare l'idoneità di una persona anche in merito all'età che spetta ai servizi sociali.

Art. 2.

1. Sono possibili le adozioni da parte dei singles o di coppie non sposate.

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Art. 3.

1. Lo stato economico, finanziario e sociale della coppia o del singolo, che intendono adottare un minore, va verificato dai competenti servizi sociali.

Art. 4.

1. Il nulla osta all'adozione o la dichiarazione di non idoneità va comunicata agli interessati entro un anno dalla presentazione della domanda.

Udine (Gemona)
Istituto Tecnico C. G. «G. Marchetti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Matteo Anzil, Elisa Cavalo, Jodi Molaro, Francesco Vidoni, Stefania Zuccolo:

«Norme relative alla concessione della patente di guida ai minori» (31)

RELAZIONE


Premesso che la maggiore età si raggiunge a diciotto anni e che l'attuale stato della civile convivenza porta i giovani ad una più precoce maturazione e consapevolezza, è opportuno che la patente di guida venga concessa dall'età di sedici anni e non più a diciotto in quanto l'autonomia nella mobilità individuale costituisce elemento indispensabile per una maggiore realizzazione personale.
Inoltre, è opportuno che vengano istituite quattro ore mensili negli ultimi due anni nelle scuole medie di primo grado e cinque ore mensili nelle scuole medie di secondo grado, in materia di educazione stradale che verranno inserite nei programmi delle scuole pubbliche.
Questi interventi dovranno essere effettuati da esperti esterni, operatori del settore, quali, ad esempio, vigili urbani, polizia stradale e funzionari di prefettura.
Sarà utile stabilire un limite per il quale i ragazzi dai sedici ai ventuno anni possano guidare solo veicoli che non superino la velocità massima di 130 Km/h.
In caso di incidente provocato dal guidatore con età inferiore ai ventuno anni è opportuno rendere obbligatoria la frequenza di un corso di rieducazione comprendente la visione di filmati inerenti le conseguenze di incidenti e un successivo esame per la revisione della patente.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Si ha la facoltà di ottenere la patente a sedici anni (fermo restando che la capacità di agire si acquisisce al diciottesimo anno di età).

Art. 2.

1. Sono obbligatori interventi di educazione stradale negli ultimi due anni delle scuole medie di primo grado e nel biennio delle scuole medie di secondo grado. Nelle scuole medie di primo grado le ore mensili obbligatorie di educazione stradale sono quattro mentre nelle scuole medie di secondo grado sono cinque.

Art. 3.

1. Le lezioni di educazione stradale devono essere tenute da esperti esterni, operatori del settore, vigili urbani, polizia stradale e funzionari di prefettura.

Art. 4.

1. Fino al compimento del ventunesimo anno di età possono guidare solo veicoli che non superino la velocità massima di 130 Km/h.

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Art. 5.

1. I patentati tra i sedici e ventuno anni che abbiano provocato incidenti sono tenuti a seguire delle lezioni rieducative presso istituti autorizzati e specializzati che comprendono la visione di filmati inerenti le conseguenze degli incidenti stradali.