CAPO VIII
Della Discussione
Art. 36
1. I deputati che intendono parlare in una discussione
devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio ed hanno la parola nell'ordine
dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario
dei lavori a norma dell'art. 24, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee
generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di
un'ora prima dell'inizio della discussione (*).
2. E' consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal
Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
Art. 37
1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno
parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute
dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo
richiedono.
2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante
del Governo.
Art. 38
Ogni deputato può partecipare senza diritto di voto,
alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al
Presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la
Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo
Presidente.
Art. 39 (*)
1. Salvo i termini più brevi previsti dal
Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta
minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli
toglie la parola.
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore
che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una
seduta all'altra.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia
e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee
generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia
elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso
in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun
Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza
degli argomenti in discussione lo richieda.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche.
Art. 40 (*)
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un
dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la
discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere
proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando,
però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati
in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che
abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei
presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli
altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci
minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri
Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in
cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da
deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo
Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione
sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra
unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica
discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e
poi, se questa è approvata, sulla scadenza.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse
modifiche .
Art. 41
1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno
o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle
votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare,
dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti
ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la
votazione ha luogo per alzata di mano(*).
2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di
sedute di Commissioni in sede legislativa, il Presidente della Commissione è tenuto ad
informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le
relative decisioni.
(*) Comma modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
Art. 42
1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria
condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi
chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide;
se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata
di mano.
2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i
deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la
parola al termine della discussione.
Art. 43
Ciascun deputato può parlare una sola volta nella
stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per
richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la
posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che
abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio
della discussione stessa.
Art. 44 (*)
1. La chiusura di una discussione può essere chiesta
in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o
conGiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro
deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non
si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla
richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di
cinque minuti ciascuno.
2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per
ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.
3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome
del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai
deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per
la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal
Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.
(*) Articolo modificato da ultimo il 27 luglio 1999. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
Art. 45 (*)
Nei casi di discussione limitata per espressa
disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della
questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli
interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire e di aumentare i
termini previsti per la durata degli interventi.
(*) Articolo modificato il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle modifiche.
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