Doc. I, n. 3




Roma, 5 novembre 2002

Signori Parlamentari,

mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge: «Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali», approvata dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e dal Senato della Repubblica il 9 ottobre 2002.
La legge in esame estende ai consiglieri regionali le disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in materia di incompatibilità dei sindaci, dei presidenti delle province e dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali; si tratta di norme che rientrano pienamente nella competenza statale esclusiva, secondo l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dove è esplicito il riferimento alla legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane.
Per quanto riguarda le Regioni, invece, l'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, innovando rispetto alla precedente disciplina che affidava tale materia a leggi della Repubblica, stabilisce, al primo comma: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».
La legge a me inviata si pone, dunque, in palese contrasto con l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in quanto intende rendere applicabile ai consiglieri regionali una norma statale in tema di incompatibilità, materia quest'ultima che la citata legge costituzionale n. 1 del 1999 riserva alla competenza legislativa delle Regioni.
Aggiungo che per l'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, il Governo ha presentato un apposito disegno di legge (Atto Senato n. 1094), attualmente in itinere, che, all'articolo 3, reca la definizione dei principi fondamentali in materia di incompatibilità, evitando - così come impone la norma costituzionale - di prevedere cause specifiche che determinino o escludano il verificarsi di situazioni di incompatibilità per i consiglieri regionali.
Pertanto, evidenti ragioni di logica della legislazione consigliano di attendere che il Parlamento si pronunci sul sopracitato disegno di legge di iniziativa governativa, concepito allo scopo specifico di offrire alle Regioni i principi fondamentali entro i quali deve esplicarsi la loro competenza legislativa, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 122 della Costituzione.
Il fatto che non esista ancora una legge della Repubblica che stabilisca i principi fondamentali in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali non ha rilevanza, in quanto l'assenza di una legge statale di principio non può comunque giustificare l'invasione, da parte dello Stato, di una competenza costituzionalmente riservata alla legge regionale, nemmeno con la clausola (cosiddetta di «cedevolezza»): «fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia».
Su questo punto, una recente illuminante sentenza della Corte costituzionale (sentenza 282 del 19-26 giugno 2002) ha affermato che «nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze (in assenza di leggi statali di principio), la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore».
La citata sentenza della Corte costituzionale costituisce quindi autorevolissima conferma che anche l'omissione o il ritardo nella determinazione, da parte dello Stato, dei principi fondamentali non costituisce titolo valido per sostituire la legge statale alla legge regionale in una materia riservata alla competenza legislativa della Regione; infatti, è sempre e soltanto la Regione che, anche in assenza delle cosiddette leggi (statali) di principio, ha il potere di legiferare, con l'obbligo di attenersi al «rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore».
Per le ragioni esposte, in base all'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio alle Camere per una nuova deliberazione la legge: «Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali».

CIAMPI

Pisanu, Ministro dell'interno.


Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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