PROGETTO DI LEGGE - N. 7135
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 1 (Sgravi relativi al reddito degli
autotrasportatori)
La norma in questione intende estendere la disciplina
prevista dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, ovvero la deduzione forfettaria del 50
per cento, alle somme percepite a titolo di maggiorazione di
retribuzione, a titolo di lavoro straordinario o in relazione
alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida
delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci.
Si ipotizza il percepimento di circa 3 milioni di lire
medie annue a fronte delle indennità e delle maggiorazioni in
esame; pertanto il loro abbattimento nella misura del 50 per
cento comporterebbe una riduzione annua pro capite del
reddito da lavoro dipendente pari a:
3 milioni x 50 per cento = lire 1,5 milioni
La concessione di detta riduzione produce effetti sia in
termini di minore contribuzione (del datore di lavoro e del
lavoratore) che in termini di imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) pagata dal soggetto percipiente.
Il prospetto seguente illustra, in capo al singolo
soggetto, le variazioni in termini di contributi e di
imposta:
Legislazione Ipotesi Differenza
vigente proposta
(importi in migliaia di lire)
Maggiorazioni ed
indennità 3.000 1.500
Contributi datore
di lavoro 1.196 598 -598
Contributi lavoratore 267 133 -133
Reddito imponibile IRPEF 1.537 769
IRPEF (al 27 per cento) 415 208 -208
Il numero dei lavoratori dipendenti (autotrasportatori)
viene stimato in circa 40.000; pertanto la perdita di gettito
complessiva ammonterà a circa lire 29 miliardi di minore
contribuzione sociale e a circa lire 8 miliardi di minore
IRPEF.
Dette perdite di gettito, causa le modalità di versamento
ed il meccanismo delle ritenute alla fonte, e considerato che
la norma prevede l'entrata in vigore dal 1^ gennaio 2000, avrà
per cassa il seguente andamento (in miliardi di lire):
2000 2001 2002
Minore contribuzione -26 -29 -29
Minore IRPEF -7 -8 -8
Articolo 2 (Deduzione forfettaria per le imprese di
autotrasporto merci e riduzione premi INAIL)
Il cosiddetto "Patto di Natale" di fine 1999 rendeva
permanenti le misure delle deduzioni forfettarie, fissandole a
lire 35.500 per i trasporti merci all'interno della regione e
a lire 71.000 per i trasporti interregionali, rispetto ai
limiti fissati dall'articolo 79, comma 8, del testo unico
delle imposte sui redditi (25.000 e 50.000 lire).
Ulteriori recenti accordi prevederebbero un'elevazione
delle deduzioni forfettarie rispettivamente a lire 45.500 e a
lire 81.000, relativamente alle attività di autotrasporto
effettuate nell'anno di competenza 1999.
In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle
persone fisiche (modello 740) e delle società di persone
(modello 750) presentate nel 1995 risulta un ammontare di
spese dedotte forfettariamente dal reddito di impresa minore
dei soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per
conto di terzi, per le imprese minori, anche se hanno optato
per il regime ordinario, in misura pari, rispettivamente, a
lire 322 miliardi e a lire 43 miliardi.
Dal Conto nazionale dei trasporti (edizione 1998),
risulta che il 70 per cento del trasporto merci su strada
viene effettuato all'interno della regione, mentre il
rimanente 30 per cento è rivolto al trasporto
interregionale.
Applicando tale proporzione alle deduzioni si ha (in
miliardi di lire):
(322 + 43) x 0,70=256 (per il trasporto
intraregionale)
(322 + 43) x 0,30=109 (per il trasporto
interregionale)
Il cosiddetto "Patto di Natale" rendeva permanente il
passaggio da lire 25.000 a lire 35.500 e da lire 50.000 a lire
71.000, che costituisce un incremento del 42 per cento;
l'ammontare delle deduzioni quindi era pari a lire 519
miliardi:
256 x 1,42 = 364 miliardi (per il trasporto
intraregionale)
109 x 1,42 = 155 miliardi (per il trasporto
interregionale)
Con questa norma si innalza a decorrere dal 1999
l'ammontare delle deduzioni forfettarie a lire 45.500 per il
trasporto intraregionale e a lire 81.000 per il trasporto
interregionale.
Gli ammontari di lire 45.500 e lire 81.000 costituiscono,
rispettivamente, un incremento del 28,l7 per cento e del 14,08
per cento sugli importi delle deduzioni del cosiddetto "Patto
di Natale" di fine 1999 (lire 35.500 e lire 71.000), per cui
si avrà un valore complessivo di deduzioni forfettarie pari a
lire 644 miliardi:
364 x 1,2817=467 miliardi (per il trasporto
intraregionale)
155 x 1,1408=177 miliardi (per il trasporto
interregionale)
Rivalutando i due ammontari di 519 e di 644 miliardi di
lire all'anno 1999, sulla base di un incremento del 25 per
cento, si otterrà, rispettivamente, 649 e 805 miliardi di
lire.
Considerando una quota di redditività pari all'80 per
cento ed un'aliquota IRPEF marginale media pari al 27 per
cento, la perdita di gettito su base annua, a decorrere
dall'anno 2000, risulta pari a:
(805 - 649) x 80 per cento x 27 per cento = 34 miliardi
di lire
Il comma 2 prevede la riduzione di premi assicurativi
INAIL dovuti per i lavoratori dipendenti delle imprese di
autotrasporto, già previsti all'articolo 45, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria
2000), che vengono elevati da 23 miliardi a 83 miliardi di
lire con conseguente maggiore spesa di 60 miliardi di lire
annue.
Articolo 3 (Copertura finanziaria)
L'onere derivante dal presente provvedimento, valutato in
lire 127 miliardi per l'anno 2000 e in lire 131 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, trova copertura mediante l'utilizzo
di una quota parte del maggiore gettito conseguito in
relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore
aggiunto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
Allegato.
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
Art. 48. - (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente).
(omissis)
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento
delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e
diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal
contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo
133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura
del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilità della presente
disposizione.
(omissis)
Articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
Art. 45. - (Disposizioni in materia di autotrasporto).
- 1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa
annua di lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge
n. 451 del 1998;
(omissis)