PROGETTO DI LEGGE - N. 7390




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei
cittadini extracomunitari).

        1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituito, presso il Ministero delle finanze, l'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, di seguito denominato (ATE).
        2. I compiti e le modalità operative dell'ATE sono disciplinati con apposito regolamento di attuazione, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.
        3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2 recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'ATE, come disciplinati dagli articoli successivi.


Art. 2.

(Finalità e funzioni dell'ATE).

        1. L'ATE assolve alle seguenti finalità:

                a) accertare la posizione lavorativa, contributiva e previdenziale di tutti i cittadini extracomunitari aventi dimora nel territorio della Repubblica italiana;

                b) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari che dimorano nel territorio della Repubblica italiana;

                c) proporre agli organi competenti verifiche ed accertamenti al fine di individuare posizioni lavorative non conformi alle disposizioni di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza;

                d) accertare e verificare la regolarità, ai sensi delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso Paesi non appartenenti all'Unione europea;

                e) accertare e verificare periodicamente la sussistenza, la regolarità e la vigenza del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ai fini della corretta iscrizione all'ATE.

        2. Al fine di adempiere ai propri compiti, l'ATE raccoglie le dovute informazioni relative ai cittadini extracomunitari desumibili da:

                a) il permesso di soggiorno;

                b) il permesso di lavoro;

                c) i conti correnti e i libretti di risparmio bancari e postali; le società di money transfer, le agenzie di rappresentanza delle banche di provenienza dei soggetti stranieri;

                d) le partite IVA;

                e) la posizione INPS-INAIL;

                f) le dichiarazioni dei redditi;

                g) l'iscrizione ad albi professionali.

        3. L'esito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.


Art. 3.

(Iscrizione all'ATE).

        1. I cittadini extracomunitari, con esclusione di quelli titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a scopo di turismo o per cure mediche, sono iscritti d'ufficio all'ATE contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno da parte delle autorità competenti e sono in ogni caso tenuti ad iscriversi all'ATE entro i trenta giorni successivi al rilascio di tale permesso, a qualsiasi titolo ottenuto.
        2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il cittadino extracomunitario indica all'ATE quali canali bancari, postali e/o finanziari intende utilizzare al fine di effettuare rimesse di denaro verso l'estero. Il cittadino extracomunitario che rimetta valuta all'estero in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è soggetto, in ragione della gravità della violazione, alla revoca del permesso di soggiorno disposta dall'autorità competente su segnalazione dell'ATE.
        3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, è portato a conoscenza del cittadino extracomunitario nella sua lingua di origine.


Art. 4.

(Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la
cooperazione).

        1. E' istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5.

(Scopo ed aree di attività del Fondo).

        1. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e di realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a favorire il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini italiani con i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e di cooperazione nei Paesi di loro provenienza.
        2. Le aree di attività del Fondo riguardano:

                a) l'edilizia popolare;

                b) i progetti di formazione e la qualificazione professionale;

                c) i progetti di prevenzione e di educazione sanitaria;

                d) i progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionali;

                e) i progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario, professionale ed infrastrutturale, nonché di riqualificazione del territorio, da realizzare nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari.


        3. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce le condizioni e i requisiti oggettivi
e soggettivi necessari per accedere ai benefìci previsti dal Fondo.


Art. 6.

(Consistenza patrimoniale e
finanziamento del Fondo).

        1. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è garantita dal 50 per cento del capitale raccolto in forza
della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 2 nonché dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione dei predetti conti correnti.
        2. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente "conto corrente integrazione" e "conto corrente cooperazione".
        3. Il danaro depositato su ciascuno dei conti correnti di cui al comma 2 è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi 4, 5 e 6, ed è utilizzato per finanziare le attività di cui al comma 2 dell'articolo 5. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.
        4. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o un soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha una durata di tre anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
        5. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o un soggetto giuridico extracomunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

            a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione dell'attività del soggetto giuridico;

            b) la scadenza di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

        6. Qualora, prima del verificarsi di uno degli eventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 5, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, può avvalersi dello svincolo triennale, previsto per i cittadini italiani.
        7. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore a 10 milioni di lire il cittadino italiano o extracomunitario matura un punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità alle diverse disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
        8. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo su base trimestrale, possono essere liberamente prelevati dal correntista.
        9. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi sui titoli di Stato.
        10. A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli istituti di credito convenzionati, del maggior tasso di interesse, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interesse ed il tasso medio normalmente praticato e corrisposto per i depositi in conto corrente di corrispondenza.
        11. La maggiorazione del tasso di interesse di cui al commi 3 e 10 è finanziata a valere su specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è a carico dello Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 9.
        12. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto corrente di cui al comma 2, le banche utilizzano per fini istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su detti conti. Le banche trasferiscono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte attraverso i citati conti correnti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riconosce alla banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 3.

Art. 7.

(Sanzioni).

        1. Chiunque rimette somme di denaro all'estero, in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali, nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa e con una sanzione amministrativa pari ad una volta la somma illegalmente inviata all'estero.


Art. 8.

(Entrata in vigoure).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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