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CALABRIA

Catanzaro (Squillace)

Istituto statale d'arte

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Barbara Cantaffa, Maria Teresa De Luca, Vittorio Poggi, Stefania Sorrentino, Giuliana Talotta:

«Incentivi per l'occupazione giovanile» (7)

RELAZIONE

Al fine di promuovere una mentalità volta alla autoimprenditorialità si propone

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di avviare gli studenti appena diplomati ad attività di tipo lavorativo utilizzando progetti redatti all'interno delle scuole.
La sperimentazione delle attività progettate potrebbe far nascere gruppi di lavoro che si consoliderebbero con la creazione di cooperative e società.
Avviando tali iniziative potrebbero emergere capacità organizzative ed imprenditoriali individuali che altrimenti resterebbero inespresse, in particolare in quelle aree depresse del nostro paese in cui manca lo sviluppo autopropulsivo.
Saranno privilegiati quei progetti che prevedano interventi diretti al risanamento ambientale, alla tutela, conservazione e fruizione dei beni culturali ed artistici, al recupero urbano, all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, all'animazione delle comunità.
I soggetti attuatori saranno giovani di età inferiore a 25 anni, diplomati o diplomandi presso la scuola in cui si presenta il progetto. La scuola, attraverso i suoi organismi di programmazione e controllo, presenta il progetto al Ministero della pubblica istruzione e quest'ultimo redige un elenco di progetti ammessi a finanziamento ed una graduatoria di progetti non ammessi per mancanza di fondi.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato italiano promuove iniziative giovanili finalizzate a creare opportunità occupazionali attraverso progetti sviluppati in ambito scolastico.

Art. 2.
(Soggetti attuatori).

1. Al fine di conseguire le finalità di cui alla presente legge lo Stato concede contributi, attraverso gli istituti scolastici, a gruppi di giovani diplomati o iscritti all'ultimo anno di studi, di età inferiore a 25 anni, che predispongano progetti che vedano impiegati:
a) il 60 per cento minimo di allievi diplomati o diplomandi presso la scuola in cui si presenta il progetto;
b) massimo tre docenti responsabili dell'iniziativa tra cui se ne individui uno in qualità di coordinatore.

2. Tali progetti possono prevedere la realizzazione di manufatti ed opere, di attività di animazione per comunità, ricerche e studi, lavori socialmente utili e qualunque tipo di attività che sia però ritenuta valida dal consiglio d'istituto della scuola di riferimento.

Art. 3.
(Procedure di ammissione).

1. I progetti di cui all'articolo 2 devono essere presentati alle scuole entro il 30 ottobre di ogni anno, le scuole trasmettono quindi i progetti ritenuti validi al Ministero della pubblica istruzione entro il 30 novembre dello stesso anno.
2. Alla richiesta dev'essere allegato il progetto contenente gli elementi essenziali quali:
a) descrizione analitica delle caratteristiche e finalità del progetto;
b) modalità organizzative;
c) durata del progetto;
d) numero di giovani che vengono impiegati e docenti;
e) ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto.

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Art. 4.

(Criteri di finanziamento).

1. Per ogni giovane utilizzato nel progetto sarà corrisposto un contributo di lire 30.000 giornaliere più la copertura assicurativa ed infortunistica; i docenti della scuola riceveranno il compenso stabilito dal contratto di lavoro per le ore eccedenti.
2. Ai giovani impiegati nei progetti si vieta il cumulo con altre attività lavorative.
3. I singoli progetti non possono superare la spesa complessiva di lire 20.000.000.

Art. 5.
(Priorità).

1. Ogni scuola potrà presentare uno o più progetti tenendo conto delle seguenti priorità:
a) finalizzazione del progetto alla creazione di autoimprenditorialità;
b) progetti che prevedano interventi diretti al risanamento ambientale, tutela conservazione e fruizione dei beni culturali e al recupero urbano, all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, all'animazione delle comunità;
c) numero di giovani impiegati nel progetto.

Art. 6.
(Procedure di concessione ed erogazioni).

1. Il Ministero della pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno approva il piano annuale di ripartizione e la graduatoria dei progetti non ammessi al finanziamento per insufficienza di fondi.
2. I progetti che ricevono il finanziamento vengono avviati entro il 30 settembre dello stesso anno.
3. Il contributo viene erogato dal ministero entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del progetto stesso.

Art. 7.
(Controllo e revoca).

1. I progetti sono assoggettati a controllo e verifica; sarà fatto obbligo ai beneficiari di relazionare sullo stato di attuazione del lavoro in ogni singola fase.
2. Il Ministero della pubblica istruzione attraverso la propria struttura amministrativa può effettuare controlli in qualunque momento.
3. Le somme non erogate o comunque recuperate sono utilizzate per concedere i contributi ai progetti inseriti nelle graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 6.


Cosenza

Istituto tecnico commerciale «Serra»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Davide De Vita, Alessia Foglia, Antonella Gentile, Fausta Marano, Nicola Patitucci:

«Cambiare la vita con la letteratura: misure alternative alla detenzione» (8)

RELAZIONE

La proposta de qua si ispira al principio che, nel corso dell'esecuzione delle pene, non si deve trascurare nulla per aiutare il detenuto a sviluppare la sua personalità in senso anticriminale.
Questo principio è perfettamente in linea con il principio costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Se la pena ha indubbiamente il carattere di castigo, tuttavia ad essa è affidata anche la finalità di prevenzione sociale e la funzione di rieducazione. Particolarmente importanti, nel quadro della rieducazione del soggetto, sono le cosiddette misure alternative alla detenzione. Ebbene, in tale ambito si inquadra la «condanna a leggere» prevista dalla proposta

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in oggetto: si tratta, infatti, non di una pena aggiuntiva bensì sostitutiva di quella detentiva, che consiste in programmi educativi e culturali individualizzati, da seguire in libertà, fuori dall'istituto carcerario da parte di persone che hanno commesso reati non gravi.
È opportuno preliminarmente considerare che la microcriminalità rappresenta un fenomeno di vaste proporzioni, da cosiderare quasi più problema sociale che di diritto penale. Si tratta di gente che commette crimine dopo crimine come furti, furtarelli, truffe con carte di credito, reati cioè che la gente commette a causa di vite senza futuro, miserabili e non illuminate dall'educazione e dalla cultura. Ecco allora l'utilità di un intervento che tenga conto della personalità e delle condizioni culturali ed economiche, insomma di vita individuale, familiare e sociale del soggetto. È noto, infatti, che coloro che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale e culturale non sono in grado di rendersi conto che tali comportamenti, ancora prima di configurare reati, contrastano con le esigenze della vita sociale ovvero, quando pure se ne rendono conto, non sono capaci di resistere agli impulsi e di cambiare vita.
I requisisti fondamentali per poter essere ammessi al programma «Cambiare le vite con la letteratura», alternativo della detenzione, sono due:
1) essere poveri e particolarmente ignoranti;
2) non aver commesso un certo tipo di crimini, come la violenza sessuale o il traffico di droga o atti di efferata violenza in genere.

Pertanto, il soggetto che abbia i requisiti e la voglia per seguire il corso del programma «Cambiare le vite con la letteratura» può convertire il carcere con lo studio, che è da ritenersi strumento più idoneo per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli commetta altri reati.
Il condannato consegue un vero vantaggio solo in caso di esito positivo del programma: infatti, la pena si estingue e, con essa, ogni altro effetto penale della condanna.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presenta proposta ha per oggetto l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione, consistente nella sottoposizione dell'imputato già detenuto o non ancora detenuto (cioè prima che venga emesso contro di lui ordine di carcerazione o, comunque, prima che l'ordine venga eseguito) al programma «Cambiare le vite con la letteratura» da seguire fuori dall'istituto carcerario per un periodo uguale alla pena da scontare.
2. Il programma da seguire in un corso di istruzione secondaria o superiore deve essere indirizzato allo sviluppo della personalità del reo, fornendo allo stesso quei contenuti morali e culturali indispensabili per prepararlo al reinserimento nella società, promuovendo nello stesso il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli altri, per il soddisfacimento delle giuste esigenze dell'ordine pubblico e del benessere generale.

Art. 2.
(Condizioni di applicabilità).

1. Per l'applicazione della misura esistono precisi requisiti:
a) il soggetto deve trovarsi in situazioni economiche e culturali di disagio, vivendo ai margini della società;
b) la pena inflitta o la pena per il reato ascritto non deve superare i tre anni;
c) sono esclusi dal beneficio gli autori di gravi reati, quali il sequestro di

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persona, la violenza sessuale, il traffico di droga o atti di efferata violenza in genere.

Art. 3.
(Procedura).

1. Può essere sottoposto a tale misura:
a) il detenuto, il quale abbia già usufruito del beneficio del perdono giudiziale, che presenti l'istanza al direttore dell'istituto carcerario nel quale si trova;
b) l'imputato non detenuto che presenti l'istanza al pretore o al pubblico ministero nel quale caso l'imputato non viene tradotto in carcere fino alla decisione (entro quarantacinque giorni) del tribunale di sorveglianza a cui il pretore o il pubblico ministero trasmettono gli atti. Competente a disporre sull'istanza dell'interessato è il tribunale di sorveglianza del luogo dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione della pena.

Art. 4.
(Effetti).

1. In caso di esito positivo del programma, la pena si estingue e, con essa, ogni altro effetto penale della condanna.
2. Se, invece, il soggetto non partecipa al programma culturale di recupero, il provvedimento può essere revocato.
3. Tale misura alternativa alla detenzione non può essere disposta più di tre volte.

Art. 5.
(Spese).

1. Le spese per l'attuazione del programma, che coinvolge le strutture scolastiche ed universitarie in orari non dedicati all'attività scolastica istituzionale o nel periodo estivo nonché istituzioni private di volontariato, sono a carico dello Stato.


Crotone

I.P.S.S.C.T.P. «S. Pertini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giovanni Calabretta, Caterina Franzé, Maria Lazzaro, Filomena Scaramuzza, Rita Scida:

«Proposta di modifica della legge 15 marzo 1991, n. 82 - Misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» (9)

RELAZIONE

Si propone la modifica della legge del 1991, n. 82 traendo spunto da una riflessione sui recenti drammatici avvenimenti (sequestro Melis e Soffiantini) che hanno evidenziato gravi carenze dell'attuale normativa, costringendo i familiari delle vittime a cercare strade alternative, non sempre del tutto legali, ed a vedere nello Stato più un avversario che un tutore.
Occorre pertanto una revisione che consenta di favorire un rapporto di collaborazione tra le famiglie dei rapiti e le istituzioni e che ponga la libertà e l'integrità fisica del rapito come obiettivo primario.
Se lo Stato non riesce a sanare questa piaga dei sequestri, perché il fenomeno è senza alcun dubbio anche culturale, si può prevedere un trattamento più duro nei confronti dei sequestratori, limitando per questi i benefìci penitenziari, quale ulteriore deterrente a delinquere.
E' altresì necessario non gravare ulteriormente i soggetti passivi del sequestro (sia lo stesso sequestrato che la sua famiglia) non richiedendo il pagamento di tributi riferiti al periodo del sequestro (vedi il caso del farmacista di Bovalino) e prevedendo anche eventuali sgravi fiscali sulle somme versate per il riscatto.
Occorre assicurare assistenza ai rapiti, ai loro congiunti o conviventi, sia nel

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periodo del sequestro che dopo la soluzione dello stesso, poiché questo tragico evento è un'esperienza che segna per la vita e fa di queste persone delle «vittime civili della criminalità».

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, è soppresso.
2. All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «a scopo di estorsione» vengono aggiunte le parole: «ovvero per sopravvenuti gravi motivi che facciano temere per l'incolumità del sequestrato».

Conseguentemente aggiungere i seguenti tre nuovi articoli:

Art. ...

1) L'autorità giudiziaria, quando ha fondati motivi di ritenere una persona responsabile perché esecutore o fiancheggiatore di un sequestro di persona, può procedere a scopo cautelativo al sequestro dei beni di questa, dei suoi complici e degli eventuali prestanome.

Art. ...

2) Per il delitto di sequestro di persona gli eventuali benefìci penitenziari potranno essere concessi solo dopo l'integrale risarcimento della parte lesa.

Art. ...

3) I sequestrati, i loro prossimi congiunti o conviventi, per fatti illeciti subiti, connessi direttamente al sequestro, sono considerati «vittime civili della criminalità». Le somme pagate per il sequestro, nonché redditi non prodotti a causa della forzata detenzione, non potranno essere oggetto di alcuna forma di imposizione fiscale. Ulteriori misure favorevoli ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove necessario, saranno emanate dai competenti ministeri.


Reggio Calabria (Cittanova)

Liceo scientifico statale «M. GUERRISI»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Tommaso Manferoce, Patrizia Papalia, Federica Rigoli, Domenico Squillace, Domenico Zappia:

«Norme contro il teppismo negli stadi» (10)

RELAZIONE

Da molto tempo le manifestazioni sportive, che dovrebbero essere momento di svago, si trasformano in momenti drammatici e talvolta tragici visti i ripetuti scontri e tafferugli tra le diverse tifoserie e le forze dell'ordine. Atteggiamenti di normale esultanza danno origine a comportamenti offensivi e lesivi della dignità ed incolumità degli altri spettatori. Talvolta sono le stesse società a favorire, con le loro dichiarazioni, la degenerazione in atti di violenza di un ordinario sostegno alla propria squadra. In altri casi è l'atteggiamento divistico dei giocatori a provocare un'esagerata reazione da parte dei tifosi.
Del resto già nel 59 D.C., durante uno spettacolo gladiatorio, scoppiarono disordini del genere tra pompeiani e nocerini ricordati da un affresco ritrovato a Pompei e raccontati da Tacito (Annales XIV, 17) che scrive: «Dapprima si scambiarono ingiurie, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi ... furono riportati a casa molti di quei di Nocera, col capo mutilo per le ferite e in quella città parecchi tra i cittadini piansero la morte dei figli e dei genitori».

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Tale immagine rispecchia perfettamente il presente in cui, soprattutto per quanto riguarda il mondo del calcio, situazioni di questo genere sono all'ordine del giorno. Secondo l'ISTAT infatti nell'ultimo decennio, in tutt'Italia, ci sono stati 450 episodi di violenza, con il ferimento di un milione di persone, la morte di 35 spettatori e danni alle infrastrutture per circa 100 miliardi. Inoltre ogni anno lo Stato spende 50 miliardi per la sicurezza degli impianti sportivi e diecimila sono gli uomini delle forze dell'ordine impegnati ogni domenica.
Pertanto con la presente proposta di legge s'intende far fronte, in maniera rapida e decisa, alla violenza negli stadi che ha raggiunto livelli inaccettabili e comporta costi umani e materiali troppo elevati.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce norme dirette a fronteggiare la violenza degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 2.

1. Nei luoghi adibiti allo svolgimento di attività sportive sono vietati, oltre che le azioni e le attività già punite con la legge 24 febbraio 1995, n. 45, il lancio sul campo di gioco di corpi contundenti o tali, comunque, da offendere.

Art. 3.

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con una pena pecuniaria che va da un minimo di lire 2.000.000 fino ad un massimo di lire 20.000.000.

Art. 4.

1. Chiunque violi ripetutamente le presenti disposizioni con l'aggravante di aver provocato gravi e permanenti lesioni alle persone, è punito con l'arresto da uno a dieci anni e con il divieto di assistere a qualunque manifestazione sportiva per un periodo pari al doppio degli anni di pena.
2. È ammessa la perquisizione degli individui già segnalati alle questure come abituali contravventori delle disposizioni di legge in materia.

Art. 5.

1. Le strutture sportive in cui si siano verificati ripetuti disordini debbono essere, con decreto del prefetto, chiuse per un periodo di tempo da uno a tre anni in relazione alla gravità dei fatti accaduti.
2. Le società sportive sono tenute a rimborsare abbonamenti e prenotazioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Vibo Valentia (Tropea)

Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Marianna Crisafio, Vittoria Giuliano, Francesco Pascuzzi, Katia Pontoriero, Agostino Pugliese:

«Modifica dell'articolo 11 della legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983» (11)

RELAZIONE

La legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983, attribuisce esclusivamente

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alle regioni la competenza per quanto riguarda l'accesso alle professioni turistiche.
La proposta, ampiamente discussa in classe e formulata sulla base dell'esperienza e delle prospettive di carattere occupazionale, intende creare un altro «canale» di accesso alle professioni turistiche, senza intaccare la competenza delle regioni, garantita da norme costituzionali (articolo 117), ma, anzi, esaltarne la funzione d'indirizzo e programmatica.
È necessario premettere che gli istituti professionali di Stato in questi ultimi anni, con le sperimentazioni prima e con il nuovo ordinamento poi, hanno saputo cogliere, forse meglio d'altre istituzioni scolastiche, i profondi cambiamenti della realtà sociale, produttiva e professionale.
Gli istituti professionali di Stato sono anche supportati nell'azione formativa dall'Unione europea attraverso il Fondo Sociale europeo (F.S.E.) con il «Sottoprogramma 1 micro-specializzazioni» consistente in finanziamenti di corsi biennali post-qualifica. Quest'azione formativa avviene di concerto con la regione.
A conclusione dei corsi biennali è previsto il rilascio del diploma regionale di 2o livello, previo superamento di un esame di fronte ad una commissione di nomina regionale composta da rappresentanti della regione, del provveditorato, della camera di commercio, dei sindacati e dal tutor del corso di micro-specializzazione.
La legge regionale n. 13 del 28 marzo 1985 della Calabria, all'articolo 36, prevede una commissione d'esame per le attività professionali del tutto simile nella composizione a quella nominata per l'esame di 2o livello negli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici.
La proposta di modifica della legge quadro, è indirizzata a creare un «doppio canale».
Accanto al tradizionale esame regionale, attualmente previsto dalla legge quadro e dalla disciplina legislativa delle singole regioni, creare un altro modo d'accesso alle professioni turistiche per coloro che, avendo frequentato gli istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e turistici, conseguano sia il diploma statale e sia quello regionale di 2o livello.
Gli obiettivi della proposta sono: di far cooperare diverse istituzioni come lo Stato, l'Unione europea, le regioni e gli istituti professionali di Stato, affinché collaborino nel dare soluzioni positive alla loro azione politica, amministrativa e culturale, l'eliminazione o la semplificazione di quegli aspetti burocratici inutili, dispendiosi finanziariamente e di rafforzare il ruolo formativo degli istituti professionali di Stato con il rilascio di diplomi effettivamente «spendibili» nel mercato del lavoro.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, e fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale, il conseguimento del diploma di «Tecnico dell'impresa turistica» rilasciato dall'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici, sostituisce l'esame regionale e costituisce titolo valido, a tutti gli effetti, per l'iscrizione all'albo regionale e per l'esercizio delle seguenti professioni turistiche: guida turistica, accompagnatore turistico, direttore d'albergo, organizzatore professionale di congressi, addetto all'agenzia di viaggio, interprete.

Art. 2.

1. È condizione per l'iscrizione all'albo regionale e per l'esercizio delle professioni turistiche, di cui al precedente articolo 1, aver conseguito il diploma regionale di 2o livello previsto dal nuovo ordinamento degli istituti professionali di Stato e rilasciato dalle regioni a conclusione della

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frequenza di un corso biennale di microspecializzazione organizzato da ogni singolo istituto.

Art. 3.

1. Ai sensi della legge n. 400 del 23 agosto 1988, la presente proposta di legge è sottoposta all'esame preventivo della Conferenza Stato - regioni - province autonome.

Art. 4.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 15o giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.