PROGETTO DI LEGGE - N. 6562
Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge si
intende riformare lo stato giuridico dei professori
universitari, la cui disciplina organica risale a vent'anni fa
e che, pur essendo stata più volte modificata con normative di
carattere parziale, non appare più adeguata alle innovazioni
introdotte nel sistema universitario con particolare riguardo,
solo per citare le più recenti, al nuovo regime di autonomia
degli atenei che si è esteso anche agli ordinamenti
didattici.
Le linee principali del disegno di riforma si possono così
sintetizzare:
a) riordino del ruolo dei professori universitari
in due sole fasce (professori e professori ordinari, questi
ultimi a numero chiuso, anche al fine di elevare la
qualificazione complessiva della docenza), tenendo conto della
difficoltà di distribuire in modo organico e razionale compiti
e funzioni su un numero maggiore di figure; costituzione in
via transitoria di una terza fascia ove sono inquadrati i
ricercatori universitari;
b) progressione di carriera in classi da
conseguire a seguito di valutazioni periodiche complessive
dell'attività svolta, allo scopo di stimolare e di accrescere
le motivazioni e la produttività dei professori;
c) elevazione della soglia dei doveri con
particolare riguardo all'attività didattica, per rispondere
alle esigenze ineludibili di un servizio più idoneo nei
confronti degli studenti;
d) abolizione della distinzione tra tempo pieno e
tempo definito, prevedendo non solo un più ampio impegno
nell'attività didattica ma anche specifici impegni di ricerca,
compiti preparatori, organizzativi e di verifica, costante
aggiornamento scientifico, partecipazione alla vita
dell'ateneo e delle sue strutture;
e) condizionamento delle attività libero
professionali e di docenza retribuita verso terzi alla
preventiva autorizzazione dell'interessato in ordine alla
compatibilità dell'attività con l'adempimento dei compiti
istituzionali e all'insussistenza di conflitti di interesse
con l'ateneo, legando il mantenimento dell'esercizio anche al
superamento delle valutazioni;
f) riserva dell'elettorato passivo per le cariche
accademiche in base alle fasce e alle classi;
g) costituzione di organi ristretti con compiti
rilevanti per la programmazione didattica, al fine di
accrescere la funzionalità degli organi accademici;
h) previsione di un trattamento economico
fondamentale, il cui importo è fissato direttamente dalla
legge anche allo scopo di superare l'attuale complessità e
frammentarietà delle voci che compongono la retribuzione dei
professori; all'importo si aggiungono meccanismi di
adeguamento automatico, di progressione economica secondo le
classi, di scatti biennali di anzianità dopo il conseguimento
dell'ultima classe.
i) previsione di un trattamento economico
accessorio, con contrattazione individuale tra ateneo e
professore per obblighi aggiuntivi e specifici obiettivi da
conseguire, sulla base di un procedimento di concertazione a
livello nazionale;
l) efficacia della quasi totalità delle
disposizioni a decorrere dal 1^ novembre 2001, al fine di
consentire un necessario margine di tempo per le innovazioni
da introdurre.
L'articolo 1 stabilisce il principio che le università,
per la realizzazione dei propri fini istituzionali, si
avvalgano dei professori di ruolo dei contratti di tirocinio e
dei docenti esterni.
Con l'articolo 2 si prevede che il ruolo dei professori
universitari sia suddiviso in due fasce in cui sono inquadrati
rispettivamente i professori ordinari e i professori.
L'accesso alle predette fasce avviene con le procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo dei professori
ordinari e dei professori associati disciplinate dalla recente
legge n. 210 del 1998. All'atto della nomina in ruolo i
docenti sono inquadrati nella prima classe della fascia
corrispondente nello specifico settore scientifico
disciplinare determinato ai sensi dell'articolo 14 della legge
n. 341 del 1990, e successive modificazioni, per il quale è
stata bandita la procedura di reclutamento. E', infine,
previsto che il numero degli ordinari non può superare un
quinto del totale dei componenti le due fasce per ciascuna
delle aree disciplinari, costituite dai raggruppamenti
previsti per la elezione dei componenti del Consiglio
universitario nazionale (CUN).
L'articolo 3 è dedicato ai compiti dei professori
universitari, prevedendo obblighi di ricerca, con
documentazione periodica dell'attività e un obbligo minimo di
500 ore di attività didattica continuativamente per l'anno
accademico. Di tale attività, una parte (minimo 120 ore) è
riservata all'insegnamento frontale, l'altra a tutto ciò che
concerne altri compiti didattici e l'assistenza agli studenti,
nonché alla partecipazione alle strutture didattiche.
La lettera d) del comma 1 prevede che a certe
condizioni e a seguito di valutazione comparativa possano
essere concessi ai professori periodi di congedo retribuiti e
computabili per intero ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e previdenza, da dedicare allo
studio e alla ricerca.
Le lettere e), f), e g) del medesimo comma 1
prevedono la possibilità di svolgere attività per conto
dell'ateneo in favore di terzi, compiti assistenziali, nonché
il distacco presso soggetti terzi per attività di ricerca.
Nel comma 2 vengono disciplinati ulteriori aspetti
dell'impegno didattico. Esso è determinato dagli organismi
didattici per ciascun docente e svolto nell'ambito del settore
disciplinare di inquadramento e della facoltà di afferenza,
ovvero anche in settori affini e in facoltà diverse da quelle
di afferenza. L'insegnamento può essere anche svolto in altri
enti o atenei a seguito di convenzione.
L'articolo 4 prevede la possibilità di svolgere attività
libero-professionali, incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e attività di docenza a favore di terzi,
previa autorizzazione del rettore che accerta la compatibilità
con l'adempimento dei compiti istituzionali e l'insussistenza
di conflitti di interesse con l'ateneo. L'autorizzazione è
revocata qualora emergano conflitti di interesse ovvero
qualora le valutazioni periodiche abbiano esito negativo.
L'articolo 5 contiene disposizioni riguardanti gli
organismi universitari e la connessa posizione dei
professori.
Si introducono al riguardo innovazioni rilevanti,
attribuendo ai dipartimenti la destinazione di posti di ruolo,
le chiamate di idonei nonché i trasferimenti. Al comma 3 si
riservano ai professori ordinari le cariche di rettore e di
direttore del dipartimento, mentre la carica di preside di
facoltà può essere attribuita ad un professore ordinario
ovvero ad un professore appartenente all'ultima classe. Con il
comma 3 sono istituite le giunte di facoltà, composte da
rappresentanze paritetiche delle due fasce, con poteri in
materia di gestione e programmazione didattica.
Nell'articolo 6 si determina il trattamento economico
fondamentale dei professori, costituito da un importo
pensionabile lordo, erogato per tredici mensilità (comma 1),
incrementato al conseguimento di ogni classe. Dopo l'ultima
classe la progressione economica avviene con scatti biennali
al 2 per cento.
All'articolo 7 viene introdotto il contratto individuale
di diritto privato dei professori, di durata biennale, che
disciplina gli obblighi didattici e di ricerca aggiuntivi a
quelli dell'articolo 3, la determinazione di specifici
obiettivi, eventuali intese circa le modalità di svolgimento
di attività libero professionale e per conto dell'ateneo a
favore di terzi, il corrispettivo economico accessorio di
detti obblighi e obiettivi.
Il comma 2 riguarda la stipulazione del contratto che
avviene sulla base di criteri generali determinati dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica con decreti di durata biennale, adottati previa
concertazione con delegazioni miste composte da esperti di
nomina ministeriale, rappresentanti delle università,
associazioni e organizzazioni sindacali. Sono altresì
acquisiti i pareri del CUN e del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU). La retribuzione accessoria,
definita con il contratto, è onnicomprensiva di ogni ulteriore
incentivazione. A tale fine sono trasformati istituti
esistenti in fondi di ateneo per il trattamento accessorio e
in fondo integrativo per il trattamento accessorio dei docenti
in cui rifluiscono rispettivamente le risorse stanziate per
l'incentivazione didattica ai sensi dell'articolo 24, comma 6,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, e della legge 19
ottobre 1999, n. 370.
L'articolo 8 riguarda la valutazione della attività svolta
dal professore, richiesta per conseguire la classe superiore.
Si rinvia per la relativa procedura ai regolamenti di ateneo,
sulla base di criteri e parametri stabiliti dal Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario.
L'articolo 9 stabilisce i limiti massimi di età per il
collocamento a riposo delle due categorie di docenti
fissandoli a settanta anni per i professori ordinari e per i
professori.
Per tutti i predetti docenti è precluso l'esercizio
dell'opzione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo
n. 503 del 1992, ai fini della permanenza in servizio per
altri due anni.
Viene, pertanto, soppresso il regime di fuori ruolo
previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni.
I docenti riconosciuti emeriti, all'atto del collocamento
a riposo, potranno comunque essere utilizzati dalle università
per attività di ricerca, a titolo gratuito.
Con l'articolo 10 si introduce il contratto di tirocinio,
sulla base di disciplina in larga parte analoga agli assegni
di ricerca previsti dall'articolo 51 della legge n. 449 del
1997, da stipulare con dottori di ricerca o laureati in
possesso di un qualificato curriculum scientifico. Tali
contratti sono finanziati con i fondi attribuiti alle
università dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica per il cofinanziamento degli assegni
di ricerca che vengono a cessare unitamente con le borse di
post-dottorato, a decorrere dal 1^ novembre 2001, con
l'entrata in vigore della disciplina in disamina.
L'articolo 11 consente al sistema universitario di
stipulare contratti di diritto privato, con esperti di elevata
qualificazione professionale (nonché con professori ordinari
collocati a riposo) per l'espletamento di compiti didattici e
scientifici. L'intera disciplina relativa alle procedure e ai
contenuti dei predetti contratti è rimessa agli ordinamenti
universitari.
Con l'articolo 12 si dettano le disposizioni finali e
transitorie, stabilendo che i professori ordinari e associati
in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo regime
giuridico, fissata al 1^ novembre 2001, sono inquadrati
rispettivamente nella prima fascia e nella seconda fascia del
nuovo ruolo, nella classe economica corrispondente al
trattamento economico in godimento, ovvero se compreso fra due
classi, alla classe superiore.
Di particolare rilievo è la trasformazione dell'attuale
ruolo dei ricercatori in terza fascia del nuovo ruolo.
I ricercatori assumeranno la denominazione di professori
di terza fascia e concorrono al computo del numero dei docenti
in servizio presso ciascuna sede universitaria ai fini della
determinazione del numero massimo di professori ordinari che
possono essere inquadrati presso la medesima sede (un quinto
della dotazione organica complessiva del ruolo docente). Ai
professori di terza fascia si applicano alcuni obblighi
vigenti dei professori delle altre due fasce: sono tenuti, in
particolare, ad assolvere attività didattica per almeno dieci
mesi all'anno, per 500 ore complessive, ad eccezione delle 120
destinate alle lezioni, esercitazioni e seminari. In materia
di attribuzione di funzioni didattiche, nulla è innovato
rispetto alla normativa vigente per i ricercatori. Possono
inoltre partecipare alle delibere dei consigli di corsi di
laurea, di facoltà e di dipartimento, escluse quelle
riguardanti i professori appartenenti alle fasce superiori. Ad
essi è assicurato l'elettorato attivo per ogni carica
accademica ed è invece precluso l'elettorato passivo per le
cariche di governo dell'ateneo (rettore, preside di facoltà, e
direttore di dipartimento). La rappresentanza dei professori
di 3^ fascia è, comunque, garantita nelle giunte di facoltà
pariteticamente alle rappresentanze delle altre fasce di
professori.
I predetti docenti sono collocati a riposo al compimento
del sessantasettesimo anno di età e non possono esercitare
l'opzione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n.
503 del 1992. Il loro trattamento economico è costituito da un
importo complessivo annuo lordo erogato in tredici mensilità e
si sviluppa in sei classi con incrementi al passaggio di ogni
classe. Dopo la sesta classe la progressione avviene con
scatti biennali al 2 per cento. Il passaggio di classe resta
subordinato all'esito favorevole delle valutazioni
quadriennali. L'accesso alla fascia dall'esterno viene quindi
sostanzialmente precluso, al fine di giungere a regime ad un
sistema imperniato su due fasce e sui contratti di
tirocinio.
Segue, infine, una dettagliata elencazione di tutte le
disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti
universitari, direttamente abrogate dalla normativa introdotta
dal presente disegno di legge. In particolare si sopprimono le
norme relative all'obbligo di residenza per i professori, le
supplenze e gli affidamenti, le conferme in ruolo, la
disciplina dei congedi, le borse di post-dottorato, il
collocamento fuori ruolo per limiti di età, il tempo pieno e
il tempo definito e le altre norme generali riguardanti i
professori ordinari, associati e i ricercatori.
E', infine, stabilito che i professori i quali risultano
collocati fuori ruolo alla data del 1^ novembre 2001 potranno
completare tale periodo secondo il precedente ordinamento.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Analisi dell'impatto normativo:
La normativa abroga espressamente:
con riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'articolo 1 (che al primo
comma prevede le fasce dei professori straordinari e ordinari
e dei professori associati), gli articoli 2, 3 e 5 (relativi
ai posti e alla dotazione organica dei professori ordinari),
l'articolo 6 (qualifica di straordinario, in conseguenza
dell'abolizione dell'istituto della conferma in ruolo e della
sua sostituzione con le valutazioni periodiche), gli articoli
7, 9 e 10 (in materia di compiti di insegnamento dei
professori ordinari, sostituiti dalle disposizioni di cui
all'articolo 3), l'articolo 11 (distinzione tra tempo pieno e
tempo definito), l'articolo 16 (funzioni riservate a
professori ordinari), i primi cinque commi dell'articolo 17
(riguardanti i congedi per attività di ricerca scientifica;
restano invece ferme le disposizioni relative ad incarichi di
insegnamento all'estero), l'articolo 18 (verifica della
produzione scientifica del professore ordinario), l'articolo
19 (collocamento fuori ruolo per limiti di età e collocamento
a riposo dei professori ordinari), gli articoli 20, 21, 22, 23
e 24 (relativi rispettivamente alla dotazione organica, alla
copertura di posti, allo stato giuridico, alla conferma in
ruolo e al collocamento a riposo dei professori associati),
gli articoli 30, 31, 32, quarto comma, 33, e 34, settimo
comma, (relativi, con riferimento ai ricercatori,
rispettivamente alla dotazione organica del ruolo, alla
conferma, all'impegno orario, alla verifica periodica
dell'attività didattica e scientifica, al collocamento a
riposo), gli articoli 36, 38 e 39 (che prevedono per i
professori e i ricercatori una specifica progressione
economica per scatti di anzianità), gli articoli 100 e 114 (in
materia di supplenze e affidamenti), l'articolo 110 (in
materia di collocamento fuori ruolo e collocamento a
riposo);
l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
e l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, concernenti
l'obbligo di residenza per i professori universitari nella
sede dell'università, con eventuale autorizzazione in
deroga;
l'articolo 10, commi dal primo al terzo, della legge 18
marzo 1958, n. 311, in materia di congedi per studio e ricerca
scientifica;
l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, gli articoli
14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, gli articoli 1 e 2
della legge 7 agosto 1990, n. 239, l'articolo 1, comma 30,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei
professori universitari;
l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
concernente le borse di post-dottorato.
Non è più applicabile ai professori universitari
l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, che consente la permanenza in servizio per un ulteriore
periodo di un biennio.
Poichè la normativa modifica radicalmente lo stato
giuridico dei professori universitari, si è peraltro
introdotta la clausola dell'abrogazione di tutte le
disposizioni incompatibili rinviando al testo unico, la cui
redazione è prevista dalle leggi sulla semplificazione
amministrativa, una più puntuale ed ulteriore ricognizione
normativa.
Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legislazione
vigente.
La materia dello stato giuridico dei professori
universitari è regolata in modo organico dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dalla
predetta data si sono susseguite iniziative di riforma e
normative parziali ed episodiche che tuttavia non hanno
alterato gli aspetti fondamentali recati dal predetto decreto
del Presidente della Repubblica. Nella relazione generale sono
quindi indicati i motivi di fatto che hanno presieduto
all'attuale riforma.
Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario, e con le competenze delle
regioni.
Non vi sono interferenze.
Valutazione dell'impatto amministrativo
La riforma reca prevalentemente impegni a carico degli
atenei che dovranno approntare le modificazioni relative al
limite del numero degli ordinari (articolo 2, comma 3), ai
nuovi obblighi dei professori universitari (articolo 3), alle
modifiche statutarie per le disposizioni relative agli organi
accademici (articolo 5), alla stipula dei contratti
individuali di diritto privato (articolo 7),
all'organizzazione delle valutazioni periodiche delle attività
dei professori universitari (articolo 8), alla possibilità di
consentire a professori universitari dichiarati emeriti,
collocati a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito
dell'attività di ricerca per ulteriori tre anni (articolo 9,
comma 3), all'attivazione di contratti di tirocinio e di
docenza esterna (articoli 10 e 11), all'inquadramento dei
professori ordinari, straordinari e associati in servizio nel
nuovo ruolo nonché all'inquadramento dei ricercatori
universitari nella terza fascia del ruolo dei professori
universitari. Sono previsti decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
la definizione dei criteri generali per la contrattazione
individuale a livello di ateneo, previa procedura concertativa
a livello nazionale, per l'eventuale assegnazione al fondo
integrativo per il trattamento economico accessorio dei
professori universitari, a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle università. E' compito del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, istituito dall'articolo 2, comma 1, della legge
19 ottobre 1999, n. 370, la determinazione dei criteri e dei
parametri per le valutazioni periodiche dei professori
universitari.