PROGETTO DI LEGGE - N. 7135




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


Articolo 1 (Sgravi relativi al reddito degli autotrasportatori)

          La norma in questione intende estendere la disciplina prevista dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero la deduzione forfettaria del 50 per cento, alle somme percepite a titolo di maggiorazione di retribuzione, a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci.
          Si ipotizza il percepimento di circa 3 milioni di lire medie annue a fronte delle indennità e delle maggiorazioni in esame; pertanto il loro abbattimento nella misura del 50 per cento comporterebbe una riduzione annua pro capite del reddito da lavoro dipendente pari a:

          3 milioni x 50 per cento = lire 1,5 milioni

          La concessione di detta riduzione produce effetti sia in termini di minore contribuzione (del datore di lavoro e del lavoratore) che in termini di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pagata dal soggetto percipiente.
          Il prospetto seguente illustra, in capo al singolo soggetto, le variazioni in termini di contributi e di imposta:

                Legislazione Ipotesi Differenza
                vigente proposta
                (importi in migliaia di lire)

Maggiorazioni ed indennità 3.000 1.500
Contributi datore di lavoro 1.196 598 -598
Contributi lavoratore 267 133 -133
Reddito imponibile IRPEF 1.537 769
IRPEF (al 27 per cento) 415 208 -208


          Il numero dei lavoratori dipendenti (autotrasportatori) viene stimato in circa 40.000; pertanto la perdita di gettito complessiva ammonterà a circa lire 29 miliardi di minore contribuzione sociale e a circa lire 8 miliardi di minore IRPEF.
          Dette perdite di gettito, causa le modalità di versamento ed il meccanismo delle ritenute alla fonte, e considerato che la norma prevede l'entrata in vigore dal 1^ gennaio 2000, avrà per cassa il seguente andamento (in miliardi di lire):

                2000 2001 2002

Minore contribuzione -26 -29 -29
Minore IRPEF -7 -8 -8


Articolo 2 (Deduzione forfettaria per le imprese di autotrasporto merci e riduzione premi INAIL)

          Il cosiddetto "Patto di Natale" di fine 1999 rendeva permanenti le misure delle deduzioni forfettarie, fissandole a lire 35.500 per i trasporti merci all'interno della regione e a lire 71.000 per i trasporti interregionali, rispetto ai limiti fissati dall'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi (25.000 e 50.000 lire).
          Ulteriori recenti accordi prevederebbero un'elevazione delle deduzioni forfettarie rispettivamente a lire 45.500 e a lire 81.000, relativamente alle attività di autotrasporto effettuate nell'anno di competenza 1999.
          In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modello 740) e delle società di persone (modello 750) presentate nel 1995 risulta un ammontare di spese dedotte forfettariamente dal reddito di impresa minore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi, per le imprese minori, anche se hanno optato per il regime ordinario, in misura pari, rispettivamente, a lire 322 miliardi e a lire 43 miliardi.
          Dal Conto nazionale dei trasporti (edizione 1998), risulta che il 70 per cento del trasporto merci su strada viene effettuato all'interno della regione, mentre il rimanente 30 per cento è rivolto al trasporto interregionale.
          Applicando tale proporzione alle deduzioni si ha (in miliardi di lire):

          (322 + 43) x 0,70=256 (per il trasporto intraregionale)
          (322 + 43) x 0,30=109 (per il trasporto interregionale)

          Il cosiddetto "Patto di Natale" rendeva permanente il passaggio da lire 25.000 a lire 35.500 e da lire 50.000 a lire 71.000, che costituisce un incremento del 42 per cento; l'ammontare delle deduzioni quindi era pari a lire 519 miliardi:

          256 x 1,42 = 364 miliardi (per il trasporto intraregionale)
          109 x 1,42 = 155 miliardi (per il trasporto interregionale)

          Con questa norma si innalza a decorrere dal 1999 l'ammontare delle deduzioni forfettarie a lire 45.500 per il trasporto intraregionale e a lire 81.000 per il trasporto interregionale.
          Gli ammontari di lire 45.500 e lire 81.000 costituiscono, rispettivamente, un incremento del 28,l7 per cento e del 14,08 per cento sugli importi delle deduzioni del cosiddetto "Patto di Natale" di fine 1999 (lire 35.500 e lire 71.000), per cui si avrà un valore complessivo di deduzioni forfettarie pari a lire 644 miliardi:

          364 x 1,2817=467 miliardi (per il trasporto intraregionale)
          155 x 1,1408=177 miliardi (per il trasporto interregionale)

          Rivalutando i due ammontari di 519 e di 644 miliardi di lire all'anno 1999, sulla base di un incremento del 25 per cento, si otterrà, rispettivamente, 649 e 805 miliardi di lire.
          Considerando una quota di redditività pari all'80 per cento ed un'aliquota IRPEF marginale media pari al 27 per cento, la perdita di gettito su base annua, a decorrere dall'anno 2000, risulta pari a:

          (805 - 649) x 80 per cento x 27 per cento = 34 miliardi di lire

          Il comma 2 prevede la riduzione di premi assicurativi INAIL dovuti per i lavoratori dipendenti delle imprese di autotrasporto, già previsti all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che vengono elevati da 23 miliardi a 83 miliardi di lire con conseguente maggiore spesa di 60 miliardi di lire annue.

Articolo 3 (Copertura finanziaria)

          L'onere derivante dal presente provvedimento, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000 e in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, trova copertura mediante l'utilizzo di una quota parte del maggiore gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



Allegato.

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


          Articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

          Art. 48. - (Determinazione del reddito di lavoro dipendente).

(omissis)

          6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

(omissis)

          Articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

          Art. 45. - (Disposizioni in materia di autotrasporto). - 1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

                a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

                b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

(omissis)




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