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BASILICATA

Matera (Policoro)

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Pitagora»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Gioia, Francesco Lateana, Gianluca Perrino, Salvatore Suriano, Giovanni Varasano:

«Norme per la salvaguardia della integrità fisica e morale dei minori sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale» (5)

RELAZIONE

L'attuale assetto normativo non esclude che i minori imputabili (gli ultra quattordicenni) vengano sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale.
La legge offre già alcune garanzie finalizzate a evitare che il minore, sottoposto a dette misure subisca arbitrarie e illegittime alterazioni della sua integrità fisica e morale.
Tuttavia le cautele attualmente previste, non sono assolutamente idonee a prevenire e a scongiurare abusi ai danni dei minori da parte degli organi di polizia giudiziaria, soprattutto nella fase compresa tra l'esecuzione della misura cautelare (arresto o fermo dell'indagato) e l'introduzione dello stesso presso il luogo di custodia.
Infatti non sono rari i casi in cui, a quanto ci risulta, nostri coetanei sono stati fermati o tratti in arresto da polizia, carabinieri e trattenuti in caserma per lungo tempo (anche per un'intera notte) senza poter colloquiare con genitori e senza conoscere con precisione il motivo per cui fossero trattenuti.
Non è infrequente il caso di giovani sottoposti, durante la permanenza in caserma, ad avvilenti maltrattamenti fisici e morali finalizzati ad estorcere dichiarazioni o notizie ritenute utili per le indagini.
È vero che il fenomeno della delinquenza giovanile sta assumendo caratteri sempre più allarmanti ed ha ingenerato un vero e proprio allarme sociale: gli organi di stampa riportano quotidianamente episodi di violenza anche gravi che vedono come protagonisti minori (cosiddetti baby killers, stupri collettivi, rapine, traffico di stupefacenti, estorsioni).
Ma la diffusione di tale fenomeno non può portare ad eludere ed a trascurare (se non addirittura giustificare) le prerogative costituzionali in tema di libertà e di rispetto della persona umana che sono alla base del nostro ordinamento.
Né per altro si può sperare che i valori, sui quali si fonda la pacifica convivenza democratica, possano attecchire tra le nuove generazioni ove si dovessero manifestare e/o tollerare abusi da parte delle forze dell'ordine.
Il minore può anche capire la violenza subita ad opera di un coetaneo, di un genitore o di un estraneo, giammai quella praticata da chi dovrebbe invece rappresentare l'ordine e la giustizia.
D'altronde le esigenze investigative, l'aspirazione a concludere positivamente indagini delicate e, purtroppo, anche la


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voglia di protagonismo che alligna tra gli organi di polizia giudiziaria possano costituire tentazioni «a calcare la mano» nei confronti di coloro che, psicologicamente e fisicamente sono più deboli, onde ottenere dagli stessi notizie utili per le indagini.
La presente proposta legislativa mira proprio ad evitare che in qualunque modo, il minore sottoposto a misure cautelari, possa rimanere, anche per breve tempo, alla mercè assoluta ed incontrollabile dagli organi della polizia giudiziaria.
La proposta legislativa trova ispirazione nei princìpi delle carte internazionali tese a difendere i diritti dell'infanzia e dei giovani.
L'aspetto rilevante risiede nell'attenzione e solidarietà che i ragazzi cosiddetti «normali» pongono nei confronti dei coetanei che vivono esperienze al limite della patologia sociale.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge si applica in tutti i casi in cui è previsto, a norma delle vigenti disposizioni normative, l'arresto, il fermo, l'accompagnamento ovvero l'esecuzione di una qualsiasi altra misura cautelare restrittiva della libertà personale di un minore.
2. Restano ferme le ulteriori misure a garanzia dei minori previste da altre disposizioni legislative.

Art. 2.

1. Gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria che eseguono uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 1, hanno l'obbligo di reperire, contestualmente alla sua esecuzione, uno dei genitori del minore, l'affidatario, ovvero, in caso di mancato reperimento di tali soggetti, il responsabile dei servizi socio-assistenziali del comune o della A.S.L in cui la misura viene eseguita.

Art. 3.

1. Il genitore, l'affidatario o, in loro mancanza, il responsabile dei servizi socio-assistenziali, o altra persona da questi indicata, hanno il dovere di permanere con il minore, e di prestargli assistenza, negli uffici di polizia giudiziaria ove questi viene trattenuto, fino alla sua traduzione in uno dei luoghi indicati dall'articolo 18 della legge 22 settembre 1988, n. 488, ovvero sino alla sua consegna ai genitori prevista dall'articolo 18-bis della stessa legge.

Art. 4.

1. In nessun caso il minore potrà essere trattenuto negli uffici di cui al precedente articolo senza la presenza di uno dei soggetti indicati nel precedente articolo ovvero, in mancanza, di un avvocato indicato dallo stesso minore o nominato immediatamente d'ufficio dagli stessi agenti o ufficiali che eseguono il provvedimento.
2. A tal fine, ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori predispone un elenco degli avvocati che offrono la loro disponibilità a tale assistenza. Il relativo compenso è a carico dello Stato quale spesa di giustizia.

Art. 5.

1. La violazione da parte degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria di una delle disposizioni previste dalla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, comporta la pena della reclusione fino a due anni.


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Potenza

Liceo scientifico statale «G. Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Giuseppe Baldassarre, Angela Fuggetta, Sara Lorusso, Salvatore Lucente, Vitantonio Telesca:

«Contributi alle aziende artigiane a favore di studenti interessati all'esperienza lavorativa durante il periodo estivo» (6)

RELAZIONE

L'idea di dar vita alla seguente proposta di legge nasce dall'esperienza di uno studente della II F e dalla esigenza di noi giovani di avere un contatto con il mercato del lavoro che però risulta quasi impossibile a causa degli oneri e del lungo iter burocratico dei regolari contratti previsti dalla Costituzione.
Spesso la nostra giovane età e l'inesperienza costituiscono un ulteriore ostacolo alla creazione di un rapporto di lavoro che finisce per diventare «nero».
Il progetto è finalizzato non solo all'acquisizione di capacità produttive e ad un primo elementare inserimento nel contesto lavorativo, ma anche alla valorizzazione e alla difesa di attività artigiane che nel sud tendono a scomparire, perché non adeguatamente sostenute dallo Stato.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Le aziende iscritte all'albo artigiani usufruiranno di un contributo statale di L. 200.000 qualora si impegnino ad attivare borse di studio a favore di studenti di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 21, purché frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado, precedentemente scelti secondo graduatoria predisposta dagli istituti scolastici di appartenenza, per un periodo non superiore ai tre mesi durante la stagione estiva (15 giugno-15 settembre).
2. Lo studente interessato dovrà presentare domanda di assegnazione della borsa di studio all'istituto scolastico di appartenenza.
3. L'assegnazione delle borse di studio (in numero limitato) avviene a cura degli istituti scolastici di appartenenza in ordine di graduatoria stilata in base al merito scolastico, al reddito e al nucleo familiare.
4. Nella distribuzione delle borse di studio agli istituti, la regione deve rapportarsi alla popolazione.
5. La borsa di studio prevede la assegnazione direttamente allo studente di un salario di L. 5.000 l'ora, per un totale di 20 ore settimanali e 80 mensili.
6. I rapporti che il datore di lavoro e lo studente intrattengono non costituiscono «rapporto di lavoro»; di conseguenza agli studenti non sono dovuti gli oneri assistenziali e contributivi propri di un qualsiasi contratto di lavoro.
7. La polizza assicurativa a carico del datore potrà essere minima e relativa solo alla salvaguardia dagli infortuni, per quanto specificato sopra.
8. I datori di lavoro interessati devono dare preventiva comunicazione alla direzione provinciale del lavoro-servizio ispezione lavoro.