PROGETTO DI LEGGE - N. 6754
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la modalità del voto per corrispondenza,
riservata ai cittadini italiani residenti all'estero, al fine
di permettere la loro partecipazione alle consultazioni
referendarie.
Art. 2.
1. Nel rispetto e nella osservanza delle norme
sull'indizione del referendum popolare, di cui
all'articolo 75 della Costituzione, hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
Art. 3.
1. Hanno diritto di voto per le consultazioni referendarie
tutti i cittadini residenti all'estero, iscritti all'anagrafe
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle
liste elettorali di un comune della Repubblica.
Art. 4.
1. L'esercizio del diritto di voto di cui all'articolo 1
avviene attraverso la modalità del voto per corrispondenza.
Art. 5.
1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali
del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale
permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla
base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari
esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero.
Art. 6.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari devono
informare gli elettori italiani residenti all'estero sulle
modalità di esercizio del voto per corrispondenza, utilizzando
tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana,
l'organizzazione dei Comitati degli italiani all'estero
(COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero
(CGIE), nonché le associazioni degli emigrati riconosciute ed
i patronati, sulla base di appositi finanziamenti.
Art. 7.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni
dalla pubblicazione del decreto di indizione del
referendum popolare, è istituito l'Ufficio centrale per
il voto proveniente dall'estero, composto da tre magistrati,
dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal
presidente della corte di appello.
Art. 8.
1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per
il referendum, gli uffici consolari inviano agli
elettori il plico contenente il certificato elettorale, la
scheda recante i quesiti referendari ed una busta affrancata
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale.
Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni
esplicative per l'espressione del voto.
2. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 48, secondo comma, della
Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda e la spedisce al console non oltre il decimo giorno
precedente la data stabilita per le elezioni in Italia.
3. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi
elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte
di appello di Roma i plichi con le buste pervenute.
Art. 9.
1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente
dall'estero di cui all'articolo 7 è costituito un seggio
elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori
residenti all'estero.
Art. 10.
1. Le operazioni di scrutinio, cui possono partecipare i
rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle
operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
Art. 11.
1. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria
all'estero sono regolate da trattati internazionali bilaterali
con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di
cittadinanza italiana.