PROGETTO DI LEGGE - N. 4657




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

Disciplina dell'unione affettiva.


Art. 1.

(Unioni affettive).

        1. L'unione fra due persone, di maggiore età, dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di reciproca assistenza, morale e materiale, è riconosciuta dalla legge ai fini della costituzione e della pubblica registrazione, dello scioglimento e della disciplina dei rapporti fra le parti, anche in materia di successione.


Art. 2.

(Registri delle unioni).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono i registri delle unioni affettive, nei quali sono iscritti la costituzione e lo scioglimento dell'unione.


Art. 3.

(Disciplina applicabile).

        1. Il rapporto fra i contraenti delle unioni affettive è assimilato alla relazione di coniugio.
        2. Salvo le disposizioni di maggior favore previste espressamente per la famiglia naturale fondata sul matrimonio, alle unioni affettive si applicano le norme civili e penali relative al matrimonio.
        3. La costituzione dell'unione affettiva non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.
        4. Le disposizioni relative al matrimonio che hanno fondamento nella fisiologia riproduttiva della donna non si applicano alle unioni affettive.
        5. Le disposizioni sulla disciplina delle adozioni dei minori relative alle famiglie e ai coniugi non si applicano alle unioni affettive.
        6. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione affettiva senza il consenso dell'altro Stato contraente e nei limiti stabiliti dal presente articolo.


Art. 4.

(Reciproca assistenza e contratti di lavoro).

        1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del lavoratore, si applicano anche all'unione affettiva.


Capo II

Prevenzione e repressione della discriminazione motivata
dall'orientamento sessuale.


Art. 5.

(Atti discriminatori).

        1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
        2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole; "sul sesso", sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale". Al quarto comma, dopo la parola: "soltanto", sono inserite le seguenti: "per quel che riguarda le lavoratrici".
        3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne", sono inserite le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
        4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: "del sesso", sono aggiunte le seguenti: "o dell'orientamento sessuale".

Art. 6.

(Sanzioni penali).

        1. All'articolo 1, comma 1, capoverso 1, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al comma 1, lettera a), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        3. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al comma 1, lettera b), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
        4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale".


Capo III

Disposizioni integratrici.


Art. 7.

(Diritto alla riservatezza sessuale).

        1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. E' fatto divieto, a qualsiasi autorità pubblica, di indagare, senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tenere conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative. I trasgressori sono puniti ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.
        2. Chiunque riveli o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni.


Art. 8.

(Educazione sessuale).

        1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.


Art. 9.

(Assicurazione sanitaria).

        1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
        2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.


Art. 10.

(Sanzioni pecuniarie).

        1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e le indagini, aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.
        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.



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