PROGETTO DI LEGGE - N. 6562




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Attività didattica e scientifica
nelle università).

        1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali l'università si avvale dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Può altresì utilizzare per compiti didattici e di ricerca i titolari di contratto di tirocinio di cui all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11.


Art. 2.

(Ruolo dei professori universitari).

        1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

                a) professori ordinari;

                b) professori.

        2. La carriera dei professori ordinari si sviluppa in tre classi; la carriera dei professori si sviluppa in sei classi. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. All'atto della nomina in ruolo si è inquadrati nella prima classe della fascia corrispondente; alle classi successive alla prima si accede previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.
        3. In ogni ateneo il numero dei professori ordinari non può superare, per ogni area disciplinare, costituita dai raggruppamenti individuati per la elezione del Consiglio universitario nazionale (CUN), un quinto del totale dei componenti le due fasce.
        4. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei settori scientifico disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
        5. Alle fasce del ruolo di cui al comma 1 si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicando, rispettivamente, le disposizioni relative alla nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori associati.


Art. 3.

(Status dei professori universitari).

        1. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. In particolare:

                a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. L'attività deve essere documentata periodicamente, secondo termini e modalità determinati dai regolamenti di ateneo;

                b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica, di cui almeno 120 ore per lezioni, esercitazioni e seminari; le ulteriori 380 ore sono utilizzate per assicurare costante disponibilità al rapporto con gli studenti, per le altre attività disciplinate nel regolamento sull'autonomia didattica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "regolamento sull'autonomia didattica", nonché per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;

                c) hanno il diritto e il dovere di partecipare agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto;
                d) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca, subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;

                e) possono svolgere attività in conto terzi per conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 7;

                f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla ricerca;

                g) possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

        2. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b), attribuiti ai professori secondo le disposizioni del regolamento didattico di ateneo, in conformità al regolamento sull'autonomia didattica, sono esercitati nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà dell'ateneo, nonché in altro ateneo o in altro ente, con il quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione.


Art. 4.

(Attività libero-professionale
e altri incarichi).

        1. Fermo restando il divieto dell'esercizio dell'industria e del commercio, i professori universitari possono esercitare previa autorizzazione attività libero-professionali, svolgere incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di docenza retribuita a favore di terzi.
        2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, accerta la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo.
        3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di cui all'articolo 8 abbiano esito negativo.


Art. 5.

(Disposizioni sugli organi accademici).

        1. I professori ordinari e i professori sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente articolo.
        2. La destinazione di posti di ruolo, le chiamate di idonei nonché i trasferimenti relativi ai professori ordinari e ai professori sono deliberati dai dipartimenti, che deliberano con la partecipazione dei professori universitari ordinari e dei professori per le deliberazioni che concernono questi ultimi; deliberano con la partecipazione dei soli professori ordinari per le deliberazioni che li riguardano.
        3. Sono riservate ai professori ordinari le cariche di rettore e di direttore del dipartimento. Può assumere la carica di preside di facoltà un professore ordinario, ovvero un professore appartenente all'ultima classe. La carica di presidente di consiglio di corso di laurea, nonché il coordinamento di gruppi di ricerca sono riservati ai professori ordinari e ai professori appartenenti ad una classe non inferiore alla quarta.
        4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione di apposite giunte di facoltà, composte da un numero di componenti compreso tra sei e quindici membri, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle due fasce.
        5. Le giunte di facoltà, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, hanno il potere di proporre al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.


Art. 6.

(Trattamento economico
dei professori di ruolo).

        1. Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a 114.070 milioni di lire per il professore ordinario e a 79.849 milioni di lire per il professore.
        2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è incrementato:

                a) per i professori ordinari, del 10 per cento al conseguimento della seconda e della terza classe;

                b) per i professori, del 10 per cento al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe, nonché del 5 per cento al conseguimento della quinta e della sesta classe.

        3. Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la progressione economica in ogni fascia avviene con scatti biennali di anzianità al 2 per cento.
        4. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è sottoposto a revisione biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche.


Art. 7.

(Contratto di diritto privato
per i professori di ruolo).

        1. Le università stipulano con i professori nominati in ruolo presso l'ateneo un contratto individuale di diritto privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge:

                a) gli obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

                b) la determinazione di specifici obiettivi per l'attività del professore correlati alla programmazione generale d'ateneo;

                c) eventuali intese circa le modalità di esercizio dell'attività libero professionale e di docenza retribuita a favore di terzi;

                d) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi;

                e) il corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonché i proventi relativi alle attività di cui alla lettera d), come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b);

                f) l'erogazione di servizi reali e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede.

        2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati nell'osservanza di criteri generali determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di durata biennale, sulla base di appositi accordi-quadro stipulati tra una delegazione di parte pubblica, composta da esperti nominati dal predetto Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché da rappresentanti delle università, e le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).
        3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, alla presente legge non sono più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.


Art. 8.

(Progressione nelle classi).

        1. La progressione nelle classi previste in ciascuna fascia consegue all'esito positivo della valutazione, effettuata ogni quattro anni, dell'attività didattica e scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici.

Art. 9.

(Collocamento a riposo).

        1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei professori ordinari è determinato al compimento del settantesimo anno.
        2. E' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano da tutte le cariche accademiche.
        3. L'università può consentire ai professori universitari dichiarati emeriti, all'atto del collocamento a riposo, la prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca presso le proprie strutture per ulteriori tre anni.


Art. 10.

(Contratti di tirocinio).

        1. Le università, previo svolgimento di idonea procedura di valutazione comparativa, possono stipulare con dottori di ricerca ovvero con laureati dal curriculum scientifico almeno triennale ritenuto idoneo, contratti di tirocinio per l'avviamento all'attività didattica e di ricerca. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, terzo, quarto, settimo, ottavo e decimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dalla data di cui all'articolo 12, comma 8, della presente legge le università non conferiscono nuove borse di post dottorato e assegni di ricerca. Per l'attivazione dei contratti di tirocinio le università possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il cofinanziamento degli assegni di ricerca.

Art. 11.

(Docenti esterni).

        1. Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità di alta qualificazione nella cultura, nelle professioni, nelle attività produttive, ovvero anche a professori collocati a riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno sono disciplinati dai regolamenti di ateneo.


Art. 12.

(Norme transitorie e finali).

        1. I professori straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data di cui al comma 8 sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all'articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore ordinario e di professore, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
        2. Dalla data di cui al comma 8 il ruolo dei ricercatori universitari è trasformato in terza fascia del ruolo di cui all'articolo 2 e i ricercatori assumono la denominazione di professori di terza fascia. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4; 3, ad eccezione, al comma 1, lettera b), delle parole da: "di cui almeno 120 ore" fino alla fine della lettera; 4; 5, comma 1; 7. Nell'ambito delle 500 ore di attività didattica, nulla è innovato rispetto ai compiti da attribuire ai professori di terza fascia rispetto a quanto previsto per i ricercatori universitari. I professori di terza fascia partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea, dei consigli di facoltà e dei consigli di dipartimento salvo quelle relative alla destinazione di posti di ruolo di professori e di professori ordinari, alle chiamate di idonei e ai trasferimenti relativi a professori e a professori ordinari, nonché alle persone dei professori e dei professori ordinari. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui all'articolo 5, comma 3. In deroga all'articolo 5, comma 4, le giunte di facoltà sono costituite in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle tre fasce. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori di terza fascia è determinato al compimento del sessantasettesimo anno. Non è consentito ai professori di terza fascia l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nel numero di cui all'articolo 2, comma 3, sono computati anche i componenti la terza fascia.
        3. Il trattamento economico fondamentale dei professori di terza fascia, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità lorde, pari a lire 55.894.000. La carriera dei professori di terza fascia si sviluppa in sei classi. Al conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe il trattamento economico fondamentale è incrementato dell'8 per cento; al conseguimento della quinta e della sesta classe il predetto trattamento è incrementato del 5 per cento. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6; le classi conseguono all'esito positivo delle valutazioni di cui all'articolo 8.
        4. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al comma 8 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
        5. Per i professori e i ricercatori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora inquadrati nell'ultima classe, gli scatti di cui all'articolo 6, comma 3, sono subordinati all'esito positivo di valutazioni biennali effettuate ai sensi dell'articolo 8.
        6. E' fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per l'accesso alla fascia di cui al comma 2, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i quali, se indetti successivamente alla data di cui al comma 8, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia.
        7. Ai professori straordinari, ai professori associati e ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano all'atto del superamento della valutazione per il conseguimento della seconda classe, con conseguente rideterminazione del trattamento economico fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione economica. I professori di terza fascia e i professori i quali accedono, per superamento delle relative procedure di reclutamento, alle fasce superiori, conservano il trattamento economico in godimento qualora più favorevole, riassorbibile con il conseguimento delle classi successive.
        8. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia dal 1^ novembre 2001. Alla predetta data sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare:

                a) l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251;

                b) l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

                c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

                d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, quarto comma, 33 , 34, settimo comma, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
                e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

                f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239;

                g) l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

                h) l'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        9. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di età alla data di cui al comma 8 continua ad applicarsi la normativa previgente.
        10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di indire procedure di reclutamento per posti di ricercatore universitario, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
        11. Le disposizioni relative allo stato giuridico di ricercatori universitari, di professori associati e di professori ordinari, non abrogate ai sensi del comma 8, ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di terza fascia, ai professori e ai professori ordinari.



Frontespizio Relazione Relazione tecnica