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EMILIA ROMAGNA

Bologna
Istituto Tecnico Commerciale «Elisabetta Renzi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Simone Antonini, Elena Bocchia, Stefania Brunelli, Marco Milani, Lorenzo Pieragostini:

«Modifica della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza» (17)

RELAZIONE


L'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza ha posto in luce, pur nella necessaria e prioritaria tutela della salute psicofisica della donna, il problema del diritto alla paternità.
Occorre riconoscere al partner il diritto di esprimere il proprio parere affinché la scelta di interrompere la gravidanza sia, possibilmente, condivisa dai potenziali genitori attraverso la riformulazione dell'articolo 4 legge 22 maggio 1978, n. 194.
Per quanto concerne l'inquadramento normativo della materia occorre citare anche gli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, uguaglianza formale e sostanziale, tutela della salute).

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è così riformulato:
«Art. 4. - Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psicofisica in relazione o al suo stato di salute, o alle condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico (...) e se fornisce volontariamente i dati del partner, questi ha diritto di essere sentito e di esprimere il suo consenso.

Ferrara (Codigoro)
Liceo Scientifico Statale «T.L. Civita»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Silvia Camattari, Giulia Dalla Torre, Ingrid Romanini, Federica Vecchiattini, Annalisa Veronesi:

«Legge quadro per la bioarchitettura nelle scuole» (18)

RELAZIONE


L'architettura e l'urbanistica sono le operazioni che più estensivamente incidono sul territorio e che condizionano, direttamene e indirettamente, la qualità della vita, con effetti sul singolo e sulla collettività. La bioarchitettura è la scienza che mette in relazione le tecniche e i materiali edilizi con l'esigenza primaria di tutela della salute, per una più compiuta realizzazione del concetto di «stato sociale». Ciò anche al fine di conseguire il vantaggio della riduzione dei costi sociali legati alle spese sanitarie necessarie a far fronte all'aumento di alcune patologie tra cui, in particolare, le malattie dell'apparato respiratorio, riniti, allergie e micosi. La presente proposta intende, tra l'altro, mettere in relazione una scienza nuova, appunto la bioarchitettura, con meteriali e modi di progettare antichi legati all'architettura locale tradizionale, alla conoscenza del luogo in cui si vive, ad un patrimonio di risorse che contiene in sé buona parte delle risposte alle problematiche trattate. Al contrario, negli ultimi anni sono stati utilizzati materiali che, a causa di alcuni procedimenti di lavorazione, contengono significative percentuali di radioattività.
Inoltre in alcune resine sono presenti formaldeide e benzene, entrambi altamente tossici.
In relazione alle peculiarità del territorio e alle specifiche caratteristiche climatiche, le regioni emaneranno le leggi ed i regolamenti necessari all'attuazione dei seguenti principi.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. I nuovi edifici scolastici saranno realizzati con i materiali tradizionali legati alla cultura del luogo e caratterizzati da ampia possibilità di recupero e riciclo, in osservanza del decreto 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Al fine di un più efficace sfruttamento della luce e del calore solare, le aule saranno esposte a est, sud-est. Si preferiranno, ove possibile, lampade ad incandescenza, con sistemi atti a sfruttare il calore da queste prodotto.
3. Sulle strutture interne ed esterne saranno applicati pannelli in materiali che contrastino la formazione di muffe, con utilizzo di colle atossiche e intonaco a base di calce. È vietato l'utilizzo sulle pareti di prodotti non traspiranti o di teli vinilici.

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4. Per la pulizia degli edifici scolastici saranno utilizzati esclusivamente prodotti non tossici. In ogni struttura scolastica sarà attivata la raccolta differenziata dei rifiuti.
5. Le fonti elettricamente inquinanti saranno posizionate in modo tale da evitare una ravvicinata esposizione delle persone ai campi elettrici; in alternativa si utilizzeranno appositi cavi schermati.

Forlì
Liceo Classico «Morgagni»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Francesco de Rosa, Francesca Fiorentini, Marisa Macchini, Dina Vitali, Michele Zagnoli:

«Norme relative a Internet per la tutela delle fascie giovanili» (19)

RELAZIONE

Sentiamo la necessità di presentare alla vostra attenzione il problema della mancanza di regolamentazione relativa alla rete mondiale di elaboratori, nota come Internet.
Nel rispetto della libertà di informazione e di espressione, contemplata nell'articolo 21, comma 1, della Costituzione, riteniamo che non esiste regolamentazione precisa ed efficace sul materiale che circola in rete. Basti pensare che sono stati individuati siti a libero accesso, in cui sono riportate immagini utilizzate per la prostituzione; è stato inoltre identificato un sito in cui si indicano minuziosamente i procedimenti per la fabbricazione in casa di sostanze stupefacenti e in particolare ecstasy.
I minori possono raggiungere tali siti casualmente o dietro minime indicazioni di adulti male intenzionati. Considerando che 8.500.000 bambini passano mediamente tre ore e mezzo davanti al computer o al televisore e che per la loro giovane età non sono ancora in grado di catalogare tutte le informazioni che giungono al loro cervello, affinché giunga loro un'informazione più filtrata, sono necessarie alcune norme che regolamentino il materiale che ciascun utente può porre su Internet; è indispensabile, inoltre, l'introduzione di codici o forme di controllo per i cosiddetti siti «caldi». Le norme che proponiamo hanno lo scopo di prevenire una insidiosa e pericolosa informazione che potrebbe intaccare l'integrità e la formazione psicologica dei giovani.
Consapevoli, tuttavia delle enormi potenzialità dello strumento in questione, appare fondamentale diffonderne l'uso, attraverso incentivi di vario genere, soprattutto come strumento di cultura e servizio.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Fatto salvo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, giusta l'articolo 21, comma 1, della Costituzione, è fatto divieto promuovere siti Internet per:
a) diffusione di materiale pornografico;
b) istigazione al consumo, produzione, spaccio di sostanze stupefacenti;
c) istigazione «alla violenza» e a commettere reati.

Art. 2.

1. Per il rispetto dell'articolo 1, vengono conferiti all'autorità garante per Tele Com e Radio Diff poteri di:
a) vietare l'installazione di siti di cui all'articolo 1;

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b) richiedere documentazione comprovante le finalità lecite del sito;
c) autorizzare, eventualmente, la diffusione di immagini o informazioni pornografiche, o comunque non coerenti con la morale, in orari notturni, con codici d'accesso, vietandone l'uso ai minori, nel rispetto delle stesse norme vigenti per l'editoria, la cinematografia, la televisione;
d) imporre a chi gestisce siti web, dai contenuti riservati a un pubblico adulto obbligo di segnalazione visiva e acustica, secondo le modalità ritenute più opportune.

Art. 3.

1. Fatto riferimento all'articolo 9 della Costituzione, si delega il MPI ad emanare un regolamento che preveda l'introduzione di corsi per studenti e docenti della scuola media superiore sull'uso corretto della rete Internet in orario extra scolastico, in alternativa col medesimo decreto, potrà essere previsto l'inserimento dell'insegnamento delle nuove tecnologie di informatica fra le materie curricolari dell'area scientifica.

Art. 4.

1. Si fa obbligo ai media di informazione pubblica di Stato di promuovere l'utilizzo corretto di Internet come mezzo di informazione per il lavoro, la cultura, i servizi.

Art. 5.

1. Fra tutti coloro che diffondono siti culturali sono previsti sgravi fiscali delle imposte sui redditi della misura del 50 per cento del costo dell'abbonamento. Si considerano siti culturali quelli riguardanti:
a) musei ed opere d'arte;
b) università e Istituti di ricerca;
c) preparazione d'esami di maturità e università;
d) volontariato;
e) concorsi di pubblico impiego;
f) lavoro.

Art. 6.

1. Si fa obbligo di istituire un numero verde per la segnalazione alle autorità competenti di trasgressioni e abusi relativi alle norme suddette.

Art. 7.

1. Nei casi di inosservanza delle norme suddette è inflitta la sanzione di oscuramento del sito; per le violazioni successive alla prima vengono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie di lire 1 milione ciascuna.

Modena (Finale Emilia)
Istituto Tecnico Agrario «I. Calvi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Matteo Dondi, Cristian Gubellini, Erika Lamborghini, Matteo Lugli, Enrica Silvestri:

«Norme per l'installazione di impianti di fitodepurazione» (20)

RELAZIONE

La politica attuale di depurazione delle acque prevede che ogni comune abbia impianti costituiti a tale scopo. Ma questo non basta! Perché nelle acque depurate rimangono ancora sostanze organiche! Per rimediare a questo esiste una soluzione: bisogna affiancare al depuratore tradizionale, un fitodepuratore che purifichi ulteriormente le acque. Il funzionamento

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dei fitodepuratori è il seguente: le acque con rifiuti organici, entrando nel sistema, vengono in contatto con batteri mineralizzanti che aggrediscono i residui organici; in questo modo avviene la prima depurazione. Successivamente i residui inorganici, presenti ancora nell'acqua, vengono a loro volta assorbiti da vegetali acquatici presenti nel fitodepuratore. Il risultato finale che si ottiene è la purificazione completa dell'acqua. I vegetali acquatici, inoltre, possono essere riutilizzati come cibo per gli animali erbivori. Questo impianto è necessario per ridurre ulteriolmente l'inquinamento delle acque dei fiumi.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce che in tutti i comuni venga associato al depuratore tradizionale un fitodepuratore.
2. Ai fini della presente legge, si intende per fitodepuratore un sistema di purificazione dell'acqua, tramite l'azione di batteri e vegetali.

Art. 2.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni comune, o in consorzi di comuni, deve essere realizzato un fitodepuratore.

Art. 3.

3. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata una spesa annua, a decorrere dall'anno 1999, per il quinquennio 1999-2003, di lire 10.000 milioni. La dotazione è determinata con legge finanziaria; il fondo è ripartito tra le regioni entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministero del tesoro.

Parma
Liceo Scientifico «G. Marconi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Fabrizio Bacchini, Giovanni D'Annesse, Giacomo Moretti, Laura Novarini, Carla Quarantelli:

«Istituzione del patentino di guida per ciclomotori fino a 50cc per i ragazzi da 14 a 18 anni» (21)

RELAZIONE

Ogni anno per la sicurezza stradale lo Stato spende circa 26.000 miliardi. Sulle strade annualmente perdono la vita 6.600 persone e 240.000 rimangono ferite. I dati accertano che la spesa sostenuta dagli italiani risulta pari al 2 per cento del PIL, equivale cioè al costo di tutte le pensioni sociali. Questi dati ci pervengono dal convegno «I profili economici e sociali della mobilità e della sicurezza stradale» organizzato a Roma dal CNEL e dal Ministero dei lavori pubblici. Rispetto al totale degli incidenti stradali, 348.688 nel 1996, 43.221 coinvolgono motocicli con 673 morti e 44.870 feriti. Le responsabilità non sono solo da ricercare nell'inedeguatezza delle infrastrutture, ma soprattutto nell'ignoranza di un corretto comportamento stradale e di una concreta responsabilità. Altri dati riguardanti una città campione (Parma) ci suggeriscono che degli incidenti in scooter il 73 per cento coinvolge ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Per questo noi proponiamo una legge che introduca un patentino obbligatorio di guida dei ciclomotori per i ragazzi a partire dai 14 anni di età. Se si riuscisse a diminuire il dato allarmante circa gli incidenti dei giovani sui motocicli si compirebbe, a nostro parere, un significativo passo avanti verso la risoluzione del problema generale della sicurezza stradale, che affligge pesantemente sia da un punto di vista economico che sociale ed umano tutti gli italiani.

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I dati contenuti nella presente relazione sono stati desunti da una pubblicazione dell'ACI.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Oggetto della presente proposta di legge è l'istituzione obbligatoria di provvedimento autorizzativo alla guida di ciclomotori da 50cc per tutti i ragazzi/e di età compresa tra 14 e 18 anni.

Art. 2.

1. Competente al rilascio del provvedimento è il sindaco del comune di residenza.

Art. 3.

1. Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato alla frequenza obbligatoria di apposito corso, tenuto a cura del Comando dei Vigili urbani. Il corso è articolato in due fasi distinte: l'una tendente a fornire le conoscenze teoriche relative alle norme del codice della strada, l'altra tendente a sensibilizzare i frequentanti sulle problematiche della sicurezza stradale e su tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme.

Art. 4.

1. La frequenza al corso ed il rilascio del provvedimento autorizzativo sono gratuiti, in quanto azione di prevenzione finalizzata all'acquisizione di comportamenti idonei a contenere l'alto costo sociale derivante da situazioni invalidanti a carico di minori, conseguenti al mancato rispetto delle norme di circolazione stradale.

Art. 5.

1. In caso di guida senza il possesso della prescritta autorizzazione sarà sequestrato il ciclomotore, il che verrà restituito solo dopo la frequenza del corso.

Piacenza
Istituto Magistrale «Colombini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Iacopo Colombani, Valentina Muschio, Gaia Pagliari, Gloria Passarella, Filippo Zangrandi:

«Introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati» (22)

RELAZIONE

Abbiamo voluto presentare una proposta di legge riguardante la legge elettorale volta ad inserire un sistema maggioritario a doppio turno di collegio perché abbiamo notato che l'attuale norma elettorale non è perfetta e non è in grado di creare maggioranze stabili, come testimoniato dal ribaltone che ha segnato la caduta del Governo Berlusconi e dalla crisi del Governo Prodi.
Con un sistema maggioritario auspichiamo che i Governi potranno reggere per l'intera legislatura, come succede nel Regno Unito.
Crediamo che sia utile per inserire il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti per permettere che gli eletti rappresentino la maggior parte degli elettori, e quindi anche di coloro che al primo turno hanno votato per candidati non ammessi al ballottaggio.

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ARTICOLATO

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta tramite un sistema maggioritario a doppio turno.

Art. 2.

1. Il territorio della Repubblica viene suddiviso in collegi uninominali quanti sono i deputati da eleggere, considerando la densità di abitazione delle varie zone geografiche.

Art. 3.

1. A ogni collegio spetta l'elezione di un deputato collegato alla lista di partito che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi.

Art. 4.

1. Se nessun candidato otterrà un tal numero di voti, la seconda domenica successiva al primo turno elettorale si terranno altre votazioni alle quali potranno partecipare solo i candidati che nella prima votazione avranno raccolto almeno il 12,5 per cento dei voti.

Art. 5.

1. Tra questi riesce ad aggiudicarsi il seggio il candidato che ha ottenuto anche sola maggioranza relativa dei voti.

Ravenna
Istituto Magistrale - Sez. Liceo Classico «D. Alighieri»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Laura Fabbri, Carlotta Grifò, Valentina Pentassuglia, Simona Petronici, Giulia Tufano:

«Riduzione temporanea dell'orario di lavoro in relazione alle assunzioni dei giovani neo-diplomati» (23)

RELAZIONE

La disoccupazione, in special modo quella giovanile, costituisce il problema più grave ed urgente per tutti i paesi europei, compreso il nostro; osservando che i rimedi prevalentemente adottati finora, come ad esempio più ampi programmi formativi, una maggiore flessibilità e politiche attive del mercato del lavoro, non hanno finora portato di fatto a sbloccare questa situazione negativa, le speranze di vincere la lotta contro la disoccupazione non sembrano dunque essere molte, a meno che non vengano adottate «efficaci politiche complementari sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta di lavoro». Questo progetto di legge cerca quindi di favorire l'occupazione giovanile in modo graduale, tenendo conto da un lato della necessità dei giovani, sia per quanto riguarda il lavoro che la gestione del tempo libero nell'ottica di una migliore qualità della vita; dall'altro della necessità delle aziende di godere di una situazione economica favorevole e non penalizzante del sistema produttivo. In questo progetto lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità, intervenendo economicamente a sostegno dei costi che esso comporta; in questo senso è determinante la scelta del «contratto di lavoro a tempo indeterminato» che è una sorta di garanzia di serietà da parte delle imprese che lo attuano, in modo tale da rendere veramente efficaci gli investimenti economici del suddetto settore da parte dello Stato, che purtroppo a tutt'oggi non hanno prodotto risultati validi.

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Se questa legge venisse approvata sarebbe opportuno prevedere nelle disposizioni esecutive anche un ruolo di partecipazione degli istituti scolastici, al fine di favorire un'interazione scuola-mondo del lavoro.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. A seguito della legge che ha portato l'orario di lavoro a 35 ore settimanali è prevista la riduzione temporanea del suddetto orario a 32 ore settimanali per i giovani diplomati neo-assunti.

Art. 2.

1. Le aziende pubbliche e private possono assumere giovani neo-diplomati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che prevede la riduzione temporanea dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali.

Art. 3.

1. Il periodo di tempo della riduzione dell'orario di lavoro è fissato in anni 3 dalla data di assunzione; trascorso tale periodo il lavoratore passa all'orario pieno.

Art. 4.

1. Per giovani neo-diplomati si intende coloro che hanno ottenuto il diploma legale di scuola media superiore degli ultimi due anni scolastici; devono avere compiuto il 18o anno di età e non superato il 25o.

Art. 5.

1. Alle aziende, che si avvalgono di questa legge, viene riconosciuto dallo Stato un integrale rimborso di tutti i costi sociali e fiscali relativi al lavoratore neo-assunto, le aziende possono avvalersi di queste assunzioni in proporzione ai loro dipendenti in organico; è possibile quindi l'assunzione di numero 1 neo-diplomato ogni 15 dipendenti.

Reggio Emilia
Liceo Classico-Scientifico Statale «Ariosto-Spallanzani»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Gianna Borciani, Margherita Grassi, Valeria Leograsso, Michela Orsatti, Elena Pezzi:

«Modifiche alla legge sull'immigrazione» (24)

RELAZIONE

Gli alunni hanno preso visione della nuova legge sulla immigrazione approvata definitivamente il 19 febbraio 1998 dal Senato. Dalla lettura e dalla successiva analisi del testo legislativo è emersa l'esigenza di salvaguardare in modo più esplicito i minori, figli di extracomunitari; si è avvertita, in particolare, la necessità di consentire a tali minori di poter continuare a vivere in Italia anche qualora i genitori fossero espulsi dal territorio nazionale.
Infatti il minore, già inserito in Italia a livello scolastico e in rapporti di amicizia, dovrebbe avere l'opportunità di rimanere nel nostro paese per non subire il trauma del distacco dagli ambienti in cui è inserito e dai rapporti umani instaurati; ciò specie quando sia possibile e prevedibile la regolarizzazione della situazione dei genitori, ovvero fino a quando il minore abbia concluso il ciclo di studi.
A tale scopo si propone di introdurre in tale legge, vista la possibilità consentita al Governo di emanare correttivi entro due anni dalla sua entrata in vigore, un raccordo esplicito e diretto con l'istituto dell'affidamento previsto dalla legge

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n. 184 del 1983, individuando, in modo chiaro, la possibilità di ricorrere all'affidamento presso persone, famiglie o istituti di assistenza pubblici e privati di minori extracomunitari.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 29 della legge «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.

1. «Il minore, figlio di genitori extracomunitari, nel caso in cui gli stessi vengano espulsi dal territorio nazionale ai sensi della presente legge, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo famigliare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
2. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
3. Si applicano allo scopo, in quanto non in contrasto con la presente legge, gli articoli nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 184 del 3 maggio 1983.

Rimini (Santarcangelo)
Istituto Tecnico Commerciale «R. Molari»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Luca Amici, Lucia Giovagnoli, Andrea Gobbi, Nicola Guerra, Valentina Rosati:

«Obbligo di costruire piste ciclabili» (25)

RELAZIONE

Proponiamo la costruzione di piste ciclabili per ottemperare ad una corretta interpretazione dell'articolo 13 del codice della strada che a proposito delle norme per la costruzione e la gestione delle strade, cita che tali norme devono «essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti degli edifici adiacenti le strade...». Nei grandi centri urbani l'afflusso di veicoli a motore è molto elevato e questo comporta l'aggravarsi dei problemi relativi alla sicurezza stradale. Inoltre servirsi di mezzi propri, non a motore, è utile a contenere ed a limitare i consumi energetici e soprattutto l'inquinamento atmosferico che è uno dei principali fattori che portano al degrado della qualità della vita sia a livello ambientale, sia sanitario. Infatti, l'inquinamento atmosferico determina squilibri a medio-lungo termine, in quanto i contaminanti si trasferiscono continuamente al suolo, alle acque superficiali, alle catene alimentari. Pertanto la costruzione di apposite piste ciclabili è utile a favorire l'equilibrio psicofisico e consente di ridurre il tasso di incidenti sempre molto elevato nella realtà urbana ed extraurbana.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Obbligo, nelle strade di nuova costruzione, di riservare parte della carreggiata a piste ciclabili.
2. Obbligo di costruire percorsi ciclabili anche nella rete viaria già esistente qualora ciò per motivi paesaggistici, ambientali, economici, ecologici, non fosse realizzabile e obbligatorio predisporre percorsi ciclabili alternativi.