Istituto statale d'arte
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Barbara Cantaffa, Maria Teresa De Luca, Vittorio Poggi, Stefania Sorrentino, Giuliana Talotta:
RELAZIONE
Al fine di promuovere una mentalità volta alla autoimprenditorialità si propone
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato italiano promuove iniziative giovanili finalizzate a creare opportunità occupazionali attraverso progetti sviluppati in ambito scolastico.
1. Al fine di conseguire le finalità di cui alla presente legge lo Stato concede contributi, attraverso gli istituti scolastici, a gruppi di giovani diplomati o iscritti all'ultimo anno di studi, di età inferiore a 25 anni, che predispongano progetti che vedano impiegati:
a) il 60 per cento minimo di allievi diplomati o diplomandi presso la scuola in cui si presenta il progetto;
b) massimo tre docenti responsabili dell'iniziativa tra cui se ne individui uno in qualità di coordinatore.
2. Tali progetti possono prevedere la realizzazione di manufatti ed opere, di attività di animazione per comunità, ricerche e studi, lavori socialmente utili e qualunque tipo di attività che sia però ritenuta valida dal consiglio d'istituto della scuola di riferimento.
1. I progetti di cui all'articolo 2 devono essere presentati alle scuole entro il 30 ottobre di ogni anno, le scuole trasmettono quindi i progetti ritenuti validi al Ministero della pubblica istruzione entro il 30 novembre dello stesso anno.
2. Alla richiesta dev'essere allegato il progetto contenente gli elementi essenziali quali:
a) descrizione analitica delle caratteristiche e finalità del progetto;
b) modalità organizzative;
c) durata del progetto;
d) numero di giovani che vengono impiegati e docenti;
e) ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto.
(Criteri di finanziamento).
1. Per ogni giovane utilizzato nel progetto sarà corrisposto un contributo di lire 30.000 giornaliere più la copertura assicurativa ed infortunistica; i docenti della scuola riceveranno il compenso stabilito dal contratto di lavoro per le ore eccedenti.
2. Ai giovani impiegati nei progetti si vieta il cumulo con altre attività lavorative.
3. I singoli progetti non possono superare la spesa complessiva di lire 20.000.000.
1. Ogni scuola potrà presentare uno o più progetti tenendo conto delle seguenti priorità:
a) finalizzazione del progetto alla creazione di autoimprenditorialità;
b) progetti che prevedano interventi diretti al risanamento ambientale, tutela conservazione e fruizione dei beni culturali e al recupero urbano, all'organizzazione ed informatizzazione dei servizi, all'animazione delle comunità;
c) numero di giovani impiegati nel progetto.
1. Il Ministero della pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno approva il piano annuale di ripartizione e la graduatoria dei progetti non ammessi al finanziamento per insufficienza di fondi.
2. I progetti che ricevono il finanziamento vengono avviati entro il 30 settembre dello stesso anno.
3. Il contributo viene erogato dal ministero entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del progetto stesso.
1. I progetti sono assoggettati a controllo e verifica; sarà fatto obbligo ai beneficiari di relazionare sullo stato di attuazione del lavoro in ogni singola fase.
2. Il Ministero della pubblica istruzione attraverso la propria struttura amministrativa può effettuare controlli in qualunque momento.
3. Le somme non erogate o comunque recuperate sono utilizzate per concedere i contributi ai progetti inseriti nelle graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 6.
Istituto tecnico commerciale «Serra»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Davide De Vita, Alessia Foglia, Antonella Gentile, Fausta Marano, Nicola Patitucci:
RELAZIONE
La proposta de qua si ispira al principio che, nel corso dell'esecuzione delle pene, non si deve trascurare nulla per aiutare il detenuto a sviluppare la sua personalità in senso anticriminale.
Questo principio è perfettamente in linea con il principio costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Se la pena ha indubbiamente il carattere di castigo, tuttavia ad essa è affidata anche la finalità di prevenzione sociale e la funzione di rieducazione. Particolarmente importanti, nel quadro della rieducazione del soggetto, sono le cosiddette misure alternative alla detenzione. Ebbene, in tale ambito si inquadra la «condanna a leggere» prevista dalla proposta
Pertanto, il soggetto che abbia i requisiti e la voglia per seguire il corso del programma «Cambiare le vite con la letteratura» può convertire il carcere con lo studio, che è da ritenersi strumento più idoneo per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli commetta altri reati.
Il condannato consegue un vero vantaggio solo in caso di esito positivo del programma: infatti, la pena si estingue e, con essa, ogni altro effetto penale della condanna.
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presenta proposta ha per oggetto l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione, consistente nella sottoposizione dell'imputato già detenuto o non ancora detenuto (cioè prima che venga emesso contro di lui ordine di carcerazione o, comunque, prima che l'ordine venga eseguito) al programma «Cambiare le vite con la letteratura» da seguire fuori dall'istituto carcerario per un periodo uguale alla pena da scontare.
2. Il programma da seguire in un corso di istruzione secondaria o superiore deve essere indirizzato allo sviluppo della personalità del reo, fornendo allo stesso quei contenuti morali e culturali indispensabili per prepararlo al reinserimento nella società, promuovendo nello stesso il riconoscimento ed il rispetto dei diritti degli altri, per il soddisfacimento delle giuste esigenze dell'ordine pubblico e del benessere generale.
1. Per l'applicazione della misura esistono precisi requisiti:
a) il soggetto deve trovarsi in situazioni economiche e culturali di disagio, vivendo ai margini della società;
b) la pena inflitta o la pena per il reato ascritto non deve superare i tre anni;
c) sono esclusi dal beneficio gli autori di gravi reati, quali il sequestro di
1. Può essere sottoposto a tale misura:
a) il detenuto, il quale abbia già usufruito del beneficio del perdono giudiziale, che presenti l'istanza al direttore dell'istituto carcerario nel quale si trova;
b) l'imputato non detenuto che presenti l'istanza al pretore o al pubblico ministero nel quale caso l'imputato non viene tradotto in carcere fino alla decisione (entro quarantacinque giorni) del tribunale di sorveglianza a cui il pretore o il pubblico ministero trasmettono gli atti. Competente a disporre sull'istanza dell'interessato è il tribunale di sorveglianza del luogo dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione della pena.
1. In caso di esito positivo del programma, la pena si estingue e, con essa, ogni altro effetto penale della condanna.
2. Se, invece, il soggetto non partecipa al programma culturale di recupero, il provvedimento può essere revocato.
3. Tale misura alternativa alla detenzione non può essere disposta più di tre volte.
1. Le spese per l'attuazione del programma, che coinvolge le strutture scolastiche ed universitarie in orari non dedicati all'attività scolastica istituzionale o nel periodo estivo nonché istituzioni private di volontariato, sono a carico dello Stato.
I.P.S.S.C.T.P. «S. Pertini»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Giovanni Calabretta, Caterina Franzé, Maria Lazzaro, Filomena Scaramuzza, Rita Scida:
RELAZIONE
Si propone la modifica della legge del 1991, n. 82 traendo spunto da una riflessione sui recenti drammatici avvenimenti (sequestro Melis e Soffiantini) che hanno evidenziato gravi carenze dell'attuale normativa, costringendo i familiari delle vittime a cercare strade alternative, non sempre del tutto legali, ed a vedere nello Stato più un avversario che un tutore.
Occorre pertanto una revisione che consenta di favorire un rapporto di collaborazione tra le famiglie dei rapiti e le istituzioni e che ponga la libertà e l'integrità fisica del rapito come obiettivo primario.
Se lo Stato non riesce a sanare questa piaga dei sequestri, perché il fenomeno è senza alcun dubbio anche culturale, si può prevedere un trattamento più duro nei confronti dei sequestratori, limitando per questi i benefìci penitenziari, quale ulteriore deterrente a delinquere.
E' altresì necessario non gravare ulteriormente i soggetti passivi del sequestro (sia lo stesso sequestrato che la sua famiglia) non richiedendo il pagamento di tributi riferiti al periodo del sequestro (vedi il caso del farmacista di Bovalino) e prevedendo anche eventuali sgravi fiscali sulle somme versate per il riscatto.
Occorre assicurare assistenza ai rapiti, ai loro congiunti o conviventi, sia nel
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, è soppresso.
2. All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «a scopo di estorsione» vengono aggiunte le parole: «ovvero per sopravvenuti gravi motivi che facciano temere per l'incolumità del sequestrato».
Conseguentemente aggiungere i seguenti tre nuovi articoli:
1) L'autorità giudiziaria, quando ha fondati motivi di ritenere una persona responsabile perché esecutore o fiancheggiatore di un sequestro di persona, può procedere a scopo cautelativo al sequestro dei beni di questa, dei suoi complici e degli eventuali prestanome.
2) Per il delitto di sequestro di persona gli eventuali benefìci penitenziari potranno essere concessi solo dopo l'integrale risarcimento della parte lesa.
3) I sequestrati, i loro prossimi congiunti o conviventi, per fatti illeciti subiti, connessi direttamente al sequestro, sono considerati «vittime civili della criminalità». Le somme pagate per il sequestro, nonché redditi non prodotti a causa della forzata detenzione, non potranno essere oggetto di alcuna forma di imposizione fiscale. Ulteriori misure favorevoli ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove necessario, saranno emanate dai competenti ministeri.
Liceo scientifico statale «M. GUERRISI»
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Tommaso Manferoce, Patrizia Papalia, Federica Rigoli, Domenico Squillace, Domenico Zappia:
RELAZIONE
Da molto tempo le manifestazioni sportive, che dovrebbero essere momento di svago, si trasformano in momenti drammatici e talvolta tragici visti i ripetuti scontri e tafferugli tra le diverse tifoserie e le forze dell'ordine. Atteggiamenti di normale esultanza danno origine a comportamenti offensivi e lesivi della dignità ed incolumità degli altri spettatori. Talvolta sono le stesse società a favorire, con le loro dichiarazioni, la degenerazione in atti di violenza di un ordinario sostegno alla propria squadra. In altri casi è l'atteggiamento divistico dei giocatori a provocare un'esagerata reazione da parte dei tifosi.
Del resto già nel 59 D.C., durante uno spettacolo gladiatorio, scoppiarono disordini del genere tra pompeiani e nocerini ricordati da un affresco ritrovato a Pompei e raccontati da Tacito (Annales XIV, 17) che scrive: «Dapprima si scambiarono ingiurie, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi ... furono riportati a casa molti di quei di Nocera, col capo mutilo per le ferite e in quella città parecchi tra i cittadini piansero la morte dei figli e dei genitori».
Art. 1.
1. La presente legge stabilisce norme dirette a fronteggiare la violenza degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive.
1. Nei luoghi adibiti allo svolgimento di attività sportive sono vietati, oltre che le azioni e le attività già punite con la legge 24 febbraio 1995, n. 45, il lancio sul campo di gioco di corpi contundenti o tali, comunque, da offendere.
1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con una pena pecuniaria che va da un minimo di lire 2.000.000 fino ad un massimo di lire 20.000.000.
1. Chiunque violi ripetutamente le presenti disposizioni con l'aggravante di aver provocato gravi e permanenti lesioni alle persone, è punito con l'arresto da uno a dieci anni e con il divieto di assistere a qualunque manifestazione sportiva per un periodo pari al doppio degli anni di pena.
2. È ammessa la perquisizione degli individui già segnalati alle questure come abituali contravventori delle disposizioni di legge in materia.
1. Le strutture sportive in cui si siano verificati ripetuti disordini debbono essere, con decreto del prefetto, chiuse per un periodo di tempo da uno a tre anni in relazione alla gravità dei fatti accaduti.
2. Le società sportive sono tenute a rimborsare abbonamenti e prenotazioni.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Marianna Crisafio, Vittoria Giuliano, Francesco Pascuzzi, Katia Pontoriero, Agostino Pugliese:
RELAZIONE
La legge quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983, attribuisce esclusivamente
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, e fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale, il conseguimento del diploma di «Tecnico dell'impresa turistica» rilasciato dall'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici, sostituisce l'esame regionale e costituisce titolo valido, a tutti gli effetti, per l'iscrizione all'albo regionale e per l'esercizio delle seguenti professioni turistiche: guida turistica, accompagnatore turistico, direttore d'albergo, organizzatore professionale di congressi, addetto all'agenzia di viaggio, interprete.
1. È condizione per l'iscrizione all'albo regionale e per l'esercizio delle professioni turistiche, di cui al precedente articolo 1, aver conseguito il diploma regionale di 2o livello previsto dal nuovo ordinamento degli istituti professionali di Stato e rilasciato dalle regioni a conclusione della
1. Ai sensi della legge n. 400 del 23 agosto 1988, la presente proposta di legge è sottoposta all'esame preventivo della Conferenza Stato - regioni - province autonome.
Gli effetti della presente legge decorrono dal 15o giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.