PROGETTO DI LEGGE - N. 5698




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In occasione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, è istituita la modalità del voto per corrispondenza esclusivamente riservata agli elettori italiani anche temporaneamente all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, al fine di permettere la loro effettiva partecipazione alla consultazione referendaria.
        2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla presente legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica che si trovano all'estero per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.
        3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 può esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in Italia nelle cui liste è iscritto.


Art. 2.

        1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre tutte le operazioni elettorali, compresa la predisposizione dei plichi elettorali, e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del referendum popolare in Italia, il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia dei soggetti interessati.
        2. I comuni sono tenuti a sospendere in Italia l'esercizio del voto di cui all'articolo 1, comma 1, per chi ha optato per il voto per corrispondenza relativamente alla consultazione referendaria a cui si riferisce l'opzione stessa.


Art. 3.

        1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'amministrazione, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.
        2. E' dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina di cui al comma 1 i dati anagrafici che lo riguardano.
        3. La cartolina deve essere inviata dall'amministrazione tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della data fissata per il referendum o per i referendum popolari e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
        4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il cinquantesimo giorno precedente la data fissata per il referendum popolare, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.


Art. 4.

        1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.


Art. 5.

        1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani dell'opportunità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana ed i principali strumenti di informazione nella lingua dei Paesi di residenza.
        2. L'informazione di cui al comma 1 può altresì essere realizzata, sulla base di appositi finanziamenti, dalle associazioni degli emigrati riconosciute e dai patronati.


Art. 6.

        1. Presso la corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum popolare, è istituito l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.


Art. 7.

        1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per il referendum o per i referendum popolari, ai sensi dell'articolo 3, gli uffici consolari inviano agli elettori che hanno esercitato l'opzione del voto per corrispondenza, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda recante il quesito referendario, o le schede recanti i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime, ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del voto.
        2. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
        3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a dodici giorni dalla data del referendum o dei referendum popolari in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero di cui al medesimo articolo.
        4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. La scheda e la busta che la contiene non devono recare alcun segno di riconoscimento.
        5. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Tali plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
        6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.


Art. 8.

        1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero di cui all'articolo 6, è costituito un seggio elettorale per ogni 2 mila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali sono ripartiti in tante sezioni quante sono le aree geografiche continentali. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica area elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione per aree geografiche di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero.
        2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero.

Art. 9.

        1. Le operazioni di scrutinio cui possono partecipare i rappresentanti di lista avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.


Art. 10.

        1. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale, fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.


Art. 11.

        1. Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, il fatto che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese sono definite secondo le modalità previste nei commi dal secondo al sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
        2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.


Art. 12.

        1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi al referendum o ai referendum popolari, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 13.

        1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
        2. Chi, in occasione del referendum o dei referendum popolari, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.


Art. 14.

        1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le agevolazioni sono soppresse.



Frontespizio Relazione