Allegato B
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

ONNIS. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreti ministeriali in data 28 febbraio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2004 - 4a Serie Speciale) e 23 marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2004 - 4a Serie Speciale), sono stati banditi due concorsi per uditore giudiziario, rispettivamente per 380 e 350 posti;
il concorso immediatamente precedente risulta essere stato bandito (per 350 posti) con decreto ministeriale del 12 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 2002), ormai dunque risalente a due anni or sono;
i concorsi da ultimo banditi dovrebbero ovviare, almeno in buona misura, ai vuoti d'organico del personale della magistratura, anche considerando che l'articolo 1 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto l'aumento di mille unità del medesimo ruolo organico;
l'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo precedente alla legge n. 48 del 2001, era stato oggetto di modifica da parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, per il quale l'esame in questione doveva consistere in una prova preliminare - ai sensi del successivo articolo 123-bis - e, quindi, in una prova scritta e in una prova orale;
l'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a sua volta introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 398 del 1997, prevedeva, appunto, lo svolgimento di tale prova preliminare, per «accertare il possesso dei requisiti culturali» dei candidati e doveva realizzarsi con l'ausilio di sistemi informatizzati, mediante somministrazione di novanta quesiti a risposta multipla (concernenti il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo in proporzione prefissata), da risolvere nel tempo massimo di centoventi minuti e senza l'ausilio di codici o altre raccolte di norme (pena l'esclusione dal concorso). L'ammissione alla prova scritta quindi dipendeva dal superamento del test preliminare e dall'utile collocazione nella graduatoria stilata all'esito di tale verifica;
lo stesso articolo 123-bis, quinto comma, esonerava tuttavia dal test preliminare i magistrati militari, amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato, coloro che avessero conseguito l'idoneità in uno dei tre concorsi da ultimo espletati e, infine, coloro che avessero conseguito il diploma alla scuola di specializzazione per le professioni legali;
la predetta legge 13 febbraio 2001, n. 48, all'articolo 9, sostituendo gli articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha tra l'altro disposto che l'esame da sostenere nell'ambito del concorso per uditore giudiziario contempli una prova scritta e una prova orale, eliminando la preselezione realizzata con sistemi informatizzati. Lo stesso articolo 9 ha poi previsto la possibilità di far ricorso a «correttori esterni», qualora i candidati a sostenere la prova scritta siano in numero superiore a cinquecento;
il predetto articolo 123-bis è stato quindi esplicitamente abrogato dall'articolo 9 della citata legge n. 48 del 2001, in quanto, come si è detto, il testo novellato dell'articolo 123 del regio decreto n. 12 del 1941 ha soppresso la prova preliminare;
tuttavia, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge n. 48 del 2001, recante la disciplina transitoria, «Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti» con l'ausilio dei «correttori esterni», il «Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di


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cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore» della stessa legge n. 48 del 2001;
infatti, con decreto ministeriale del 19 ottobre 2001, si differiva l'applicazione della disciplina che prevede l'istituzione dei correttori esterni, essendosi considerato che il sistema delineato dal legislatore nel 2001 «richiede la predisposizione e la realizzazione di complesse e laboriose attività per l'individuazione, la designazione, la formazione e il funzionamento dei correttori esterni» e che «i tempi occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 non possono che essere, in relazione alle predette attività, estremamente lunghi e, di conseguenza, incompatibili con la necessità di coprire in tempi brevi le gravi carenze nell'organico della magistratura». Pertanto, in via provvisoria e in attesa di dare piena attuazione della legge n. 48 del 2001, i concorsi per uditore giudiziario da ultimo banditi «saranno preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 48 del 2001»;
nell'ambito dei concorsi banditi nell'anno corrente, la prova preliminare dovrebbe essere conservata solo quando fosse assolutamente indispensabile verificare, nel modo più rapido, il possesso dei fondamentali requisiti culturali da parte dei candidati. Infatti, tale meccanismo di selezione, non a caso già abbandonato dal legislatore con l'emanazione della legge n. 48 del 2001, esige dagli aspiranti una preparazione prevalentemente mnemonica e nozionistica, imponendo la soluzione di quesiti a risposta multipla senza l'ausilio dei testi normativi; invece, in occasione delle prove scritte - come ben si deduce dai titoli dei temi assegnati dalle commissioni esaminatrici - appare privilegiata la capacità di analisi degli istituti e delle singole norme, di ragionamento e di esposizione sintetica e coordinata delle argomentazioni giuridiche;
in particolare, potrebbero essere senz'altro ritenuti in possesso dei requisiti culturali di base, senza necessità di sottoporsi al test preliminare, quanti, entro una data prestabilita (ad esempio, entro il termine fissato per la presentazione delle domande), già avessero conseguito l'abilitazione alla professione d'avvocato, nonché i magistrati onorari che, pur non essendo anche abilitati all'esercizio della professione forense, avessero esercitato le funzioni per un congruo periodo di tempo;
è infatti ragionevole presumere che i soggetti già ammessi ad esercitare le delicate funzioni d'avvocato e di magistrato onorario abbiano ormai conseguito una preparazione di base che ben potrebbe giustificare il loro esonero dall'obbligo di sostenere la predetta prova preliminare, in analogia a quanto disposto per le altre categorie professionali espressamente contemplate dal comma quinto dell'articolo 123-bis regio decreto n. 12 del 1941. Non può in particolare trascurarsi, al riguardo, che l'esame di abilitazione per la professione forense presuppone lo svolgimento di un biennio di pratica presso uno studio legale e realizza una severa selezione degli aspiranti. Sarebbe del resto poco persuasiva la scelta di affidare al magistrato onorario la trattazione di casi, anche complessi e delicati, magari nel settore penale, e contemporaneamente disconoscergli la possibilità di accedere direttamente alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;
dovrebbe perciò valutarsi l'opportunità di un intervento che, riconosciuta la necessità e l'urgenza di estendere alle predette categorie professionali l'esonero dalla prova preliminare dei due concorsi per uditore giudiziario più recentemente banditi, modifichi le disposizioni in vigore e opportunamente integri i decreti ministeriali in precedenza citati -:
quali iniziative siano state finora assunte, o siano state programmate, per


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l'attuazione della legge 13 febbraio 2001, n. 48, con particolare riguardo alle disposizioni che si riferiscono all'intervento dei «correttori esterni», il cui contributo dovrà consentire di fare a meno della selezione preliminare nei prossimi concorsi per uditore giudiziario;
se non si ritenga opportuno promuovere con urgenza ogni utile intervento per esonerare dalla predetta prova preliminare dei due concorsi per uditore giudiziario da ultimo banditi i soggetti che - entro una data prefissata - abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonché i magistrati onorari che, pur non essendo abilitati alla professione d'avvocato, risultino aver esercitato le funzioni per un congruo periodo di tempo.
(3-03379)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della avvertita necessità di incrementare i meccanismi finalizzati alla sicurezza dei cittadini, da tempo si avverte l'opportunità di aumentare il momento di cooperazione fra i Paesi dell'Unione europea sul versante della prevenzione e della repressione del fenomeno terroristico;
recentemente il Commissario dell'Unione europea agli affari interni, il portoghese Antonio Vitorino, ha presentato ai Ministri degli Stati membri riuniti a Bruxelles una serie articolata di proposte anti-terrorismo da realizzare entro il 2005;
fra esse appare particolarmente significativa l'ipotesi di creazione di un «casellario giudiziario europeo» che obbligherà gli Stati membri a comunicare le informazioni in proprio possesso su tutte le infrazioni legate al terrorismo o ad un gruppo terrorista, compreso il finanziamento delle sue attività;
lo scambio obbligatorio di informazioni dovrà riguardare tutte le fasi delle procedure giudiziali penali, ivi comprese le condanne penali -:
quale sia il giudizio del Governo italiano sulla proposta di creazione del «casellario giudiziario europeo», quali siano i tempi tecnici per il suo allestimento in sinergia con i Paesi dell'Unione europea e quali altre iniziative finalizzate a contrastare le attività terroristiche si ritiene che possano essere assunte, in ragione della grave situazione in cui si trova l'intero occidente europeo nella presente fase storica.
(3-03381)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è ormai riconosciuta da tutti i Paesi dell'Unione europea la necessità di dar vita ad una direttiva per il risarcimento alle vittime di reati violenti, ivi compresi quelli di terrorismo;
di tale argomento si è ampiamente discusso nel corso delle riunione mensile dei Ministri della giustizia e dell'interno dell'Unione europea svoltasi a Bruxelles a fine marzo 2004;
proprio il nostro Paese, e per esso il Ministro della giustizia senatore Castelli, ha insistito affinché la direttiva prenda vita fin dal 1o luglio 2005 per dare una risposta di concreta solidarietà alla domanda di sicurezza che sale dalle genti europee -:
quali siano i termini concreti dell'annunciata direttiva per il risarcimento alle vittime di reati violenti, ivi compresi quelli di terrorismo, e quali siano i massimali previsti nonché i criteri seguiti per la quantificazione del danno, sia in caso di morte sia in caso di lesioni permanenti dei soggetti vittime della violenza.
(3-03382)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CARBONI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
indiversi istituti della Sardegna vi sono state di recente diverse manifestazioni


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e azioni di protesta degli agenti del corpo della Polizia penitenziaria;
ultime in ordine di tempo quelle organizzate nella casa circondariale di Tempio Pausania ove gli agenti si sono auto consegnati ed hanno attuato lo sciopero della fame; quelle attuate nelle case di reclusione di Isili ed Is Arenas e nella casa circondariale di Oristano;
nei giorni scorsi le agitazioni sono riprese nella casa circondariale di Tempio Pausania e, dopo circa un anno, in quella di Sassari San Sebastiano; gli agenti manifestano per la carenza del personale che costringe quelli in servizio a turni massacranti, privandoli di riposi compensativi e di ferie e costringendoli ad orari anche doppi rispetto a quelli massimi giornalieri consentiti;
in particolare, nella casa circondariale di Sassari gli agenti lamentano la carenza di 50 unità effettive sul numero di 190 attualmente assegnati, inferiore di 20 unità alla, pianta organica prevista per 212 persone;
analoga situazione nella, casa di reclusione di Tempio Pausania ove si sta rischiando la paralisi della attività;
le carenze di organico del personale del corpo della Polizia penitenziaria, di quello del trattamento e di quello del settore amministrativo stanno provocando notevoli disagi in tutti gli istituti penitenziari della Sardegna;
la situazione sopra indicata è resa ancora più grave dalla mancanza di direttori nella gran parte degli istituti penitenziari isolani, con la conseguenza che i pochissimi direttori in servizio sono costretti ad assumere le funzioni per tre a volte quattro istituti notevolmente distanti fra loro, con pregiudizio della operatività di tutto il sistema;
il provveditore regionale finora ha potuto rendere solamente disposizioni di comando di personale del corpo degli agenti di Polizia penitenziaria da un istituto ad un altro, non risolvendo in tal modo i problemi dell'istituto di destinazione e, acuendo contemporaneamente quelli dell'istituto di provenienza dei comandati;
la gravissima situazione degli istituti penitenziari sardi non può certamente essere risolta con rimedi di breve periodo e parziali, ma necessita di consistenti interventi mirati a portare a regime gli organici del personale di custodia, del trattamento ed amministrativo, ed a nominare definitivamente i direttori nelle sedi vacanti;
ad opinione degli interroganti, la soluzione dei problemi innanzi esposti non potrà certamente essere individuata esclusivamente nella annunziata e mai realizzata prospettiva di costruzione di nuovi istituti penitenziari, poiché risulta che non vi sono allo stato disponibilità sufficienti e che la realizzazione degli istituti non potrà aversi prima di quattro o cinque anni;
in questo tasso di tempo la situazione attuale diverrebbe insostenibile;
si rendono pertanto indifferibili i provvedimenti innanzi richiamati -:
quali provvedimenti intenda adottare per la soluzione delle questioni innanzi esposte quali siano i tempi di realizzazione.
(5-03213)

IANNUZZI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la situazione della sezione distaccata di Eboli del tribunale di Salerno è assolutamente insostenibile a causa del rapporto del tutto squilibrato e deficitario fra carico complessivo di lavoro e risorse professionali assegnate alla sezione medesima;
difatti la sezione di Eboli nella sua competenza territoriale ricomprende 34 comuni, con una popolazione che supera i 200.000 abitanti;
sulla sezione ricade un contenzioso rilevante e massiccio, di notevole qualità e delicatezza, tenuto conto che nel suo ambito


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territoriale rientrano comuni popolosi e con forte dinamismo economico ed imprenditoriale;
ed invero, alla data del 30 settembre 2003, risultano pendenti 11.484 procedimenti civili, 1.527 procedimenti penali, circa 500 procedimenti di espropriazione immobiliare;
a fronte di questo imponente contenzioso, alla sezione di Eboli sono già da tempo assegnati appena tre magistrati togati (due per il settore civile ed uno per il settore penale) ed un ridotto numero di addetti agli uffici di cancelleria;
ne deriva una condizione generale che non consente affatto alla sezione di esercitare le sue funzioni giurisdizionali, attesi i gravissimi vuoti nel personale ad essa preposto;
anzi non sussistono nemmeno, ad opinione dell'interrogante, le condizioni minime per il corretto funzionamento di una sezione distaccata cosi importante;
fra l'altro queste presenti ed oggettive difficoltà sono state più volte segnalate dai vertici degli uffici giudiziari di Salerno, dal mondo forense in particolare della Associazione Forense della Valle del Sele, e dalle rappresentanze sindacali del personale;
occorrono, pertanto, provvedimenti urgenti ed adeguati per potenziare la sezione distaccata di Eboli, ponendo cosi riparo alla descritta ed inaccettabile situazione -:
quali iniziative il Ministro di giustizia intende assumere, nell'esercizio delle sue competenze e delle sue funzioni, affinché alla sezione distaccata di Eboli siano finalmente assegnati almeno altri due giudici togati per il settore civile ed uno per il settore penale, nonché nuove unità per il personale delle cancellerie dell'U.N.E.P., assicurando la copertura di tutti i posti attualmente vacanti e consentendo il regolare funzionamento della sezione medesima.
(5-03214)