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PDL 5068

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5068



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SINISI, LUMIA, CEREMIGNA, VIOLANTE,
CASTAGNETTI, INTINI, DE FRANCISCIS

Nuove norme per la tutela e l'assistenza
alle vittime dei reati

Presentata il 16 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 25 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, aperta alla firma a Palermo nel dicembre 2000, impegna gli Stati contraenti a dotarsi di una adeguata normativa per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla stessa Convenzione.
      Spingono nella medesima direzione interventi normativi di livello europeo che, con la decisione 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, individuano uno standard minimo di diritti che ciascun Paese membro dell'Unione europea deve garantire alle vittime dei reati, quali portatrici di istanze autonome cui ciascun ordinamento si impegna a dare spazio.
      In tema di tutela delle vittime dei reati, il nostro ordinamento contiene sparute norme a tutela, peraltro, solo delle vittime di alcuni reati. Esiste, infatti:

          1) un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e di usura, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 44 del 1999;

          2) un fondo delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, in attuazione delle norme previste dalla legge n. 302 del 1990;

          3) un fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso,

 

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istituito con la legge n. 512 del 1999 (regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001);

          4) un fondo di garanzia per le vittime della caccia;

          5) un fondo di garanzia per le vittime della strada;

          6) norme nel codice di procedura penale a tutela dell'identità dei minori o relative all'esame testimoniale dei minori.

      In altri sistemi democratici, ad esempio quello della Confederazione Elvetica, da anni esistono sistemi coordinati di norme che predispongono una serie di strumenti a tutela e protezione delle vittime dei reati.
      È evidente, dunque, la necessità improcrastinabile che anche il nostro ordinamento si doti di misure a favore delle vittime dei reati, anche superando le categorie che nel tempo si sono venute a creare, con la previsione di misure generalizzate a favore di ogni vittima di reati, pur mantenendo le tutele già presenti ed eventualmente prevedendone di più ampie.
      La presente proposta di legge intende dare seguito alle istanze, oramai irrinunciabili, di tutela delle vittime dei reati, ribadite in più sedi internazionali e non ulteriormente procrastinabili.
      L'occasione deve essere sfruttata per creare un sistema che si caratterizzi per l'effettività delle misure previste e per il sollievo capace di arrecare alle vittime dei reati, sia nell'immediatezza dei fatti delittuosi che le vedono offese, sia durante tutta la fase del relativo procedimento penale e del risarcimento del danno.
      Preliminarmente occorre precisare che con la proposta di legge che si presenta si è voluto fissare un principio che valga come impegno dello Stato - e degli enti locali per quanto rientri nella loro competenza - a tutelare le vittime dei reati, con l'enunciazione degli ambiti di azione nei quali lo Stato predispone le relative misure: la consulenza, la tutela delle vittime nel processo, la tutela risarcitoria.
      La prima scelta che si è affrontata è quella relativa alla nozione di «vittima» da considerare ai fini della presente proposta di legge. In tale contesto, si è inteso accedere ad una nozione di vittima più ampia di quella della «persona offesa dal reato», titolare del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatici che si suppongono violate; si è così scelto di considerare la «vittima» nel senso più ampio della nozione di persona danneggiata dal reato con riferimento specifico alla sua titolarità di interessi patrimoniali e non patrimoniali lesi dall'attività criminosa in via diretta e immediata. Tale scelta è stata praticata con l'equiparazione alla vittima di soggetti che rientrano nella nozione di «prossimi congiunti», e valorizzando l'aspetto della convivenza in genere e della convivenza «more uxorio» scelta, peraltro, già operata in sede di fissazione dei criteri di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e di usura, per effetto della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
      All'articolo 3, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sono fissati i livelli delle prestazioni essenziali in materia di tutela delle vittime dei reati per le regioni che, nell'ambito delle competenze legislative fissate anche con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, effettuata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, devono adottare le disposizioni di legge necessarie ad attuare sul territorio la prima delle forme di assistenza e di protezione delle vittime dei reati previste dalla presente proposta di legge: vale a dire il sostegno medico, psicologico, sociale e giuridico pronto e immediato all'evenienza dei fatti che determinano la lesione. È evidente l'importanza che assume l'aspetto in questione se si tiene conto che spesso proprio nell'immediatezza dei fatti lesivi, le vittime dei reati sentono il bisogno di una qualificata presenza istituzionale per non essere sole di fronte a fenomeni delittuosi che non hanno previsto, né hanno determinato in alcun modo, ma che, purtroppo, devono affrontare.
      Forme di intervento pronte, immediate e, se del caso, gratuite consentono di

 

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attuare una prima forma di «accoglienza» idonea a rinforzare nella vittima il senso di appartenenza al corpo sociale, oltre a scongiurare - e talvolta ve n'è sicuramente bisogno - il rischio che la vittima stessa rinunci ai propositi di ottenere giustizia o, peggio ancora, cerchi di soddisfare la sua domanda di giustizia contingente attraverso vie diverse da quelle legali.
      Delineati tali aspetti, appare di tutta evidenza la cura che lo Stato, le regioni e gli enti locali in genere devono porre nell'attuazione di un sistema che, sfruttando le strutture già esistenti e incoraggiando la creazione di nuove strutture - anche favorendo forme di volontariato e l'associazionismo locale - garantisca un'effettiva assistenza a chi rimane vittima di un reato.
      Le forme di consulenza, oltre a mirare alla soluzione dei problemi di immediata percezione subito dopo i fatti, è necessario che mirino, altresì, a impostare il cammino ulteriore della vittima del reato fino al relativo procedimento penale per l'accertamento delle responsabilità degli autori, al riconoscimento del danno patito e al suo risarcimento.
      Per giungere all'«accoglienza» delle vittime in un momento quanto più possibile vicino all'immediatezza del fatto lesivo penalmente rilevante, la polizia giudiziaria, sin dal suo primo intervento, deve informare le vittime dei reati dell'esistenza delle strutture territoriali che possono loro fornire l'assistenza di cui necessitano, indirizzandole verso tali strutture.
      Sul versante della protezione delle vittime dei reati e dei loro diritti nel processo è stato previsto l'obbligo per l'autorità giudiziaria e di polizia di mantenere riservata l'identità della vittima attuando tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la sicurezza personale della medesima vittima, affinché non venga esposta al rischio di intimidazioni e di intromissioni nella sfera personale o ad azioni ricattatorie. A tale fine, il giudice deve valutare se disporre che alla vittima sia garantito - in occasione delle udienze - il prelievo e il successivo riaccompagnamento presso la propria dimora a cura della forza pubblica.
      Nel corso del processo, inoltre, la vittima del reato deve essere destinataria di una tutela differenziata garantendo ad essa, se del caso, l'esame separato dall'esame dell'imputato, anche attraverso il mezzo della videoconferenza e della teleconferenza attuabili con le modalità già seguite per l'esame a distanza dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989; deve essere garantita, inoltre, alla vittima del reato la facoltà di astenersi dal deporre su fatti che attengono alla sua sfera intima privata.
      Appare, altresì, opportuno estendere a testimoni e a consulenti tecnici, che siano chiamati a deporre in udienza dibattimentale, lo specifico aspetto della tutela dei dati personali, in particolare dei dati idonei a identificare l'ubicazione della dimora o/e della residenza di essi e dei loro nuclei familiari. Anche in questo caso, l'opportunità è dettata dall'elevato grado di probabilità - specie in alcuni contesti ambientali - che i citati soggetti siano sottoposti a pressioni e a intimidazioni o a intromissioni nella sfera privata personale, per ragioni legate alla loro deposizione o al loro incarico.
      Nell'articolo 8, inoltre, si elencano alcuni dei principali diritti azionabili dalla vittima nel processo, con la previsione di deroghe a preclusioni, limiti e decadenze previsti nel codice di rito; in particolare, a tutela dell'identità della vittima, è previsto il differimento della comunicazione delle sue generalità, in caso di esercizio dell'azione civile, ad un momento successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Per lo stesso motivo è stato ritenuto opportuno estendere alle vittime dei reati in genere una previsione che il codice vigente riserva all'esercizio dell'azione di responsabilità civile di minori o di incapaci: la possibilità che il pubblico ministero valuti di esercitare l'azione civile in luogo della vittima del reato sino a quando essa non intervenga nel processo, anche a mezzo di un procuratore speciale.
      Ancora in relazione all'assistenza e alla protezione della vittima nel corso del processo,
 

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l'articolo 9 si occupa del rimborso delle spese sostenute dalle vittime per intervenire nel processo, in qualunque veste tale intervento avvenga. È, questo, in realtà, un argomento che tocca tutti i soggetti ai quali il giudice intimi di intervenire nel processo a rendere testimonianza; la normativa che regola, infatti, il rimborso delle spese sostenute dai testimoni (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 45 e seguenti) stabilisce somme veramente esigue, poiché ai testimoni residenti è garantita l'indennità giornaliera di 0,36 euro al giorno, mentre ai testimoni non residenti sono garantiti il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità per ogni giorno di viaggio di 0,72 euro e di 1,29 euro per ogni giorno di soggiorno.
      È evidente che se tale sacrificio, sostenuto nell'interesse della giustizia, appare oggettivamente eccessivo per un testimone in genere, lo stesso sacrificio diviene oltremodo inaccettabile - suonando quasi come una beffa ulteriore al danno - quando si versi in tema di vittime del reato. È, pertanto, giusto, oltre che doveroso per lo Stato, garantire alla vittima del reato che interviene nel processo - sia perché richiesta dall'autorità giudiziaria, sia di sua spontanea volontà per vedere riconosciuti i propri diritti, compreso, quello al risarcimento del danno - il rimborso integrale delle spese sostenute, oltre a un'indennità aggiuntiva giornaliera a riconoscimento del sacrificio richiesto nell'interesse della giustizia, con l'ulteriore previsione del diritto di ottenere dal datore di lavoro permessi retribuiti che le consentano di assentarsi dal lavoro senza aggiuntivi aggravi di ordine patrimoniale.
      In ordine al risarcimento del danno, viene sancito il diritto al risarcimento del danno che sia effettivamente integrale; in tale senso, il giudice deve disporre la confisca dei beni nella disponibilità dell'autore del reato, anche nella forma per equivalente; qualora tale attività non risulti sufficiente a risarcire integralmente il danno patito, la vittima accederà al Fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 12 della presente proposta di legge, alle condizioni ivi previste.
      In relazione proprio all'istituzione di tale Fondo, esso sarà alimentato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, dalla quota che per il triennio 2001-2003 - per effetto della legge finanziaria 2001, legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 64 - era destinata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite - Office for Drug Control and Crime Prevention - per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, in quanto non ancora destinata ad altro fine; tale quota è pari al 25 per cento del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Il Fondo può essere altresì alimentato da una quota pari al 25 per cento dei proventi della vendita di tali beni.
      La realtà che sovente colpisce le vittime dei reati, esposte anche al rischio di intimidazioni e di azioni illecite contro di esse e contro i loro prossimi congiunti, impone di prevedere un inasprimento delle sanzioni previste per i reati commessi in danno delle vittime, quando gli autori siano i medesimi o il reato sia a essi ascrivibile anche a titolo di concorso.
      All'articolo 14, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è delegato ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico per il coordinamento e l'armonizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela delle vittime di reati, mantenendo le disposizioni che prevedono garanzie più ampie di quelle previste nella presente proposta di legge e stabilendo la confluenza nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 di tutti i Fondi di rotazione e di solidarietà già esistenti in forza di precedenti disposizioni di legge. In particolare, tali Fondi andranno a costituire sezioni specializzate del citato Fondo di cui all'articolo 12, alimentate con le stesse modalità del rispettivo Fondo attualmente previste.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. Lo Stato tutela le vittime dei reati fornendo ad esse protezione ed assistenza.
      2. La tutela delle vittime dei reati è realizzata mediante:

          a) la consulenza alle vittime dei reati;

          b) la protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nel processo penale;

          c) la tutela risarcitoria delle vittime dei reati.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Ai fini della presente legge si considera vittima del reato ogni persona fisica che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica o psichica e che risulta parte offesa nel relativo procedimento penale, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e dalla natura, dolosa o colposa, del suo comportamento.
      2. Qualora la vittima del reato sia deceduta in conseguenza dello stesso, le facoltà e i diritti previsti dalla presente legge sono esercitati dai soggetti di seguito elencati:

          a) coniuge e figli;

          b) genitori;

          c) fratelli e sorelle;

          d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti all'evento lesivo.

 

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Art. 3.
(Strutture di consulenza).

      1. Le regioni adottano le disposizioni necessarie a garantire la tutela delle vittime dei reati sotto l'aspetto della consulenza individuando le strutture, anche tra quelle già esistenti sul territorio e operanti in materia di servizi sociali, idonee a svolgere il compito di:

          a) prestare o procurare alle vittime un aiuto medico, psicologico, sociale e giuridico, garantendo il soccorso e l'assistenza personale per il sollecito avvio a soluzione delle immediate conseguenze del reato subìto;

          b) indirizzare le vittime verso le ulteriori forme di tutela previste dalla presente legge e dalla legislazione vigente in materia di diritti e di provvidenze in favore delle vittime dei reati.

      2. Gli organi deputati a prestare le forme di tutela previste al comma 1 devono essere organizzati in modo tale da poter garantire in ogni momento un aiuto pronto, immediato e gratuito.
      3. Le regioni e gli enti locali promuovono l'associazionismo locale avente finalità di sostegno alle vittime dei reati e favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato curando il coordinamento di tali attività con i servizi pubblici.
      4. Le spese sostenute dalle vittime dei reati relative a cure mediche specialistiche, consulenza legale e spese processuali sono a carico del Fondo di cui all'articolo 12 se la vittima è titolare di un reddito imponibile complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro annui al lordo degli oneri deducibili.
      5. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la misura del reddito di cui al comma 4 può essere adeguata in relazione alle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

 

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impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Art. 4.
(Incentivi per la costituzione di strutture
a tutela delle vittime dei reati).

      1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui, destinato al cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la costituzione di strutture a tutela delle vittime dei reati, nonché al potenziamento delle strutture già esistenti sul territorio, operanti in materia di servizi sociali, e alla riqualificazione del personale in esse operante.
      2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

          a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità di programmi disposti da leggi regionali per la costituzione di nuove strutture, o per il potenziamento e la riqualificazione di quelle esistenti, in materia di tutela delle vittime dei reati;

          b) la densità di popolazione delle aree interessate dai provvedimenti legislativi di cui alla lettera a);

          c) gli indici di criminalità locali.

      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

 

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finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Compiti della Polizia giudiziaria).

      1. All'atto del primo intervento, la polizia giudiziaria informa le vittime dei reati sui diritti e sulle ulteriori forme di tutela, di assistenza e di protezione in loro favore, indirizzandole verso le competenti strutture territoriali.

Art. 6.
(Protezione dell'identità personale).

      1. L'autorità giudiziaria e l'autorità di polizia tutelano l'identità della vittima in ogni stato e grado del procedimento penale.
      2. Al fine di cui al comma 1, il giudice, nel corso del procedimento:

          a) valuta le prioritarie esigenze di tutela della vittima, allo scopo di disporre separatamente l'esame della vittima e dell'imputato, anche eventualmente con l'ausilio di mezzi audiovisivi di trasmissione a distanza o di altri mezzi tecnici che in ogni caso garantiscano il diritto di difesa e di partecipazione al processo dell'imputato;

          b) dispone le necessarie misure a protezione della sicurezza personale delle vittime dei reati e dei loro familiari, atte a garantire che esse non vengano esposte al pericolo di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della vita privata entrando in contatto con l'imputato, con suoi familiari o con eventuali membri dell'associazione criminale cui egli appartiene; a tale fine, se del caso, il giudice ordina che la vittima del reato sia accompagnata dalla forza pubblica nei trasferimenti tra la sua dimora, o comunque il luogo in cui essa si trova, e le aule di udienza, nel cui ambito la vittima del

 

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reato permane sotto continua tutela e in maniera separata dagli altri soggetti chiamati a deporre;

          c) dispone, se del caso, che l'esame della vittima avvenga a porte chiuse.

      3. Il confronto tra le parti stabilito ai sensi degli articoli 211 e 212 del codice di procedura penale può essere disposto dal giudice solo ove il diritto di difesa dell'imputato non possa essere garantito in altro modo.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai testimoni e ai consulenti tecnici che sono chiamati a deporre in dibattimento.
      5. Al fine di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei soggetti di cui al presente articolo e dei loro familiari, i dati relativi all'ubicazione della dimora o della residenza non sono resi in udienza e possono essere conosciuti dai soggetti processualmente legittimati solo attraverso il giudice.

Art. 7.
(Rifiuto di deporre).

      1. Quando, nel corso del procedimento, la vittima del reato è chiamata a deporre, essa può astenersi dal riferire fatti che siano attinenti alla sua sfera intima personale.

Art. 8.
(Diritti processuali).

      1. La vittima del reato può intervenire nel processo penale come parte civile per esercitare l'azione di cui all'articolo 185 del codice penale.
      2. In deroga alle disposizioni dettate dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale sulle formalità da seguire per la costituzione di parte civile, la comunicazione delle generalità della vittima del reato che esercita l'azione civile nel procedimento penale è differita fino

 

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alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
      3. Per la costituzione della vittima del reato come parte civile compiuta dopo il termine previsto dall'articolo 468, comma 1, del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 3, del medesimo codice.
      4. Nel caso in cui siano prevedibili fenomeni intimidatori, e comunque in caso di reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e del codice di procedura penale, il pubblico ministero può valutare di esercitare l'azione civile in luogo della vittima del reato, sino a quando essa non intervenga nel procedimento, anche a mezzo di un procuratore speciale.
      5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 498 del codice di procedura penale, la citazione per l'esame testimoniale di minorenni deve essere disposta ad ora fissa e per il tempo strettamente necessario alla deposizione.

Art. 9.
(Rimborso delle spese).

      1. Le vittime dei reati hanno diritto al ristoro integrale, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute, nell'interesse della giustizia, per raggiungere la sede del processo. Hanno altresì diritto ad un'indennità pari al 20 per cento di tali spese, in misura comunque non inferiore a 100 euro.
      2. Nei giorni fissati per le udienze, nonché per ogni altra assenza dal luogo di lavoro determinata da richieste formulate dall'autorità giudiziaria, le vittime dei reati hanno diritto a ricevere dal datore di lavoro permessi integralmente retribuiti.

Art. 10.
(Risarcimento del danno).

      1. La vittima del reato ha diritto al risarcimento integrale del danno subìto. A tale fine il giudice, accertata l'entità del

 

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danno subìto dalla vittima, dispone la confisca, anche nella forma per equivalente, a carico dell'autore del reato su beni di cui egli ha la disponibilità diretta o indiretta, anche a mezzo di interposta persona fisica o giuridica, fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede, sino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento.
      2. Qualora i beni di cui al comma 1 si rivelino insufficienti al soddisfacimento integrale del danno subìto dalla vittima, nella misura in cui è stato accertato dal giudice, lo Stato interviene in via sussidiaria sino a concorrenza dell'ammontare del danno, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12.

Art. 11.
(Valutazione del danno).

      1. Nella valutazione del danno il giudice tiene conto di tutte le forme di danno subìto dalla vittima per perdite o per mancati guadagni, nonché di ogni altra forma di danno subìto, da valutare anche in via equitativa.

Art. 12.
(Fondo di solidarietà
per le vittime dei reati).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari al 25 per cento del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una quota pari al 25 per cento dei proventi della vendita di tali beni, è destinata ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.
      3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

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e con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina le modalità di accesso a benefìci di cui agli articoli 3, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
(Circostanze aggravanti).
      1. Le pene previste per i reati consumati o tentati in danno di vittime di precedenti reati sono aumentate da un terzo alla metà quando tali reati sono portati a compimento, anche indirettamente o in concorso, dagli autori dei medesimi precedenti reati.

Art. 14.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico per il coordinamento e l'armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle vittime dei reati, ferma restando, qualora più ampia di quella prevista dalla presente legge, la tutela differenziata, già stabilita a favore di alcune categorie di vittime di reati.
      2. Il testo unico di cui al comma 1 prevede, altresì la confluenza nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 degli altri fondi di rotazione e di solidarietà istituiti dalla legislazione vigente in materia.
      3. I fondi di rotazione e di solidarietà di cui al comma 2 costituiscono sezioni specializzate del Fondo di cui all'articolo 12 e conservano la contabilità separata e le modalità di finanziamento già previste dalle rispettive norme istitutive.


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