Progetto di Costituzione
Costituzione (27 Dicembre 1947)
Art. 2


     La bandiera d'Italia è il "tricolore”: verde, bianco e rosso, a bande verticali di uguali dimensioni.


art. 12


     La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


Art. 3


     L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.


art. 10


     L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
     La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
     Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
     Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.


Art. 4


     L'Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.


art. 11


     L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.