PROGETTO DI LEGGE - N. 6754




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la modalità del voto per corrispondenza, riservata ai cittadini italiani residenti all'estero, al fine di permettere la loro partecipazione alle consultazioni referendarie.


Art. 2.

        1. Nel rispetto e nella osservanza delle norme sull'indizione del referendum popolare, di cui all'articolo 75 della Costituzione, hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.


Art. 3.

        1. Hanno diritto di voto per le consultazioni referendarie tutti i cittadini residenti all'estero, iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.


Art. 4.

        1. L'esercizio del diritto di voto di cui all'articolo 1 avviene attraverso la modalità del voto per corrispondenza.


Art. 5.

        1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero.

Art. 6.


        1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari devono informare gli elettori italiani residenti all'estero sulle modalità di esercizio del voto per corrispondenza, utilizzando tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana, l'organizzazione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), nonché le associazioni degli emigrati riconosciute ed i patronati, sulla base di appositi finanziamenti.


Art. 7.

        1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum popolare, è istituito l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.


Art. 8.

        1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per il referendum, gli uffici consolari inviano agli elettori il plico contenente il certificato elettorale, la scheda recante i quesiti referendari ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del voto.
        2. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda e la spedisce al console non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia.
        3. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte di appello di Roma i plichi con le buste pervenute.

Art. 9.

        1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero di cui all'articolo 7 è costituito un seggio elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all'estero.


Art. 10.

        1. Le operazioni di scrutinio, cui possono partecipare i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.


Art. 11.

        1. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria all'estero sono regolate da trattati internazionali bilaterali con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.



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