PROGETTO DI LEGGE - N. 3722




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il parco marino "Torre di Cerrano".
        2. In sede di prima applicazione della presente legge l'estensione provvisoria del parco marino è così delimitata:

            a) area marina: 1 miglio dalla battigia verso il largo, 2 miglia verso sud ed 1 miglio verso nord dalla Torre di Cerrano;

            b) area terrestre: la fascia individuata dalla linea di costa ad est, dalla linea ferroviaria ad ovest, dalla zona di Corfù, in comune di Pineto, a nord e dalla foce del torrente Cerrano, in comune di Silvi, a sud.

        3. La gestione provvisoria del parco marino, fino alla costituzione dell'ente parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 394 del 1991.


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee), è aggiunta, in fine, la seguente:

            ee-bis) parco marino "Torre di Cerrano".


Art. 3.

        1. La provincia di Teramo trasferisce all'Ente parco la proprietà dei propri beni ubicati all'interno del perimetro del parco marino delimitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

        1. L'Ente parco, avvalendosi dell'agenzia regionale dell'ambiente e degli organismi locali e statali interessati, cura, all'interno del sistema di aree protette, tutte le iniziative volte alla tutela, allo sviluppo e al coordinamento delle risorse naturali, ambientali, archeologiche, marittime, forestali, fluviali e culturali di cui l'intera area è portatrice.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999, si provvede, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1997 e, quanto a lire 3 miliardi per gli anni 1998 e 1999, mediante parziale utilizzo delle proiezioni iscritte ai capitoli corrispondenti per i medesimi anni.
        2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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