PROGETTO DI LEGGE - N. 3396
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Professione di fisioterapista).
1. E' istituita la professione sanitaria del
fisioterapista, definita ai sensi del comma 2.
2. Il fisioterapista è l'operatore sanitario abilitato a
svolgere, singolarmente od in collaborazione con altre figure
sanitarie, gli interventi di cura e riabilitazione nell'area
della motricità, delle funzioni corticali superiori e di
quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia
eziologia, congenita o acquisita.
3. In conformità alla diagnosi ed alle prescrizioni del
medico, nell'ambito delle proprie competenze, il
fisioterapista:
a) elabora, anche in collaborazione con
specialisti in altre discipline, la definizione del programma
di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento
dell'inabilità del disabile;
b) pratica autonomamente l'attività terapeutica
per la rieducazione funzionale della disabilità motoria,
psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie
fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) propone l'adozione di eventuali protesi ed
ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e
consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli ove
sono richieste le sue competenze professionali.
4. Il fisioterapista, attraverso la formazione
complementare, integra la propria formazione nel settore della
psicomotricità e della terapia occupazionale.
5. Il percorso formativo del fisioterapista ai sensi del
presente articolo, è definito con decreto del Ministro della
sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale
per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree
della riabilitazione, previo superamento di una apposita prova
valutativa.
6. Il fisioterapista svolge la propria attività
nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista è
necessario essere in possesso del diploma universitario di cui
all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver
conseguito l'abilitazione mediante apposito esame di Stato ed
essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge.
2. L'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di fisioterapista è definito ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, e
secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517.
3. Il riconoscimento degli esami sostenuti in altri corsi
universitari di diploma o di laurea può essere concesso agli
studenti iscritti al corso di diploma universitario di
terapista della riabilitazione esclusivamente per la convalida
di singoli esami previsti nell'ordinamento didattico del
diploma universitario e non per abbreviazioni della durata del
corso stesso in carenza del superamento degli esami
specifici.
4. Le regioni possono promuovere i protocolli di intesa,
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dell'articolo 7 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con università di
regioni limitrofe.
Art. 3.
(Istituzione dell'albo professionale e del collegio dei
fisioterapisti).
1. E' costituito in ogni provincia il collegio dei
fisioterapisti ed il relativo albo professionale.
2. Il collegio di cui al comma 1 ha il compito di curare
la tenuta ed esercitare il controllo sugli iscritti all'albo
professionale, costituito dai fisioterapisti che esercitano
l'attività nel territorio di competenza del collegio
medesimo.
3. E' istituita la Federazione nazionale dei collegi dei
fisioterapisti, con sede in Roma.
Art. 4.
(Norme regolamentari).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sono
adottate le norme relative all'iscrizione ed alla
cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo
3.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le
disposizioni regolamentari relative alla tenuta degli albi
professionali e a quanto altro risulti necessario per la
corretta gestione, e alla Federazione nazionale dei collegi
dei fisioterapisti.
Art. 5.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e
comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, è consentita l'iscrizione agli albi
professionali dei terapisti della riabilitazione a coloro che
hanno conseguito il diploma di terapista della riabilitazione,
mediante gli specifici corsi di diploma universitario
istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,
ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di
cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni, nonché a quanti hanno conseguito il
titolo ovvero l'attestato di terapista della riabilitazione
presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque
organizzate dalle aziende unità sanitarie locali, ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio
1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12
aprile 1974.
2. E' consentita altresì l'iscrizione agli albi
professionali di cui al comma 1 e limitatamente ad un periodo
di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a quanti sono in possesso del diploma o attestato di
terapista della riabilitazione o fisioterapista, conseguito
presso le scuole professionali, a seguito di corsi di studio
di durata almeno biennale, a cui si accede con diploma di
scuola media superiore.
3. E' consentita altresì l'iscrizione agli albi
professionali di cui al comma 1, e limitatamente ad un periodo
di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a quanti sono in possesso del diploma di infermiere
professionale e del diploma di corso di specializzazione in
fisiokinesiterapia ai sensi dell'articolo 3 della legge 19
luglio 1940, n. 1098.
4. Al fine di garantire la continuità didattica fino al
settimo anno successivo all'attivazione dei corsi e negli
insegnamenti, gli esercenti la professione di terapista della
riabilitazione che, alla data di entrata in vigore della
presente legge svolgono funzioni di direzione di corso o di
docenza nelle scuole di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati a
proseguire tali funzioni.