PROGETTO DI LEGGE - N. 4657
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
Disciplina dell'unione affettiva.
Art. 1.
(Unioni affettive).
1. L'unione fra due persone, di maggiore età, dello stesso
sesso, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di
reciproca assistenza, morale e materiale, è riconosciuta dalla
legge ai fini della costituzione e della pubblica
registrazione, dello scioglimento e della disciplina dei
rapporti fra le parti, anche in materia di successione.
Art. 2.
(Registri delle unioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni istituiscono i registri delle unioni
affettive, nei quali sono iscritti la costituzione e lo
scioglimento dell'unione.
Art. 3.
(Disciplina applicabile).
1. Il rapporto fra i contraenti delle unioni affettive è
assimilato alla relazione di coniugio.
2. Salvo le disposizioni di maggior favore previste
espressamente per la famiglia naturale fondata sul matrimonio,
alle unioni affettive si applicano le norme civili e penali
relative al matrimonio.
3. La costituzione dell'unione affettiva non ha effetti
sullo stato dei figli dei contraenti.
4. Le disposizioni relative al matrimonio che hanno
fondamento nella fisiologia riproduttiva della donna non si
applicano alle unioni affettive.
5. Le disposizioni sulla disciplina delle adozioni dei
minori relative alle famiglie e ai coniugi non si applicano
alle unioni affettive.
6. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al
matrimonio non si applicano all'unione affettiva senza il
consenso dell'altro Stato contraente e nei limiti stabiliti
dal presente articolo.
Art. 4.
(Reciproca assistenza e contratti di lavoro).
1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro
dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca
assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del
lavoratore, si applicano anche all'unione affettiva.
Capo II
Prevenzione e repressione della discriminazione motivata
dall'orientamento sessuale.
Art. 5.
(Atti discriminatori).
1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle
seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole; "sul sesso", sono inserite le
seguenti: "o sull'orientamento sessuale". Al quarto comma,
dopo la parola: "soltanto", sono inserite le seguenti: "per
quel che riguarda le lavoratrici".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne", sono inserite
le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.
125, dopo le parole: "del sesso", sono aggiunte le seguenti:
"o dell'orientamento sessuale".
Art. 6.
(Sanzioni penali).
1. All'articolo 1, comma 1, capoverso 1, lettera a),
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole:
"o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o
relativi all'orientamento sessuale".
2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al
comma 1, lettera a), come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le
parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
3. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al
comma 1, lettera b), come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le
parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite
dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento
sessuale".
Capo III
Disposizioni integratrici.
Art. 7.
(Diritto alla riservatezza sessuale).
1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza
sessuale. E' fatto divieto, a qualsiasi autorità pubblica, di
indagare, senza provvedimento motivato dell'autorità
giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale
dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a
tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di
tenere conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel
rilascio di certificati o nella compilazione di note
valutative. I trasgressori sono puniti ai sensi dell'articolo
323 del codice penale.
2. Chiunque riveli o agevoli in qualsiasi modo la
conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in
violazione del divieto stabilito dal comma 1 è punito ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
3. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma
1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere distrutti entro il termine
perentorio di trenta giorni.
Art. 8.
(Educazione sessuale).
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei
corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgono
anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale
attività didattica, è vietata ogni manifestazione di
intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o
colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in
grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o
studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi
di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
Art. 9.
(Assicurazione sanitaria).
1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione
sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente,
dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei
premi o una limitazione delle prestazioni assicurative
rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali
clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le
contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo
indeterminato salvo recesso o disdetta da parte
dell'assicurato.
2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di
quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera
durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della
cessazione del rapporto o fino alla presentazione della
domanda di accertamento giudiziale della nullità delle
clausole discriminatorie.
Art. 10.
(Sanzioni pecuniarie).
1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei
contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati i
riferimenti, anche indiretti, e le indagini, aventi ad oggetto
l'orientamento sessuale.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.