PROGETTO DI LEGGE - N. 6385
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina, nel rispetto della
persona ed in particolare del suo diritto alla salute,
l'accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché
garantisce il diritto all'accesso alle cure e alle prestazioni
socio-sanitarie nei tempi e nei modi atti a preservare lo
stato di salute e la dignità della persona.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si assumono le seguenti
definizioni:
a) per "mobilità sanitaria" si intende la pratica
adottata dai cittadini qualora usufruiscano di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie in strutture site in una regione
diversa da quella di residenza;
b) per "prestazioni sanitarie e socio-sanitarie"
si intendono le prestazioni a carattere sanitario e
socio-sanitario erogate in regime ambulatoriale, di ricovero
ospedaliero o di day-hospital;
c) per "lista di attesa" si intende l'elenco,
redatto ai sensi del decreto di cui all'articolo 5, dei
cittadini che fanno richiesta di prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie presso strutture pubbliche o private
accreditate nel territorio nazionale.
Art. 3.
(Princìpi).
1. Tutti i cittadini hanno diritto ad ottenere le
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime
ambulatoriale, di ricovero ospedaliero o in
day-hospital, loro garantite per legge o prescritte dal
medico, entro il termine massimo di trenta giorni; nei casi di
particolare urgenza la prestazione deve essere assicurata nei
tempi idonei a garantire la salute del paziente. Le liste di
attesa per l'accesso al trapianto sono regolamentate dalle
disposizioni vigenti in materia di trapianti.
2. Ai fini della presente legge è garantito il diritto di
libera scelta dei cittadini ad accedere alle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate.
Art. 4.
(Informatizzazione).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della sanità,
sono emanate le linee di indirizzo e coordinamento nonché le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, finalizzate alla creazione di una unica rete
informatica per l'accesso e la prenotazione di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1 le strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private accreditate predispongono
la messa in rete nazionale delle procedure di prenotazione.
3. La regione verifica, controlla la predisposizione, ed
effettua il monitoraggio sul funzionamento della rete
informatica di cui al comma 2. Nel caso di inadempienza agli
obblighi stabiliti al medesimo comma 2, la regione revoca gli
incarichi di direttore generale, sanitario ed amministrativo
qualora si tratti di struttura sanitaria o socio-sanitaria
pubblica, ovvero revoca l'accreditamento alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
Art. 5.
(Liste di attesa).
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i parametri e i requisiti per
l'inserimento dei cittadini nelle liste di attesa, tenuto
conto dei seguenti criteri:
a) prevedere liste di attesa distinte per
prestazioni da erogare in regime di urgenza (LU) e per
prestazioni da erogare in regime di intervento programmato
(LP);
b) prevedere che le prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie di tipo programmato, fatte salve quelle
definite dall'articolo 6, siano garantite prioritariamente,
con una riserva di posti nella misura non inferiore all'80 per
cento del totale delle prestazioni erogabili, ai cittadini che
richiedono le medesime prestazioni presso strutture sanitarie
o socio-sanitarie nella regione di appartenenza;
c) prevedere, per i cittadini della regione di
appartenenza, una riserva di posti per le prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 6, da
stabilire tenuto conto del numero e della distribuzione sul
territorio nazionale delle strutture in grado di erogare le
suddette prestazioni nonché del numero di richieste riferibili
alle medesime prestazioni.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono
prevedere il pagamento di un ticket di prenotazione alla
lista di attesa o per la mancata presentazione all'atto della
visita.
Art. 6.
(Prestazioni ad elevata specializzazione o innovazione
tecnologica).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della
sanità, con proprio decreto, stabilisce l'elenco delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che in ragione della
loro elevata specializzazione e dell'innovazione tecnologica
sono erogabili solo presso alcune strutture sanitarie del
territorio nazionale individuate dall'Istituto superiore di
sanità.
Art. 7.
(Pagamento della mobilità sanitaria).
1. Ogni azienda sanitaria locale (ASL) è tenuta al
pagamento, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione,
della prestazione sanitaria e socio-sanitaria erogata ai
propri utenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie situate
in altre ASL. Il pagamento è effettuato direttamente alla ASL
erogatrice delle prestazioni.
2. Qualora una ASL non effettui i pagamenti dovuti ad
altra ASL per due comunicazioni successive, quest'ultima ha la
facoltà di non concedere l'iscrizione alle liste di attesa a
pazienti appartenenti alla ASL in mora. Nel caso di mora di un
ASL nei confronti di due o più ASL del territorio nazionale la
regione di appartenenza della ASL in mora esercita i poteri
sostitutivi. L'inadempienza del pagamento delle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie rese a utenti appartenenti alla
propria ASL può essere motivo di revoca del mandato di
direttore generale da parte della regione.
3. Nel caso di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
prestate a cittadini stranieri non in regola con le norme
vigenti in materia di ingresso e di soggiorno ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, del testo unico emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la ASL erogatrice
richiede, con cadenza trimestrale, il pagamento degli oneri
sostenuti al Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i termini e le modalità
della richiesta di rimborso da parte della ASL erogatrice
delle prestazioni, tenuto conto che i pagamenti devono essere
effettuati dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni
dall'avvenuta comunicazione direttamente alla ASL, avvalendosi
dei fondi di cui all'unità previsionale di base 5.1.2.5 dello
stato di previsione del Ministero medesimo.
Art. 8.
(Posti letto).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio
decreto, definisce per ogni regione il parametro dei
posti-letto per abitanti tenendo conto della migrazione
sanitaria avuta nella regione medesima nell'ultimo biennio.