PROGETTO DI LEGGE - N. 6385




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina, nel rispetto della persona ed in particolare del suo diritto alla salute, l'accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché garantisce il diritto all'accesso alle cure e alle prestazioni socio-sanitarie nei tempi e nei modi atti a preservare lo stato di salute e la dignità della persona.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

                a) per "mobilità sanitaria" si intende la pratica adottata dai cittadini qualora usufruiscano di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in strutture site in una regione diversa da quella di residenza;

                b) per "prestazioni sanitarie e socio-sanitarie" si intendono le prestazioni a carattere sanitario e socio-sanitario erogate in regime ambulatoriale, di ricovero ospedaliero o di day-hospital;

                c) per "lista di attesa" si intende l'elenco, redatto ai sensi del decreto di cui all'articolo 5, dei cittadini che fanno richiesta di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie presso strutture pubbliche o private accreditate nel territorio nazionale.


Art. 3.

(Princìpi).

        1. Tutti i cittadini hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime ambulatoriale, di ricovero ospedaliero o in day-hospital, loro garantite per legge o prescritte dal medico, entro il termine massimo di trenta giorni; nei casi di particolare urgenza la prestazione deve essere assicurata nei tempi idonei a garantire la salute del paziente. Le liste di attesa per l'accesso al trapianto sono regolamentate dalle disposizioni vigenti in materia di trapianti.
        2. Ai fini della presente legge è garantito il diritto di libera scelta dei cittadini ad accedere alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.


Art. 4.

(Informatizzazione).

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sono emanate le linee di indirizzo e coordinamento nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, finalizzate alla creazione di una unica rete informatica per l'accesso e la prenotazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate predispongono la messa in rete nazionale delle procedure di prenotazione.
        3. La regione verifica, controlla la predisposizione, ed effettua il monitoraggio sul funzionamento della rete informatica di cui al comma 2. Nel caso di inadempienza agli obblighi stabiliti al medesimo comma 2, la regione revoca gli incarichi di direttore generale, sanitario ed amministrativo qualora si tratti di struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, ovvero revoca l'accreditamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.


Art. 5.

(Liste di attesa).

        1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri e i requisiti per l'inserimento dei cittadini nelle liste di attesa, tenuto conto dei seguenti criteri:

                a) prevedere liste di attesa distinte per prestazioni da erogare in regime di urgenza (LU) e per prestazioni da erogare in regime di intervento programmato (LP);

                b) prevedere che le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di tipo programmato, fatte salve quelle definite dall'articolo 6, siano garantite prioritariamente, con una riserva di posti nella misura non inferiore all'80 per cento del totale delle prestazioni erogabili, ai cittadini che richiedono le medesime prestazioni presso strutture sanitarie o socio-sanitarie nella regione di appartenenza;

                c) prevedere, per i cittadini della regione di appartenenza, una riserva di posti per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 6, da stabilire tenuto conto del numero e della distribuzione sul territorio nazionale delle strutture in grado di erogare le suddette prestazioni nonché del numero di richieste riferibili alle medesime prestazioni.

        2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono prevedere il pagamento di un ticket di prenotazione alla lista di attesa o per la mancata presentazione all'atto della visita.


Art. 6.

(Prestazioni ad elevata specializzazione o innovazione
tecnologica).

        1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce l'elenco delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che in ragione della loro elevata specializzazione e dell'innovazione tecnologica sono erogabili solo presso alcune strutture sanitarie del territorio nazionale individuate dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

(Pagamento della mobilità sanitaria).

        1. Ogni azienda sanitaria locale (ASL) è tenuta al pagamento, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, della prestazione sanitaria e socio-sanitaria erogata ai propri utenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie situate in altre ASL. Il pagamento è effettuato direttamente alla ASL erogatrice delle prestazioni.
        2. Qualora una ASL non effettui i pagamenti dovuti ad altra ASL per due comunicazioni successive, quest'ultima ha la facoltà di non concedere l'iscrizione alle liste di attesa a pazienti appartenenti alla ASL in mora. Nel caso di mora di un ASL nei confronti di due o più ASL del territorio nazionale la regione di appartenenza della ASL in mora esercita i poteri sostitutivi. L'inadempienza del pagamento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese a utenti appartenenti alla propria ASL può essere motivo di revoca del mandato di direttore generale da parte della regione.
        3. Nel caso di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prestate a cittadini stranieri non in regola con le norme vigenti in materia di ingresso e di soggiorno ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la ASL erogatrice richiede, con cadenza trimestrale, il pagamento degli oneri sostenuti al Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità della richiesta di rimborso da parte della ASL erogatrice delle prestazioni, tenuto conto che i pagamenti devono essere effettuati dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione direttamente alla ASL, avvalendosi dei fondi di cui all'unità previsionale di base 5.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Art. 8.

(Posti letto).

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, definisce per ogni regione il parametro dei posti-letto per abitanti tenendo conto della migrazione sanitaria avuta nella regione medesima nell'ultimo biennio.



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