PROGETTO DI LEGGE - N. 6333-bis




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni).

        1. Dopo l'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è inserito il seguente:

        "Art. 294-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. In deroga alle disposizioni precedenti, chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando, è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto oggetto del reato e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione.
            2. Per i reati aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati esteri superiori a dieci chilogrammi convenzionali, alla multa si aggiunge la reclusione da uno a quattro anni."

        2. Dopo l'articolo 295 del testo unico è inserito il seguente:

        "Art. 295-bis. - (Circostanze aggravanti del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 295, primo comma, se i delitti di contrabbando hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, si applica la multa di lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e, comunque, in misura non inferiore a lire cinque milioni. Se il quantitativo di tabacchi lavorati esteri è superiore a dieci chilogrammi convenzionali, alla multa si aggiunge la reclusione da diciotto mesi a quattro anni.
            2. Se ricorrono le circostanze aggravanti previste dall'articolo 295, secondo comma, si applica la multa pari a lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto oggetto del reato e la reclusione da tre a sette anni. La stessa pena si applica quando, nel commettere il reato, il colpevole ha utilizzato automezzi o natanti che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche tali da costituire maggiore ostacolo all'intervento degli organi di polizia.
            3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, concorrente con le aggravanti indicate nel comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a queste e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

        3. L'articolo 301-bis del testo unico è sostituito dal seguente:

        "Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
            2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
            3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale di cui al comma 1, se vi è pericolo di deperimento, i beni sono venduti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante ricorso alla trattativa privata esperibile a lotti, oppure per singole unità, con valutazioni del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, o ricavate sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro e previa assicurazione di adeguate forme di pubblicità. La vendita a trattativa privata è effettuata a cura dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o del ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.
            4. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3, previa deduzione delle spese, sono depositate su conto fruttifero presso un'agenzia postale o una banca, a disposizione dell'avente diritto.
            5. I beni che alla data del sequestro risultino immatricolati da almeno dieci anni e siano privi di interesse storico e collezionistico, nonché i beni di cui al comma 1, non affidati in custodia giudiziale, quando la procedura di vendita risulti antieconomica o non abbia avuto esito positivo, sono ceduti, ai fini della rottamazione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.
            6. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale, all'alienazione o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1, 3 e 5, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
            7. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
            8. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi che ne hanno avuto l'uso.
            9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili di cui al comma 1 del presente articolo e degli immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono devolute per il 50 per cento all'amministrazione di appartenenza della Forza di polizia che ha proceduto al sequestro e per il restante 50 per cento al Ministero delle finanze per l'attività di contrasto al contrabbando.
            10. E' abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.".


Art. 2.

(Estinzione dei reati di contrabbando
di tabacchi lavorati).

        
1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.
        2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.
        3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.
        4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico.
        5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può aver luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.
        6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.
        7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.
        8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.


Art. 3.

(Custodia e vendita
di tabacchi lavorati sequestrati).

        
1. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte dei tabacchi lavorati sequestrati. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.
        2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.


Art. 4.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, ed
alla legge 18 gennaio 1994, n.50).

        1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n.50, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono definire un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria.
            2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

                a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro 15 giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione e/o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;

                b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;

                c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b) devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;

                d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, onde stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;

                e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.

            3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2.
            4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
            5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e), l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.
            6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace."

        2. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

        3. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3 - 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza di reato, di cui all'articolo 294-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.
            2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.
            3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva."

        4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

        "1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati, in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, con decreto direttoriale, la chiusura dell'esercizio, ovvero la sospensione della licenza o della autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.".

        5. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. L'inosservanza ai provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.".

        6. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.


Artt. 5-6.

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