PROGETTO DI LEGGE - N. 6562




        Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge si intende riformare lo stato giuridico dei professori universitari, la cui disciplina organica risale a vent'anni fa e che, pur essendo stata più volte modificata con normative di carattere parziale, non appare più adeguata alle innovazioni introdotte nel sistema universitario con particolare riguardo, solo per citare le più recenti, al nuovo regime di autonomia degli atenei che si è esteso anche agli ordinamenti didattici.
        Le linee principali del disegno di riforma si possono così sintetizzare:

                a) riordino del ruolo dei professori universitari in due sole fasce (professori e professori ordinari, questi ultimi a numero chiuso, anche al fine di elevare la qualificazione complessiva della docenza), tenendo conto della difficoltà di distribuire in modo organico e razionale compiti e funzioni su un numero maggiore di figure; costituzione in via transitoria di una terza fascia ove sono inquadrati i ricercatori universitari;

                b) progressione di carriera in classi da conseguire a seguito di valutazioni periodiche complessive dell'attività svolta, allo scopo di stimolare e di accrescere le motivazioni e la produttività dei professori;

                c) elevazione della soglia dei doveri con particolare riguardo all'attività didattica, per rispondere alle esigenze ineludibili di un servizio più idoneo nei confronti degli studenti;

                d) abolizione della distinzione tra tempo pieno e tempo definito, prevedendo non solo un più ampio impegno nell'attività didattica ma anche specifici impegni di ricerca, compiti preparatori, organizzativi e di verifica, costante aggiornamento scientifico, partecipazione alla vita dell'ateneo e delle sue strutture;

                e) condizionamento delle attività libero professionali e di docenza retribuita verso terzi alla preventiva autorizzazione dell'interessato in ordine alla compatibilità dell'attività con l'adempimento dei compiti istituzionali e all'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo, legando il mantenimento dell'esercizio anche al superamento delle valutazioni;

                f) riserva dell'elettorato passivo per le cariche accademiche in base alle fasce e alle classi;

                g) costituzione di organi ristretti con compiti rilevanti per la programmazione didattica, al fine di accrescere la funzionalità degli organi accademici;

                h) previsione di un trattamento economico fondamentale, il cui importo è fissato direttamente dalla legge anche allo scopo di superare l'attuale complessità e frammentarietà delle voci che compongono la retribuzione dei professori; all'importo si aggiungono meccanismi di adeguamento automatico, di progressione economica secondo le classi, di scatti biennali di anzianità dopo il conseguimento dell'ultima classe.

                i) previsione di un trattamento economico accessorio, con contrattazione individuale tra ateneo e professore per obblighi aggiuntivi e specifici obiettivi da conseguire, sulla base di un procedimento di concertazione a livello nazionale;

                l) efficacia della quasi totalità delle disposizioni a decorrere dal 1^ novembre 2001, al fine di consentire un necessario margine di tempo per le innovazioni da introdurre.

        L'articolo 1 stabilisce il principio che le università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, si avvalgano dei professori di ruolo dei contratti di tirocinio e dei docenti esterni.
        Con l'articolo 2 si prevede che il ruolo dei professori universitari sia suddiviso in due fasce in cui sono inquadrati rispettivamente i professori ordinari e i professori.
        L'accesso alle predette fasce avviene con le procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati disciplinate dalla recente legge n. 210 del 1998. All'atto della nomina in ruolo i docenti sono inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente nello specifico settore scientifico disciplinare determinato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 341 del 1990, e successive modificazioni, per il quale è stata bandita la procedura di reclutamento. E', infine, previsto che il numero degli ordinari non può superare un quinto del totale dei componenti le due fasce per ciascuna delle aree disciplinari, costituite dai raggruppamenti previsti per la elezione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN).
        L'articolo 3 è dedicato ai compiti dei professori universitari, prevedendo obblighi di ricerca, con documentazione periodica dell'attività e un obbligo minimo di 500 ore di attività didattica continuativamente per l'anno accademico. Di tale attività, una parte (minimo 120 ore) è riservata all'insegnamento frontale, l'altra a tutto ciò che concerne altri compiti didattici e l'assistenza agli studenti, nonché alla partecipazione alle strutture didattiche.
        La lettera d) del comma 1 prevede che a certe condizioni e a seguito di valutazione comparativa possano essere concessi ai professori periodi di congedo retribuiti e computabili per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, da dedicare allo studio e alla ricerca.
        Le lettere e), f), e g) del medesimo comma 1 prevedono la possibilità di svolgere attività per conto dell'ateneo in favore di terzi, compiti assistenziali, nonché il distacco presso soggetti terzi per attività di ricerca.
        Nel comma 2 vengono disciplinati ulteriori aspetti dell'impegno didattico. Esso è determinato dagli organismi didattici per ciascun docente e svolto nell'ambito del settore disciplinare di inquadramento e della facoltà di afferenza, ovvero anche in settori affini e in facoltà diverse da quelle di afferenza. L'insegnamento può essere anche svolto in altri enti o atenei a seguito di convenzione.
        L'articolo 4 prevede la possibilità di svolgere attività libero-professionali, incarichi presso le pubbliche amministrazioni e attività di docenza a favore di terzi, previa autorizzazione del rettore che accerta la compatibilità con l'adempimento dei compiti istituzionali e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo. L'autorizzazione è revocata qualora emergano conflitti di interesse ovvero qualora le valutazioni periodiche abbiano esito negativo.
        L'articolo 5 contiene disposizioni riguardanti gli organismi universitari e la connessa posizione dei professori.
        Si introducono al riguardo innovazioni rilevanti, attribuendo ai dipartimenti la destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonché i trasferimenti. Al comma 3 si riservano ai professori ordinari le cariche di rettore e di direttore del dipartimento, mentre la carica di preside di facoltà può essere attribuita ad un professore ordinario ovvero ad un professore appartenente all'ultima classe. Con il comma 3 sono istituite le giunte di facoltà, composte da rappresentanze paritetiche delle due fasce, con poteri in materia di gestione e programmazione didattica.
        Nell'articolo 6 si determina il trattamento economico fondamentale dei professori, costituito da un importo pensionabile lordo, erogato per tredici mensilità (comma 1), incrementato al conseguimento di ogni classe. Dopo l'ultima classe la progressione economica avviene con scatti biennali al 2 per cento.
        All'articolo 7 viene introdotto il contratto individuale di diritto privato dei professori, di durata biennale, che disciplina gli obblighi didattici e di ricerca aggiuntivi a quelli dell'articolo 3, la determinazione di specifici obiettivi, eventuali intese circa le modalità di svolgimento di attività libero professionale e per conto dell'ateneo a favore di terzi, il corrispettivo economico accessorio di detti obblighi e obiettivi.
        Il comma 2 riguarda la stipulazione del contratto che avviene sulla base di criteri generali determinati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreti di durata biennale, adottati previa concertazione con delegazioni miste composte da esperti di nomina ministeriale, rappresentanti delle università, associazioni e organizzazioni sindacali. Sono altresì acquisiti i pareri del CUN e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). La retribuzione accessoria, definita con il contratto, è onnicomprensiva di ogni ulteriore incentivazione. A tale fine sono trasformati istituti esistenti in fondi di ateneo per il trattamento accessorio e in fondo integrativo per il trattamento accessorio dei docenti in cui rifluiscono rispettivamente le risorse stanziate per l'incentivazione didattica ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
        L'articolo 8 riguarda la valutazione della attività svolta dal professore, richiesta per conseguire la classe superiore. Si rinvia per la relativa procedura ai regolamenti di ateneo, sulla base di criteri e parametri stabiliti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
        L'articolo 9 stabilisce i limiti massimi di età per il collocamento a riposo delle due categorie di docenti fissandoli a settanta anni per i professori ordinari e per i professori.
        Per tutti i predetti docenti è precluso l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ai fini della permanenza in servizio per altri due anni.
        Viene, pertanto, soppresso il regime di fuori ruolo previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni.
        I docenti riconosciuti emeriti, all'atto del collocamento a riposo, potranno comunque essere utilizzati dalle università per attività di ricerca, a titolo gratuito.
        Con l'articolo 10 si introduce il contratto di tirocinio, sulla base di disciplina in larga parte analoga agli assegni di ricerca previsti dall'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, da stipulare con dottori di ricerca o laureati in possesso di un qualificato curriculum scientifico. Tali contratti sono finanziati con i fondi attribuiti alle università dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il cofinanziamento degli assegni di ricerca che vengono a cessare unitamente con le borse di post-dottorato, a decorrere dal 1^ novembre 2001, con l'entrata in vigore della disciplina in disamina.
        L'articolo 11 consente al sistema universitario di stipulare contratti di diritto privato, con esperti di elevata qualificazione professionale (nonché con professori ordinari collocati a riposo) per l'espletamento di compiti didattici e scientifici. L'intera disciplina relativa alle procedure e ai contenuti dei predetti contratti è rimessa agli ordinamenti universitari.
        Con l'articolo 12 si dettano le disposizioni finali e transitorie, stabilendo che i professori ordinari e associati in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo regime giuridico, fissata al 1^ novembre 2001, sono inquadrati rispettivamente nella prima fascia e nella seconda fascia del nuovo ruolo, nella classe economica corrispondente al trattamento economico in godimento, ovvero se compreso fra due classi, alla classe superiore.
        Di particolare rilievo è la trasformazione dell'attuale ruolo dei ricercatori in terza fascia del nuovo ruolo.
        I ricercatori assumeranno la denominazione di professori di terza fascia e concorrono al computo del numero dei docenti in servizio presso ciascuna sede universitaria ai fini della determinazione del numero massimo di professori ordinari che possono essere inquadrati presso la medesima sede (un quinto della dotazione organica complessiva del ruolo docente). Ai professori di terza fascia si applicano alcuni obblighi vigenti dei professori delle altre due fasce: sono tenuti, in particolare, ad assolvere attività didattica per almeno dieci mesi all'anno, per 500 ore complessive, ad eccezione delle 120 destinate alle lezioni, esercitazioni e seminari. In materia di attribuzione di funzioni didattiche, nulla è innovato rispetto alla normativa vigente per i ricercatori. Possono inoltre partecipare alle delibere dei consigli di corsi di laurea, di facoltà e di dipartimento, escluse quelle riguardanti i professori appartenenti alle fasce superiori. Ad essi è assicurato l'elettorato attivo per ogni carica accademica ed è invece precluso l'elettorato passivo per le cariche di governo dell'ateneo (rettore, preside di facoltà, e direttore di dipartimento). La rappresentanza dei professori di 3^ fascia è, comunque, garantita nelle giunte di facoltà pariteticamente alle rappresentanze delle altre fasce di professori.
        I predetti docenti sono collocati a riposo al compimento del sessantasettesimo anno di età e non possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Il loro trattamento economico è costituito da un importo complessivo annuo lordo erogato in tredici mensilità e si sviluppa in sei classi con incrementi al passaggio di ogni classe. Dopo la sesta classe la progressione avviene con scatti biennali al 2 per cento. Il passaggio di classe resta subordinato all'esito favorevole delle valutazioni quadriennali. L'accesso alla fascia dall'esterno viene quindi sostanzialmente precluso, al fine di giungere a regime ad un sistema imperniato su due fasce e sui contratti di tirocinio.
        Segue, infine, una dettagliata elencazione di tutte le disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti universitari, direttamente abrogate dalla normativa introdotta dal presente disegno di legge. In particolare si sopprimono le norme relative all'obbligo di residenza per i professori, le supplenze e gli affidamenti, le conferme in ruolo, la disciplina dei congedi, le borse di post-dottorato, il collocamento fuori ruolo per limiti di età, il tempo pieno e il tempo definito e le altre norme generali riguardanti i professori ordinari, associati e i ricercatori.
        E', infine, stabilito che i professori i quali risultano collocati fuori ruolo alla data del 1^ novembre 2001 potranno completare tale periodo secondo il precedente ordinamento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


Analisi dell'impatto normativo:

        La normativa abroga espressamente:

            con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'articolo 1 (che al primo comma prevede le fasce dei professori straordinari e ordinari e dei professori associati), gli articoli 2, 3 e 5 (relativi ai posti e alla dotazione organica dei professori ordinari), l'articolo 6 (qualifica di straordinario, in conseguenza dell'abolizione dell'istituto della conferma in ruolo e della sua sostituzione con le valutazioni periodiche), gli articoli 7, 9 e 10 (in materia di compiti di insegnamento dei professori ordinari, sostituiti dalle disposizioni di cui all'articolo 3), l'articolo 11 (distinzione tra tempo pieno e tempo definito), l'articolo 16 (funzioni riservate a professori ordinari), i primi cinque commi dell'articolo 17 (riguardanti i congedi per attività di ricerca scientifica; restano invece ferme le disposizioni relative ad incarichi di insegnamento all'estero), l'articolo 18 (verifica della produzione scientifica del professore ordinario), l'articolo 19 (collocamento fuori ruolo per limiti di età e collocamento a riposo dei professori ordinari), gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 (relativi rispettivamente alla dotazione organica, alla copertura di posti, allo stato giuridico, alla conferma in ruolo e al collocamento a riposo dei professori associati), gli articoli 30, 31, 32, quarto comma, 33, e 34, settimo comma, (relativi, con riferimento ai ricercatori, rispettivamente alla dotazione organica del ruolo, alla conferma, all'impegno orario, alla verifica periodica dell'attività didattica e scientifica, al collocamento a riposo), gli articoli 36, 38 e 39 (che prevedono per i professori e i ricercatori una specifica progressione economica per scatti di anzianità), gli articoli 100 e 114 (in materia di supplenze e affidamenti), l'articolo 110 (in materia di collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo);

            l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, concernenti l'obbligo di residenza per i professori universitari nella sede dell'università, con eventuale autorizzazione in deroga;

            l'articolo 10, commi dal primo al terzo, della legge 18 marzo 1958, n. 311, in materia di congedi per studio e ricerca scientifica;

            l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, gli articoli 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei professori universitari;

            l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le borse di post-dottorato.

            Non è più applicabile ai professori universitari l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consente la permanenza in servizio per un ulteriore periodo di un biennio.
        Poichè la normativa modifica radicalmente lo stato giuridico dei professori universitari, si è peraltro introdotta la clausola dell'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili rinviando al testo unico, la cui redazione è prevista dalle leggi sulla semplificazione amministrativa, una più puntuale ed ulteriore ricognizione normativa.


Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

        La materia dello stato giuridico dei professori universitari è regolata in modo organico dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dalla predetta data si sono susseguite iniziative di riforma e normative parziali ed episodiche che tuttavia non hanno alterato gli aspetti fondamentali recati dal predetto decreto del Presidente della Repubblica. Nella relazione generale sono quindi indicati i motivi di fatto che hanno presieduto all'attuale riforma.


Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, e con le competenze delle regioni.

        Non vi sono interferenze.

Valutazione dell'impatto amministrativo

        La riforma reca prevalentemente impegni a carico degli atenei che dovranno approntare le modificazioni relative al limite del numero degli ordinari (articolo 2, comma 3), ai nuovi obblighi dei professori universitari (articolo 3), alle modifiche statutarie per le disposizioni relative agli organi accademici (articolo 5), alla stipula dei contratti individuali di diritto privato (articolo 7), all'organizzazione delle valutazioni periodiche delle attività dei professori universitari (articolo 8), alla possibilità di consentire a professori universitari dichiarati emeriti, collocati a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca per ulteriori tre anni (articolo 9, comma 3), all'attivazione di contratti di tirocinio e di docenza esterna (articoli 10 e 11), all'inquadramento dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio nel nuovo ruolo nonché all'inquadramento dei ricercatori universitari nella terza fascia del ruolo dei professori universitari. Sono previsti decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la definizione dei criteri generali per la contrattazione individuale a livello di ateneo, previa procedura concertativa a livello nazionale, per l'eventuale assegnazione al fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università. E' compito del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, la determinazione dei criteri e dei parametri per le valutazioni periodiche dei professori universitari.




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