Giunta per le autorizzazioni - Resoconto di mercoledì 12 giugno 2002


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Mercoledì 12 giugno 2002. - Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.

La seduta comincia alle 14.

Seguito dell'esame della richiesta di autorizzazione a eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti dei deputati Sanza e Luongo per il reato di cui all'articolo 416, commi primo, secondo e quinto, del codice penale (associazione per delinquere) (doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e conclusione).

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, informa che, in seguito a quanto concordato nella seduta precedente, per il tramite del Presidente della Camera sono state richieste alla autorità giudiziaria di Potenza le informazioni ritenute necessarie dai relatori. Non è tuttavia ancora pervenuta alcuna risposta. Ritiene comunque che possa aver luogo nella seduta odierna l'audizione dei deputati interessati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del regolamento della Camera.

La Giunta concorda.

(Viene introdotto il deputato Luongo).

Antonio LUONGO (DS-U) svolge brevi chiarimenti e delucidazioni.

(Il deputato Luongo si allontana dall'aula. Viene introdotto il deputato Sanza).

Angelo SANZA (FI) svolge chiarimenti e delucidazioni, rispondendo altresì a una domanda del Presidente Siniscalchi. Autorizzato da quest'ultimo, deposita per i componenti una memoria scritta.

(Il deputato Sanza si allontana dall'aula).

Aurelio GIRONDA VERALDI, relatore per la posizione del deputato Sanza, osserva che secondo l'ipotesi accusatoria del procedimento in titolo, si potrebbero distinguere due associazioni per delinquere volte a commettere reati contro la pubblica amministrazione. Ad una prima apparterrebbero diversi esponenti dell'INAIL e alcuni intermediari; alla seconda apparterrebbero i fratelli De Sio, una loro dipendente, altri intermediari e i due deputati destinatari dell'odierna domanda di autorizzazione. Per altro quasi tutti gli indagati, esclusi i deputati menzionati, sono anche accusati di singole fattispecie di delitto-scopo. Questo già desta perplessità dal momento che l'ordinanza di custodia


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cautelare non spiega per quale motivo, per esempio, con taluni intermediari i De Sio sarebbero associati per delinquere e con altri solo concorrenti nei reati-scopo.
Quanto agli indizi di colpevolezza richiesti dall'articolo 273 del codice di procedura penale per dar corso alle misure cautelari, osserva che gli elementi a carico del deputato Sanza sono inesistenti, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Sotto il primo aspetto, infatti, dal punto di vista procedurale gli elementi investigativi consistono essenzialmente nelle dichiarazioni di Gerardo Gastone, il quale - come già evidenziato nella seduta precedente - assai verosimilmente doveva essere sentito dal pubblico ministero in qualità di coimputato. Le sue deposizioni in qualità di mero dichiarante non sono attendibili e comunque non dovrebbero essere state utilizzate neanche a fini cautelari. Tale anomalia di per sé è sintomo di fumus persecutionis. Sotto il secondo profilo, vale a dire quello dell'intrinseca persuasività degli argomenti, rileva che dal materiale indiziario emergono - a suo avviso - soltanto rapporti personali di amicizia non sufficienti a sostenere l'accusa nei confronti dell'onorevole Sanza. Conclude pertanto nel senso che l'autorizzazione debba essere negata.

Giuseppe FANFANI, relatore per la posizione del deputato Luongo, premette che i reati per cui si procede sono gravissimi e che l'indagine condotta merita profondo rispetto perché ha svelato aspetti indubbiamente inquietanti. Né dubita che nei confronti dei coindagati dei deputati oggi interessati vi siano gli elementi sufficienti per emanare misure cautelari. È dunque improprio - a suo avviso - auspicare oggi provvedimenti legislativi volti a modificare l'attuale assetto dell'esercizio della giurisdizione.
Quanto alla posizione dei deputati in titolo e, in particolare, relativamente all'onorevole Luongo su cui riferisce, ritiene che l'accusa di associazione per delinquere poggi su elementi assai precari. Al riguardo, infatti, osserva che nel provvedimento sono esposti elementi contraddittori circa la partecipazione del deputato Luongo all'associazione criminosa costituita e diretta dai De Sio. Inoltre, le esigenze cautelari richieste dall'articolo 274 del codice di procedura penale non sono state esplicitate dall'ordinanza del giudice delle indagini preliminari nel modo dovuto. Per esempio, quando si motiva sulla necessità del provvedimento restrittivo in ordine al deputato Luongo per ragioni probatorie (cfr. l'ordinanza di custodia cautelare a pagina 908) da un lato si asserisce che l'indagato potrebbe inquinare le prove per la stessa funzione che egli svolge, ma dall'altro non si indica alcuna circostanza di fatto (come invece l'articolo 274 lettera a) richiede a pena di nullità) che fonderebbe tale pericolo d'inquinamento probatorio. Tale complessiva fragilità dell'ipotesi accusatoria nei confronti del deputato Luongo, se non denota un intento persecutorio di tipo soggettivo nei magistrati procedenti, tuttavia fa assumere alla richiesta di autorizzazione ad eseguire gli arresti domiciliari nei suoi confronti un connotato oggettivamente improprio. Per tali motivi conclude nel senso del diniego.

Vincenzo SINISCALCHI, Presidente, data l'imminenza della ripresa della seduta dell'Assemblea con votazioni, sospende la seduta con l'avvertenza che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea medesima.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle 20,50.

Valter BIELLI (DS-U) nel concordare con le proposte dei relatori, osserva che le posizioni dei due deputati sono diverse e che occorrerà che la Giunta faccia emergere tale profilo nelle relazioni che verranno predisposte per l'Assemblea. Ritiene altresì che nelle relazioni medesime non dovranno essere contenuti argomenti che possano dare adito a rilievi sulla corretta delimitazione del giudizio della Giunta, la quale si è attenuta scrupolosamente all'ambito indicato dall'articolo 68, secondo


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comma, della Costituzione e non ha inteso in alcun modo sostituirsi agli organi giurisdizionali.

Sergio COLA (AN) osserva che un certo grado di esame nel merito della documentazione processuale è inevitabile quando si deve stabilire se un'iniziativa giudiziaria sia connotata da fumus persecutionis. Voterà a favore delle proposte dei relatori e crede che dopo il voto dovrà essere affrontato il problema relativo alle intercettazioni di conversazioni, sollevato anche dal Presidente della Camera con la lettera di cui è stata data lettura nella precedente seduta.

Niccolò GHEDINI (FI) a nome del suo gruppo preannuncia il voto favorevole sulle proposte dei relatori e concorda con quanto sostenuto dal deputato Bielli.

La Giunta, con distinte votazioni, approva unanimemente le proposte di denegare l'autorizzazione ad eseguire gli arresti domiciliari nei confronti dei deputati Sanza e Luongo, conferendo ai relatori Gironda Veraldi e Fanfani il mandato a predisporre in tal senso le relazioni per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 21.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 4 giugno 2002, pagina 7, colonna di sinistra, quarto rigo sopprimere le parole: «ESAME DI UNA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE».