PROGETTO DI LEGGE - N. 3396




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Professione di fisioterapista).

        1. E' istituita la professione sanitaria del fisioterapista, definita ai sensi del comma 2.
        2. Il fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente od in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di cura e riabilitazione nell'area della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
        3. In conformità alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

            a) elabora, anche in collaborazione con specialisti in altre discipline, la definizione del programma di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento dell'inabilità del disabile;

            b) pratica autonomamente l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale della disabilità motoria, psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;

            c) propone l'adozione di eventuali protesi ed ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;

            d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli ove sono richieste le sue competenze professionali.

        4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la propria formazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale.
        5. Il percorso formativo del fisioterapista ai sensi del presente articolo, è definito con decreto del Ministro della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree della riabilitazione, previo superamento di una apposita prova valutativa.
        6. Il fisioterapista svolge la propria attività nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.


Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

        1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante apposito esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
        2. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di fisioterapista è definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, e secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
        3. Il riconoscimento degli esami sostenuti in altri corsi universitari di diploma o di laurea può essere concesso agli studenti iscritti al corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione esclusivamente per la convalida di singoli esami previsti nell'ordinamento didattico del diploma universitario e non per abbreviazioni della durata del corso stesso in carenza del superamento degli esami specifici.
        4. Le regioni possono promuovere i protocolli di intesa, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con università di regioni limitrofe.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale e del collegio dei
fisioterapisti).

        1. E' costituito in ogni provincia il collegio dei fisioterapisti ed il relativo albo professionale.
        2. Il collegio di cui al comma 1 ha il compito di curare la tenuta ed esercitare il controllo sugli iscritti all'albo professionale, costituito dai fisioterapisti che esercitano l'attività nel territorio di competenza del collegio medesimo.
        3. E' istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma.


Art. 4.

(Norme regolamentari).

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sono adottate le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo 3.
        2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le disposizioni regolamentari relative alla tenuta degli albi professionali e a quanto altro risulti necessario per la corretta gestione, e alla Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti.


Art. 5.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, è consentita l'iscrizione agli albi professionali dei terapisti della riabilitazione a coloro che hanno conseguito il diploma di terapista della riabilitazione, mediante gli specifici corsi di diploma universitario istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, nonché a quanti hanno conseguito il titolo ovvero l'attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque organizzate dalle aziende unità sanitarie locali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974.
        2. E' consentita altresì l'iscrizione agli albi professionali di cui al comma 1 e limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti sono in possesso del diploma o attestato di terapista della riabilitazione o fisioterapista, conseguito presso le scuole professionali, a seguito di corsi di studio di durata almeno biennale, a cui si accede con diploma di scuola media superiore.
        3. E' consentita altresì l'iscrizione agli albi professionali di cui al comma 1, e limitatamente ad un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti sono in possesso del diploma di infermiere professionale e del diploma di corso di specializzazione in fisiokinesiterapia ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.
        4. Al fine di garantire la continuità didattica fino al settimo anno successivo all'attivazione dei corsi e negli insegnamenti, gli esercenti la professione di terapista della riabilitazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni di direzione di corso o di docenza nelle scuole di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati a proseguire tali funzioni.



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