PROGETTO DI LEGGE - N. 5655
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
inserisce, a dibattito già avviato, accanto alle numerose
altre presentate da deputati dei più diversi orientamenti
politici e personali.
Questo testo rappresenta la raccolta, in forma coerente,
di una serie di emendamenti presentati dalla prima firmataria
della proposta di legge in oggetto, indispensabili per
salvaguardare almeno al minimo i valori fondamentali della
vita e della famiglia, a fronte di un testo estremamente
pericoloso uscito dai lavori della Commissione. Pericoloso
diciamo, e non solo un brutto testo. In esso infatti, accanto
ad alcune esplicite scelte di disvalore (il testo della
Commissione ammette infatti, ad esempio, la fecondazione
eterologa) vi sono alcune scelte implicite anche peggiori,
perché volte direttamente o indirettamente ad uccidere
embrioni - cioè a sopprimere vite umane - e per di più
subdolamente compiute, dal momento che non derivano da parole
del progetto di legge ma da suoi colpevoli silenzi.
Solo un paio di esempi, fra i tanti:
1) per quanto possa sembrare paradossale, in nessuno
degli articoli è mai prevista alcuna tutela dell'embrione, non
diciamo come vita umana, ma neppure come cosa: dal momento
della fecondazione dell'ovulo a quello dell'impianto
nell'utero della donna esso non è soggetto né oggetto di
diritti. Possiamo rilevare che, se si affida la propria
automobile al carrozziere per una riparazione e questi ce la
danneggia, ci possiamo almeno rivalere su di lui. Nel caso di
embrioni generati da nostri gameti e conservati in una
struttura autorizzata, in attesa del trasferimento nell'utero,
questo invece non è possibile. Si arriva alla bizzarria del
capo III, recante "Disposizioni concernenti la tutela del
nascituro" all'interno del quale il nascituro non è mai
neppure citato, né come concepito, né come embrione né in
qualunque altro modo;
2) la sperimentazione sugli embrioni è teoricamente
proibita, ma le sanzioni previste per i trasgressori sono
ridicole: reclusione fino a tre anni (il che significa, grazie
alla depenalizzazione per i reati che prevedono questo tipo di
pena, neppure un giorno di carcere), nonché una multa da 4 a
20 milioni di lire, cifra evidentemente irrisoria,
specialmente se rapportata agli investimenti medi in questo
settore.
Per chi poi si spinga oltre, producendo ibridi e chimere
(cioè congiungendo il patrimonio genetico umano a quello di
animali) oppure clonando l'essere umano, sono sì previste pene
e sanzioni più pesanti (rispettivamente, da sei a dodici anni
di carcere per ibridi o chimere, e da dieci a venti per la
clonazione) tuttavia solo per l'esperimento compiuto: il
tentativo di generare ibridi, chimere o cloni - che è poi lo
stato attuale delle sperimentazioni scientifiche - non è
sanzionato affatto.
Numerosi altri sono gli esempi di pecche morali in
conseguenze giuridiche, e persino logiche, all'interno del
testo della Commissione, alle quali si è cercato di porre
rimedio con gli emendamenti presentati, che danno vita alla
presente proposta di legge.
Testo identico viene contemporaneamente presentato al
Senato della Repubblica dal senatore Franco Zeffirelli, da
sempre impegnato in difesa del valore della vita.
Lo scopo di questo lavoro, accanto alle altre proposte ed
interventi che, allo stesso modo, concorrono nel tentativo di
offrire una vera difesa della vita umana sin dal concepimento,
è quello di giungere ad una legge organica in materia di
procreazione assistita, coerente con i princìpi espressi nella
nostra Costituzione, e perciò rispettosa della dignità della
persona e volta alla tutela della famiglia. Per questa
ragione, se la proposta di legge all'esame della Camera dei
deputati non sarà radicalmente modificata, si ricorrerà allo
strumento del referendum abrogativo per le parti
inaccettabili. D'altro canto, sempre più emerge con chiarezza
che dietro questa falsa linea di progresso scientifico e
tecnico si nascondono interessi finanziari e commerciali che
mirano ad utilizzare queste nuove opportunità per finalità che
niente hanno a che vedere con il bene della persona e con un
progresso vero della civiltà.
Noi non vogliamo che l'Italia imbocchi questa strada e
facciamo appello alla coscienza civile degli italiani e alla
solidarietà della società internazionale più avvertita di
questo pericolo. Nel fare questo, mentre da un lato si propone
un'organica legge in materia, dall'altro si richiama il valore
della risoluzione del Parlamento europeo approvata il 12 marzo
1997 che, intervenendo per la tutela della dignità e dei
diritti dei singoli come priorità assoluta rispetto a
qualsiasi interesse sociale o di terzi, chiede una esplicita
messa al bando, a livello mondiale, della clonazione di essere
umani. Nella stessa direzione si è mosso il Consiglio d'Europa
raccomandando (atto n. 1046 del 1986) l'adozione dello Statuto
biologico dell'embrione ed una regolamentazione estremamente
rigida e severa per le sperimentazioni in materia.
La presente proposta di legge è composta da 22 articoli.
Nel capo I (articoli 1-3), nell'indicare i princìpi generali e
gli interventi ritenuti ammissibili contro la sterilità e la
infertilità, ci si muove secondo l'orientamento che la
sterilità può essere considerata una malattia, in quanto
patologia della funzione riproduttiva, ma che le tecniche di
procreazione medicalmente assistita non sono terapie della
sterilità o della infertilità, ma costituiscono una delle
possibili soluzioni ai problemi della procreazione.
In particolare, nella formulazione dell'articolo 1 si
indicano i soggetti coinvolti nelle tecniche i cui diritti
devono essere tutelati: non solo la coppia di coniugi che ha
fatto ricorso alle tecniche ma anche il nascituro. Non si fa
questione del diritto naturale della coppia alla
procreazione.
L'articolo 2 promuove le ricerche sulle cause della
sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi
necessari per prevenirle, rimuoverle e ridurne gli effetti.
L'articolo 3, che modifica la legge 29 luglio 1975, n.
405, istitutiva dei consultori familiari, prevede un'attività
di formazione e di informazione attraverso le strutture
regionali e l'attività dei Ministeri interessati anche in
materia di procreazione medicalmente assistita, per evitare
che questo argomento sia trattato da una struttura diversa da
quella che si occupa di tutte le problematiche familiari.
L'intenzione è quella di istituire un consultorio unico per
l'assistenza alla famiglia e alla maternità, nel quale si
ragioni, insieme agli aspiranti genitori, anche
dell'eventualità di adottare un figlio oltre che di averlo
attraverso le tecniche in questione.
Nel capo II (articoli 4-7), relativo all'accesso alle
tecniche, si ammette il ricorso ad esse solo quando è
accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive
della procreazione, tenendo conto dell'età e della salute
della donna, dell'obbligo di garantire al bambino di essere
concepito, di nascere e di venire allevato in un ambiente
familiare adeguato, almeno secondo quanto prevede la legge
sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184); inoltre è
stabilito che le cause della sterilità o della infertilità
siano sempre accertate e certificate dal medico, senza
interpretazioni ambigue. In nome del bene del nascituro e
della stabilità dell'unione coniugale è consentita solo la
fecondazione di tipo omologo, cioè mediante l'impiego di
gameti provenienti dalla coppia di coniugi che ne ha fatto
richiesta. Altro principio fondamentale contenuto nei citati
articoli è che la tutela dell'embrione umano quale essere
umano sin dal concepimento deve essere alla base anche delle
tecniche di procreazione e in tale senso vanno i divieti di
cui ai capi VI, VII e VIII della presente proposta di
legge.
Viene inoltre ribadito il divieto di consentire l'utilizzo
dei gameti estranei alla coppia di coniugi che ricorre alla
procreazione assistita. Non si capisce perché una coppia che
decida di assumersi la responsabilità di generare una nuova
vita umana non sia disponibile alla responsabilità del
matrimonio. I coniugi che ricorrono a queste tecniche di
fecondazione devono avere un'età potenzialmente fertile; è
perciò ritenuta inammissibile la fecondazione dopo la morte
dei coniugi. Le tecniche, in sostanza, devono essere
utilizzate solo nell'ambito del vincolo del matrimonio e della
famiglia così come è tutelata dalla Costituzione.
L'articolo 6 stabilisce che il medico, nell'informare la
coppia sui metodi e sui possibili effetti collaterali delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), deve
essere affiancato dal consultorio familiare, quale
équipe di esperti comprendente anche l'assistente
sociale, il legale e lo psicologo. Altre soluzioni sono
insufficienti e comunque generano un conflitto di competenze
con strutture già esistenti con compiti equivalenti, come i
consultori. La coppia deve inoltre essere informata sulle
probabilità di successo della tecnica, ma prima ancora sulle
speranze di vita di ciascuno degli embrioni, poiché ognuno di
essi è un essere umano. Prima di procedere alle tecniche di
PMA deve essere prospettata alla coppia la possibilità di
ricorrere all'adozione o all'affidamento, in quanto questi
ultimi costituiscono una possibile risposta al legittimo
desiderio della coppia di avere dei figli.
Il comma 2 richiede per l'accesso alle tecniche la
formazione di una volontà libera da ogni condizionamento in
entrambi i coniugi, volontà che può essere revocata fino a
quando non si procede all'applicazione della tecnica
stessa.
Il comma 3 è di fondamentale importanza in quanto
riconosce lo status di figlio legittimo della coppia al
concepito, sul quale nessuno può rivendicare diritti o poteri
e ciò vale anche per il figlio non ancora nato, proprio in
virtù delle particolari condizioni del suo concepimento.
L'articolo 7 indica gli organi a cui è attribuito il
compito di definire le linee guida sulle tecniche di PMA. Data
la delicatezza e la continua evoluzione scientifica della
materia in questione, è necessario che le linee sulle tecniche
di PMA siano aggiornate almeno ogni tre anni.
Nel capo III (articoli 8-10), si definiscono i diritti del
nascituro. Si è ritenuto opportuno inserire a questo punto un
nuovo articolo, rispetto al testo della Commissione, per
introdurre un divieto richiesto, prima che dalla morale, dalla
logica: non può essere consentito il ricorso all'aborto, ai
sensi della legge n. 194 del 1978, per coloro che ricorrono
alle tecniche di PMA. Si riconosce, inoltre, lo status
di figlio legittimo della coppia non solo al nato ma anche al
concepito, mentre permangono il divieto di disconoscimento di
paternità e di anonimato della madre.
Nel capo IV (articoli 11-12), si individuano le strutture
autorizzate alla applicazione delle tecniche di PMA, e si
istituisce un registro nazionale delle strutture autorizzate
alla applicazione delle tecniche di PMA. Si prevede, inoltre,
uno scambio reciproco di informazioni tra l'Istituto superiore
di sanità e le società scientifiche. All'Istituto superiore di
sanità è attribuita la funzione di controllo e di ispezione
sulle strutture autorizzate che devono prestare massima
collaborazione.
Nel capo V (articolo 13) sono elencati i divieti relativi
alla sperimentazione, alla commercializzazione, alla donazione
e a qualunque intervento possa offendere la vita umana e la
famiglia. Per questo, l'articolo 13 vieta il prelievo di
gameti ed embrioni per destinarli alle tecniche senza il
consenso dei soggetti a cui sono prelevati. Vieta, inoltre,
l'uso di gameti per un fine diverso da quello per il quale è
stato espresso il consenso.
Le lettere b) e c) del comma 1 del citato
articolo 13 vietano la cessione anche a titolo gratuito di
gameti ed embrioni. L'embrione è un essere umano e pertanto
non può essere oggetto né di donazione né di compravendita. La
lettera d) del medesimo comma vieta in modo assoluto
ogni forma di pubblicità che riguardi non solo le tecniche di
PMA ma anche le stesse strutture che le applicano. La lettera
e) vieta la generazione di embrioni in numero superiore
a quelli destinati al trasferimento in utero. Non si può
consentire lo spreco di vite umane. La lettera f) non
consente di generare embrioni dopo la morte di uno dei
soggetti che ne avevano originariamente fatto richiesta, anche
se il prelievo di gameti fosse avvenuto quando erano viventi
entrambi. La questione della morte di uno dei due coniugi in
presenza di un embrione già generato è molto complessa, ed
interpella profondamente la coscienza. Ciò suggerisce lo
stralcio della materia rispetto alla questione, meno
complessa, della morte dopo il prelievo dei gameti ma prima
della fecondazione.
L'ultimo comma vieta qualsiasi forma di surrogazione della
madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo
di gravidanza.
Il capo VI (articolo 14) definisce la clonazione umana
come un processo volto ad ottenere la riproduzione di un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto e dopo tale
definizione ne fa assoluto divieto. Ora, il reato di
clonazione costituisce un delitto grave per il quale bisogna
stabilire la pena più severa prevista dal codice penale. Per
il tentativo di clonazione deve essere prevista la stessa pena
in quanto allo stato attuale la ricerca è comunque ancora sul
piano di tentativi, di esperimenti di laboratorio, per cui non
si può rischiare di lasciare impunito anche solo il tentativo
di clonazione umana. Il capo VII (articolo 15) vieta la
sperimentazione sugli embrioni umani. La ricerca clinica e
sperimentale sull'embrione è consentita solo a scopo
terapeutico per curare l'individuo singolo, non le possibili
patologie degli embrioni in generale, quando vi sia il
consenso della coppia che vi ha fatto ricorso.
Il capo VIII (articolo 16) è dedicato alle sanzioni
penali: si prevedono pene estremamente dure per chi viola i
divieti e le disposizioni della legge fino alla previsione
dell'ergastolo per chi imbocchi la strada della clonazione.
L'articolo 17 concerne le sanzioni amministrative.
Nel capo IX, dedicato alle disposizioni transitorie e
finali, si definisce l'obbligo per il Ministro della sanità di
presentare una relazione annuale al Parlamento su tale
materia, si stabiliscono i termini per la tutela della
riservatezza e le norme in materia per i soggetti che
dichiarano l'obiezione di coscienza riguardo all'applicazione
di tecniche di PMA.