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Termini per la presentazione delle relazioni
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CAPO XVI - Articolo 81<br>Termini per la presentazione delle relazioni
CAPO XVI - Articolo 81
Termini per la presentazione delle relazioni


Testo del 1971
Modificato il 24.09.97
1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate all'Assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto. 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di conversione dei decreti - legge. 2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.
3. Il Presidente della Camera può assegnare alla Commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei commi precedenti. 3. Soppresso
4. Scaduti i termini fissati nei commi precedenti, e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del capo VI sulla organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un Presidente di Gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'Assemblea, su richiesta della Commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di quello ultimo assegnato e non più prorogabile. 4. Soppresso