PROGETTO DI LEGGE - N. 4301
Onorevoli Colleghi! - La disciplina sanzionatoria in
materia di sostanze stupefacenti introdotta dalla legge 26
giugno 1990, n. 162, le cui disposizioni sono confluite nel
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
risultata, alla prova dei fatti, del tutto inadeguata e, in
taluni casi, addirittura controproducente rispetto ai
risultati auspicati.
E' vero che essa è stata modificata a seguito del
referendum popolare del 18 aprile 1993, che ha abrogato
le disposizioni che prevedevano l'illiceità del mero consumo
di sostanze stupefacenti e introducevano la punibilità penale
anche per chi deteneva sostanza stupefacente "per uso
personale" se in quantità superiore alla "dose media
giornaliera". Ma è altresì vero che la detenzione di sostanze
stupefacenti, anche per uso esclusivamente personale, continua
ad essere ritenuta un illecito amministrativo per il quale
sono previste sanzioni di tipo essenzialmente vessatorio,
quali la sospensione della patente di guida, manifestamente
inadeguate ai fini di qualsivoglia attività di prevenzione o
di contenimento del fenomeno della tossicodipendenza.
L'abrogazione di una disciplina sanzionatoria, tuttavia,
contrasterebbe, secondo l'interpretazione della giurisprudenza
costituzionale, con gli impegni contenuti nei trattati
internazionali sottoscritti e ratificati dal nostro Paese e,
in particolare, con la Convenzione di New York del 30 marzo
1961 (resa esecutiva ai sensi della legge 5 giugno 1974, n.
412) e con la Convenzione di Vienna del 21 febbraio 1971 (resa
esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 1981, n. 385).
Si ritiene, comunque, che si possa addivenire a una
radicale modifica della disciplina in esame e della sua
filosofia ispiratrice, senza contrastare con i trattati
internazionali, attraverso il conferimento di una delega
legislativa al Governo, finalizzata a sostituire le sanzioni
attualmente previste con misure tese al recupero ed alla cura
del tossicodipendente: in tal modo il Governo potrà anche
assolvere all'impegno formalmente assunto durante l'esame, da
parte della Camera dei deputati, del disegno di legge sulla
depenalizzazione dei reati minori (nel corso dell'esame di
tale provvedimento, la Commissione giustizia della Camera dei
deputati aveva dato parere favorevole ad un emendamento che
prevedeva la non punibilità della cessione di sostanza
stupefacente non a scopo di lucro e si era espressa per una
modifica dell'attuale articolo 75 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309).
Per quanto riguarda la disciplina prevista dall'articolo
73, questa presta il fianco a critiche di ben maggiore
consistenza. Per un verso si sancisce l'illiceità penale non
soltanto delle condotte finalizzate al traffico a fine di
lucro, ma anche della cessione gratuita, che è assoggettata,
secondo l'attuale normativa, alle medesime, pesanti sanzioni.
Per un altro verso le pene edittali appaiono eccessive,
soprattutto in considerazione del fatto che, comunque, lo
spaccio collegato alla criminalità organizzata e il cosiddetto
"grande traffico" sono puniti con le sanzioni previste
dall'articolo 74 per l'associazione a delinquere finalizzata
al traffico di stupefacenti e con le aggravanti previste
dall'articolo 80.
L'attuale disciplina di cui all'articolo 73 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, rischia di colpire in maniera oltremodo
pesante i semplici consumatori e i piccoli spacciatori (a loro
volta spesso tossicodipendenti), non inseriti nel circuito
della criminalità per i quali sono necessari interventi di
recupero e di reinserimento, incompatibili con la durata delle
pene attualmente previste.
Per tali motivi si propone la modifica anche di tale
articolo, limitando la configurazione del reato all'ipotesi di
spaccio a fine di lucro e riducendo sensibilmente le pene
previste, ferma restando l'aggravante per l'ipotesi che il
fatto sia commesso da tre o più persone in concorso.