Pag. 24


CAMPANIA

Avellino

Istituto tecnico industriale statale «G. Dorso»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Maria Dell'Orfano, Angelo Gallo, Fulvio Giannitti, Patrizia Marrone, Alberico Vegliante:

Modifica dell'articolo 52 della Costituzione italiana con legge costituzionale riguardante il servizio militare obbligatorio; modifica della legge n. 191 del 31 maggio 1975 e seguenti, con legge ordinaria (12)

RELAZIONE

Affinché si attui pienamente il dettato costituzionale nel cinquantennio dalla sua emanazione si ritiene ormai sorpassato riservare solo ai cittadini di sesso maschile la partecipazione alle Forze armate, ma detta partecipazione deve essere volontaria ed aperta a pieno titolo anche alle donne.
La ragione di ciò, all'inizio del terzo millennio è da ricercare nella maggiore specializzazione delle Forze armate, nell'eliminazione, anche se parziale, della piaga della disoccupazione giovanile.
Altro vantaggio, derivante dal servizio militare volontario, sarebbe l'eliminazione degli obiettori di coscienza e della libertà di studio senza la preoccupazione di eventuali interruzioni dovute alla leva obbligatoria.
In ultimo, ma non di minore importanza, la creazione di un esercito di professionisti più confacente alla esigenza attuale inerente ai compiti di protezione civile, di ordine pubblico, e non tanto di attacco e offesa.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'articolo 52 della Costituzione italiana è cosi modificato: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è volontario nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
2. Il numero e la composizione delle Forze armate viene stabilito dal Parlamento in base alle necessità di difesa della Patria. L'accesso è volontario, senza distinzioni di sesso, ed ha una durata minima triennale.
3. L'ammissione è regolata da appositi concorsi pubblici a cui può accedere solo chi è in possesso di diploma di istruzione obbligatoria. Gli idonei al concorso saranno esaminati da un'apposita commissione sanitaria che ne accerta l'idoneità al servizio militare.
4. Lo stipendio mensile lordo sarà stabilito da apposita legge che terrà presente

Pag. 25


il particolare impegno delle Forze armate, anche in relazione ai rischi a cui possono essere sottoposti i reclutati.
5. Le Forze armate, oltre ad avere il compito di difesa della Patria, sono tenute a garantire l'ordine pubblico quando necessario, e assumere le funzioni di protezione civile in caso di calamità».

Benevento
Istituto tecnico statale commerciale «G. Alberti»

proposta di iniziativa dei ragazzi


Antonio Follo, Maria Teresa Iacoviello, Giovanna Izzo, Maria Rosa Rosato, Giovanni Verlingieri:

«Norme sulle famiglie di fatto» (13)

RELAZIONE

Un contratto di coppia per assicurare una serie di diritti anche alle coppie che non vogliono o non possono contrarre matrimonio. È questo l'istituto che il progetto di legge allegato intende introdurre nella legislazione vigente. Si tratta di un nuovo istituto che intende riconoscere un fenomeno assai diffuso nel nostro Stato: la libera unione di due persone fuori del matrimonio.
Non si vuole assolutamente delegittimare il matrimonio che è stato e resta il cardine ed il fondamento della famiglia in Italia in ossequio al dettato costituzionale. Né s'intende andar contro l'articolo 29 della Costituzione che statuisce: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Si vuole solo che lo Stato attraverso una adeguata evoluzione delle politiche sociali aiuti le famiglie di fatto.
È necessario che il diritto positivo risponda alla propria vocazione: si adegui ai mutamenti di ordine sociale della vita collettiva e tuteli gli interessi materiali di chi vive insieme al di fuori del matrimonio. È evidente a tutti che i figli dei coniugi conviventi siano meno tutelati. I membri delle famiglie di fatto non hanno gli stessi diritti di un marito o di una moglie: si pensi alle pensioni, all'eredità, al possesso delle cose, agli sgravi fiscali, eccetera.
Non si può e non si deve ignorare tutto ciò. Si faccia uno sforzo e si distingua il piano giuridico e dei valori morali dalle politiche sociali e tutto apparirà più semplice.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Il patto d'interesse comune).

1. Due persone possono stipulare un patto nell'interesse comune per assicurarsi una vita di coppia ed organizzare insieme i loro rapporti finanziari e patrimoniali.
2. Le parti determinano liberamente il contenuto del patto nel rispetto dei limiti di ordine pubblico e della moralità.
3. I contraenti non possono sottoscrivere più patti con persone diverse nello stesso tempo.

Art. 2.
(La forma).

1. Il patto deve essere redatto dalla coppia.
2. Ogni esemplare deve essere datato e sottoscritto da ciascun contraente innanzi ad un ufficiale dello stato civile a pena di nullità.

Art. 3.
(I diritti).

1. I contraenti beneficiano delle facilitazioni di avviamento al lavoro previste in caso di mobilità.

Pag. 26



2. Alle coppie legate dal patto si applicano le disposizioni normative vigenti in favore ed a tutela delle persone che hanno contratto matrimonio compatibili con la durata e la natura del rapporto generato dal patto.

Art. 4.
(L'alloggio).

1. In caso di decesso o, in qualsiasi altro caso di allontanamento dall'abitazione del titolare del contratto di locazione, nel contratto subentra l'altro membro della coppia.

Art. 5.
(La risoluzione del patto).

1. Il patto d'interesse comune può risolversi per decisione comune dei contraenti con atto in forma scritta da redigersi innanzi all'ufficiale dello stato civile.
2. In caso d'iniziativa di uno solo dei due contraenti la risoluzione deve essere autorizzata dal giudice del luogo in cui ha domicilio il convenuto.
3. Il giudice deve attribuire il diritto di abitazione ad uno dei due contraenti.

Caserta (Maddaloni)
Istituto magistrale «Don C. Gnocchi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Marta Bove, Veronica D'Angelo, Rosa De Simone, Giovanna Russo, Luigia Strabello:

«Modifica dell'articolo 44 del codice civile in materia di adozioni» (14)

RELAZIONE

Il diritto si preoccupa di regolare i rapporti sociali contemperando la libertà individuale con le ragioni della coesistenza sociale. Tuttavia, non sempre, la dimensione del diritto coincide con l'etica: quest'ultima, infatti, discende da considerazioni morali che ricadono esclusivamente nella sfera del soggettivo e del privato nonostante ogni individuo sia libero di compiere le proprie scelte; tuttavia la legislazione italiana deve, in casi speciali di adozione, regolamentare con apposite norme la tutela degli adottandi. Da qui si impone la necessità di non consentire alle coppie non coniugate la possibilità di una adozione. Infatti non va sottovalutato il ruolo fondamentale che la famiglia ha nello sviluppo psico-fisico dei bambini. Ora, una famiglia che garantisca stabilità economica solo composta da conviventi o singoli non può colmare la carenza affettiva affiorata nel bambino: conviventi con stabilità economica non possono garantire stabilità di rapporto, perché non vincolati da alcun contratto civile! Singoli con stabilità economica non possono, oltremodo, garantire stabilità affettiva!
È opportuno, pertanto, che essi, sin dall'affidamento, siano inseriti in un nucleo familiare idoneo e non siano adottati solo per colmare vuoti e solitudine degli adottanti. I bambini non sono oggetti, ma soggetti da tutelare a tutti gli effetti.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. L'adozione non deve essere consentita a persone non coniugate, siano essi conviventi o singoli.
2. L'adozione, nel caso indicato nel precedente comma, è consentita solo se sussiste un vincolo di parentela tra adottando e adottante.
3. Nel caso di cui al comma che precede, l'adottando può essere affidato per un periodo di tempo non superiore ad un anno previo suo consenso se di età superiore ai 14 anni o del tutore, se di età inferiore al limite predetto.
4. Terminato il periodo di affidamento il giudice può pronunciare l'adozione condizionandola ad una annuale revisione dell'affidamento.

Pag. 27



5. Qualunque documento idoneo a falsificare lo stato giuridico delle persone, di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei a dodici mesi.

Napoli (Giugliano in Campania)
Centro poliscolastico «Santa Maria»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Pasquale Bellotti, Valentina Carloni, Regina Caterino, Feliciano Ciccarelli, Pietro Dell'Aquila:

«Norme relative alle attività dei locali di intrattenimento ludico per ragazzi (discoteche, pubs, ludoteche)» (15)

RELAZIONE


Le frequenti notizie, diffuse dai mass media, sulla situazione in cui versano i disastrati paesi del nostro Mezzogiorno costituiscono una realtà troppo dura.
Crescere a Giugliano in Campania è indubbiamente disagiato e il fenomeno delinquenziale è divenuto grave e preoccupante a tal punto che non si può più ignorare. Sono necessarie rapide soluzioni legislative che possano permettere ai giovani di poter vivere i propri «anni '90». Alle soglie del terzo millennio è utopistico pensare che ragazzi e ragazze del sud devono essere sottoposti ad un coprifuoco continuo vuoi per una realtà sociale delinquenziale, vuoi per un problema generazionale. Poter frequentare liberamente locali dove svolgere una sana attività ludica è diventato come un canto delle sirene. Morire per un sabato passato in discoteca non deve rappresentare un'aggravante ad una situazione già insopportabile. La frequentazione di locali da parte dei giovani deve essere un deterrente ad una situazione insostenibile.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le discoteche, i pubs, e le ludoteche, possono aprire dalle ore pomeridiane e chiudere entro le ore 3.

Art. 2.

1. Nei locali di cui all'articolo 1: a) i suoni diffusi non devono eccedere i 90 decibel; b) le luci psichedeliche non devono funzionare più di 5 minuti ogni mezz'ora.

Art. 3.

1. La somministrazione di alcolici e superalcolici non deve superare il limite consentito da apposite tabelle mediche.

Art. 4.

1. Verranno costituite cooperative di giovani (gruppi di auto-aiuto) atte alla tutela e salvaguardia degli stessi e dei locali.

Art. 5.

1. I gestori dei locali saranno sottoposti a severi controlli.

Salerno (Vallo della Lucania)
Istituto magistrale statale «G. Verga»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Simona Cicerelli, Simone Di Bello, Oriana Forte, Alessandra Ruocco, Antonietta Vananie:

«Partecipazione istituzionale dei giovani all'amministrazione locale» (16)

RELAZIONE

La partecipazione attiva alla vita del comune permette ai giovani di abitare

Pag. 28


veramente il loro paese o città anziché vivere ai margini. Questa partecipazione è uno dei presupposti della loro volontà di vivere insieme la realtà della strada, del rione, in ciascun comune, e di essere protagonisti in prima persona delle trasformazioni sociali.
Fattore di inserimento sociale, essa mette in mano ai giovani le migliori carte per vivere l'ambivalenza tra anonimato e ripiegamento su se stessi e vita pubblica e volontà di cambiare. Ed il cambiamento non è semplicemente «accettato» o «subìto» ma programmato e provocato dall'azione partecipativa dei giovani stessi. In questo modo i giovani diventano attori protagonisti nell'ambito di strutture istituzionali da essi stessi composte e coordinate nell'ambito di ciascuna amministrazione locale.
La proposta di legge consente di trasferire idee, programmi e progetti dei giovani in strutture istituzionali create ad hoc, garantendo e facilitando la partecipazione di essi alle decisioni che li riguardano. Il metodo utilizzato è «a scala» in quanto le proposte, partendo dalla concertazione di base, vengono «scremate» ed indirizzate all'amministrazione da parte di un centro di studio di idee, progetti e programmi che svolge le sue funzioni proprio sulla scorta delle linee guida indicate dalla base.
D'altro canto, svolgendo azioni e riflessioni in concertazione con i giovani, le amministrazioni locali permetteranno veramente ai giovani di diventare al tempo stesso delle persone capaci di distacco rispetto alla loro vita quotidiana e veri cittadini in seno al loro comune.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Norma di carattere generale).


La partecipazione istituzionale dei giovani alla vita amministrativa del comune, inteso quale ente locale esercente funzioni di sviluppo socio-economico della comunità amministrata, si realizza attraverso una triplice condizione:

1. Incarichi istituzionali a giovani delegati/e nelle strutture del comune (in numero variabile a seconda della grandezza del comune in percentuale garantita e predeterminata per regolamento);
2. Istituzione di una struttura di incubazione delle idee, di redazione dei programmi e dei progetti e di coordinamento delle politiche giovanili;
3. Creazione di una struttura di concertazione.

Art. 2.

(Incarichi istituzionali a giovani).


Per rendere esecutiva la presenza di giovani delegati/e nelle strutture istituzionali dell'ente, il sindaco affida ad uno o più giovani delegati/e un incarico nell'amministrazione locale in uno o più settori d'interesse dei giovani, nell'ambito delle competenze del comune e con particolare riferimento all'occupazione, all'ambiente, alla cultura ed al tempo libero, alla prevenzione sociale.
Durante il mandato, che corrisponde alla durata del mandato del sindaco, il giovane delegato/a svolge le funzioni affidate, bada alla coerenza delle azioni svolte con gli obiettivi dell'amministrazione comunale e coordina le decisioni concernenti l'incarico.

Art. 3.
(Centro comunale di idee, programmi e progetti dei giovani).

Il comune, nell'ambito delle sue competenze e del suo organigramma, istituisce un centro di incubazione delle idee, di redazione dei programmi e dei progetti e di coordinamento delle politiche giovanili nelle materie d'interesse dei giovani, funzionante come struttura di studio delle

Pag. 29


problematiche giovanili garante della partecipazione attiva e di proposizione di progettualità da parte dei giovani medesimi.
I componenti del centro sono scelti, sulla base di elezione attuata con criteri predeterminati ad evidenza pubblica da coetanei, nell'ambito di assemblee giovanili di quartiere, associazioni ed organizzazioni di giovani, centri giovanili e scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune.
Funzioni specifiche della struttura di incubazione di progetti e di coordinamento delle politiche giovanili nelle materie d'interesse dei giovani sono:

1. Rilevazione dei bisogni e delle domande dei giovani, con analisi dei problemi che, in particolare afferiscono l'occupazione, l'ambiente, la cultura ed il tempo libero, la prevenzione sociale;
2. Studi e dibattiti al fine di realizzare progettualità nelle materie di interesse dei giovani;
3. Iniziative di progetti, realizzazioni pratiche;
4. Valutazione costante dei risultati ottenuti.

I giovani delegati/e dal sindaco ai sensi del precedente articolo 2 sono referenti del centro di idee, programmi e progetti presso l'amministrazione comunale, soggetto istituzionalmente competente ad attuare progettualità ed iniziative.

Art. 4.
(Struttura di concertazione).

Ciascun comune crea una struttura di coordinamento e di concertazione delle associazioni e organizzazioni di giovani in cui si instaura un dialogo regolare e continuo fra i giovani delegati/e ai sensi del precedente articolo 2 e le organizzazioni ed associazioni di giovani, i giovani operatori sociali, i responsabili di circoli di giovani, i centri sociali, i centri d'informazione e servizio per i giovani.
La struttura costituisce il luogo in cui vengono elaborate e controllate le politiche settoriali con la concertazione dei giovani ed a favore di essi.
I risultati della concertazione costituiscono le linee guida delle funzioni e delle attività di competenza del centro di cui al precedente articolo 3.