PROGETTO DI LEGGE - N. 7390
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei
cittadini extracomunitari).
1. Salva l'applicazione delle disposizioni che
disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe
dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituito,
presso il Ministero delle finanze, l'Ufficio dell'anagrafe
tributaria dei cittadini extracomunitari, di seguito
denominato (ATE).
2. I compiti e le modalità operative dell'ATE sono
disciplinati con apposito regolamento di attuazione, da
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2
recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio
dell'ATE, come disciplinati dagli articoli successivi.
Art. 2.
(Finalità e funzioni dell'ATE).
1. L'ATE assolve alle seguenti finalità:
a) accertare la posizione lavorativa, contributiva
e previdenziale di tutti i cittadini extracomunitari aventi
dimora nel territorio della Repubblica italiana;
b) verificare la regolare predisposizione delle
dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini
extracomunitari che dimorano nel territorio della Repubblica
italiana;
c) proporre agli organi competenti verifiche ed
accertamenti al fine di individuare posizioni lavorative non
conformi alle disposizioni di legge in materia di lavoro,
sicurezza e previdenza;
d) accertare e verificare la regolarità, ai sensi
delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, delle
rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari
verso Paesi non appartenenti all'Unione europea;
e) accertare e verificare periodicamente la
sussistenza, la regolarità e la vigenza del permesso di
soggiorno dei cittadini extracomunitari presenti sul
territorio nazionale ai fini della corretta iscrizione
all'ATE.
2. Al fine di adempiere ai propri compiti, l'ATE raccoglie
le dovute informazioni relative ai cittadini extracomunitari
desumibili da:
a) il permesso di soggiorno;
b) il permesso di lavoro;
c) i conti correnti e i libretti di risparmio
bancari e postali; le società di money transfer, le
agenzie di rappresentanza delle banche di provenienza dei
soggetti stranieri;
d) le partite IVA;
e) la posizione INPS-INAIL;
f) le dichiarazioni dei redditi;
g) l'iscrizione ad albi professionali.
3. L'esito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 è
comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei
provvedimenti sanzionatori conseguenti.
Art. 3.
(Iscrizione all'ATE).
1. I cittadini extracomunitari, con esclusione di quelli
titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a scopo di
turismo o per cure mediche, sono iscritti d'ufficio all'ATE
contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno da parte
delle autorità competenti e sono in ogni caso tenuti ad
iscriversi all'ATE entro i trenta giorni successivi al
rilascio di tale permesso, a qualsiasi titolo ottenuto.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il
cittadino extracomunitario indica all'ATE quali canali
bancari, postali e/o finanziari intende utilizzare al fine di
effettuare rimesse di denaro verso l'estero. Il cittadino
extracomunitario che rimetta valuta all'estero in violazione
delle disposizioni di cui al comma 1, è soggetto, in ragione
della gravità della violazione, alla revoca del permesso di
soggiorno disposta dall'autorità competente su segnalazione
dell'ATE.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1,
comma 2, è portato a conoscenza del cittadino extracomunitario
nella sua lingua di origine.
Art. 4.
(Istituzione del Fondo di garanzia per l'integrazione e la
cooperazione).
1. E' istituito, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro degli affari esteri, il Fondo di garanzia per
l'integrazione e la cooperazione, di seguito denominato
"Fondo". Il Fondo è istituito mediante apposito regolamento da
emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art. 5.
(Scopo ed aree di attività del Fondo).
1. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e di
realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti
volti a favorire il processo di integrazione sul suolo
nazionale dei cittadini italiani con i cittadini
extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché
progetti di sviluppo e di cooperazione nei Paesi di loro
provenienza.
2. Le aree di attività del Fondo riguardano:
a) l'edilizia popolare;
b) i progetti di formazione e la qualificazione
professionale;
c) i progetti di prevenzione e di educazione
sanitaria;
d) i progetti di apprendimento della lingua e
della cultura nazionali;
e) i progetti di cooperazione per lo sviluppo
economico, sociale, sanitario, professionale ed
infrastrutturale, nonché di riqualificazione del territorio,
da realizzare nei Paesi di origine dei cittadini
extracomunitari.
3. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce le
condizioni e i requisiti oggettivi
e soggettivi necessari per accedere ai benefìci previsti dal
Fondo.
Art. 6.
(Consistenza patrimoniale e
finanziamento del Fondo).
1. La dotazione del Fondo, stabilita annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è garantita
dal 50 per cento del capitale raccolto in forza
della sottoscrizione dei conti correnti di cui al comma 2
nonché dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione
dei predetti conti correnti.
2. Al fine di coinvolgere nella realizzazione degli
obiettivi del Fondo la comunità dei cittadini extracomunitari
titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di
volontariato, le organizzazioni non governative, le
istituzioni, gli enti pubblici e privati, i cittadini italiani
e i residenti in Italia in genere, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica stipula con
primari istituti di credito italiani apposite convenzioni
finalizzate ad incentivare la clientela ad avvalersi di due
forme particolari di conti correnti, denominati
rispettivamente "conto corrente integrazione" e "conto
corrente cooperazione".
3. Il danaro depositato su ciascuno dei conti correnti di
cui al comma 2 è vincolato, per il periodo di tempo indicato
nei commi 4, 5 e 6, ed è utilizzato per finanziare le attività
di cui al comma 2 dell'articolo 5. A fronte di tale vincolo, i
correntisti beneficiano di un tasso di interesse trimestrale
pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui
conti correnti ordinari, maggiorato fino ad un massimo dell'1
per cento in più in valore assoluto.
4. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o
comunitario, o un soggetto giuridico italiano o comunitario,
il vincolo della somma progressivamente depositata in conto
corrente ha una durata di tre anni, decorrente dall'apertura
del conto corrente.
5. Qualora il correntista sia un cittadino
extracomunitario, o un soggetto giuridico extracomunitario, il
vincolo della somma progressivamente depositata in conto
corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale,
dei seguenti eventi:
a) il ritorno al Paese d'origine o comunque
l'emigrazione in altro Stato ovvero la cessazione
dell'attività del soggetto giuridico;
b) la scadenza di un periodo di sei anni,
decorrente dall'apertura del conto corrente.
6. Qualora, prima del verificarsi di uno degli eventi
previsti dalle lettere a) e b) del comma 5, il
cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana,
può avvalersi dello svincolo triennale, previsto per i
cittadini italiani.
7. A fronte del versamento nel conto vincolato di cui al
presente articolo di un importo non inferiore a 10 milioni di
lire il cittadino italiano o extracomunitario matura un
punteggio a valere sulla graduatoria di assegnazione per
l'acquisto o la locazione degli alloggi di edilizia popolare
che sono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto
è esercitato in conformità alle diverse disposizioni di legge
e di regolamento che disciplinano l'assegnazione in proprietà,
o in locazione, delle case popolari.
8. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al
presente articolo su base trimestrale, possono essere
liberamente prelevati dal correntista.
9. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al
presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione
applicata agli interessi sui titoli di Stato.
10. A fronte della concessione ai correntisti, da parte
degli istituti di credito convenzionati, del maggior tasso di
interesse, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica corrisponde agli istituti di credito
la differenza tra tale tasso di interesse ed il tasso medio
normalmente praticato e corrisposto per i depositi in conto
corrente di corrispondenza.
11. La maggiorazione del tasso di interesse di cui al
commi 3 e 10 è finanziata a valere su specifica unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che
determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare
massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale
maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli
interessi che è a carico dello Stato. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con proprio
provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo
del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al
comma 9.
12. Durante il periodo di vigenza di ciascun conto
corrente di cui al comma 2, le banche utilizzano per fini
istituzionali il 50 per cento delle somme depositate su detti
conti. Le banche trasferiscono al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che, a sua volta, le
mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento, il
restante 50 per cento delle somme di denaro raccolte
attraverso i citati conti correnti. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica riconosce alla
banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui
al comma 3.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Chiunque rimette somme di denaro all'estero, in
violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali,
nonché della presente legge, è punito con la confisca
dell'intera somma rimessa e con una sanzione amministrativa
pari ad una volta la somma illegalmente inviata all'estero.
Art. 8.
(Entrata in vigoure).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.