PROGETTO DI LEGGE - N. 5698
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In occasione dei referendum indetti ai sensi
dell'articolo 75 della Costituzione, è istituita la modalità
del voto per corrispondenza esclusivamente riservata agli
elettori italiani anche temporaneamente all'estero, in Paesi
in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze
diplomatiche, al fine di permettere la loro effettiva
partecipazione alla consultazione referendaria.
2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza di
cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla presente
legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un
comune della Repubblica che si trovano all'estero per motivi
di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi
conviventi.
3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 può
esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in
Italia nelle cui liste è iscritto.
Art. 2.
1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali
del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale
permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla
base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari
esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno
esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza
secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre
tutte le operazioni elettorali, compresa la predisposizione
dei plichi elettorali, e di vigilare sul complesso delle
operazioni elettorali. Almeno venti giorni prima della data
fissata per lo svolgimento del referendum popolare in
Italia, il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima
residenza in Italia dei soggetti interessati.
2. I comuni sono tenuti a sospendere in Italia l'esercizio
del voto di cui all'articolo 1, comma 1, per chi ha optato per
il voto per corrispondenza relativamente alla consultazione
referendaria a cui si riferisce l'opzione stessa.
Art. 3.
1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere
comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella
circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita
cartolina postale contenuta nella notifica con la quale
l'amministrazione, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha
informato della possibilità di opzione.
2. E' dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina di
cui al comma 1 i dati anagrafici che lo riguardano.
3. La cartolina deve essere inviata dall'amministrazione
tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della
data fissata per il referendum o per i referendum
popolari e rispedita dall'elettore non oltre il
quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono
far pervenire all'ufficio consolare competente,
improrogabilmente entro il cinquantesimo giorno precedente la
data fissata per il referendum popolare, la domanda per
l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4.
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici
consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato
dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.
Art. 5.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per
informare gli elettori italiani dell'opportunità del voto per
corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione
in lingua italiana ed i principali strumenti di informazione
nella lingua dei Paesi di residenza.
2. L'informazione di cui al comma 1 può altresì essere
realizzata, sulla base di appositi finanziamenti, dalle
associazioni degli emigrati riconosciute e dai patronati.
Art. 6.
1. Presso la corte d'appello di Roma, entro tre giorni
dalla pubblicazione del decreto di indizione del
referendum popolare, è istituito l'Ufficio centrale per
il voto proveniente dall'estero, composto da tre magistrati,
dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
presidente della corte d'appello.
Art. 7.
1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per
il referendum o per i referendum popolari, ai
sensi dell'articolo 3, gli uffici consolari inviano agli
elettori che hanno esercitato l'opzione del voto per
corrispondenza, il plico contenente il certificato elettorale,
la scheda recante il quesito referendario, o le schede recanti
i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime, ed
una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio
consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresì, un
foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del
voto.
2. Un plico non può contenere i documenti elettorali di
più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a
dodici giorni dalla data del referendum o dei
referendum popolari in Italia, non abbiano ricevuto a
domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo
dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta
domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori residenti
all'estero di cui al medesimo articolo.
4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 48, secondo comma, della
Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia.
La scheda e la busta che la contiene non devono recare alcun
segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi
elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte
d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero
degli elettori della circoscrizione consolare che hanno
esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Tali plichi
sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia
diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio
dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede
pervenute fuori tempo.
Art. 8.
1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente
dall'estero di cui all'articolo 6, è costituito un seggio
elettorale per ogni 2 mila elettori residenti all'estero che
hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, con il
compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali
sono ripartiti in tante sezioni quante sono le aree
geografiche continentali. I seggi elettorali di ciascuna
sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da
un'unica area elettorale estera. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della
suddivisione per aree geografiche di provenienza dei voti è
effettuata a cura dell'Ufficio centrale per il voto
proveniente dall'estero.
2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di
effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.
483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale
circoscrizionale con l'Ufficio centrale per il voto
proveniente dall'estero.
Art. 9.
1. Le operazioni di scrutinio cui possono partecipare i
rappresentanti di lista avvengono contestualmente alle
operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
Art. 10.
1. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria
si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul
territorio nazionale, fatte salve le limitazioni previste
dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli
elettori di cittadinanza italiana.
Art. 11.
1. Le norme della presente legge si applicano a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di
un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono
le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, il fatto
che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni
necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali
intese sono definite secondo le modalità previste nei commi
dal secondo al sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio
1979, n. 18.
2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche
anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al
comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento
elettorale.
Art. 12.
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi
successivi al referendum o ai referendum popolari,
una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
Art. 13.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati
previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.
Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo
unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono
raddoppiate.
2. Chi, in occasione del referendum o dei
referendum popolari, vota sia per corrispondenza sia nel
seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a
lire 500 mila.
Art. 14.
1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze
diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla
legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le
agevolazioni sono soppresse.