PROGETTO DI LEGGE - N. 3722
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il parco marino "Torre di Cerrano".
2. In sede di prima applicazione della presente legge
l'estensione provvisoria del parco marino è così
delimitata:
a) area marina: 1 miglio dalla battigia verso il
largo, 2 miglia verso sud ed 1 miglio verso nord dalla Torre
di Cerrano;
b) area terrestre: la fascia individuata dalla
linea di costa ad est, dalla linea ferroviaria ad ovest, dalla
zona di Corfù, in comune di Pineto, a nord e dalla foce del
torrente Cerrano, in comune di Silvi, a sud.
3. La gestione provvisoria del parco marino, fino alla
costituzione dell'ente parco, ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione
istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi
di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 394 del 1991.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dopo la lettera ee), è aggiunta, in fine,
la seguente:
ee-bis) parco marino "Torre di Cerrano".
Art. 3.
1. La provincia di Teramo trasferisce all'Ente parco la
proprietà dei propri beni ubicati all'interno del perimetro
del parco marino delimitato ai sensi dell'articolo 1, comma
2.
Art. 4.
1. L'Ente parco, avvalendosi dell'agenzia regionale
dell'ambiente e degli organismi locali e statali interessati,
cura, all'interno del sistema di aree protette, tutte le
iniziative volte alla tutela, allo sviluppo e al coordinamento
delle risorse naturali, ambientali, archeologiche, marittime,
forestali, fluviali e culturali di cui l'intera area è
portatrice.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 e lire 3
miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999, si provvede,
quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per il 1997 e, quanto a lire 3 miliardi per gli
anni 1998 e 1999, mediante parziale utilizzo delle proiezioni
iscritte ai capitoli corrispondenti per i medesimi anni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.