PROGETTO DI LEGGE - N. 5698




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere possibile l'effettiva partecipazione dei tre milioni e mezzo circa di cittadini italiani residenti all'estero ad un momento particolarmente importante della nostra vita democratica: la celebrazione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.
        Finora, alle varie tornate referendarie, succedutesi sempre più numerose dal 1974 ad oggi, ai cittadini italiani residenti all'estero era concessa per legge una sola possibilità: quella di ritornare in patria ed esercitare il diritto del voto nei collegi di origine. Così è avvenuto che la stragrande maggioranza dei nostri emigrati, pur in possesso di piena cittadinanza e del relativo diritto di voto, non hanno in pratica esercitato questo diritto nè riuscendo a partecipare al voto per le elezioni politiche nè partecipando al voto sui vari quesiti referendari. Ma tutto questo è in contrasto con lo spirito dell'articolo 75 della Costituzione, terzo comma, che recita: "Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati". Non solo, poichè "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi", come recita il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, risulta evidente che in Italia ogni referendum parte già con una penalizzazione iniziale piuttosto forte: una riduzione della partecipazione al voto valutabile tra il 5 percento e il 6 per cento e dovuta esclusivamente al non ritorno in Italia dei cittadini italiani residenti all'estero.
        In una democrazia matura che punta ad un bipolarismo compiuto, anche attraverso nuovi referendum elettorali, risulta sempre più imperdonabile e democraticamente ingiusto che già in partenza siano di fatto esclusi quegli elettori emigrati più o meno stabilmente o temporaneamente all'estero. Si tratta di cittadini italiani che hanno già pieno diritto di voto politico, che fanno parte di quei 49 milioni di elettori conteggiati per l'elezione della Camera dei deputati e di quei 43 milioni chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica; per votare, però, secondo la legislazione vigente, devono fare ritorno in Italia, nei comuni di iscrizione, sostenendo un improbabile, costoso e faticoso viaggio di andata e di ritorno da aree geografiche lontanissime.
        Con la presente proposta di legge (articolo 1) è istituita esclusivamente per questa particolare platea di cittadini elettori la modalità del voto in loco, del voto per corrispondenza: a muoversi saranno i plichi contenenti le schede del referendum e non i nostri concittadini emigrati.
        Abbiamo mutuato da altre esperienze europee un efficace meccanismo elettorale e definita una organizzazione, imperniata sulla nostra rete consolare, così da garantire libertà, personalità e segretezza nell'esercizio individuale del voto.
        Sempre con l'articolo 1 e con l'articolo 3 proponiamo di non rendere obbligatorio il voto per corrispondenza; è una "opzione" riservata ai nostri concittadini emigrati, i quali sono informati per tempo di questa possibilità dai nostri consolati (articolo 5). Chi non opta, può sempre far ritorno in Italia per esercitare il proprio diritto di voto nei comuni di origine. La scelta del voto per corrispondenza diventa così non soltanto un mezzo per facilitare l'espressione del voto, ma l'occasione di un coinvolgimento più consapevole; l'elettore comunica agli uffici consolari, tramite una apposita cartolina postale che gli è stata precedentemente recapitata, la propria volontà, solo se positiva, e aggiorna i dati anagrafici che lo riguardano: diventa, insomma, una partecipazione attiva al processo elettorale.
        Con l'articolo 2 è istituito presso il Ministero dell'interno un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza. Perchè un servizio permanente? Perchè auspichiamo che il voto per corrispondenza possa successivamente essere esteso, sempre attraverso una legge ordinaria, anche alle elezioni politiche generali (ricordiamo a questo proposito la specifica proposta di legge AC n. 2863 del 10 dicembre 1996).
        Con l'articolo 6 prevediamo la istituzione a Roma, presso la corte d'appello, di uno specifico Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero; con l'articolo 8 la costituzione dei relativi seggi elettorali, dato che le schede referendarie votate, ricevute per posta dai nostri consolati, sono raccolte, quindi trasferite in Italia con valigia diplomatica e qui scrutinate in contemporanea con le operazioni di scrutinio che si svolgono sull'intero territorio nazionale (articolo 9). E' evidente che la consultazione referendaria all'estero deve tenersi prima della data fissata per il suo svolgimento in Italia; tra i venti e i dieci giorni prima.
        Con l'articolo 7 prevediamo uno scadenzario preciso e praticabile: non oltre venti giorni prima della data stabilita per il referendum in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda recante il quesito referendario, o le schede recanti i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime, ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale. L'elettore, una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei princìpi dell'articolo 48 della Costituzione, introduce nell'apposita busta la scheda, o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita in Italia per il referendum. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Tali plichi sono spediti in un unico viaggio per via aerea e con valigia diplomatica.
        Con l'articolo 10 e con l'articolo 11 richiamiamo al rispetto, per quanto riguarda la campagna referendaria, degli ordinamenti degli Stati che ospitano i nostri concittadini e impegnamo il Governo italiano a raggiungere con tutti questi Paesi intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza.
        Infine con l'articolo 13 prevediamo sanzioni raddoppiate per chi vota sia all'estero sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, anche se contiamo che funzioni il meccanismo di informazione verso i comuni affinchè sospendano l'esercizio di voto in Italia per chi ha optato per il voto per corrispondenza dall'estero.




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