PROGETTO DI LEGGE - N. 6333-bis
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni).
1. Dopo l'articolo 294 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico",
è inserito il seguente:
"Art. 294-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati
esteri). - 1. In deroga alle disposizioni precedenti,
chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato
tabacco lavorato estero di contrabbando, è punito con la multa
di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto
oggetto del reato e, comunque, in misura non inferiore a lire
un milione.
2. Per i reati aventi ad oggetto quantitativi di
tabacchi lavorati esteri superiori a dieci chilogrammi
convenzionali, alla multa si aggiunge la reclusione da uno a
quattro anni."
2. Dopo l'articolo 295 del testo unico è inserito il
seguente:
"Art. 295-bis. - (Circostanze aggravanti del reato
di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Nei casi
previsti dall'articolo 295, primo comma, se i delitti di
contrabbando hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, si
applica la multa di lire ventimila per ogni grammo
convenzionale di prodotto e, comunque, in misura non inferiore
a lire cinque milioni. Se il quantitativo di tabacchi lavorati
esteri è superiore a dieci chilogrammi convenzionali, alla
multa si aggiunge la reclusione da diciotto mesi a quattro
anni.
2. Se ricorrono le circostanze aggravanti previste
dall'articolo 295, secondo comma, si applica la multa pari a
lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto
oggetto del reato e la reclusione da tre a sette anni. La
stessa pena si applica quando, nel commettere il reato, il
colpevole ha utilizzato automezzi o natanti che, rispetto alle
caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche
tali da costituire maggiore ostacolo all'intervento degli
organi di polizia.
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo
62-bis del codice penale, concorrente con le aggravanti
indicate nel comma 2 del presente articolo, non può essere
ritenuta equivalente o prevalente rispetto a queste e la
diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."
3. L'articolo 301-bis del testo unico è sostituito
dal seguente:
"Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso
di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, possono
essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici, per finalità di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale di cui al comma 1, se vi è
pericolo di deperimento, i beni sono venduti in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante ricorso
alla trattativa privata esperibile a lotti, oppure per singole
unità, con valutazioni del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze, o ricavate sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate,
tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro e
previa assicurazione di adeguate forme di pubblicità. La
vendita a trattativa privata è effettuata a cura
dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o del
ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del
contesto.
4. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui
al comma 3, previa deduzione delle spese, sono depositate su
conto fruttifero presso un'agenzia postale o una banca, a
disposizione dell'avente diritto.
5. I beni che alla data del sequestro risultino
immatricolati da almeno dieci anni e siano privi di interesse
storico e collezionistico, nonché i beni di cui al comma 1,
non affidati in custodia giudiziale, quando la procedura di
vendita risulti antieconomica o non abbia avuto esito
positivo, sono ceduti, ai fini della rottamazione, sulla base
di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la
cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in
esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato
compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo
della dogana, competenti per territorio, possono stipulare
convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più
ditte del settore.
6. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di
Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere
all'affidamento in custodia giudiziale, all'alienazione o alla
rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1, 3 e 5, devono
chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità
giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma
1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente
diritto è corrisposta una indennità sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate,
tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
8. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono
assegnati, a richiesta, agli organi che ne hanno avuto
l'uso.
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme ricavate dalla
vendita dei beni mobili di cui al comma 1 del presente
articolo e degli immobili sequestrati nel corso di operazioni
di polizia giudiziaria anticontrabbando, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono devolute per il 50
per cento all'amministrazione di appartenenza della Forza di
polizia che ha proceduto al sequestro e per il restante 50 per
cento al Ministero delle finanze per l'attività di contrasto
al contrabbando.
10. E' abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo
9 novembre 1990, n. 375.".
Art. 2.
(Estinzione dei reati di contrabbando
di tabacchi lavorati).
1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto
quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10
chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della
multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il
pagamento di una somma pari ad un decimo della multa
applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.
2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via
amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la
notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per
l'accertamento del reato.
3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere
effettuato entro sessanta giorni dalla notifica di cui al
comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di
Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana
competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga
effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove
il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore
provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto
pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni
successivi al termine ultimo per il versamento che è di
sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al
presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.
4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il
reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti
doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico.
5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le
quali può aver luogo la definizione in via amministrativa, è
trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che
all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato
compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo
della dogana, competenti alla gestione del contesto.
6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente
per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si
avvalga della definizione in via amministrativa, invia il
processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo
le norme del codice di procedura penale.
7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è
disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con
provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del
contesto.
8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
Art. 3.
(Custodia e vendita
di tabacchi lavorati sequestrati).
1. Quando il decreto di sequestro o di convalida del
sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità
giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità
giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni,
determinandone l'entità con l'osservanza delle formalità di
cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, e ordina
la distruzione della residua parte dei tabacchi lavorati
sequestrati. La competente autorità giudiziaria può
autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali
ed esteri.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85.
Art. 4.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, ed
alla legge 18 gennaio 1994, n.50).
1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n.66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio
1994, n.50, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di combattere il contrabbando
dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate
organizzazioni criminali anche internazionali,
l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi
lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione
finanziaria per l'importazione, la produzione, la
distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio
dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui
all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in
caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono
vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel
Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i
produttori devono definire un sistema di identificazione dei
prodotti che consenta di individuare, relativamente ai
tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio
dello Stato, la data, il luogo di produzione, il macchinario,
il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni,
il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente
dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di
identificazione all'Amministrazione finanziaria.
2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la
contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati
introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di
produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono
disciplinate secondo le seguenti modalità:
a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più,
i prodotti sono contabilizzati, entro 15 giorni dalla data del
sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di
identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra
informazione e/o documentazione disponibile, ritenuta utile
per identificare il primo acquirente;
b) le informazioni di cui alla lettera a)
sono comunicate ai produttori interessati entro quindici
giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;
c) con riferimento a sequestri pari o superiori a
2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera
b) devono provvedere ad una ispezione della merce
sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori
a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando
l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000
chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni
caso, ogni sei mesi;
d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera
c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base
alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di
produzione, onde stabilire la data e il luogo di produzione,
il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di
destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni
altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle
modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti
intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i
prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo
illegittimo dei marchi;
e) le informazioni di cui alla lettera d)
devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione
finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce
sequestrata.
3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa
con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte
tutte le informazioni di cui alle lettere b), c), e
d) del comma 2.
4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il
Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri
devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per
l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati
introdotti nel territorio dello Stato.
5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non
abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei
prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli
obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e),
l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla
notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata
violazione.
6. I produttori che commettono le violazioni di cui
al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione
finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da
due a cinque volte, quando l'autorità demandata
all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in
considerazione della capacità patrimoniale e del volume
d'affari del produttore, la misura massima risulti
inefficace."
2. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è
abrogato.
3. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 - 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi
alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di reato,
di cui all'articolo 294-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone
la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi
mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a
cinque mesi.
2. Ove al momento della commissione del reato di cui
al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti
di guida, la sospensione è disposta per un periodo non
inferiore a un anno e non superiore a due anni.
3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati
con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono
revocati in via definitiva."
4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994,
n. 50, è sostituito dal seguente:
"1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di
esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o
di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione
di tabacchi lavorati, in violazione delle disposizioni del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione
abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in
aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, con
decreto direttoriale, la chiusura dell'esercizio, ovvero la
sospensione della licenza o della autorizzazione
dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e
non superiore ad un mese.".
5. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come
modificato dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"4-bis. L'inosservanza ai provvedimenti di
sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale.".
6. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è
abrogato.
Artt. 5-6.
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