PROGETTO DI LEGGE - N. 6562
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Attività didattica e scientifica
nelle università).
1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali
l'università si avvale dei professori di ruolo di cui
all'articolo 2. Può altresì utilizzare per compiti didattici e
di ricerca i titolari di contratto di tirocinio di cui
all'articolo 10 e i docenti esterni di cui all'articolo 11.
Art. 2.
(Ruolo dei professori universitari).
1. Il ruolo dei professori universitari comprende le
seguenti fasce:
a) professori ordinari;
b) professori.
2. La carriera dei professori ordinari si sviluppa in tre
classi; la carriera dei professori si sviluppa in sei classi.
Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica
di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. All'atto della nomina in
ruolo si è inquadrati nella prima classe della fascia
corrispondente; alle classi successive alla prima si accede
previa valutazione ai sensi dell'articolo 8.
3. In ogni ateneo il numero dei professori ordinari non
può superare, per ogni area disciplinare, costituita dai
raggruppamenti individuati per la elezione del Consiglio
universitario nazionale (CUN), un quinto del totale dei
componenti le due fasce.
4. Ogni professore è inquadrato in ruolo in uno dei
settori scientifico disciplinari determinati ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni.
5. Alle fasce del ruolo di cui al comma 1 si accede con le
procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, applicando, rispettivamente, le disposizioni relative
alla nomina in ruolo dei professori ordinari e dei professori
associati.
Art. 3.
(Status dei professori universitari).
1. I professori universitari esercitano, con adeguata
presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di
insegnamento, con i connessi compiti preparatori,
organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante
aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita
dell'ateneo e delle sue strutture. In particolare:
a) hanno l'obbligo di svolgere attività di ricerca
scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento
dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno
rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e
metodologico. L'attività deve essere documentata
periodicamente, secondo termini e modalità determinati dai
regolamenti di ateneo;
b) hanno l'obbligo di svolgere, continuativamente
in ogni anno accademico, 500 ore di attività didattica, di cui
almeno 120 ore per lezioni, esercitazioni e seminari; le
ulteriori 380 ore sono utilizzate per assicurare costante
disponibilità al rapporto con gli studenti, per le altre
attività disciplinate nel regolamento sull'autonomia didattica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, di seguito
denominato "regolamento sull'autonomia didattica", nonché per
la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;
c) hanno il diritto e il dovere di partecipare
agli altri organi accademici, in conformità alle disposizioni
di legge e di statuto;
d) possono fruire, compatibilmente con la
programmazione delle attività didattiche e di ricerca,
subordinatamente all'assolvimento degli obblighi didattici
negli anni accademici precedenti e a seguito di una procedura
di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di
congedo retribuito, computati per intero ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico
e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni
decennio;
e) possono svolgere attività in conto terzi per
conto dell'ateneo secondo modalità previste nei contratti di
cui all'articolo 7;
f) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove
la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla
ricerca;
g) possono essere distaccati presso soggetti terzi
per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché possono
partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
2. Gli impegni didattici di cui al comma 1, lettera b),
attribuiti ai professori secondo le disposizioni del
regolamento didattico di ateneo, in conformità al regolamento
sull'autonomia didattica, sono esercitati nell'ambito del
settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori
affini nella facoltà di afferenza e in altre facoltà
dell'ateneo, nonché in altro ateneo o in altro ente, con il
quale l'università di appartenenza abbia stipulato apposita
convenzione.
Art. 4.
(Attività libero-professionale
e altri incarichi).
1. Fermo restando il divieto dell'esercizio dell'industria
e del commercio, i professori universitari possono esercitare
previa autorizzazione attività libero-professionali, svolgere
incarichi per conto di amministrazioni pubbliche e attività di
docenza retribuita a favore di terzi.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore che, sentiti
il preside di facoltà e il direttore del dipartimento, accerta
la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti
istituzionali del professore universitario e l'insussistenza
di conflitti di interesse con l'ateneo.
3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni
di conflitto di interesse, ovvero qualora le valutazioni di
cui all'articolo 8 abbiano esito negativo.
Art. 5.
(Disposizioni sugli organi accademici).
1. I professori ordinari e i professori sono titolari
dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono
componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche
e dei dipartimenti secondo quanto previsto dal presente
articolo.
2. La destinazione di posti di ruolo, le chiamate di
idonei nonché i trasferimenti relativi ai professori ordinari
e ai professori sono deliberati dai dipartimenti, che
deliberano con la partecipazione dei professori universitari
ordinari e dei professori per le deliberazioni che concernono
questi ultimi; deliberano con la partecipazione dei soli
professori ordinari per le deliberazioni che li riguardano.
3. Sono riservate ai professori ordinari le cariche di
rettore e di direttore del dipartimento. Può assumere la
carica di preside di facoltà un professore ordinario, ovvero
un professore appartenente all'ultima classe. La carica di
presidente di consiglio di corso di laurea, nonché il
coordinamento di gruppi di ricerca sono riservati ai
professori ordinari e ai professori appartenenti ad una classe
non inferiore alla quarta.
4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione
di apposite giunte di facoltà, composte da un numero di
componenti compreso tra sei e quindici membri, in modo da
assicurare la rappresentanza paritetica delle due fasce.
5. Le giunte di facoltà, oltre a coadiuvare il preside
nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi,
hanno il potere di proporre al consiglio di facoltà la
programmazione annuale delle attività di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b). Le giunte possono esercitare
altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.
Art. 6.
(Trattamento economico
dei professori di ruolo).
1. Il trattamento economico fondamentale dei professori
universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da
un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo
dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici
mensilità, pari a 114.070 milioni di lire per il professore
ordinario e a 79.849 milioni di lire per il professore.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è
incrementato:
a) per i professori ordinari, del 10 per cento al
conseguimento della seconda e della terza classe;
b) per i professori, del 10 per cento al
conseguimento della seconda, della terza e della quarta
classe, nonché del 5 per cento al conseguimento della quinta e
della sesta classe.
3. Dopo il conseguimento dell'ultima classe, la
progressione economica in ogni fascia avviene con scatti
biennali di anzianità al 2 per cento.
4. L'importo del trattamento derivante dall'applicazione
dei commi 1, 2 e 3 è sottoposto a revisione biennale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dalle altre
categorie di dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 7.
(Contratto di diritto privato
per i professori di ruolo).
1. Le università stipulano con i professori nominati in
ruolo presso l'ateneo un contratto individuale di diritto
privato di durata biennale, che ne disciplina, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente legge:
a) gli obblighi didattici e di ricerca, aggiuntivi
a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b);
b) la determinazione di specifici obiettivi per
l'attività del professore correlati alla programmazione
generale d'ateneo;
c) eventuali intese circa le modalità di esercizio
dell'attività libero professionale e di docenza retribuita a
favore di terzi;
d) lo svolgimento di attività per conto
dell'ateneo a favore di terzi;
e) il corrispettivo degli obblighi di cui alla
lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui
alla lettera b), nonché i proventi relativi alle
attività di cui alla lettera d), come trattamento
economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile,
limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e
b);
f) l'erogazione di servizi reali e di altre
agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori
sede.
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati
nell'osservanza di criteri generali determinati con decreti
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di durata biennale, sulla base di appositi
accordi-quadro stipulati tra una delegazione di parte
pubblica, composta da esperti nominati dal predetto Ministro,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonché da rappresentanti delle università, e le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei
professori e dei ricercatori universitari comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sentiti il Consiglio
universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU).
3. Il trattamento economico accessorio assorbe ogni altra
incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data
di cui all'articolo 12, comma 8, alla presente legge non sono
più erogate le incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Dalla medesima data i
fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e il fondo integrativo per l'incentivazione
dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, della
predetta legge n. 370 del 1999 acquistano rispettivamente le
funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il
trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il
trattamento economico accessorio dei professori universitari.
Al predetto fondo integrativo il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con i decreti di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle università.
Art. 8.
(Progressione nelle classi).
1. La progressione nelle classi previste in ciascuna
fascia consegue all'esito positivo della valutazione,
effettuata ogni quattro anni, dell'attività didattica e
scientifica svolta dal professore universitario. Il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
fissa i criteri e i parametri per la predetta valutazione, le
cui procedure sono determinate dai regolamenti di ateneo. Gli
esiti delle valutazioni sono resi pubblici.
Art. 9.
(Collocamento a riposo).
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo
dei professori e dei professori ordinari è determinato al
compimento del settantesimo anno.
2. E' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di
età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio
dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. Alla data del collocamento a riposo i
professori universitari cessano da tutte le cariche
accademiche.
3. L'università può consentire ai professori universitari
dichiarati emeriti, all'atto del collocamento a riposo, la
prosecuzione a titolo gratuito dell'attività di ricerca presso
le proprie strutture per ulteriori tre anni.
Art. 10.
(Contratti di tirocinio).
1. Le università, previo svolgimento di idonea procedura
di valutazione comparativa, possono stipulare con dottori di
ricerca ovvero con laureati dal curriculum scientifico
almeno triennale ritenuto idoneo, contratti di tirocinio per
l'avviamento all'attività didattica e di ricerca. Ai contratti
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 51, comma 6, terzo, quarto, settimo, ottavo e
decimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dalla
data di cui all'articolo 12, comma 8, della presente legge le
università non conferiscono nuove borse di post
dottorato e assegni di ricerca. Per l'attivazione dei
contratti di tirocinio le università possono continuare ad
utilizzare le risorse finanziarie ripartite dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
il cofinanziamento degli assegni di ricerca.
Art. 11.
(Docenti esterni).
1. Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa,
le università possono affidare, con contratti di diritto
privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità di
alta qualificazione nella cultura, nelle professioni, nelle
attività produttive, ovvero anche a professori collocati a
riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro
contenuti e l'attività esercitabile dal docente esterno sono
disciplinati dai regolamenti di ateneo.
Art. 12.
(Norme transitorie e finali).
1. I professori straordinari, ordinari e associati,
nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che saranno
nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di
reclutamento già bandite alla data di cui al comma 8 sono
inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di
cui all'articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore
ordinario e di professore, nella classe corrispondente al
trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso
tra due classi, alla classe immediatamente superiore.
2. Dalla data di cui al comma 8 il ruolo dei ricercatori
universitari è trasformato in terza fascia del ruolo di cui
all'articolo 2 e i ricercatori assumono la denominazione di
professori di terza fascia. Ai professori di terza fascia si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4; 3,
ad eccezione, al comma 1, lettera b), delle parole da:
"di cui almeno 120 ore" fino alla fine della lettera; 4; 5,
comma 1; 7. Nell'ambito delle 500 ore di attività didattica,
nulla è innovato rispetto ai compiti da attribuire ai
professori di terza fascia rispetto a quanto previsto per i
ricercatori universitari. I professori di terza fascia
partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di
laurea, dei consigli di facoltà e dei consigli di dipartimento
salvo quelle relative alla destinazione di posti di ruolo di
professori e di professori ordinari, alle chiamate di idonei e
ai trasferimenti relativi a professori e a professori
ordinari, nonché alle persone dei professori e dei professori
ordinari. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche
accademiche di cui all'articolo 5, comma 3. In deroga
all'articolo 5, comma 4, le giunte di facoltà sono costituite
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle tre
fasce. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo
dei professori di terza fascia è determinato al compimento del
sessantasettesimo anno. Non è consentito ai professori di
terza fascia l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nel numero
di cui all'articolo 2, comma 3, sono computati anche i
componenti la terza fascia.
3. Il trattamento economico fondamentale dei professori di
terza fascia, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da
un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo
dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici
mensilità lorde, pari a lire 55.894.000. La carriera dei
professori di terza fascia si sviluppa in sei classi. Al
conseguimento della seconda, della terza e della quarta classe
il trattamento economico fondamentale è incrementato dell'8
per cento; al conseguimento della quinta e della sesta classe
il predetto trattamento è incrementato del 5 per cento. Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6; le classi conseguono
all'esito positivo delle valutazioni di cui all'articolo 8.
4. I ricercatori universitari in ruolo alla data di cui al
comma 8 e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a
seguito di procedure di reclutamento già bandite alla medesima
data sono inquadrati nella fascia di cui al comma 2 e nella
classe corrispondente al trattamento economico in godimento
ovvero, qualora compreso tra due classi, alla classe
immediatamente superiore.
5. Per i professori e i ricercatori di cui ai commi 1, 2,
3 e 4, qualora inquadrati nell'ultima classe, gli scatti di
cui all'articolo 6, comma 3, sono subordinati all'esito
positivo di valutazioni biennali effettuate ai sensi
dell'articolo 8.
6. E' fatto divieto di indire ogni forma di procedura di
reclutamento per l'accesso alla fascia di cui al comma 2,
salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
14 gennaio 1999, n. 4, i quali, se indetti successivamente
alla data di cui al comma 8, sono utilizzati derogatoriamente
per la copertura di posti di professore di terza fascia.
7. Ai professori straordinari, ai professori associati e
ai ricercatori non confermati le disposizioni di cui
all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, si applicano all'atto del superamento
della valutazione per il conseguimento della seconda classe,
con conseguente rideterminazione del trattamento economico
fondamentale, sul quale si applica la ulteriore progressione
economica. I professori di terza fascia e i professori i quali
accedono, per superamento delle relative procedure di
reclutamento, alle fasce superiori, conservano il trattamento
economico in godimento qualora più favorevole, riassorbibile
con il conseguimento delle classi successive.
8. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano
efficacia dal 1^ novembre 2001. Alla predetta data sono
abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e
in particolare:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251;
b) l'articolo 86 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;
c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo,
14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16,
17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, quarto comma, 33 , 34, settimo
comma, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n.
398;
f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 239;
g) l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
h) l'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
9. Ai professori già collocati fuori ruolo per limiti di
età alla data di cui al comma 8 continua ad applicarsi la
normativa previgente.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
fatto divieto di indire procedure di reclutamento per posti di
ricercatore universitario, salvo i concorsi di cui
all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.
4.
11. Le disposizioni relative allo stato giuridico di
ricercatori universitari, di professori associati e di
professori ordinari, non abrogate ai sensi del comma 8, ovvero
non incompatibili con la presente legge, continuano ad
applicarsi rispettivamente ai professori di terza fascia, ai
professori e ai professori ordinari.